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Registro delle Imprese

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REVISIONE E ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

La legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel convertire il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria ha aggiunto l’articolo 1-bis relativo alle “Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA”.
Con questo articolo si delega il Governo ad emanare regolamenti con i quali vengano dettate norme di adeguamento del regolamento istitutivo del Registro delle imprese, approvato con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 ed emanato alla vigilia dell’entrata in vigore del Registro delle imprese, avvenuta il 19 febbraio 1996.
I decreti dovranno essere adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari.
Si apre così la strada all’emanazione del nuovo regolamento del Registro delle imprese che, a distanza di dieci anni dal primo, potrà adeguare il suo funzionamento a innovazioni importanti come la recente riforma del diritto societario e la massiccia introduzione della firma digitale nella vita delle Camere di Commercio e delle imprese.

- Si riporta il testo dell’art. 1-bis della:
. Legge 2 dicembre 2005, n. 248: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

- Si riporta il testo della bozza del nuovo regolamento, comparato con la versione attuale e corredato da alcune proposte di modifica:
. Bozza del nuovo regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993, in materia di istituzione del Registro delle imprese (in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).


PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI DELL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 59/2010


1. LE FINALITA’ DEI DECRETI

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, quattro decreti del Ministero dello Sviluppo Economico – firmati il 26 ottobre 2011 - che danno attuazione alla delega contenuta nell’articolo 80 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.
I decreti, che saranno operativi dal 12 maggio 2012, disciplinano le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio, di mediazione, di mediazione marittima e di spedizione.
I medesimi decreti regolano, altresì, le modalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nei rispettivi Ruoli e nell’Elenco che ora sono stati soppressi dagli articoli 73, 74, 75, 76 del citato D. Lgs. n. 59/2010, ma che in realtà sono in qualche modo rimasti in vita in attesa dell’entrata in vigore dei decreti attuativi.
Si tratta:
• del Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio;
• del Ruolo degli agenti di affari in mediazione;
• del Ruolo dei mediatori marittimi e
• dell’Elenco autorizzato degli spedizionieri
.


2. LA MODULISTICA

A ciascun decreto sono allegati i due modelli da utilizzarsi per gli adempimenti previsti da ciascun decreto:
• un MODELLO, per la segnalazione dell’inizio dell’attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l’aggiornamento della posizione Registro imprese / REA;
• un MODELLO Intercalare , per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.

I modelli dovranno essere presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell’articolo11, comma 1, dell’articolo 14, comma 1 e dell’articolo 18, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica Registro imprese / REA.

Per gli agenti e rappresenti di commercio, per gli agenti di affari in mediazione e per i mediatori marittimi e previsto un ALLEGATO C che riporta il fac-simile della Tessera personale di riconoscimento, che verrà rilasciata dal Registro delle imprese, su richiesta dell’interessato.


3. LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA – LA COMUNICAZIONE UNICA

Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010, le imprese che svolgono una o più delle quattro suddette attività dovranno presentare all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività una apposita segnalazione di inizio attività (SCIA), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.
Il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero da un amministratore, nel caso di impresa societaria, ed inviato telematicamente.
L’impresa presenta le dichiarazioni di cui sopra, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.
La Camera di Commercio, ricevuta la segnalazione provvede:
• ad assegnare immediatamente la rispettiva qualifica,
• ad avviare contestualmente la verifica circa il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività e
• ad iscrivere i relativi dati nel Registro delle imprese, nel caso l'attività denunciata viene svolta in forma di impresa, oppure nell’apposita sezione del Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), qualora l’attività non venga svolta in forma di impresa.
Ricordiamo che l’iscrizione dei soggetti nell’apposita sezione del REA comporta il pagamento del diritto annuale nella misura attuale di 30 euro.


4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

4.1. SOGGETTI IN ATTIVITA’ PRIMA DEL 12 MAGGIO 2012

Le persone fisiche e le società che, alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività citate dovranno inviare, entro il 12 maggio 2013, un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa.


4.2. PERSONE FISICHE NON PIU' IN ATTIVITA’

Le persone fisiche iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione, che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono più alcuna attività possono presentare una richiesta di iscrizione nella Sezione speciale del REA, entro il 12 maggio 2013.
Dopo tale data non sarà più possibile richiedere l’iscrizione nell’apposita Sezione del REA. Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto (12 maggio 2012 - 12 maggio 2017), requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dal decreto.


4.3. PROROGA DEL TERMINE AL 30 SETTEMBRE 2013

Con decreto del 23 aprile 2013 - il cui testo è stato prima reso noto sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2013 - "tenuto conto della coincidenza di detti adempimenti con altre incombenze a carico delle imprese nel medesimo periodo", il Ministero ha stabilito di posticipare il termine del 12 maggio 2013 al 30 settembre 2013. Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


5. LA CIRCOLARE MINISTERIALE

Lo stesso Ministero delle Sviluppo Economico, in anticipo sulla pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta Ufficiale, ha emanato la Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012, nella quale viene richiamata l’attenzione sulle seguenti particolarità introdotte dalla nuova disciplina:
• la data di efficacia dei decreti, che sarà quella del 12 maggio 2012;
• il termine perentorio del 12 maggio 2013 previsto per gli adempimenti a carico delle imprese attive e delle persone fisiche iscritte nei rispettivi Ruoli ed Elenco e non più attive;
• l’utilizzo dello strumento della SCIA;
• la portata esclusivamente procedurale dei decreti;
• l’utilizzo esclusivo dei mezzi telematici;
• la istituzione dell’apposita sezione del REA.

Il testo dei quattro decreti e della circolare ministeriale viene riportato nell’Appendice normativa.


6. IMPOSTE DIRITTI E TASSE

Nessuno dei decreti nè la circolare ministeriale fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'imposta di bollo, della tassa di concessione governativa, del diritto annuale e dei diritti di segreteria, che devono essere pagati dai soggetti coinvolti.
Tuttavia, con la pubblicazione del decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012 è stata aggiornata e integrata la Tabella A dei diritti di segreteria e sono stati precisati gli importi dei diritti di segreteria dovuti dai soggetti che esercitano le attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del D. Lgs. n. 59/2010 e che, a seguito della soppressione dei relativi Ruoli, ora sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese o nel REA.
Nella tabella che si allega vengono indicati gli importi dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria dovuti da soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese o nel REA denunciando l’esercizio di una o più delle attività in questione.

- Si riporta la:
. Agenti, Mediatori e Spedizionieri - TABELLA DELLE IMPOSTE TASSE E DIRITTI.


7. RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo agli agenti e rappresentanti di commercio, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo agli agenti di affari in mediazione, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai mediatori marittimi, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo agli spedizionieri, clicca QUI.


IL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. Evoluzione della normativa

Istituito nel dicembre 1993 (legge 29 dicembre 1993, n. 580) e operativo dall'anno 1996 (D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581), il Registro delle imprese riunifica il Registro delle Società - in precedenza tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali - e il Registro Ditte, tenuto originariamente dalle Camere di Commercio.
La previsione di tale strumento (art. 2188 e ss. C.C., art. 8, L. n. 580/1993, D.P.R. n. 581/1995, D.P.R. n. 558/1999, L. n. 340/2000 e successive modifiche ed integrazioni normative), gestito attraverso la rete informatica e telematica, mira ad assicurare la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione rendendo tempestiva l'informazione giuridico-economica in ordine alle stesse su tutto il territorio nazionale.


2. Le funzioni del Registro delle imprese

Le funzioni principali dell'Ufficio Registro delle Imprese sono:
• la conservazione ed esibizione dei documenti ed atti soggetti a iscrizione, annotazione o deposito presso lo stesso;
• la ricezione degli atti e delle notizie per i quali è prevista l’iscrizione o il deposito;
• il rilascio di certificati di iscrizione o annotazione nel Registro, di certificati attestanti il deposito di atti e di certificati attestanti la mancanza di iscrizioni;
• il rilascio di copia integrale o parziale di atti depositati o iscritti nel Registro;
• la bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili delle imprese;
• la tenuta del REA ed il rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni.


3. Soggetti interessati

L'iscrizione nel Registro è obbligatoria per i soggetti e gli atti previsti dalla legge. I soggetti tenuti all'iscrizione sono:
gli imprenditori individuali (art. 2195 c.c.);
le società commerciali (art. 2200 c.c.);
i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615-ter c.c.);
i gruppi europei di interesse economico , di cui al D.Lgs. 240/1991;
gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.);
le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della L. n. 218/1995;
le società cooperative (art. 2519 c.c.);
le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 c.c.);
le aziende speciali degli enti locali di cui al D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 convertito nella legge 29.03.1995, n. 95;
gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083 c.c.);
le società semplici (art. 2251 c.c.).

Nel Registro vengono, inoltre, “annotate” anche le imprese artigiane.


4. Le Sezioni del Registro delle imprese

Formalmente il Registro Imprese è unico, ma di fatto si articola in due sezioni (Art. 7, D.P.R. n. 581/1995 – art. 2, D.P.R. n. 558/1999):
• la sezione ordinaria contenente i dati dei soggetti obbligati all'iscrizione a norma del Codice Civile;
• la sezione speciale (in cui sono confluite le categorie per le quali, in precedenza, vi era un'apposita sezione speciale: imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, imprese artigiane iscritte nell'apposito Albo) destinata a raccogliere le iscrizioni e le annotazioni dei soggetti per i quali l'obbligo formale di pubblicità è stato introdotto dalla legge di riforma degli enti camerali.

La sezione speciale del Registro Imprese è stata istituita per ospitare alcune categorie di soggetti cui il Codice Civile non impone obblighi di pubblicità legale.
Le iscrizioni nella sezione speciale hanno valore di certificazione anagrafica e pubblicità notizia (non producono quindi i più pregnanti effetti della pubblicità dichiarativa e costitutiva).
Nella sezione speciale sono iscritti:
1. i piccoli imprenditori individuali e i coltivatori diretti (art. 2083 C.C.),
2. gli imprenditori agricoli. individuali e società (art. 2135 C.C.),
3. le società semplici (artt. 2251 e ss. C,C,),
4. le società tra avvocati (D.Lgs. n. 96/2001).

Inoltre, nella stessa sezione speciale sono annotati i soggetti iscritti nell’Albo Provinciale (o Regionale) e delle Imprese Artigiane.

Sono infine iscritte in apposita Sezione speciale le imprese sociali (D.Lgs. 155/2006 - D.M. 24.1.2008).
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale "tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4".


5. Iscrizione e deposito degli atti nel Registro delle imprese

Di regola l'iscrizione nel Registro Imprese avviene su domanda dell'interessato.
Nell'eventualità che non venga da questi richiesta nei termini di legge, l'iscrizione viene disposta d'ufficio con provvedimento del Giudice del Registro Imprese.
Alla tenuta, conservazione e gestione del Registro Imprese è preposto un Conservatore cui competono, oltre alle funzioni di certificazione, quelle di controllo delle condizioni di legge per l'iscrivibilità degli atti.
Le domande di iscrizione e di deposito e per gli atti presentati al Registro Imprese dalle imprese societarie di qualsiasi tipo vengono presentate mediante il servizio Telemaco che consente, inoltre, il rilascio di certificati e visure per via telematica.
Le imprese individuali possono invece continuare a presentare la documentazione al Registro Imprese anche su base cartacea.
Le società devono trasmettere alla Camera di Commercio i principali documenti relativi alla vita dell'impresa: atti costitutivi, statuti e atti modificativi, bilanci ed elenchi soci, etc..

Il Registro Imprese è inoltre integrato con i dati del Repertorio Economico Amministrativo, che contiene le notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative sia ai soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro Imprese.


6. Effetti della iscrizione nel Registro delle imprese

L'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti e fatti previsti dalla legge, da parte dei soggetti che vi sono tenuti, ha effetti giuridici di pubblicità dichiarativa o costitutiva in quanto consente di opporre ai terzi quanto è stato iscritto, dando vita ad una presunzione circa l'esistenza e la certezza dei fatti iscritti.
L'iscrizione nella Sezione speciale del Registro Imprese, diversamente dall'iscrizione nella Sezione ordinaria dello stesso, ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia assolvendo al solo scopo di rendere conoscibili i fatti e le dichiarazioni rese al Registro che non sono quindi opponibili ai terzi.


7. Diritti di segreteria e Diritto annuale

La richiesta di iscrizione o di deposito di atti nel Registro delle imprese, la richiesta di certificazioni, visure e copie di atti sono soggetti al preventivo pagamento dei diritti di segreteria, il cui importo viene stabilito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'imposta di bollo.

Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono, inoltre, soggette al pagamento di un diritto annuale, il cui importo viene stabilito annualmente con un decreto interministeriale.
Non è previsto il pagamento di tale diritto per i soggetti iscritti nel solo REA.

. Se vuoi approfondire l’argomento dei diritti di segreteria, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale, clicca QUI.


IL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)

1. CONTENUTI E PECULIARITA’

1.1. Normativa di riferimento

- Legge 29/12/93, n. 580, art. 8, comma 8, lettera d);
- D.P.R. 7/12/95, n. 581, art. 9.
Da notare che queste disposizioni richiamano la previgente normativa sul Registro delle ditte: R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, art. 47; R.D. 4 gennaio 1925, n. 29, art. 82; Legge 4 novembre 1981, n. 630; D.M. 9 marzo 1982.


1.2. Contenuto e soggetti obbligati

Il Repertorio Economico Amministrativo (REA) previsto dall' art. 8, lett. d) della L. n. 580/1993 e dall' art. 9 del DPR n. 581/1995 raccoglie le notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative sia ai soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere); sia a soggetti iscritti nel Registro Imprese, relativamente alla denuncia di inizio, modifica e cessazione dell’attività e l’apertura, modifica e cessazione di unità locali.
Possiamo dire che il REA costituisce di fatto la naturale prosecuzione del Registro Ditte e si propone di continuare ad utilizzarne i dati informativi a fini di pubblico interesse.

Come successivamente chiarito dal Ministero dell'Industria, con la Circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997, sono iscrivibili nel R.E.A. solo le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà rispetto all'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa eccetera del soggetto stesso (quali, ad esempio: associazioni, fondazioni, comitati, organismi religiosi, ecc.) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura – alla tipologia dell’impresa, quali, ad esempio: le aziende speciali delle Camere di commercio stesse.
Pertanto i soggetti individuali sono iscrivibili unicamente nel Registro delle imprese, qualora vi sia la presenza dei requisiti d'impresa stabiliti dall'art. 2082 del C.C.

Dunque, i soggetti obbligati all’iscrizione nel REA sono:
a) associazioni, fondazioni, comitati, enti pubblici ed altri enti non societari che svolgono in modo secondario un’attività economica, indipendentemente dalla finalità di lucro;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero, che aprono unità locali nel territorio nazionale
.


1.3. Documentazione richiesta per l’iscrizione

Si ricorda che il soggetto interessato richiede l’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività economica, indipendentemente dal momento in cui si costituisce.

La denuncia può essere presentata sia con modello cartaceo che con modalità telematica e deve avvenire depositando i seguenti modelli/atti:
- modello R con firma autografa e copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Nel caso di deposito telematico la firma del legale rappresentante può essere digitale o autografa su procura rilasciata ad un soggetto abilitato alla trasmissione telematica);
- copia semplice dell’atto costitutivo, statuto e copia del verbale di nomina del legale rappresentante in carica. Per le società con sede principale all’estero gli atti allegati devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da periti del Tribunale o dalle ambasciate o consolati italiani del paese estero in cui la società ha sede;
- intercalare P con firma autografa del legali rappresentanti e, nel caso di società estere, del responsabile della sede italiana, se persona diversa dal legale rappresentante, con copia di un documento di riconoscimento;
- modello UL nel caso l’attività economica si svolge in luogo diverso dalla sede legale. Tale modello è obbligatorio per le società con sede all’estero;
- eventuali allegati in relazione all’attività denunciata (autorizzazioni, denuncia di inizio attività, ecc);
- attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari a euro 23,00 (se su supporto cartaceo) euro 18,00 (con modalità telematica), da effettuarsi secondo le modalità stabilite da ogni Camera di Commercio.


