Albo dei commissionari, mandatari ed astatori

SOPPRESSIONE DELL’ALBO


ATTENZIONE!


L’Albo dei commissionari, mandatari ed astatori, istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 2959, n. 125, è SOPPRESSO a decorrere dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore dell’art. 9 del D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”.

Con tale articolo è stato aggiunto l’art. 71-ter al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della direttiva servizi), nel quale si stabilisce testualmente quanto segue:
“Art. 71-ter (Attivita' di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed e' abrogato l'articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
2. Il comune inibisce l'attivita' di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attivita' nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attivita' produttive ai gestori dei mercati all'ingrosso perche' non consentano all'inibito l'accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
3. Il primo periodo del comma 11 dell'articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente : "L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”


. Se vuoi approfondire i contenuti del D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della “Direttiva Servizi”, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 147/2012, clicca QUI.


LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DEI COMMISSIONARI, MANDATARI ED ASTATORI

1. I COMMISSIONARI MANDATARI ED ASTATORI

I commissionari (soggetti che operano acquisti e vendite in nome proprio, ma per conto dei committenti ai quali sono legati da un mandato), i mandatari (coloro che si obbligano a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante, con o senza rappresentanza), gli astatori (coloro che si obbligano a vendere al migliore offerente secondo le leggi, i regolamenti e gli usi locali), per operare nei mercati all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici, devono essere iscritti nell´Albo dei Commissionari, mandatari e astatori tenuto dalla Camera di Commercio della provincia in cui intendono operare.


I soggetti iscritti all’Albo non sono commercianti “in senso stretto” ma operano in nome proprio e per conto di altri (commissionari) in nome e per conto di altri (mandatari con rappresentanza) e nelle aste pubbliche (astatori).

L’Albo istituito dalla L. n. 125/1959 non è stato soppresso dal D.Lgs. n, 114/1998 in quanto l’art. 5, comma 11, di detto decreto si è limitato a sopprimere soltanto l’Albo dei commercianti all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, previsto dall’art. 3 comma 1, della citata L. 125/1959.

Che l'Albo in questione non sia stato soppresso lo ha confermato lo stesso Ministero dell'industria, affermando che "Anche se tale Albo è stato soppresso, non è stato altrettanto dell'Albo dei commissionari, mandatari ed astatori, il quale rimane, pertanto, pienamente operartivo nell'interesse delle attività che si svolgono sul mercato di riferimento" (Parere del M.I.C.A - Div. VIII, 28 settembre 1999, Prot. 597956).

L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per esercitare attività di commissionario, mandatario, astatore di prodotti ortofrutticoli, ittici e carnei.
Pertanto, l´iscrizione nell´Albo autorizza l´iscritto a svolgere la propria attività solo nei mercati all’ingrosso della provincia, pertanto, per operare in più province, l´interessato dovra` iscriversi anche agli albi tenuti dalle altre Camere di Commercio competenti per territorio.

Per mercato all'ingrosso s'intende un'area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario, ove avvenga il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca, agricolo-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, compresi gli avicunicoli, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca, sia freschi sia comunque trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori o di compratori, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale.
Il Commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei mercati all’ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo l’osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari.
Per tutti coloro che intendono esercitare il commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori dal mercato è sufficiente l’iscrizione al sopracitato albo.
Il commercio dei sopracitati prodotti deve comunque svolgersi nel rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all’ingrosso locale, che non attengono al funzionamento interno dello stesso.
Inoltre se il commercio di cui al precedente punto si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all’ingrosso, l’autorità comunale disciplina tale attività commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all’ingrosso dei rispettivi prodotti.
Per tutti coloro che intendono esercitare il commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici all’interno dei mercati all’ingrosso, oltre la obbligatoria iscrizione all’albo, è necessario che il Comune ove il mercato esiste, disponga di posteggi liberi che saranno assegnati con bando pubblico.


2. Requisiti per l'iscrizione

2.1. Requisiti di ordine generale
- maggiore età e godimento del pieno esercizio dei diritti civili;
- cittadinanza italiana o dell'Unione Europea o possesso del permesso di soggiorno in corso di validità per motivi di lavoro autonomo, lavoro dipendente o motivi familiari.

2.2. Requisiti morali
- non essere sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche (antimafia);
- non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, né condanne a pena superiore a sei mesi per delitto contro la Pubblica Amministrazione o l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, le persone o il patrimonio;
- non essere assoggettato alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificato dall'art. 31 del D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che prevedono l'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale.

2.3. Incompatibilità
I commissionari, mandatari ed astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori di esso, il commercio di prodotti oggetto dell'attività del mercato in cui operano, nè svolgere il commercio per interposta persona.


3. Documentazione da allegare alla domanda

- Domanda, in bollo, redatta su apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio, sottoscritta dall’interessato;
- copia del documento di identità del firmatario;
- attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di euro 168,00, da affettuarsi sul C/C Postale n. 8003 - Tasse concessioni governative di Roma;
- attestazione del versamento dei diritti di segreteria di euro 31,00, da effettuarsi sull'apposito C/C Postale intestato alla Camera di Commercio competente.


4. Rilascio della tessera personale di riconoscimento

A ciascun iscritto nell'Albo verrà rilasciata una tessera personale di riconoscimento.
Per il rilascio di tale tessera è necessario presentare apposita richiesta all’ufficio, corredata di:
- n. 2 foto formato tessera;
- versamento di euro 5,00 di diritti di segreteria.


RIFERIMENTI

. Per scaricare la MODULISTICA relativa all’Albo dei commissionari, mandatari ed astatori, cliccate QUI

. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI

. Per la normativa INPS, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.


APPENDICE NORMATIVA

. Legge 25 marzo 1959, n. 125: Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

. D.M. 10 giugno 1959: Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso delle carni.

. D.M. 10 giugno 1959: Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici.

. D.M. 10 aprile 1970: Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.






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