1.4. Tempi

Il termine per le denunce al R.E.A. è di 30 giorni a decorrere dalla data dell´evento da denunciare.


1.5. Ricorsi

Contro i provvedimenti del Conservatore relativi alla tenuta del R.E.A. è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato.


1.6. Diritto annuale

Con il D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, recante “Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, sono state apportate modifiche anche all’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia finanziamento alle Camere di Commercio.
La novità più rilevante è quella che riguarda i soggetti che si iscriveranno nel solo REA (Repertorio Economico Amministrativo), ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 581/1995: a decorrere dal 1°gennaio 2011 saranno tenuti al pagamento del diritto annuale.

. Se vuoi approfondire l’argomento del diritto annuale e scaricare la tabella degli importi dovuti, clicca QUI.


2. CASISTICA

2.1. Denunce trasmesse telematicamente - Applicabilità dell'articolo 31, comma 2-quinquies della legge n. 340 del 2000

Il comma 2-quinquies della legge n. 340/2000, inserito dall’art. 2, comma 54 della legge n. 350/2003 (in vigore dal 1°gennaio 2004), stabilisce che “Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio”.
E’ stato chiesto al Ministero delle attività produttive se tale disposizione (con particolare riferimento all’ultimo periodo del comma in questione) possa essere applicata anche nel caso di invio telematico di una denuncia REA. In altre parole, è stato chiesto se una denuncia REA possa essere sottoscritta digitalmente, invece che dai diretti interessati, da professionisti a ciò incaricati dai legali rappresentanti di una società.
La risposta del Ministero (Parere del 28 novembre 2005, Prot. 10725) è stata affermativa in quanto la norma citata fa esplicito riferimento sia alle “domande” che alle “denunce” da presentare all’ufficio del Registro delle imprese; da questo il Ministero ne deduce chiara l’intenzione del legislatore di assoggettare alla specifica disciplina ivi dettata anche le denunce da inviare o da presentare al REA.
Il testo del Parere viene riportato nell’Appendice normativa.


2.2. Repertorio economico amministrativo – annotazione di figure organizzative interne all’impresa.

E’ stato chiesto al Ministero di esprimere un parere in merito all’accoglibilità di domande di annotazione nel REA di qualifiche la cui annotazione stessa non è prevista dalla legge.
Si tratta di qualifiche che hanno rilevanza meramente interna all’impresa e riguardano funzioni quali “direttore tecnico”, “direttore di filiale”, “di rettore di stabilimento”, “direttore dei lavori”, ecc.
Il Ministero, nel rispondere al quesito (Parere del 2 febbraio 2006, Prot. 1256), ricorda che l’art. 7 comma 3, stabilisce che “Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali”.
Lo stesso Ministero ritiene, pertanto, che, di fronte ai casi nei quali vi è il dubbio o l’assoluta mancanza di previsione normativa sull’iscrivibilità del dato, preferibile aderire al criterio della tipicità dei casi di annotazione delle notizie REA.
Per poter procedere all’annotazione o all’iscrizione, si tratta, dunque, da un lato di valutare la rilevanza economico-amministrativa del dato, e dall’altro di rinvenire una espressa previsione normativa.
Il testo del Parere viene riportato nell’Appendice normativa.

Non va denunciata al REA neanche la figura del "delegato alla sicurezza", nonostante l'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 imponga l'obbligo della pubblicità del nominativo del soggetto deputato alla sicurezza. In questo caso, infatti - non essendo il Registro delle imprese lo strumento più adeguato a tale forma di pubblicità - è sufficiente che venga data notizia con mezzi che soddisfino una forma di pubblicità interna al luogo di lavoro (Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008, Prot. 0031280).


2.3. Nuovo intervento del Ministero dello Sviluppo Economico sulle denunce di dati al REA

Quando si affronta l'argomento del Repertorio Economico Amministrativo (REA), bisogna partire dalla considerazione che, non esistendo un quadro normativo sistematico che disciplini questo istituto, sono emerse inevitabilmente problematiche interpretative e applicative che hanno condotto le Camere di Commercio ad assumere comportamenti non univoci sul territorio.
Sull'argomento numerosi sono stati nel tempo gli interventi del Ministero. Da ultimo, con la Circolare n. 3611/C del 20 luglio 2007, il predetto Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto impartire direttive per dare ordine e sistematicità ai chiarimenti resi, nel corso del tempo, sui punti controversi della disciplina del Repertorio Economico Amministrativo (REA).
Tre sono gli argomenti affrontati:
1) la tipologia di notizie iscrivibili o denunciabili al REA;
2) le modalità di aggiornamento dei dati raccolti nel REA;
3) legittimazione alla presentazione delle denunce al REA
.

In merito al primo problema, il Ministero conferma di optare rigidamente per il criterio della tipicità dei casi di annotazione delle notizie REA, in quanto la stessa, oltre che corrispondere ad una interpretazione letterale della norma dettata all'art. 9 del DPR n. 581/1995, "consente di assicurare certezza ed omogeneità sul contenuto dei repertori tenuti dalle camere di commercio nel territorio".
Ci sia permesso fare, su questo punto, un rilievo che riteniamo rilevante: non riusciamo a capire come si possa parlare di "criterio di tipicità" dopo aver ammesso che la materia non consente di disporre di un quadro organico delle tipologie di notizie rilevanti ai fini REA e di aver constatato che "allo stato attuale risulta particolarmente complesso individuare con certezza i casi di iscrivibilità di dati".
Fino a quando non si procederà alla revisione delle procedure previste dal D.P.R. n. 581/1995, dando attuazione all'art. 1-bis del D.L. n. 203/2005, procedendo, tra l'altro, anche ad una precisa individuazione degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, crediamo che sia molto difficile poter parlare di "rispetto del principio di titpicità".

In merito alla seconda questione, si fa rilevare che la normativa vigente non prevede esplicitamente la possibilità di aggiornare i dati contenuti nel REA utilizzando notizie e dati non denunciati dall'obbligato e acquisiti attraverso comunicazioni provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni.
Nonostante ciò, secondo il Ministero, è opportuno e conforme alle finalità prefissate dalla normativa (art. 8, legge n. 580/1993) consentire al Conservatore del Registro delle imprese di assicurare il tempestivo aggiornamento delle posizioni relative alle singole imprese, anche in mancanza di comunicazioni formali da parte delle imprese stesse, dopo aver naturalmente provveduto ad invitare l'interessato a presentarne denuncia.
E' ovvio che la registrazione di notizie afferenti le imprese può considerarsi legittima solo nel caso in cui le notizie stesse provengano da altre Pubbliche Amministrazioni o emergano in occasione della gestione di istruttorie curate nell'ambito delle iscrizioni nel Registro delle imprese.

In merito alla terza questione, il Ministero conferma che le denunce al REA devono essere sottoscritte digitalmente solamente dai diretti interessati (titolare, soci, amministratori, ecc.) e, dunque, non possono essere accettate denunce sottoscritte dai professionisti appositamente incaricati, ai quali compete esclusivamente la sottoscrizione di "domande di iscrizione nel registro delle imprese".

Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


2.4. Anche l'Agenzia delle Dogane deve denunciare al REA i propri laboratori doganali di analisi

In risposta ad un quesito con cui l'Agenzia delle Dogane aveva chiesto di conoscere il parere circa la possibilità di essere esonerata dalla denuncia al REA dei propri laboratori doganali di analisi, il Ministero dello Sviluppo Economico ha tenuto a precisare che anche per il REA, seppur di grado diverso rispetto a quello che governa il Registro delle imprese, vige un "principio di tipicità", per così dire "indiretta", in quanto i dati in questione non sono, infatti, contemplati in una disciplina autonoma, dedicata al Repertorio in parola, ma sono desumibili - per la previsione contenuta nell'art. 9 del D.P.R. n. 581/1995 - dalla disciplina precedentemente prevista in materia di denunce al Registro ditte (soppresso nel 1996).
Nell'art. 7 del D.M. 9 marzo 1982 trova fondamento, d'altra parte, l'obbligo di denunciare in ogni provincia in cui siano localizzate, le proprie unità locali attraverso le quali si esplichi concretamente attività (sia pure in via secondaria rispetto ai propri scopi istituzionali) d'impresa.
La riconducibilità, d'altra parte, dell'attività svolta dai laboratori doganali di analisi all'attività di impresa di cui all'art. 2195 cod. civ. , appare deducibile, oltre che dalla lettera della norma (l'art. 63 del D. Lgs. n. 300/1999 dice che ”L'Agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni”) dal concreto dispiegarsi dell'attività degli stessi.
I modelli da utilizzare per la relativa denuncia al REA sarà: il modello R (per denunciare l'iscrizione al REA), il modello S5 (per denunciare l'esercizio dell'attività economica "secondaria"), il modello UL (per denunciare l'apertura dei laboratori doganali di analisi). (Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 11 luglio 2008, Prot. 005482).


2.5. Annotazione dell'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. n. 231/2001

La nomina dell'organismo di vigilanza istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle società aventi personalità giuridica e delle associaioni, anche prive di personalità giuridica.
Tale organismo "può" essere istituito all'interno dei citati organismi con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento, al fine di limitare i casi di responsabilità amministrativa per i reati commessi nell'interesse e a vantaggio degli enti medesimi.
L'organismo in questione, la cui istituzione è peraltro facoltativa, non assume una rilevanza esterna nè un valore economico-amministrativo esterno.
Nella fattispecie in questione non sembra quindi sussistere il requisito della tipicità, più volte richiamato, non essendoci tra l'altro normative che prevedono un obbligo di pubblicità del dato attraverso il REA. (Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 18 novembre 2008, Prot. 0048334).


2.6. Valore giuridico del dato "attività economica" relativo ad imprese individuali - Chiarimenti del Ministero

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI – Registro imprese, ha emanato la Circolare del 24 marzo 2011, n. 3641/C concernente " Valore giuridico del dato “attività economica” relativo ad imprese individuali".
La circolare risponde alla problematica della definizione del valore giuridico dell'attività economica con riferimento alle imprese individuali, alla luce delle novità introdotte con la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa e con l'attuazione della direttiva servizi.

Secondo la norma codicistica (art. 2196 C.C.; art. 18, D.P.R. n. 581/1995) l’avvio dell’attività precedeva la sua iscrizione nel Registro delle imprese.
In base a questo quadro giuridico era stato finora ritenuto impossibile (o quanto meno dubbio) che le imprese individuali potessero essere iscritte INATTIVE e che per le stesse si potesse porre la distinzione tra "oggetto dell'impresa" (dato "Registro imprese") e "attività dell'impresa" (dato "REA") come per le società.
Con l'avvio della procedura della Comunicazione Unica esiste oggi, anche per le imprese individuali, la possibilità di distinguere tra momento dell'iscrizione (come INATTIVA) nel Registro delle imprese e momento in cui l'impresa comincia comcretamente a svolgere la propria attività produttiva o di servizi.
Ci si chiede allora, di conseguenza, se anche per le imprese individuali sia oggi possibile contemplare una distinzione tra "oggetto", come dato giuridico da iscrivere del Registro delle imprese, e "attività" concretamente svolta, come dato economico-amministrativo da iscrivere nel REA.
L'accoglimento di tale distinzione porterebbe conseguenze sia in materia di applicazione del diritto di segreteria, che in materia di imposta di bollo, di sanzioni applicabili e di iscrizioni d'ufficio con l'intervento, a seconda dei casi, del Giudice delegato o del Conservatore.

La procedura della Comunicazione Unica - scrive il Ministero - ha reso oggi possibile uno sfasamento tra il momento in cui l’impresa individuale viene iscritta (INATTIVA) nel Registro delle imprese e il momento in cui l’impresa segnala il concreto avvio della propria attività (data di inizio attività).
La “data di inizio attività” per l’impresa individuale è diventato oggi un dato che può essere considerato autonomo, in qualità di dato “REA”, rispetto al dato “oggetto dell’impresa”, dato “Registro imprese”.
Pertanto, la mancata denuncia dell'attivazione (avvio) del proprio "oggetto" costituisce oggi, per l'impresa individuale, un'omissione sanzionabile non più ai sensi delle norme codicistiche ma secondo la disciplina del REA.
Muta, di con seguenza, il soggetto competente ad adottare i provvedimenti d'ufficio: nel caso un'impresa individuale atiivi il proprio oggetto senza adempiere alla prevista denuncia, l'iscrizione d'ufficio del dato competerà al Conservatore del Registro delle imprese, in quanto trattasi di dato REA.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


2.7. Attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Denuncia delle unità locali al REA

Ogni impianto fotovoltaico deve essere considerato un'officina di produzione di energia elettrica e, in quanto tale, deve essere denunciata presso la Camera di Commercio territorialmente competente, quale unità locale, entro trenta giorni dal concreto avvio dell'attività di produzione.
Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 28 settembre 2011, Prot. n. 179954.

Lo spunto parte da un quesito posto da un’impresa avente sede legale a Roma svolge l’attività di produzione di energia elettrica mediante la gestione di numerosi impianti fotovoltaici sparsi su tutto il territorio italiano.
L’energia prodotta dagli impianti in questione viene ceduta interamente al soggetto distributore, con la sola eccezione dell’energia necessaria per il funzionamento dell’impianto stesso.
L'impresa chiede se ciascuno di tali impianti debba essere denunciato come unità locale alla Camera di Commercio territorialmente competente, e quale sia la procedura corretta per denunciare l’avvio dell’attività da parte dell’impresa.
La risposta del Ministero è chiara: un’impresa che svolge l’attività di produzione di energia elettrica mediante la gestione di numerosi impianti fotovoltaici sparsi su tutto il territorio italiano deve denunciare ciascuno di tali impianti come unità locali alla Camera di Commercio territorialmente competente, anche se l’energia prodotta dagli impianti in questione viene ceduta interamente al soggetto distributore, con la sola eccezione dell’energia necessaria per il funzionamento dell’impianto stesso.
Ricorda il Ministero che per ciascuno degli impianti fotovoltaici in parola viene, infatti, presentata una denuncia ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi). Gli impianti in questione costituiscono, pertanto, ai sensi della normativa ora richiamata, “officine di produzione di energia elettrica”.
Ne deriva con tutta evidenza la sussistenza di un obbligo di denuncia, come distinta unità locale, di ciascuna delle “officine” di cui sopra, in base al combinato disposto dell’art. 9 del D.P.R. n. 581/1995 e dell’art. 1 del decreto del 9 marzo 1982.
In ciascuno dei modelli UL dovranno essere riportati gli estremi della licenza di esercizio rilasciata dall’Agenzia delle dogane.

La CONCLUSIONE dopo tutto quanto fin qui detto potrebbe essere questa: sarà soggetta alla denuncia al REA qualsiasi tipo di officina di energia elettrica per la quale è stata rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, una licenza di esercizio.

A tale proposito e per una maggiore completezza vogliamo ricordare che secondo quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 504/1995, obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.
Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
Tutti questi soggetti hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
A tutti questi soggetti che esercitano officine di energia elettrica viene rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


2.8. Denuncia al REA del titolare, del legale rappresentante in possesso dei requisiti tecnico-professionali e del responsabile tecnico

Ad un quesito posto da una Camera di Commercio, che chiedeva quale fosse la prassi in merito al caricamento dei dati nel REA nei casi in cui veniva denunciato il possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte del titolare / legale rappresentante e/o da parte del responsabile tecnico, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 29 dicembre 2011, Prot. 0256916, ha chiarito i seguenti punti:
1) nel DM n. 37/2008 è chiara la volontà di trattare in modo differenziato la figura del responsabile tecnico rispetto a quella del titolare e del legale rappresentante; 2) solo nei confronti del responsabile tecnico si applicano le incompatibilità e le preclusioni e solo per tale figura è richiesto l'obbligo di preposizione con atto formale;
3) questo diverso trattamento giuridico ha dei riflessi anche sul modo di caricamento dei dati nella modulistica Registro imprese/REA.

Casistica:
1) titolare di impresa individuale in possesso delle prescritte abilitazioni: Modello I1, riquadri 15 (qualificazioni dell'impresa) e 21 (abilitazioni professionali);
2) titolare di impresa individuale in possesso di abilitazioni solo per alcune tipologie di impianti e per altre viene nominato un responsabile tecnico: Modello I1, riquadro 21 (abilitazioni professionalin del titolare) e Intercalare P, riquadro 7 (altre cariche o qualifiche REA);
3) legale rappresentante in possesso delle prescritte abilitazioni: Intercalare P, riquadro 9 (iscrizioni in albi, ruoli ... ) e 10 (abilitazioni professionali);
4) responsdabile tecnico: Intercalare P, riquadro 7 (altre cariche o qualifiche REA), 9 (iscrizione in albi, ruoli ... ) e 10 (abilitazioni professionali).
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


MODULISTICA PER IL REGISTRO IMPRESE

1. 14 AGOSTO 2009 - PUBBLICATO IL DECRETO CHE APPROVA LA NUOVA MODULISTICA INTEGRATA CON ATTIVAZIONE AUTOMATICA DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI - In vigore dal 2 GENNAIO 2010

In data 14 agosto 2009 è stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il D.M. 14 agosto 2009, con il quale vengono approvate:
a) le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico e
b) le specifiche tecniche necessarie per la attivazione automatica della iscrizione agli enti previdenziali, di cui all’art. 44, comma 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 6 febbraio 2008.
A partire dal 2 gennaio 2010 non saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto ministeriale 6 febbraio 2008, e gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunzie presentate utilizzando detti programmi informatici.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 14 ottobre 2009 - Supplemento Ordinario n. 188.

Il decreto è composto di due allegati:
1) ALLEGATO A , dove vengono riportate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
2) ALLEGATO B, dove vengono riportate le istruzioni per la compilazione delle sezioni AC del modello I1 (iscrizione alla gestione esercenti attività commercial, istituita presso l’INPS) e del modello I2 (modifiche e cancellazioni di posizioni già esistenti presso l’INPS).

Come viene spiegato nella Circolare n. 3268/C, il susseguirsi di novità normative ha imposto l’emanazione di nuove specifiche tecniche in sostituzione di quelle adottate con D.M. 6 febbraio 2008.
Si è reso necessario adeguarle a seguito:
1) dell’operatività della normativa sull’impresa sociale, dopo l’emanazione dei decreti attuativi datati 24 gennaio 2008 (previsti nuovi riquadri nel modello S5 per l’iscrizione nell’apposita sezione e nuovi campi nel modulo B per il deposito del bilancio sociale);
2) dell’approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese (D.P.C.M. 10 dicembre 2008);
3) delle nuove modalità di trasferimento delle quote di S.r.l. introdotte con l’art. 36, comma 1-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 133 del 2008 e dell’abolizione del libro soci per le S.r.l., a seguito di iscrizione dell’atto di trasferimento nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 16, commi 12-quater e ss. del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 2 del 2009 (vengono così eliminati il Modulo S6 e l’Intercalare S e, in loro sostituzione, viene introdotto il Modulo S);
4) dell’emanazione di normative di settore, quale: il D.M. 27 gennaio 2008, n. 37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività installazione degli impianti all’interno degli edifici (E’ stato inserito, in diversi moduli, un nuovo campo “lettera”, per la specificazione dell’abilitazione posseduta per quelle attività regolamentate che prevedono abilitazioni distinte per categorie, sezioni, o attività.
Parallelamente è stata prevista una nuova tabella LET “lettere attività”, riportante le tipologie di abilitazione disponibili).
Il testo del decreto vene riportato nell'Appendice normativa.

. Se vuoi approfondire l’argomento della Comunicazione Unica, clicca QUI.


2. 9 SETTEMBRE 2009 - EMANATE LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA NUOVA MODULISTICA

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3628/C del 9 settembre 2009 avente ad oggetto: "Istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 agosto 2009".
La Circolare è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 175 alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2009.
Il testo integrale della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.

Si riportano di seguito le ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE E IL REA, contenute nella Circolare n. 3628/C del 9 settembre 2009, suddivise per singoli moduli.

. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI MODULI.

. MODELLO S1 - Iscrizione di società, consorzio, GEIE, ente pubblico economico nel Registro delle imprese.

. MODELLO S2 - Modifica di società, consorzio, GEIE, ente pubblico economico nel Registro delle imprese.

. MODELLO S3 - Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro delle imprese.

. MODELLO S5 - Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società, ente pubblico economico, consorzio, GEIE, ed altri soggetti giuridici; attività dell’impresa.

. MODELLO S - Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali – Pubblicità delle società soggette all’altrui attività di direzione e coordinamento – Atto di trasferimento di quote sociali di S.R.L. (art. 2470 C.C.).

. MODELLO B - Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell’elenco soci.

. MODELLO I1 - Iscrizione di imprenditore individuale nel Registro delle imprese.

. MODELLO I2 - Modifica e cancellazione di imprenditore individuale nel Registro delle imprese.

. INTERCALARE P - Atti o fatti relativi a socio o titolare di carica.

. MODELLO UL - Denuncia al REA di apertura, modifica, cessazione di unità locale - Domanda al Registro delle imprese di istituzione, modifica, cancellazione di Sede secondaria - Denuncia di dati economici relativi alla localizzazione.

. MODELLO TA - Atto di trasferimento proprietà o godimento di azienda.

. MODELLO R - Denuncia al REA di Associazione, Ente, Impresa estera.


3. 24 NOVEMBRE 2009 - PUBBLICATO DECRETO INTEGRATIVO AL D.M. 14 agosto 2009 - In vigore dal 16 FEBBRAIO 2010

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il D.M. 24 novembre 2009, recante “Approvazione dell’integrazione alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico approvate con D.M. 14 agosto 2009”.
Il decreto apporta delle integrazioni alla nuova modulistica Registro delle imprese approvata con il DM 14 agosto 2009 e ripubblica le tabelle COM e ATF modificate.

Le integrazioni si sono rese necessarie a seguito:
1) delle disposizioni dettate dall'art. 42 della legge n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 2250 del Codice Civile, prevedendo nuove forme pubblicitarie nel Registro imprese;
2) del distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche – provincia di Pesaro Urbino - e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

Il decreto ha inoltre stabilito che sarà consentita l’utilizzazione dei programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con D.M. 6 febbraio 2008 sino al 15 febbraio 2010.
Pertanto, a decorrere dal 16 febbraio 2010, gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunzie presentate utilizzando detti programmi informatici.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.


4. 22 GENNAIO 2010 - DISPONIBILE LA NUOVA RELEASE DI FEDRAPLUS 6.5.1

Dal 22 gennaio 2010 è disponibile la nuova versione di FedraPlus 6.5.1 per la presentazione delle domande all’Ufficio del Registro delle Imprese, obbligatoria dal 16 febbraio 2010.
Tale nuova versione si è resa necessaria a seguito dei due decreti ministeriali del 14 agosto 2009 e del 24 novembre 2009.


5. 16 FEBBRAIO 2010 - OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DI FEDRAPLUS 6.5.1

A partire dal 16 FEBBRAIO 2010 non saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto ministeriale 6 febbraio 2008, e gli uffici del Registro Imprese non accetteranno domande o denunzie presentate utilizzando detti programmi informatici.
Pertanto, a partire da tale data non verranno più accettate le domande e le denuncepresentate con versioni di Fedra precedenti alla 6.5.1. o con altri programmi analoghi che rispettino le specifiche tecniche approvate dal Ministero.
La nuova versione Fedra 6.5.1 è integrata con la modulistica INPS e dell’Agenzia delle Entrate; in essa sono presenti riquadri o allegati da compilare per l’esecuzione, tramite ComUnica, degli adempimenti connessi all’avvio dell’impresa o alle successive modifiche e cessazioni anche ai fini fiscali (IVA) e previdenziali (INPS).

. Se vuoi scaricare la nuova versione 6.5.1 e consultare l’elenco delle novità introdotte con le relative avvertenze per lo scarico, clicca QUI.


6. 16 MARZO 2010 - NUOVO DECRETO INTEGRATIVO AL D.M. 14 AGOSTO 2009

E’ stato pubblicato, prima sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2010 (Supplemento Ordinario, n. 68), il decreto 16 marzo 2010, recante “Approvazione delle integrazioni alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, approvate con D.M. 14 agosto 2009, come integrato dal D.M. 24 novembre 2009”.
Il decreto apporta delle integrazioni alla nuova modulistica Registro delle imprese approvata con il DM 14 agosto 2009 - successivamente integrato dal D.M. 24 novembre 2009 - e ripubblica le tabelle COM (tabella comuni) e CUR (tabella codici uffici di registrazione) modificate.
Le integrazioni si sono rese necessarie a seguito:
a) del distacco dei Comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza (Legge 9 dicembre 2009, n. 183);
b) dell'attivazione di nuove Direzioni provinciali e uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.
Il presente decreto acquista efficacia a decorrere dal 26 marzo 2010.

. Se vuoi scaricare il testo in formato integrale del D.M. 14 agosto 2009, come integrato dal D.M. 24 novembre 2009 e dal D.M. 16 marzo 2010., clicca QUI.


7. 10 DICEMBRE 2011 - PUBBLICATO IL DECRETO CHE APPROVA LA NUOVA MODULISTICA - In vigore dal 9 maggio 2012

Con il decreto 29 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 256), sono state approvate le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.
Sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche necessarie per la attivazione automatica della iscrizione agli enti previdenziali, integrate nel medesimo Allegato A.
Nell’Allegato B sono state dettate le istruzioni per la compilazione delle sezioni AC, rispettivamente del modello I1 (iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali istituita presso l'I.N.P.S.), ed I2 (modifiche e cancellazione di posizioni già esistenti presso l'I.N.P.S.), entrambe redatte dal suddetto Ente previdenziale.
Apportate integrazioni al decreto 30 marzo 2005, recante approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento da trasmettere alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali abilitati.
Le nuove specifiche tecniche sostituiscono quelle emanate con il decreto 14 agosto 2009, a decorrere dal 9 marzo 2012.
A partire dal 9 maggio 2012 non saranno più utilizzabili i programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto ministeriale 14 agosto 2009, e gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunce presentate utilizzando detti programmi informatici.

Vi sono novità significative che – come è stato evidenziato anche dalla Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012 - hanno comportato la revisione e l’introduzione di nuovi campi nei modelli, che, a titolo esemplificativo, possiamo così riassumere:
a) l’attuazione dell’art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010 (abolizione di tre Ruoli e di un Elenco) ha introdotto, per la prima volta, l’iscrizione di persone fisiche non collegate ad imprese nel REA ciò ha implicato l’introduzione di un nuovo campo “per la tipologia di soggetto” nel modello I1 d I2;
b) l’introduzione di nuovi campi nei modelli I2 ed S2 per l’inserimento dei “contratti di rete”;
c) l’introduzione di un nuovo formato XML per la trasmissione dei moduli allegati;
d) l’introduzione del nuovo riquadro “comunicazione curatore” nei modelli I2 ed S3, in attuazione del disposto di cui all’art. 29, comma 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010;
e) l’introduzione dei nuovi campi nei modelli I2 ed S5 “per categoria di opere pubbliche” e “per la qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici” destinati ad indicare il settore delle opere pubbliche in cui l’impresa opera (attività) o al tipo di attestazione SOA in cui è in possesso (qualificazione), in attuazione di quanto disposto dagli articoli. 76, comma 2, e 107 del D.P.R. n. 207/2010;
f) la sostituzione, nei modelli S5, I1,I2, UL, del campo “dichiarazione d’inizio attività” (DIA) con quello di “segnalazione certificata d’inizio attività” (SCIA);
g) nel modello R è stato introdotto il riquadro “trasferimento in altra provincia”.

Al decreto ha fatto immediatamente seguito la Circolare n. 3646/C del 30 novembre 2011, Prot. 00227793, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato tutte le novità introdotte dal decreto.
Il testo del decreto e della circolare ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


8. 18 GENNAIO 2012 - Emanata la Circolare che detta le istruzioni per la compilazione della nuova modulistica

Facendo seguito alla pubblicazione del Decreto 29 novembre 2011, con il quale sono state approvate le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012, nella quale vengono fornite le istruzioni per la compilazione della nuova modulistica per il Registro delle imprese e il REA.
Nella circolare viene ricordata la portata innovativa di alcune modifiche intervenute nel quadro normativo che hanno indotto ad un adeguamento della modulistica, come abbiamo evidenziato nel punto precedente
Le software house hanno 90 giorni di tempo (fino al 8 marzo 2012) per sviluppare programmi informatici (XML) con le specifiche tecniche indicate.
Il nuovo sistema diventerà l’unico canale operativo dal 9 maggio 2012.
La circolare è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2012.
Il testo della nuova circolare viene riportato nell'Appendice normativa.

. Se vuoi visitare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.


9. 11 MAGGIO 2012 - Nota di Unioncamere - Nuova modulistica in vigore dal 1° giugno 2012

Unioncamere, con nota del 11 maggio 2012, Prot. 0008997, ha comunicato che il blocco telematico dei vecchi formati è stato rimviato al 1° giugno 2012. Tutto questo per consentire di smaltire un ampio flusso di pratiche legato soprattutto al deposito dei bilanci d'esercizio.

- Si riporta il testo della nota:
. D.M. 29 novembre 2011 - Nuove specifiche tecniche per il Registro imprese.


CERTIFICAZIONI E VISURE - TIPOLOGIA E CONTENUTI

1. LE CERTIFICAZIONI CAMERALI

Alle Camere di Commercio, che costituiscono la parte della pubblica amministrazione dedicata alle imprese, spetta, tra le altre funzioni, quella di rilasciare, a richiesta, certificazioni.
Nel mondo degli affari le certificazioni camerali contribuiscono alla circolazione di informazioni certe e quindi allo sviluppo regolato del mercato.
Le principali certificazioni che la Camera di Commercio rilascia all'impresa, sulla base di modelli ministeriali predeterminati e a seguito del pagamento dei diritti di segreteria da parte del richiedente, sono:
• Le certificazioni anagrafiche (tra cui la certificazione antimafia);
• I certificati relativi a Registri abilitanti;
• I certificati relativi al Ruolo dei periti e degli esperti;
• I certificati relativi all’Albo delle imprese artigiane
.


2. LE VISURE CAMERALI

Ad assicurare la pubblicità economica dell'impresa contribuiscono, oltre ai certificati, le visure. Con queste è possibile il monitoraggio completo delle informazioni contenute nell'anagrafe e l'estrapolazione di un maggior numero di informazioni rispetto a quelle fornite dai certificati.
Le visure, pur contenendo le stesse notizie, differiscono dai certificati, in quanto sono prive della firma del funzionario camerale, di timbri e di bolli e quindi non hanno valore legale, ma costituiscono esclusivamente semplice informazione.
Possono, per questo, essere rilasciate anche da terminali non presidiati (Sportello Telemaco), su carta o su supporto informatico.

Con il decreto interdirigenziale 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006, il Ministero delle attività produttive ha ritoccato notevolmente la TABELLA A, come da ultimo aggiornata dal D.M. 29 novembre 2004, esclusivamente in merito alle visure rilasciate dal Registro delle imprese. Due sono i tipi di visure che possono essere effettuate (ordinarie e storiche) e che entrambe possono essere richieste con tre diverse modalità:
a) allo sportello telematico;
b) da terminale remoto;
c) allo sportello
.
In tutti e tre i casi i nuovi diritti introdotti dal decreto in commento propongono una tariffa differenziata a seconda della qualità e della quantità dei dati richiesti e a seconda del tipo di società.
In sostanza, dal 1° marzo 2006 (data di entrata in vigore del decreto), si potrà chiedere visure a contenuto mirato e non più solo visure che riportino tutti i dati, anche storici, dell’impresa.
Sarà dunque possibile chiedere visure selezionando i dati per blocchi informativi, secondo le esigenze dell’utente che effettua la ricerca.
Si tratta di un cambiamento radicale di consultazione dei dati.
Mentre in precedenza i costi erano uguali per tutti i tipi di impresa e andavano da un minimo di 4,00 euro per una visura, fino a 15,00 euro per la consultazione di un fascicolo; a decorrere dal 1° marzo 2006 i costi saranno differenziati a seconda il tipo di impresa e il tipo di società e a seconda del contenuto dei dati richiesti.


3. IL CONTENUTO DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE VISURE CAMERALI

3.1. L’approvazione dei modelli tipo dal 1996 al 2004

I modelli tipo dei certificati del Registro Imprese attualmente in uso sono stati approvati con vari decreti che si sono susseguiti nel tempo.
I principali tipi di certificati (sette in tutto) sono stati inizialmente approvati, in occasione della istituzione del Registro delle imprese, con il decreto dell’allora Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 7 febbraio 1996.

Con apposito Decreto Dirigenziale del 27 maggio 1998, emanato in attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 486/1997, sono stati successivamente definiti i certificati del Registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalla Camera di Commercio (per un maggior approfondimento dell'argomento rimandiamo alla normativa antimafia.

Con decreto del 15 febbraio 2001 fu poi istituito il dispositivo "Cert.impresa" per l'attestazione di dati tratti dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio nel sito internet delle imprese.

Da ultimo, con decreto del 10 giugno 2003 fu approvato il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese.

Dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario, si è ravvisata la necessità di modificare il contenuto dei certificati aggiornandolo alle esigenze scaturite dall’entrata in vigore (1° gennaio 2004) di detta riforma.
Il Ministero delle attività produttive, con il decreto 13 luglio 2004, ha provveduto, innanzitutto, a raggruppare nel medesimo decreto tutto quello che in precedenza era distribuito in quattro diversi decreti e contemporaneamente ha provveduto sia a modificare i contenuti dei certificati già esistenti che ad istituirne uno nuovo, relativo alle società assoggettate all’attività di direzione e coordinamento.

- Sull’argomento si riporta un approfondimento dal titolo:
Le certificazioni e le visure rilasciate dalla Camera di Commercio (Aggiornato con le novità introdotte dal D.M. 13 luglio 2004 in materia di contenuto delle certificazioni del Registro delle imprese).


3.2. 23 MARZO 2010 - Modifica dei certificati tipo e approvazione del modello di ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica

Con D.M. 23 marzo 2010, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto a modificare i modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 581/1995 e ad adottare un modello di ricevuta di accettazione di Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa.
I modelli dei certificati tipo approvati con questo nuovo decreto sostituiscono quelli approvati con D.M. 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal D.M. 25 febbraio 2005.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2010.

La modifica dei modelli di certificato tipo, inerenti il Registro imprese, si è resa necessaria al fine di adeguare gli stessi alle disposizioni dettate:
a) dall’articolo 2470, commi 1 e 2, del Codice Civile, come modificato dalle lettere a) e b) del comma 12-quater dell’art. 16 del D.L. n. 185/2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009;
b) dal D.M. 24 gennaio 2008 (attuativo del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155) con il quale sono state adottate le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale e
c) dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Con l’avvio obbligatorio della Comunicazione Unica si è, inoltre, resa necessaria anche l’approvazione, unico per tutto il territorio nazionale, del modello di ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, prevista dal comma 3 dell’articolo 9 del D.L. n. 7/2007, come modificato dalla legge di conversione n. 40/2007.

. Se vuoi approfondire l’argomento della Comunicazione Unica, clicca QUI.


3.3. 13 LUGLIO 2012 – Nuova modifica dei certificati tipo e del modello di ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica

E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto 13 luglio 2012 con il quale sono stati approvati i nuovi certificati tipo del Registro delle imprese e del Repertorio economico amministrativo (REA) nonché il modello della ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui alla disciplina relativa allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP).
La revisione e l’adeguamento dei modelli dei certificati si è resa necessaria a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni che hanno previsto nuovi obblighi di comunicazione al Registro delle imprese.
I modelli dei certificati tipo sostituiscono quelli approvati con il D.M. 13 luglio 2004, successivamente modificato ed integrato dal D.M. 25 febbraio 2005 e, da ultimo, dal D.M. 28 marzo 2010.

Lo stesso Ministero ha emanato la circolare n. 3654/C del 17 luglio 2012 con la quale ha fornito indicazioni operative sui nuovi certificati tipo approvati con il decreto del 13 luglio 2012.
Il testo di entrambi i provvedimenti viene riportato dell'Appendice normativa.

La modifica dei modelli di certificato tipo, inerenti il Registro imprese, si è resa necessaria al fine di adeguare gli stessi alle disposizioni dettate principalmente:
a) dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dettano norme in materia di contratti di rete. Si è provveduto a predisporre ex novo la certificazione specifica per il contratto di rete attraverso la creazione del "CERTIIFICATO DEL CONTRATTO DI RETE" dal quale risultano i dati identificativi del contratto e l'elenco delle imprese partecipanti. E' stato inoltre predisposto un modello di "CERTIFICATO STORICO DEL CONTRATTO DI RETE";

b) dall'articolo 29,comma 6, del citato D.L. n. 78/2010 che prevede a carico del curatore, in caso di fallimento, specifica comunicazione al Registro delle imprese. In attuazione di tale disposizione è stato inserito un apposito campo denominato "COMUNICAZIONI DEL CURATORE";

c) dall'articolo 1, comma 4 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede l'obbligo delle comunicazione, attraverso ComUnica, delle deligerazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale e di tutte le comunicazioni relative ad altre operazioni straordinarie;

d) dagli articoli 76, comma 2, e 107 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dove si prevede che debba essere riportata nel certificato rilasciato dal Registro delle imprese l'attestazione SOA;

e) dall'art. 80 del D.Lgs. n. 59/2010 e dai decreti ministeriali datati 26 ottobre 2011, che disciplinano le procedure di iscrizione nel Registro delle imprese delle figure di agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri. Tali decreti hanno tra l'altro previsto l'iscrizione in apposita sezione di soggetti persone fisiche che si iscrivono, in quanto tali, nel REA. Ciò costituisce un'innovazione che ha comportato l'introduzione del nuovo specifico certificato di iscrizione nel REA: "DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA".

Sono state, infine, apportate alcune modifiche al modello di "RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA", adottato con il D.M. 28 marzo 2010.


4. ALTRE PROBLEMATICHE CONNESSE AL CONTENUTO DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE VISURE CAMERALI

4.1. Certificati elettronici – Emanato un nuovo decreto che fissa le modalità di richiesta e di rilascio in via telematica

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto 15 febbraio 2008, ha disciplinato le modalità di richiesta e di rilascio in via telematica dei certificati elettronici inerenti il Registro delle imprese e ha approvato i relativi modelli di richiesta e rilascio, nonché le specifiche tecniche per l'individuazione della struttura e del formato dei certificati elettronici.
La modalità di rilascio di certificati in formato elettronico così disciplinata è attivata dal 1° giugno 2008.

Si tratta, di fatto, di una implementazione dei modelli di certificato di cui all’allegato A del D.M. 13 luglio 2004, così come successivamente integrato e modificato dal D.M. 25 febbraio 2005, al fine di prevedere un modello tipo di certificato del Registro delle imprese in formato elettronico.

La richiesta di certificato elettronico può essere effettuata anche in via telematica, utilizzando, in questo caso, l'apposito modello di cui all'Allegato A, annesso al decreto in questione.
La richiesta di certificato elettronico con l’apposizione della dicitura antimafia, ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, è effettuata dal legale rappresentante dell’impresa identificato dal certificato di autenticazione residente sulla Carta Nazionale dei Servizi.

Il rilascio di certificato elettronico viene effettuato in via telematica con l’utilizzo dell'apposito modello di cui all’allegato B, annesso al decreto in questione.

Il certificato elettronico è un unico file informatico in formato PDF, non modificabile, costituito da un frontespizio e dal certificato tipo richiesto, così come definito dal corrispondente modello di certificato approvato dal D.M. 13 luglio 2004, e successive modifiche ed integrazioni del 25 febbraio 2005 .
Il documento informatico contenente il certificato in formato elettronico viene firmato digitalmente con procedura automatica dal Conservatore del Registro imprese o dal soggetto da esso delegato.

L'imposta di bollo sui certificati elettronici viene assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 17 maggio 2002, n.127 e della sua Circolare applicativa n. 67/E del 7 agosto 2002 emanata dall'Agenzia delle Entrate.


4.2. La Codifica ATECO 2007 nelle visure camerali

4.2.1. Classificazione delle attività economiche

Le imprese iscritte al Registro delle Imprese vengono classificate in base alla descrizione dell'attività economica effettivamente esercitata e denunciata all'ufficio.
Nel caso di più attività svolte dalla stessa impresa, presso la sede legale o le unità locali, viene inoltre indicato quale è prevalente e quali, invece, sono secondarie.
La classificazione delle attività economiche, che avviene attraverso l'attribuzione di un codice alfanumerico denominato ATECO 2007, è di fondamentale importanza per la conoscenza dello sviluppo economico provinciale, in quanto permette:
 l'elaborazione e l'estrazione di statistiche delle imprese, disaggregate per settori di attività;
 l'estrazione di elenchi di imprese e persone, rilasciabili all'utenza, utili per ottenere informazioni dettagliate su determinati soggetti, per il reperimento di partnership imprenditoriali, per le ricerche di mercato.

Questa codifica, elaborata dall'ISTAT, viene utilizzata anche da altre Pubbliche Amministrazioni (ad es. Agenzia delle Entrate, INPS), garantendo in tal modo omogeneità di classificazione.
Proprio per questo, è opportuno ricordare agli operatori economici che la denuncia d'inizio attività al Registro Imprese deve descrivere in modo preciso e dettagliato l'attività svolta; infatti, in base a quanto dichiarato dalle imprese - e di conseguenza registrato dall'Ufficio Registro Imprese - la società InfoCamere (che conserva le banche dati di tutte le Camere di Commercio italiane) attribuisce a livello centralizzato i codici ISTAT che saranno poi riportati nella visura camerale.

A partire da gennaio 2008 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007, modificando la precedente versione ATECO 2002. Per quanto riguarda i codici ATECO inseriti nelle posizioni del Registro imprese, la nuova classificazione è stata adottata, per le imprese nuove iscritte, a partire dal giugno 2008, mentre per le posizioni pregresse è stato avviato ad opera della società InfoCamere, che gestisce le banche dati di tutte le Camere di Commercio italiane, un progetto di aggiornamento ed adeguamento alla codifica unificata Ateco 2007 per la classificazione attività economiche nel Registro Imprese.


4.2.2. Dal 2 aprile 2009 visibile la doppia codifica Ateco 2002 e 2007

La società InfoCamere ha informato che dal 2 aprile 2009 la doppia codifica Ateco (2002 e 2007) sarà visibile in Visura e negli Elenchi Telemaco (non rientrano in questo primo rilascio gli elenchi Ulisse e Infoimprese).
Per gli altri output e prodotti la doppia codifica sarà resa disponibile entro fine maggio, in modo graduale.

. Se vuoi consultare la Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, clicca QUI.


4.3. Sulla durata delle certificazioni e delle visure camerali

Da quanto disposto nell’art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si ricavano quattro principi fondamentali:
1) I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata;
2) le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
3) I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio.
4) Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.

Da quanto sopra si ricava che, come norma generale, anche le certificazioni camerali hanno una durata di sei mesi dalla data di rilascio.
Tuttavia, secondo il nostro parere, è necessario tener presente che, trattandosi nel caso specifico di certificazioni a contenuto di natura privatistico, soggetto inoltre a possibili e anche frequenti variazioni ed aggiornamenti, tale regola ha valore solo nel caso in cui la certificazione in questione venga prodotta ad una Pubblica Amministrazione.
Si ritiene, pertanto, che a una impresa o a un ente o a un istituto, che non abbia natura pubblica o che non svolga una funzione pubblica, debba essere concessa la facoltà di richiedere certificazioni anche con data di rilascio recente, senza quindi il rispetto del dettato di cui all’articolo 41 del T.U..

Riteniamo, tuttavia, che tale problema possa essere anche risolto ricorrendo alla presentazione di semplici “Visure” camerali, in luogo delle certificazioni, per almeno cinque motivi motivi:
1) hanno, in genere, un costo inferiore alla certificazione, la quale il più delle volte è anche soggetta ad imposta di bollo;
2) sono facilmente estraibili anche da un terminale remoto;
3) hanno spesso un contenuto di dati superiore alla certificazione;
4) possono avere un contenuto, per blocchi informativi, mirato alle proprie esigenze;
5) possono avere una validità superiore alle certificazioni in quanto la stessa è semplicemente legata al contenuto dei dati. Pertanto una Visura è da ritenere non più valida solo nel caso in cui i dati in essa contenuti abbiano, nel frattempo, subito delle variazioni.


LE SANZIONI PER OMESSA O RITARDATA PRESENTAZIONE DI DOMANDE E DENUNCE AL REGISTRO DELLE IMPRESE E AL R.E.A.

1. REGIME SANZIONATORIO APPLICABILE ALLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL REA

1.1. Il parere del Consiglio di Stato

Il tema sul regime sanzionatorio da applicare alle violazioni degli obblighi di comunicazione e denuncia (omessa o ritardata denuncia) al REA si protrae sin dalla istituzione del Registro delle imprese, alla cui attuazione si è pervenuti con l’art. 8 della legge n. 580/1993.
Le norme di attuazione di tale articolo sono state emanate con il D.P.R. n. 581/1995.

Lo stratificarsi del tessuto normativo e il fatto che nel corpo del D.P.R. n. 581/1995, attuativo dell’art. 8 della legge n. 580/1993, non esiste una specifica previsione dell’ipotesi sanzionatoria in materia di denunce REA, ha fatto sì che tra le diverse Camere di Commercio non esistesse un comportamento omogeneo: alcune hanno continuato ad estendere al REA le sanzioni già previste per le violazioni inerenti al Registro delle ditte, mentre altre hanno ritenuto che tali sanzioni non potessero essere estese analogicamente ed altre, infine, hanno ritenuto di valutare l’applicabilità delle sanzioni caso per caso, in relazione al tipo di comportamento, al soggetto obbligato e all’oggetto della fattispecie.
A dire il vero già l’allora Ministro dell’Industria, con la Circolare n. 486052 del 16 febbraio 1996, aveva sostenuto che riguardo all’aspetto sanzionatorio si dovesse comunque far rinvio alle norme già in uso per il Registro delle ditte.
Che il problema esistesse lo dimostra anche il fatto che l’art. 1-bis, del decreto-legge 3 ottobre 2005, n. 203, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, demanda ad un emanando regolamento che provveda a stabilire norme del regolamento istitutivo del Registro delle imprese, che dovranno prevedere in particolare:
”c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei princìpi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro 50,00 ed un ammontare massimo di euro 500,00, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità”
.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3627/C del 5 agosto 2009, ha diramato un Parere del Consiglio di Stato, il quale, interpellato dalla soppressa Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica in data 18 marzo 2008, si è definitivamente espresso sulla questione.
Il Consiglio di Stato, infatti, con il Parere n. 898/2008 emesso in data 23 luglio 2009 dalla Sezione Terza, si è definitivamente espresso sulla questione affermando che il disposto dell’art. 9 del D.P.R. n. 581/1995 non ha istituito una nuova forma pubblicitaria, ma si è limitato a mantenere in vita una serie di obblighi di comunicazione e denunzia, in precedenza riferiti al Registro delle ditte, ora imputati al REA, rinviando alla normativa previgente del Registro delle ditte, ed escludendo dall’obbligo di denunzia le notizie già iscritte o annotate al Registro delle imprese.
Si è pertanto verificato un travaso al REA di residui obblighi di comunicazione già ascrivibili al Registro delle ditte.
Ne consegue, secondo la Sezione Terza del Consiglio di Stato, che continuano a sussistere le sanzioni previste dalla normativa riguardante il Registro delle ditte, senza che possa ritenersi, nella fattispecie, che si sia in presenza di un’applicazione analogica della disciplina sanzionatoria.
Non vi è dubbio, secondo il Consiglio di Stato, che la normativa riguardante il Registro delle ditte fosse a suo tempo assistita da un sistema sanzionatorio, che, per la parte riguardante le notizie destinate a confluire nel Registro delle imprese, è stato sostituito dalle sanzioni previste dal Codice Civile (artt. 2194 e 2630), mentre permane in vigore, sia pure avendo subito nel corso del tempo numerose modifiche, per tutti i restanti obblighi afferenti al Registro suddetto e che sono stati trasferiti al REA.
In altre parole, per quella parte residua di comportamenti, cui i diversi soggetti interessati sono tenuti a riguardo delle comunicazioni ed informazioni, che a suo tempo dovevano essere riferite al Registro delle ditte e che oggi sono da riferire al REA, continuano a sussistere le sanzioni previste dalla normativa riguardante il Registro delle ditte, sanzioni che già erano disciplinate dal R.D. n. 2011/1934 e che oggi sono regolate dalla legge 4 novembre 1981, n. 630.
Non si tratta di analogia – come sottolinea il Consiglio di Stato – in quanto nel caso di specie ”non si opera l’estensione della sanzione amministrativa da un comportamento esplicitamente sanzionato ad un altro simile non sanzionato, quanto piuttosto di applicare la sanzione amministrativa a comportamenti, che la legge voleva (e vuole) in ogni caso sanzionati ed in ordine ai quali la legislazione successiva ha inteso solo sostituire il soggetto pubblico (inteso in senso lato) destinatario dei comportamenti obbligatoriamente imposti ad altri soggetti”.

Sottolinea in ogni caso il Consiglio di Stato, che le sanzioni in questione possono trovare applicazione solo nel caso di comportamenti esattamente corrispondenti, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo e dei contenuti, a quelli a suo tempo obbligatori nei riguardi del Registro delle ditte.
”Tutti quei comportamenti - conclude il Consiglio di Stato - , la cui obbligatorietà scaturisce dalla normativa introdotta successivamente o contestualmente all’istituzione del REA, non possono allo stato ritenersi assistiti da una sanzione specifica, a meno che non sussista una norma di rango primario che ne preveda l’applicabilità”.
Il testo della Circolare ministeriale con allegato il Parere del Consiglio di Stato viene riportato nell’Appendice Normativa.


1.2. Quando vengono applicate le sanzioni REA

Le sanzioni R.E.A. vengono applicate in caso di:
• denuncia di dati economici e/o amministrativi presentata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 48 del T.U. n. 2011/1934, modificato dall’art.1 della L. n. 630/1981;
• denuncia a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi (denuncia non veritiera, ai sensi dell’art. 51 del T.U. n. 2011/1934).


1.3. A chi si applicano le sanzioni REA

In base a quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del T.U. n. 2011/1934, le sanzioni si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia. In particolare, nel caso di:
• IMPRESA INDIVIDUALE:
- al titolare ;
• SOCIETÀ SEMPLICE:
- a ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori;
• SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:
- a ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori;
• SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE:
- a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione o di gestione, all’amministratore unico o ai liquidatori;
• CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA:
- a ciascuno degli amministratori o dei liquidatori ;
• ASSOCIAZIONE, FONDAZIONE, COMITATO, ENTE NON SOCIETARIO:
- a ciascuno dei soggetti con poteri di firma e di rappresentanza (generalmente il Presidente e il Vice Presidente);
• IMPRESE CON SEDE ALL’ESTERO ED OPERANTI IN ITALIA:
- al legale rappresentante / preposto alla sede italiana;
• AZIENDE SPECIALI E LORO CONSORZI:
- a ciascuno dei soggetti con poteri di firma e di rappresentanza (generalmente il Presidente e il Vice Presidente).

Bisogna, inoltre, tener presente che le sanzioni vengo applicate ai soggetti sopra indicati in carica al momento della violazione, vale a dire al 31° giorno dalla data dell’evento.
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 689/1981, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione. Pertanto, il pagamento liberatorio potrà essere effettuato dalla società nel caso in cui non vi provveda l’obbligato principale.


1.4. L'importo delle sanzioni REA

L’importo delle sanzioni R.E.A. è fissato dall’articolo 51 del T.U. n. 2011/1934, successivamente modificato dalla L. n. 630/1981 e dalla L. n. 435/1987, a carico di ciascuno dei soggetti tenuti alla denunci.
L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione, ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 689/1981, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia.

Pertanto, la sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta a:
• dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento: 10,00 euro
• dal 61° giorno dalla data dell’evento: 51,33 euro
• in caso di denuncia non veritiera: 10,00 euro.


1.5. Modalità di pagamento delle sanzioni

La persona giuridica, obbligata in solido con gli autori della violazione, può effettuare un unico pagamento liberatorio corrispondente alla somma degli importi dovuti da ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia.

L’importo della sanzione (con aggiunte le spese di procedimento fissate da ciascuna Camera di Commercio) vanno pagate tramite versamento sul CC/Postale predisposto da ogni singola Camera di Commercio.


2. APPROFONDIMENTI E TABELLE

. La riforma in materia di illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali. Le sanzioni per omessa esecuzione di denunce, di comunicazioni o di depositi al Registro delle imprese

. Gli adempimenti presso il Registro delle imprese - Omissioni e sanzioni - Tabella


3. QUESTIONI PARTICOLARI

3.1. Art. 2196 C.C. - Iscrizione dell'impresa - Precisazione circa la pubblicità nel Registro imprese dei procuratori e institori - Termini e sanzioni - Nota Informativa della Camera di Commercio di Torino

L’articolo 2196 C.C. dispone che ogni imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere, entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa, la propria iscrizione nel Registro delle imprese, indicando il cognome e il nome, la ditta, l’oggetto dell’impresa, la sede, le generalità degli eventuali institori e procuratori.
Deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suddetti e della cessazione dell’impresa.
L’articolo è inserito nelle norme destinate agli imprenditori commerciali, ricomprese sotto la denominazione di “statuto dell’imprenditore commerciale” e, in quanto tale, applicabile a tutti gli imprenditori commerciali che chiedono l’iscrizione nel Registro delle imprese.
In particolare, ciò ha determinato l’applicazione delle sanzioni per tardiva domanda di iscrizione della nomina procuratori o institori, nonché delle modificazioni successive non soltanto agli imprenditori individuali, ma anche alle società per le quali, ai sensi del successivo articolo 2200 C.C., è previsto l’obbligo di iscrizione nel suddetto registro.

Ora, l’articolo 2194 C.C. fissa una sanzione amministrativa per i casi di inosservanza dell’obbligo d’iscrizione, facendo salvo quanto disposto dall’articolo 2626 C.C. - sostituito dall’articolo 2630 C.C. - che pone a carico dei soggetti tenuti per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, l’obbligo di eseguire le prescritte iscrizioni nel Registro delle imprese nei termini di legge (prevedendo anche una diversa sanzione).
A seguito di quanto sopra, l’obbligo d’iscrizione dell’institore o del procuratore previsto dall’art. 2196, n. 5 C.C. nel termine dei 30 giorni, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa nei confronti dell’imprenditore commerciale individuale che non vi adempia nei termini suddetti, mentre negli altri casi di pubblicità della procura, per i quali è prescritta l’iscrizione presso il Registro delle imprese ai sensi degli artt. 2206 e 2207 C.C., non essendovi un termine di domanda, essa non soggiace a sanzione.
Pertanto, se la richiesta d’iscrizione, di modificazione o di cessazione dell’institore o del procuratore è presentata oltre il termine dei 30 giorni dal titolare dell’impresa individuale commerciale, sarà applicata la sanzione ai sensi dell’articolo 2194 C.C.; per tutte le altre imprese l’unica conseguenza, nel caso di tardiva o di mancata pubblicità, sarà quella prevista dall’articolo 2206 C.C., ossia che: “la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare”.
Questo è quanto sostenuto dalla Camera di Commercio di Torino - Nota informativa n. 1/2010 del 18 gennaio 2010.

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QUESTIONI PARTICOLARI E APPROFONDIMENTI

1. IL TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - LA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE E L’INVIO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DA PARTE DI UN INTERMEDIARIO ABILITATO

All’art. 36 del decreto-legge n. 112/2008, dedicato inizialmente alla sola “class action”, è stato aggiunto - in fase di conversione in legge - il comma 1-bis dedicato alla “sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie”.
In tale comma si stabilisce che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di Srl – oltre che essere redatto con sottoscrizione autenticata e depositato entro 30 giorni a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del Registro delle imprese (come stabilito dal 2° comma dell’art. 2470 C.C.) - potrà anche essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e precisamente da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

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2. L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE - COMPITI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Con il decreto 23 giugno 2004 è stato istituito l'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, che, con la Circolare del 6 dicembre 2004, Prot. 1579682, ne ha disciplinato le modalità di iscrizione.
L'Albo, che sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio.

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3. IMPOSTA DI BOLLO - NUOVE TARIFFE DOVUTE IN MISURA FORFETTARIA SUGLI ATTI TRASMESSI PER VIA TELEMATICA

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4. TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL’INTERNO DELLO STESSO COMUNE o ALL'ESTERO

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5. LIBRI REGISTRI SCRITTURE E DOCUMENTI CONTABILI - BOLLATURA E VIDIMAZIONE - TENUTA E CONSERVAZIONE - I COMPITI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

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6. I BILANCI DELLE SOCIETA' E GLI ELENCHI SOCI - ADEMPIMENTI PUBBLICITARI - APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

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7. SOCIETA’ SEMPLICI E REGISTRO DELLE IMPRESE

In materia di costituzione e di iscrizione nel Registro delle imprese di società semplice segnaliamo uno studio elaborato dalla Fondazione Luca Pacioli.
Il documento dà conto dell’attuale disciplina relativa all’iscrizione delle società di persone nel Registro delle imprese, evidenziandone la natura degli effetti giuridici.
In tale ambito lo studio esamina il contenuto e la forma dell’atto costitutivo della società semplice e le modalità di iscrizione nel Registro, al fine di inquadrare tale adempimento nel più generale sistema di pubblicità legale dell’impresa, con particolare riferimento al caso in cui il contratto sociale sia concluso verbalmente.

. Se sei interessato a consultare il documento n. 25 del 20 settembre 2005, clicca QUI

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8. IMPRESA SOCIALE - UNA NUOVA FORMA SOCIETARIA PER L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' COMMERCIALE

Con la legge 13 giugno 2005, n. 118, contenente “Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale”, entra nel nostro ordinamento una nuova figura con la quale si supera la rigida distinzione tra gli enti del Libro I del Codice civile, che riguarda associazioni e fondazioni, e quelli del Libro V, dedicato alle società lucrative e cooperative.
Con questo provvedimento si dà quindi la possibilità agli enti del terzo settore e alle società nonprofit di svolgere attività di natura imprenditoriale con finalità sociali.

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9. IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (IAP) E SOCIETA’ AGRICOLE - ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

Con il D. Lgs 18 maggio 2001, n. 228, il legislatore ha iniziato un’opera di modernizzazione dell’agricoltura, attraverso il quale si ridefinisce:
a) la figura dell’imprenditore agricolo e le attività connesse all’attività agricola;
b) le attività agrituristiche;
c) l’esercizio di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli;
d) l’imprenditoria agricola giovanile;
e) l’attività agromeccanica.

Al D.Lgs. n. 228 del 2001 ha fatto seguito il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, successivamente modificato dal D. Lgs. 15 giugno 2005, n. 101 (in vigore dal 30 giugno 2005), il quale ha portato le seguenti principali novità:
a) ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell´ “imprenditore agricolo professionale (IAP)”, che ha sostituito la previgente figura di "imprenditore agricolo a titolo principale", al fine dell´applicazione della normativa relativa al settore agricolo;
b) ha esteso tale qualifica anche alle società, e ha affidato alle Regioni l’accertamento e la certificazione del possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze previste dalla normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali;
c) ha dettato nuove disposizioni per le società agricole che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile;
d) ha dettato nuove norme in materia di vendita di prodotti agricoli;
e) ha provveduto a semplificare gli adempimenti amministrativi nei confronti del SIAN e del Registro delle imprese.


Sulla obbligatorietà dell'iscrizione nel Registro delle imprese di un imprenditore agricolo

Per effetto della modifica del primo periodo, del comma 6, dell’art. 34, del D.P.R. 26 ottobre 1972, a cui faceva riferimento l’articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77, il volume d’affari di un’impresa agricola per la non obbligatorietà dell’iscrizione della stessa nel Registro delle imprese passa da 2.582,28 euro a 7.000,00 euro.

- Per un approfondimento dell'argomento relativo alle disposizioni dettate in materia di società agricole e sulla nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale, ai vari adempimenti presso il Registro delle imprese e per una consultazione della relativa documentazione normativa, clicca QUI


10. SOCIETA’ – NUOVI OBBLIGHI PUBBLICITARI IMPOSTI DALLA LEGGE COMUNITARIA 2008 - REGISTRO DELLE IMPRESE MULTILINGUE

Al fine di recepire la Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società, l’articolo 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) – in vigore dal 29 luglio 2009 – ha apportato modifiche agli articoli 2250 (Indicazione negli atti e nella corrispondenza) e 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi) del Codice Civile.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


11. 29 NOVEMBRE 2008 - SCATTATO PER LE SOCIETA’ L’OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC

A norma dell’articolo 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, concernente “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, le imprese costituite in forma societaria – a partire dal 29 novembre 2008 - sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, dovranno comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Si fa presente che, in applicazione di tale normativa, le pratiche inviate con modalità tradizionali (FedraPlus), prive dell’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, non potranno essere iscritte al Registro delle Imprese.
Si ricorda, inoltre, che l’utilizzo del programma “Comunica Impresa” o “Comunica” consente l’ottenimento immediato di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alla Posta Elettronica Certificata (PEC) e scaricare il testo del decreto-legge, clicca QUI.


12. SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA - RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI MPRESA INDIVIDUALE AL REGISTRO IMPRESE - NON ISCRIVIBILE

In risposta ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Pordenone circa la iscrivibilità nel Registro delle imprese di una impresa individuale il cui titolare risulta essere senza fissa dimora e pertanto senza un recapito o un vero e proprio domicilio, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 13 ottobre 2010, Prot. 0140480, sostiene che in questo caso non ricorrono i presupposti per procedere all'iscrizione nel Registro delle imprese.
Il titolare, stando al caso prospettato, è in possesso di una regolare carta d'identità rilasciata dal Comune, nella quale è riportata, per una convenzione del Comune stesso, una via che in realtà non esiste e come sede dell'impresa presso cui svolge l'attività ha indicato lo stesso indirizzo "convenzionale" che viene indicato sulla carta d'identità.
Il Comune ha agito in base alle avvertenze e note illustrative alla legge e al regolamento anagrafico, diramate dall'ISTAT nel 1992, nelle quali si specifica quanto segue:
"Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta il problema dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici.
In tal caso, in analogia al Censimento, che prescrive l'istituzione in ogni Comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i "senza tetto", si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe ( .... ).
In questa via verranno iscritti, con numero progressivo dispari, sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso. ( ... )
Nell'impossibilità di contattare, in ogni momento, gli iscritti predetti, ogni notizia agli stessi si intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'albo pretorio"
.
In sostanza, il Ministero ritiene che, in questo caso, l’impresa non possa essere iscritta nel Registro delle imprese in quanto, da una parte, risulta impossibile fornire nella domanda indicazioni previste obbligatoriamente dalla legge (art. 2196 C.C. e art. 18, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 581/1995) e, dall'altra, non viene garantita la reperibilità dell’impresa e del suo titolare ai fini delle eventuali notifiche.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


13. LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E IL RUOLO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

La riforma del diritto societario non poteva non incidere anche sul Registro delle imprese, sul quale è incardinato tutto il sistema pubblicitario delle società.
Nell’operare un’ampia rivisitazione dei principi normativi che governano le società di capitali e le società cooperative, non poteva non avere un notevole impatto anche sul sistema di pubblicità legale degli atti societari.
La riforma del diritto societario ha così profondamente innovato anche il sistema informativo delle Camere di Commercio favorendo un salto di qualità nel ruolo del Registro delle imprese, che finalmente assume la centralità prospettata sin dal Codice Civile del 1942.
Con la riforma si è portato così alle estreme conseguenze la tendenza, già presente nella legislazione precedente, che conferma la estrema importanza del sistema di pubblicità degli atti. Per tale traguardo si è fatto ampio utilizzo del Registro delle imprese, assoggettando alla relativa pubblicità una ulteriore serie di atti ed operazioni derivanti dai nuovi istituti introdotti dalla riforma, quali: gli atti parasociali, le deliberazioni inerenti i patrimoni destinati, i contratti relativi al funzionamento di uno specifico affare, gli atti relativi al pagamento e sequestro di quote di Srl, l’emissione di titoli di debito nelle Srl, gli atti inerenti la direzione e il coordinamento delle società, la dichiarazione degli amministratori relativa al mutamento dell’indirizzo della sede sociale all’interno del medesimo Comune, la domanda di arbitrato, ecc.

- Sull’argomento si riporta un approfondimento a cura di Claudio Venturi dal titolo:
La riforma del diritto societario e il ruolo del Registro delle imprese.


L’articolo 2436 C.C., rubricato: “Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni”, al quinto comma stabilisce che “La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione”.
In uno studio, dal titolo “Gli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese di delibere modificative dello statuto di società di capitali: il nuovo art. 2436 quinto comma c.c.”, il Consiglio Nazionale del Notariato affronta il problema delle possibili interpretazioni del quinto comma dell’art. 2436 c.c..
Il campo di applicazione della norma va da un lato esteso dalle Spa anche alle Srl, alle Sapa ed alle Cooperative e dall’altro ristretto alle sole delibere modificative dello statuto e tra queste a quelle cui la legge non accordi un peculiare regime pubblicitario con disposizioni speciali (ad esempio trasformazione, fusione e scissione).
L’indagine riguarda inoltre le sole delibere modificative destinate a produrre immediatamente i propri effetti, con l’esclusione di quelle la cui efficacia sia stata dall’assemblea (o comunque dall’organo statutariamente competente ad adottarle) espressamente condizionata o sottoposta a termine iniziale.
Lo studio vuole procedere per gradi, innanzitutto tentando di sgombrare il campo dall’idea che la pubblicità delle delibere modificative sia divenuta, con la riforma, pubblicità costitutiva, per poi approdare ad una soluzione di diversi problemi di grande rilevanza pratica tra loro connessi: quello della efficacia della iscrizione rispetto alla efficacia della delibera modificativa; quello del rapporto tra il quinto comma dell’art. 2436 novellato con la norma (che potrebbe ritenersi di generale applicazione) dell’art. 2448 c.c.; quello della ammissibilità dell’esecuzione, sia all’interno della società che all’esterno, di una delibera modificativa non ancora iscritta.

. Se sei interessato a scaricare lo studio n. 5759/I (Approvato dalla Commissione studi d’impresa il 24 marzo 2006), clicca QUI.


. Se vuoi visitare la sezione dedicata alla riforma del diritto societario, clicca QUI.


14. CONCENTRAZIONE DI IMPRESE – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE - ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

14.1. Il contenuto della norma

L'articolo 9 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato "Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione", prevede un'agevolazione a favore delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione.

Per operazioni di concentrazione si intende:
• la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione (art. 2501 c.c.);
• l'incorporazione di una o più imprese da parte di un'altra impresa (art. 2501 c.c.);
• la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti (sia senza dar vita ad un'organizzazione comune distinta dalle imprese aggregate, sia costituendola; ad esempio joint ventures e associazione temporanea di impresa);
• la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese (artt. 2602 e ss. c.c.);
• ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese che viene valutata sulla base dei criteri di calcolo dei parametri per le PMI (la costituzione di società da parte di due o più imprenditori con conferimento delle rispettive aziende, il conferimento di azienda in una società preesistente, l'incorporazione in una società beneficiaria preesistente di un ramo d'azienda della società scissa, l'acquisto di azienda da parte di imprese preesistenti, l'acquisto di partecipazioni di controllo da parte imprese preesistenti).

Per attività omogenee si intende:
• le attività contraddistinte dal medesimo codice ISTAT;
• le attività contraddistinte da codici compresi nel medesimo studio di settore;
• le attività riconducibili alla medesima filiera produttiva;
• le attività complementari ai fini del compimento di un'attività imprenditoriale rilevante.

Il processo di concentrazione può concludersi sia con la nascita di un soggetto giuridico diverso dalle imprese partecipanti, sia con aggregazioni di imprese che realizzano forme di cooperazione e controllo tra le stesse pur non dando luogo alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico.
In ogni caso dal processo di concentrazione deve risultare un'impresa o un'aggregazione rientrante nei parametri di piccola o media impresa.
Le concentrazioni non possono avere durata inferiore a 3 anni a partire dalla data di ultimazione del processo di concentrazione.


14.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese

In base al disposto di cui al comma 1-quater del citato articolo 9, tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o associazione temporanea di impresa hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese l’avvenuta concentrazione, seguendo le modalità appresso indicate.

A. Nel caso di società:
- Modalità: invio telematico;
- Termine: nessuno;
- Obbligato al deposito: legale rappresentante;
- Modulistica: S2, compilato nel quadro 20, riportando la seguente dicitura:
“Con atto del …. è avvenuta la concentrazione / associazione temporanea di impresa, di cui alla lettera c) del comma 1-bis, dell’art. 9, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005);
- Codice Atto: A99;
- Distinta Fedra: firmata digitalmente dal legale rappresentante (nel caso l’invio avvenga da parte del Notaio, lo stesso dovrà allegare copia della procura attraverso la quale gli amministratori lo delegano a tale adempimento);
- Allegati: Copia del contratto;
- Imposta di bollo: 59,00 (nel caso di società di persone) – 65,00 euro (nel caso di società di capitali);
- Diritti di segreteria: 90,00 euro.

B. Nel caso di impresa individuale:
- Modalità: su supporto cartaceo;
- Termine: nessuno;
- Obbligato al deposito: titolare;
- Modulistica: Modello I2, compilato nel quadro NOTE riportando la seguente dicitura:
“Con atto del …. è avvenuta la concentrazione / associazione temporanea di impresa, di cui alla lettera c) del comma 1-bis, dell’art. 9, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005);
- Allegati: Copia del contratto;
- Imposta di bollo: 14,62 euro (nel caso si provveda mediante invio telematico, l’imposta di bollo è di 42,00 euro);
- Diritti di segreteria: 23,00 euro (nel caso si provveda mediante invio telematico, il diritto di segreteria è di 18,00 euro).


14.3. Documentazione normativa

. D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, nella Legge 14 maggio 2005, n. 80): Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Art. 9.
. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Circolare n. 53/E del 13 dicembre 2005: Articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione
. Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3598/C del 10 febbraio 2006: Articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2005 – Agevolazioni fiscali a favore delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese che danno vita a processi di concentrazione.


15. CANCELLAZIONE DI SOCIETA' DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

15.1. Società cancellata dal Registro delle imprese e sopravvenienze attive

Nella prassi operativa si verifica con una certa frequenza che cancellata la società di capitali dal Registro delle imprese, si riscontri successivamente la sussistenza di un bene non assegnato a seguito della liquidazione o, cosa ancor più frequente, che sia necessario procedere a rettifica di atti dei quali la società era stata parte.
Il problema investe, pertanto, le c.d. sopravvenienze della società estinta.
Tale questione, secondo una ricerca della Commissione Studi d’Impresa del 15 giugno 2006 del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 38/2006/I - Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 15 giugno 2006), sembra dover trovare una diversa soluzione rispetto a quanto avveniva prima della riforma del diritto societario.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo dello Studio in questione, clicca QUI


15.2. Cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese

Secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2490 C.C., il mancato deposito, per tre anni consecutivi, del bilancio d'esercizio da parte delle società di capitali in liquidazione, autorizza il Registro delle imprese ad avviare la procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione.
In questo caso, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà inviare al liquidatore un'apposita comunicazione (mediante raccomandata R.R.) nella quale avverte che viene ufficialmente avviata la procedura di cancellazione dal Registro delle imprese.
Tale procedura potrà essere interrotta solo nel caso in cui, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, la società interessata provvederà al deposito dei bilanci d'esercizio relativi alle annualità indicate.
Decorso il termine di cui sopra, il Registro delle imprese provvederà ad inviare richiesta al Giudice del Registro affinchè ordini l'iscrizione d'ufficio della cancellazione della società interessata dal Registro delle imprese.


15.3. La cancellazione della società dal Registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità

Per le società o, più in generale, per le persone giuridiche, l’interruzione del processo ex artt. 299 e ss. C.P.C. è determinata dalla “estinzione”.
Senonché, nonostante il parare contrario di una parte della dottrina, deve condividersi l’orientamento della Cassazione, secondo cui il momento in cui si perfeziona l’evento estintivo non coincide con il completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, essendo invece necessario l’esaurimento effettivo di tutti i rapporti facenti capo all’ente e, in particolare, i processi pendenti.
In altre parole, l’atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l’estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante.
Quindi, poiché la messa in liquidazione della società non determina la sua estinzione né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, che è determinata invece soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i terzi, ne deriva che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, restando esclusa l’interruzione dei processi pendenti.

- Si riporta il testo dell'Ordinanza del:
. Tribunale di Torino - Sezione terza - Ordinanza 10 giugno - 11 luglio 2008.


15.4. La cancellazione dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società - Nuova Sentenza chiarificatrice della Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili

Con la Sentenza n. 4062 del 22 febbraio 2010, emessa a Sezioni unite, la Corte di Cassazione è intervenuta a comporre un annoso contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze giuridiche, sostanziali e processuali, della cancellazione di una società dal registro delle imprese.
Il plenum della Suprema Corte - chiamato in causa da due successive pronunce interlocutorie delle Sezioni semplici (n. 8665/2009 e n. 19804/2009) - ha fissato le linee guida in merito a una problematica giuridica di carattere trasversale, che concerne anche la materia fiscale con riferimento, ad esempio, alla notificazione degli atti tributari e degli atti del processo tributario.


15.4.1. Il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'articolo 2495 del Codice Civile

Sull'interpretazione dell'attuale secondo comma dell'articolo 2495 C.C. si sono formati due orientamenti ermeneutici contrastanti.
La disposizione in parola, disciplinando la cancellazione delle società (di capitali e cooperative) dal Registro delle imprese prevede che "Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione (dal registro delle imprese, n.d.a.) i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci...".
In virtù dell'inciso "Ferma restando l’estinzione della società, che costituisce una novità, in primis sul piano letterale, rispetto alla previgente regolamentazione contenuta nell'articolo 2456 del Codice Civile, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità (Sentenze n. 18618/2006, n. 19347/2007, nn. 25192 e 29242 del 2008), la cancellazione dal Registro delle imprese determinerebbe, rispetto a quanto accadeva in passato, l'estinzione irreversibile della società.
Tale effetto, a parere di questa giurisprudenza, si applicherebbe anche alle società di persone (nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative) e con efficacia retroattiva anche alle cancellazioni intervenute ante 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte in materia societaria dal D. Lgs. n. 6/2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi.

Di contro, secondo altre pronunce, alla cancellazione non conseguirebbe l'estinzione dell'ente "ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa, a seguito della procedura di liquidazione" (Cass. 2 marzo 2006, n. 4652; Cass. n. 646/2007); estinzione che sarebbe determinata invece "soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere" (Cass. 8 luglio 2004, n. 12553; Cass. n. 12114/2006).

Dalle due riferite posizioni discendono anche due importanti corollari sul piano processuale.
Infatti, in base alla prima interpretazione, sarebbe inammissibile - per giuridica inesistenza del soggetto proponente (intimato) - la proposizione di un ricorso giurisdizionale da parte di (nei confronti di) una società cancellata dal Registro delle imprese.
Secondo l'altra tesi, invece, l'ente costituito in giudizio non perderebbe la sua legittimazione processuale in conseguenza della sopravvenuta cancellazione, in quanto la rappresentanza sostanziale e processuale dello stesso permarrebbe, per i rapporti ancora in sospeso, in capo ai medesimi organi che lo rappresentavano prima della cancellazione.


15.4.2. La Sentenza delle Sezioni unite n. 4062/2010

Per dirimere il contrasto tra i due richiamati orientamenti si è ravvisata l’opportunità di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale ha, in sintesi, stabilito che “l’iscrizione della cancellazione della società di capitali nel Registro delle Imprese, determina, dal 1° gennaio 2004, data d’entrata in vigore della modifica normativa apportata all’art. 2495 c.c., l'estinzione della società”.

La corposa motivazione della Sentenza n. 4062/2010 del 22 febbraio 2010 prende proprie le mosse dalla constatazione del riferito contrasto interpretativo formatosi presso le sezioni semplici, giustificando l'indirizzo ermeneutico anteriore alla riforma societaria favorevole alla prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali, anche dopo la cancellazione dal Registro delle imprese, tra l'altro, in considerazione de "la mancata espressa previsione, nella previgente normativa, di una estinzione della società con personalità giuridica e di una perdita della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali di persone, quale effetto della cancellazione della iscrizione della società, a sua volta iscritta nel registro".
Sul punto, la pronuncia in commento rileva peraltro che, con la riforma di cui al D. Lgs. n. 6/2003, il secondo comma dell'articolo 2495 del Codice civile è stato modificato (rispetto al previgente articolo 2456) con l'inserimento dell'inciso preliminare "ferma restando l'estinzione della società" e che tale elemento assume un particolare rilievo perché "ai sensi dell'art. 2193 C.C. e della richiamata relazione al Codice civile in materia di pubblicità nel Registro delle imprese, soltanto la previsione 'espressa' per legge può provocare l'effetto estintivo, cioè costitutivo, della cancellazione dell'iscrizione delle società di capitali e cooperative".

In sostanza, secondo la Cassazione, l'inciso "ferma restando l'estinzione della società", che la novella ha inserito con riferimento espresso alle società di capitali e alle cooperative, integra il presupposto logico per una lettura della cancellazione delle iscrizioni di società di persone dichiarativa della cessazione della loro attività dal momento dell'entrata in vigore della legge anche per le cancellazioni precedenti e dalla data della cancellazione dell'iscrizione per quelle successive al 1° gennaio 2004.


15.4.3. I principi di diritto sanciti dalle sezioni unite. Brevi considerazioni

Così riassunta, attraverso il richiamo dei passaggi maggiormente significativi, la minuziosa ricostruzione dell'istituto della cancellazione dal Registro delle imprese effettuata dalla Sentenza n. 4062/2010, il corposo principio di diritto che ne deriva e con il quale si chiude la pronuncia in commento può essere sintetizzato come segue:
• il novellato secondo comma dell'articolo 2495 C.C. "è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire";
• detta disposizione comporta il superamento del pregresso orientamento di legittimità fondato sulla natura all'epoca non costitutiva della cancellazione "che invece dal 1° gennaio 2004 estingue di certo le società di capitali nei sensi indicati";
• dalla medesima data - in virtù della natura costitutiva riconosciuta per legge alla cancellazione dal Registro delle imprese - anche per le società di persone vale la regola "del venir meno della capacità e legittimazione di esse... anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella".

- Si riporta il testo della Sentenza:
. Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4062.


15.5. Cancellazione della società dal Registro delle imprese - Effetti - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 77/E del 27 luglio 2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato la natura degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese, dalla quale – si ricorda - discendono alcune conseguenze sull’attività operativa degli uffici, in particolare, relativamente all’attribuzione delle cosiddette sopravvenienze attive emergenti a seguito dell’estinzione, e in materia di rimborsi d’imposta.
Come è noto, infatti, la riforma del diritto societario, intervenuta con il D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6, ha modificato l’art. 2456 c.c., trasfuso nell’art. 2495 c.c., secondo cui “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
Ciò premesso, l’istante chiede come debbano essere effettuati i rimborsi d’imposta a favore di società di persone o di capitali cancellate dal registro del imprese.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a seguito della modifica dell’art. 2495 c.c., introdotta con il citato D.Lgs n. 6 del 2003, in seno alla Corte di Cassazione si sono manifestati due diversi orientamenti in ordine agli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese:
► secondo un primo indirizzo la cancellazione della società dal Registro delle imprese non determina l’estinzione della società laddove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo, con la conseguente permanenza della capacità processuale della società e della rappresentanza degli organi che la rappresentavano prima della cancellazione;
► il secondo (e più recente) indirizzo attribuisce natura costitutiva alla cancellazione della società dal Registro delle imprese e afferma l’opposto principio della irreversibile estinzione della società anche in presenza di rapporti non definiti.

Dal punto di vista fiscale si è posto, tra l’altro, il problema della gestione delle sopravvenienze attive che dovessero emergere a seguito dell’estinzione della società, così come quello dell’esecuzione dei rimborsi d’imposta.
Il primo profilo non è stato né disciplinato dal legislatore, né affrontato dalla Corte di Cassazione, cosicché la dottrina ha tentato di individuare una soluzione:
► taluni hanno ipotizzato la necessità della nomina di un curatore speciale, deputato al completamento delle attività non ultimate da liquidatore prima della cancellazione, venendosi a creare una situazione simile a quella dell’eredità giacente, come tipicamente nel caso di patrimonio alla ricerca di un titolare;
► altri, invece, hanno invocato il potere del Giudice del Registro di “cancellare la cancellazione”, poiché la cancellazione sarebbe stata effettuata in difetto delle condizioni richieste dalla legge;
► altri ancora, infine, sostengono la tesi secondo cui sui beni mobili e immobili non liquidati, una volta cancellata ed estinta la società, si forma una comunione tra gli ex soci per quote uguali a quelle di liquidazione.
Tale ultima interpretazione è condivisa dall’Agenzia, pertanto, gli elementi patrimoniali attivi non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data, devono essere attribuiti proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell’art. 1100 del c. c., simile, in linea generale, a quello degli eredi.

Con riferimento, invece, ai rimborsi d’imposta, l’art. 5 del D.M. 26 febbraio 1992 stabilisce che il rimborso IVA spettante alla società cancellata dal Registro delle imprese può essere eseguito al liquidatore “nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione”, se il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, depositato nella cancelleria del tribunale.
Circa il soggetto cui materialmente eseguire i rimborsi, con circolare n. 255 del 2000, l’Agenzia ha chiarito che il conferimento di una delega ad un solo socio per la riscossione del rimborso non costituisce un obbligo, bensì una mera facoltà.
Tuttavia, tenuto conto della compagine sociale delle società di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci, l’Agenzia ritiene opportuno il conferimento di una delega alla riscossione ad uno di essi o ad un terzo, al fine di evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali.
(Fonte: Redazione Lente sul Fisco)

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15.6. APPROFONDIMENTI

Sull’argomento si riportano i seguenti approfondimenti:

. Gli adempimenti pubblicitari delle società di persone che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese.

. Gli adempimenti pubblicitari delle società di capitali che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese.

. Registro delle imprese. Nuove procedure per la cancellazione d'ufficio di imprese e società non più operative.


15.7. GUIDE OPERATIVE

15.7.1. Istruzioni per la cancellazione dal Registro delle Imprese

Con la ComUnica è possibile cancellare un’impresa dal Registro Imprese, comunicando contestualmente la cessazione a INPS, INAIL e AGENZIA delle ENTRATE, senza ulteriori adempimenti.
Sull'argomento segnaliamo la GUIDA predisposta dalla Camera di Commercio di PRATO dal titolo "La cancellazione di imprese individuali, società di persone e società di capitali dal Registro delle imprese e dall'Albo delle imprese artigiane"

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16. CONTRIBUENTI MINIMI - COMUNICAZIONE DEL CAMBIO DI PARTITA IVA AL REGISTRO DELLE IMPRESE E ALL'ALBO ARTIGIANI

16.1. Le disposizioni dettate dal nuovo articolo 32-bis del DPR n. 633/1972

Dal 1° Gennaio 2007 è in vigore un nuovo regime fiscale agevolato denominato “contribuenti minimi in franchigia” la cui applicazione è disciplinata dal nuovo articolo 32-bis, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 37, comma 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Il nuovo regime si applica ai contribuenti, persone fisiche, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro e non hanno effettuato cessioni all’esportazione.
Sono, tuttavia, esclusi quei soggetti che già si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta (ad esempio, gli agricoltori che applicano il regime di cui all’articolo 34) nonché i soggetti non residenti.
Possono aderire al regime in questione anche i soggetti che iniziano l’attività qualora presumano di possedere i requisiti di cui sopra; in questo caso, si dovrà comunicare la scelta operata nella dichiarazione di inizio attività, di cui all’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972.

Con il Provvedimento 20 dicembre 2006 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2006, n. 301), l'Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni previste per i contribuenti minimi in franchigia.
In particolare, tra le altre cose, il Provvedimento dispone che:
• l'opzione per il regime della franchigia deve essere comunicata mediante la dichiarazione di inizio / variazione dell'attività;
• conseguenza dell'opzione è il cambio del numero di partita IVA;
• l'adesione al regime della franchigia non provoca il venire meno dell'obbligo di fatturazione, ma consente l'utilizzo del modello F24 cartaceo, ai fini del versamento delle imposte, dei contributi e dei premi.


16.2. Attribuzione del numero speciale di partita IVA per i contribuenti minimi in franchigia

I soggetti che applicano il regime della franchigia, di cui al nuovo art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972 saranno individuati attraverso un numero speciale di Partita IVA.
Al posto del codice Comune (es. Ancona: 042) saranno inseriti tre 8 (888); questi tre otto identificheranno i soggetti in franchigia; per cui, a titolo di esempio, il numero speciale di Partita IVA sarà così composto: 000432098880.
Per i contribuenti già in attività, il numero speciale verrà attribuito direttamente dall'Agenzia delle Entrate, a seguito della prima comunicazione telematica dei dati delle operazioni effettuate.
Per quelli che iniziano l'attività, l'assegnazione dello speciale codice identificativo avverrà a seguito della presentazione della dichiarazione anagrafica prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, nella quale occorrerà fare menzione dell'intenzione di avvalersi del regime agevolativo.
Il numero speciale di Partita IVA viene utilizzato per il periodo di permanenza nel regime di franchigia.
Nel caso i soggetti in regime di franchigia comunichino la scelta per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari con la dichiarazione di variazione di cui al comma 3 dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate revoca il numero speciale di Partita IVA e attribuisce il numero ordinario di Partita IVA.
Al momento della richiesta verrà rilasciata una ricevuta di “Prenotazione Partita IVA speciale per i soggetti minimi in franchigia” e successivamente il vero e proprio "Certificato di attribuzione della Partita IVA speciale per i soggetti minimi in franchigia".


16.2.1. Comunicazioni al Registro delle imprese

La variazione della Partita IVA precedentemente comunicata, mediante l’assegnazione del numero speciale di Partita IVA a seguito della scelta del regime di franchigia, è oggetto di comunicazione anche al Registro delle imprese.
La comunicazione dovrà essere fatta solo dopo che si è ottenuto il "Certificato di attribuzione di Partita IVA per soggetti minimi in franchigia".
Fino a quando non entrerà in vigore il nuovo modello di “comunicazione unica” (del quale non si conoscono ancora i contenuti), la comunicazione di variazione della Partita IVA dovrà essere effettuata utilizzando il modello I2 (quadro NOTE).
La comunicazione, esente dall’imposta di bollo, sarà soggetta al pagamento dei diritti di segreteria dell’importo di 23,00 euro (nel caso di presentazione di modello cartaceo), di 18,00 euro (nel caso di presentazione su supporto informatico o per via telematica).
Naturalmente, nel caso di imprenditori iscritti all'Albo delle imprese artigiane, la comunicazione di variazione della Partita IVA va effettuata direttamente all'Albo, utilizzando la modulistica prevista per le denunce di modificazione, pagando i rispettivi diritti di segreteria.
L'annotazione nel Registro delle imprese avverrà d'ufficio.
Al modello dovrà essere allegata la copia del certificato di attribuzione della Partita IVA speciale per i soggetti minimi in franchigia, rilasciato all’Agenzia delle Entrate.


16.3. Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 - Abrogazione dei vecchi regimi agevolati

I commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) disciplinano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un regime fiscale semplificato ed agevolato (c.d. "Regime dei contribuenti minimi") per i soggetti la cui attività d’impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in base ai requisiti definiti dalla norma in commento, alla nozione di “attività minima”.
Rientrano in tale categoria le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000,00 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto;
4) non hanno erogato utili di partecipazione ad associati che apportano solo lavoro
;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000,00 euro.

Con l’entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi, il comma 116 dispone l’abrogazione dei regimi di semplificazione di seguito elencati: - regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis del DPR 29 settembre 1972, n. 633);
- regime fiscale delle attività marginali (l’art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- regime c.d. “super-semplificato” per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori dimensioni (articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
In conformità al disposto del comma 115, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in corso di emanazione, saranno dettate ulteriori disposizioni concernenti l’applicazione del regime in esame.

L’Agenzia delle Entrate sull’argomento ha emanato la Circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007, che si riporta nei riferimenti normativi.

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16.4. Regime dei nuovi contribuenti minimi dal 2012

Dal 2012 vi sarà un nuovo regime contabile agevolato per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni e che andrà a sostituire sia il precedente regime dei “minimi” che quello dei “forfettini”.
Andiamo a chiarire chi potrà accedere a questo nuovo regime e chi invece dovrà rientrare nel regime “semplificato ex minimo”.

16.4.1. Caratteristiche del nuovo regime in vigore dal 2012

Il nuovo regime, disciplinato dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111 del 31 agosto 2011, che richiama e conferma tutti i requisiti previsti dalla normativa del precedente regime “minimi”, è riservato esclusivamente alle persone fisiche che:
- iniziano un’attività di impresa arte o professione, o che abbiano già iniziato un’attività di impresa o di lavoro autonomo non prima del 1 gennaio 2008;
- ha durata massima di 5 anni a partire dall’inizio dell’attività; per le persone fisiche che non hanno compiuto il 35esimo anno di età la durata potrà essere anche superiore, ma solo fino al compimento del 35esimo anno di età
.
I soggetti che intendono usufruire di questo regime NON devono aver esercitato alcuna attività, neppure in forma associata, nei tre anni precedenti l’inizio attività.
L’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di altra attività precedente svolta come lavoratore dipendente o autonomo, ad esclusione della pratica professionale.
Qualora si dovesse avere prosecuzione di attività esercitata da altro soggetto questi non deve aver avuto ricavi per ammontare superiore a 30 mila euro.

16.4.2. Imposta sostitutiva

Per coloro che accedono a questo regime l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali sarà del 5%.

16.4.3. Regime transitorio

Chi nel 2012 continuerà ad avere i requisiti per il precedente regime “dei minimi” (abrogato), ma non possiede i requisiti previsti per l’applicazione del nuovo regime, rimane in una sorta di limbo con le seguenti semplificazioni e obblighi:
- esonero da registrazioni e tenuta delle scritture contabili;
- esonero da liquidazioni e versamenti IVA periodici; - esonero dall’IRAP;
- dovrà assoggettare ad IVA tutte le operazioni di vendita con conseguente versamento della stessa in una unica soluzione annuale pur potendo, a questo punto, detrarsi quella relativa agli acquisti;
- dovrà versare l’ IRPEF con aliquote progressive; - sarà soggetto alla disciplina degli studi di settore;
- la determinazione del reddito d’impresa sarà effettuata in ossequio al principio della competenza
.
(Fonte: Articolo a cura dell’Ass.Co.Fi. - Associazione Sindacale dei Commercialisti e degli Esperti contabili della Provincia di Firenze - 5 ottobre 2011)


16.5. Riferimenti normativi

. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Artt. 32 – 35.
. D.M. 20 dicembre 2006: Definizione dei termini e delle procedure di applicazione delle disposizioni previste per i contributi minimi in franchigia, di cui all’art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Circolare n. 28/E del 4 agosto 2006: Decreto-Legge n. 223 del 4 luglio 2006. Primi chiarimenti.
. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007: Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008.
. D.M. 2 gennaio 2008: Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008: Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per l’anno 2008 – Ulteriori chiarimenti.
. LEGGE 15 luglio 2011, n. 111: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (Testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).


17. COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA SOLO PER VIA TELEMATICA - INTEGRAZIONE CON I DATI CONTENUTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

17.1. Le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 605/1973

Secondo quanto stabilito all’articolo 7, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), così come modificato dall'art. 4, comma 5-ter, lett. a), D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, a partire dal 1° luglio 1989 le Camere di Commercio devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali.
Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno emesse dalle Camere di Commercio che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle imprese.


17.2. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2005

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2005 (Trasmissione telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005, è stato uniformato e razionalizzato il contenuto delle diverse tipologie di comunicazioni che i vari Enti i e Organismi debbono inviare all'Anagrafe Tributaria e sono stati ridefiniti le modalità tecniche e i termini di trasmissione.
La presentazione su supporto magnetico non è più consentita: pertanto, le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica.
A partire dal 2006, le comunicazioni relative all'anno solare precedente dovranno essere effettuate entro il 30 aprile.
I soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.


17.3. Le disposizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale

Secondo quanto stabilito dall’art. 50 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), così come modificato dall’art. 20 del D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.


17.4. Le disposizioni contenute nel D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006

Nuove disposizioni vengono dettate all’art. 37, commi 21, 21-bis, 22 e 23, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del D. Lgs. n. 82/2005 ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le Camere di Commercio dovranno comunicare all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f), dell'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonchè i dati dei bilanci di esercizio depositati.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato, ai sensi dell’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al Registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l’adozione di tale modalità di presentazione.
Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le Camere di Commercio forniranno le informazioni in questione nel formato elettronico disponibile.
Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati.
La prima trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2006.


17.5. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2006

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 2 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2006, ha stabilito che le comunicazioni all'Anagrafe tributaria disposte da 9 decreti ministeriali e interministeriali, citati al punto 1.1. del provvedimento, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o il servizio Internet, a seconda dei requisiti posseduti dal soggetto obbligato all'invio .
Le comunicazioni vanno effettuate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.
Per l'anno 2005, le comunicazioni dovranno essere effettuate entro il 28 febbraio 2007.

Si riporta il testo del provvedimento:
. Agenzia delle Entrate - Provvedimento 2 ottobre 2006: Trasmissione telematica di comunicazioni all'anagrafe tributaria.


18. D.M. 6 FEBBRAIO 2008 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

18.1. Le specifiche tecniche approvate con il D.M. 6 febbraio 2008

Con D.M. 6 febbraio 2008 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2008), il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le nuove specifiche tecniche per la creazione dei programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare al Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.
Tale decreto è stato ora abrogato dal D.M. 14 agosto 2009, a decorrere dal 2 gennaio 2010.

Le nuove specifiche tecniche sono state approvate per dare attuazione:
a) a quanto previsto dall'art. 44, commi 8 e ss. del D.L. n. 269/2003, come introdotti dall'art. 1, comma 374 della legge n. 266/2005, in tema di iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali;
b) a quanto previsto dall'art. 9, del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, in tema di comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

Il nuovo decreto apporta sostanziali modifiche e introduce significative novità rispetto alle specifiche precedentemente approvate con il D.M. 30 marzo 2005.

Si riporta il testo del:
. D.M. 6 febbraio 2008: Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

N.B. Nell'Appendice normativa viene riportato il testo del decreto completo delle specifiche tecniche.


18.2. Le istruzioni fornite dal Ministero

Con Circolare n. 3615/C del 8 febbraio 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 - Supplemento Ordinario n. 39), il Ministero dello Sviluppo Economico ha successivamente dettato le istruzioni per la compilazione della modulistica approvata secondo le specifiche tecniche dettate dal D.M. 6 febbraio 2008.

Nella Circolare vengono inizialmente evidenziate le principali modifiche apportate dal nuovo decreto.
Le principali sono le seguenti:
- la eliminazione di alcuni campi le cui informazioni sono rilevabili da altri documenti che vengono allegati alla pratica o già presenti nel Registro delle imprese o nel REA;
- la eliminazione di molte delle informazioni descrittive che, a seguito della riforma del diritto societario, sono comunque negli statuti o negli altri principali atti della società;
- la eliminazione di informazioni non più richieste dalle norme vigenti;
- la eliminazione dei dati anagrafici del notaio stipulante, in quanto già contenuti nella firma digitale dello stesso notaio apposta alla pratica;
- la eliminazione della indicazione del numero REA per le pratiche di modifica, in quanto la posizione delle stesse è identificata univocamente tramite il codice fiscale;
- l'inserimento di nuove informazioni, quali: l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- la eliminazione del modulo SE (sede secondaria), sostituito dal modulo UL;
- la semplificazione degli adempimenti in ordine al trasferimento di sede tra le diverse province (sarà ora sufficiente presentare il solo modulo di modifica e non più di iscrizione);
- una maggiore attenzione verrà richiesta nell'acquisizione delle informazioni concernenti la descrizione dell'attività dell'impresa e le date di inizio;
- a seguito dell'entrata in vigore della comunicazione unica, sono stati previsti nuovi riquadri e un nuovo modulo (modulo AA), per l'acquisizione delle informazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti.
Il testo della circolare, ora sostituita dalla Circolare n. 3628/C del 9 settembre 2009, viene riportato nell'Appendice normativa.
Si ricorda che tale corcolare è stata ora superata dalla Circolare n. n. 3628/C del 9 settembre 2009.


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IL RUOLO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

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Il DVD è arricchito anche dal contributo di Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere e Stefano Cuzzilla, Presidente dello SRDAI, il Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali.
I tre personaggi ci raccontano come è nato il Registro delle Imprese, a cosa serve e come può essere utilizzato a garanzia della trasparenza del mercato.

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RIFERIMENTI

. Per l’argomento del DIRITTO ANNUALE riscosso dalle Camere di Commercio da parte delle ditte iscritte o annotate nel Registro delle imprese, cliccate QUI.

. Per l’argomento dei DIRITTI DI SEGRETERIA riscossi dalle Camere di Commercio, cliccate QUI.

. Per quanto riguarda le formalità e gli adempimenti per la COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA, cliccate QUI.

. Per quanto riguarda le formalità e gli adempimenti per l'INVIO TELEMATICO degli atti al Registro delle imprese e per le denunce al REA, cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI REGISTRO, cliccate QUI.

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per la MODULISTICA da utilizzare per le domande e le denunce da presentare al Registro delle imprese, cliccate QUI.

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. Per l'attività di IMPIANTISTICA, cliccate QUI.

. Per l'attività di PULIZIA, cliccate QUI.

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. Se vuoi consultare l'Albo Speciale delle SOCIETA' DI REVISIONE tenuto dalla Consob (art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) , clicca QUI.

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. Per quanto riguarda l’argomento della SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE, cliccate QUI.

. Per le Istruzioni per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai fini dell'esercizio in Italia delle attività di impiantistica, pulizia, autoriparazione e facchinaggio, emanate dal Ministero delle attività produttive, cliccate QUI.


RACCOLTA DI MASSIME

1) Com’è noto, la Camera di Commercio di Sassari, nel 1999 ha realizzato, con la collaborazione di tutte le altre Camere di Commercio, la raccolta della giurisprudenza dei giudici del Registro delle Imprese pubblicando le più importanti pronunce intervenute dal 1996 in poi.
Tale lavoro ha riscosso il favore di tutti coloro, utenti e pubblici funzionari, che operano in questo ambito, in quanto costituisce un valido strumento di diffusione degli orientamenti dei giudici in ordine alle numerose problematiche poste dall’entrata in vigore della nuova normativa (D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581).

. Se vuoi consultare la raccolta della giurisprudenza dei giudici del Registro delle Imprese , clicca QUI.


2) Presso la Camera di Commercio di Brescia è stata istituita una Commissione giuridica composta dai rappresentanti degli ordini professionali (commercialisti, notai, avvocati, ragionieri, consulenti del lavoro) che collabora con il Registro imprese per la valutazione di casi atipici riguardanti l'iscrizione di atti e/o notizie al Registro imprese e al Repertorio economico amministrativo.
Il risultato del lavoro si è sviluppato in una raccolta di massime commentate dal titolo "Massimario delle sentenze dei giudici del Registro della Lombardia: 1996 - 2007".

. Se vuoi scaricare la raccolta di massime, clicca QUI.


APPENDICE NORMATIVA
LEGGI E DECRETI

. Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Art. 8. (Testo in vigore fino all' 11 marzo 2010).

. Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Art. 8. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. n. 23/2010 - In vigore dal 12 marzo 2010).

. D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581: Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

- Legge 25 marzo 1997, n. 77: Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio. Art. 2, comma 3.

. D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558: Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

. Legge 24 novembre 2000, n. 340: Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 - Art. 31.

. D.M. 12 maggio 2004: Disciplina delle modalità di presentazione all'ufficio del registro delle imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate.

. D.M. 13 luglio 2004: Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese approvati con decreto ministeriale 7 febbraio 1996, previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. (N.B. Tale decreto è stato successivamente sostituito dal D.M. 23 marzo 2010).

. D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247: Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese.

. D.M. 25 febbraio 2005: Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese approvati con il D.M. 13 luglio 2005, previsti dall'art. 24 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. (N.B. Tale decreto è stato successivamente sostituito dal D.M. 23 marzo 2010).

. D.M. 6 febbraio 2008: Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. (Decreto sostituito dal D.M. 14 agosto 2009 - In vigore dal 2 gennaio 2010).

. D.M. 15 febbraio 2008: Approvazione del formato elettronico dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese di cui al D.M. 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal D.M. 25 febbraio 2005. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008).

. D.M. 14 agosto 2009: Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2009 - Supplemento Ordinario n. 188).

. D.M. 24 novembre 2009: Approvazione delle integrazioni alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, approvate con decreto 14 agosto 2009. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2009).

. D.M. 23 marzo 2010: Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese previsti dall’art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7dicembre 1995 n. 581 e adozione di un modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell’impresa, di cui all’articolo 9, comma 3 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7.

. D.M. 29 novembre 2011: Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.
. D.M. 29 novembre 2011: Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. (Testo del decreto con i relativi allegati).

. D.M. 26 ottobre 2011: Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
. D.M. 26 ottobre 2011 - ALLEGATI.

. D.M. 26 ottobre 2011: Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
. D.M. 26 ottobre 2011 - ALLEGATI.

. D.M. 26 ottobre 2011: Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
. D.M. 26 ottobre 2011 - ALLEGATI.

. D.M. 26 ottobre 2011: Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
. D.M. 26 ottobre 2011 - ALLEGATI.

. D.M. 13 luglio 2012: Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese previsti dall’art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7dicembre 1995 n. 581 e adozione di un nuovo modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell’impresa, di cui all’articolo 9, comma 3 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con legge 2 aprile 2012, n. 40 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2012).

. D.M. 23 aprile 2013: Proroga dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 ed 11 dei decreti 26 ottobre 2011, in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA di alcuni soggetti. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2013).


APPENDICE NORMATIVA
CIRCOLARI, RISOLUZIONI MINISTERIALI, PARERI, ISTANZE DI INTERPELLO

. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Circolare n. 3202/C del 22 gennaio 1990: REGISTRO DITTE - Istruzioni sugli accertamenti da effettuare e sulla documentazione da richiedere per le denunce di iscrizione, di modificazione e di cessazione per il Registro delle Ditte.

. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997: Registro delle imprese - Considerazioni e chiarimenti.

. Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario - Risoluzione n. 62642 del 31 maggio 1999: Imposta di registro. Elenchi di soci da depositare presso il registro delle imprese.

. Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario - Risoluzione n. 174 del 22 novembre 2000: Imposta di registro. Atti societari. Registrazione dei verbali di approvazione del bilancio portanti distribuzione di utili di esercizio.

. Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3553/C del 29 novembre 2002: Prime indicazioni attuative dell'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 così come modificato dall’art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

. Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3574/C del 7 aprile 2004: Istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico e amministrativo approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 2003. (N.B. Tale circolare è stata successivamente superata dalla Circolare n. 3615/C del 7 febbraio 2008).

. Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005: Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese di imprese e società non più operative (Legge n. 340 del 2000 - All. A, n. 9).

. Ministero delle attività produttive - Parere del 28 novembre 2005, Prot. 10725 - Applicabilità dell'articolo 31, comma 2-quinquies della legge n. 340 del 2000, alle denunce R.E.A. trasmesse per via telematica.

. Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3593/C del 9 dicembre 2005: Applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004. Lavoro autonomo per i neocomunitari.

. Ministero delle attività produttive - Parere del 2 febbraio 2006, Prot. 1256 - Repertorio economico amministrativo - Annotazione di figure organizzative interne dell'impresa.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 47 del 3 aprile 2006: Istanza di interpello scioglimento di società di persone per recesso del socio e continuazione dell'attività da parte del socio superstite - Regime fiscale ai fini delle imposte indirette.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi - Parere del 13 luglio 2006, Prot. 0006463: Contratto di associazione in partecipazione - Domanda di iscrizione al REA.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Registro delle imprese - Circolare n. 3602/C del 3 agosto 2006, Prot. 0007208: Vigilanza sulla tenuta del Registro delle imprese.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Registro delle imprese - Nota del 2 febbraio 2007, Prot. 1255: Modalità di presentazione delle domande al Registro delle imprese.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Registro delle imprese - Nota del 13 febbraio 2007, Prot. 1657: Osservazioni in merito alla Circolare n. 3602/C ed alla gestione del Registro delle imprese.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Registro delle imprese - Nota del 28 marzo 2007, Prot. 0003250: Richiesta chiarimenti denunce REA - Sottoscrizione digitale delle denunce REA - Modalità.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Registro delle imprese - Circolare dl 20 luglio 2007, n. 3611/C - Prot. 7477: Repertorio Economico Amministrativo - Art. 9, D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Commercio le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Nota del 11 dicembre 2007, Prot. 0011312: Richiesta di parere per l'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina del Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270).

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio B4 - Circolare del 8 febbraio 2008, n. 3615/C, Prot. 0001063: Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008. (Ora sostituita dalla Circolare n. 3628/C del 9 settembre 2009).

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 11 luglio 2008, Prot. 5482: Richiesta di esonero dall'obbligo di presentazione della denuncia al REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) delle unità locali dell'Agenzia delle dogane.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Registro imprese - Nota del 7 ottobre 2008, Prot. 0031280: Cariche tecniche annotabili nel Repertorio economico amministrativo.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Registro imprese - Nota del 4 novembre 2008, Prot. 0042276: Applicabilità della procedura della "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa" (art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, con legge n. 40 del 2007) ai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 581 del 1995 - Richiesta di parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Registro imprese - Nota del 18 novembre 2008, Prot. 0048334: REA - Annotazione dell'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Registro imprese - Nota del 16 dicembre 2008, Prot. 0058614: Richiesta di parere su registro imprese e D. Lgs. n. 154/2004.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Registro imprese - Nota del 29 dicembre 2008, Prot. 0062349: Applicabilità dell'art. 10-bis della legge 241/1990 alle istanze presentate al registro imprese - Richiesta di parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Registro imprese - Nota del 5 marzo 2009, Prot. 0020316: Cancellazione d'ufficio ex art. 2191C.C. di consorzio.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Circolare n. 3627/C del 5 agosto 2009, Prot. 0071904: Attività sanzionatoria per omessa o ritardata denuncia al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). (Allegato alla Circolare viene riportato il testo integrale del Parere del Consiglio di Stato).

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Circolare n. 3628/C del 9 settembre 2009: Istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 agosto 2009.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Circolare n. 3631/C del 6 febbraio 2010: Vigilanza sulla tenuta del Registro delle imprese da parte delle Camere di Commercio.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno - Titolo II - Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico. - Circolare esplicativa.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010: Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Parere del 13 ottobre 2010, Prot. 0140480: Sede dell'impresa individuale e residenza del suo titolare - Richiesta di parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Parere del 25 novembre 2010, Prot. 0175206: Iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) di trust esercente attività commerciale - Richiesta di parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Circolare del 24 marzo 2011, n. 3641/C, Prot. 0053810: Valore giuridico del dato "attività economica" relativo ad imprese individuali.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Risoluzione n. 77/E del 27 luglio 2011: Art. 2495 c.c. – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Effetti – Richiesta di consulenza giuridica n. 954-32/2011– Uffici dell’Amministrazione finanziaria.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Parere del 28 settembre 2011, Prot. n. 179954: Attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Denuncia delle unità locali - Richiesta parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 30 novembre 2001, n. 3646/C, Prot. n. 00227793: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 novembre 2011, recante "approvazione ed integrazione alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'Ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico approvate con DM 14 agosto 2009".

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Parere del 29 dicembre 2011, Prot. 0256916: Denuncia al REA del titolare e del legale rappresentante in possesso dei requisiti tecnico-professionali (DM n. 37/2008) - Differenze rispetto al caso in cui si provveda a denunciare la nomina del responsabile tecnico.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012, Prot. 0004335: Soppressione del ruoli dei mediatori, mediatori marittimi, agenti e rappresentanti di commercio e dell'elenco autorizzato degli spedizionieri - Decreti attuativi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012, Prot. 0009890: Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 novembre 2011. TESTO DELLA SOLA CIRCOLARE. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2012 - Supplemento Ordinario n. 25).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012, Prot. 0009890 - TESTO DELLA CIRCOLARE COMPLETO DELLE ISTRUZIONI. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2012 - Supplemento Ordinario n. 25).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012, Prot. 0009890 - TESTO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Parere del 2 febbraio 2012, Prot. 24610: Cancellazione dal registro imprese Aosta - Richiesta parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3654/C del 17 luglio 2012, Prot. 0159230: Decreto ministeriale 13 luglio 2012 recante "Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese previsti dall’art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7dicembre 1995, n. 581 e adozione di un nuovo modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell’impresa, di cui all’articolo 9, comma 3 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Parere del 24 luglio 2012, Prot. 165286: Attribuzione del potere di rappresentanza, con limiti, ad un componente del consiglio di amministrazione di una s.r.l. - Iscrivibilità nel registro delle imprese - Richiesta parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Parere del 18 settembre 2012, Prot. 0192958: Iscrizione nel registro delle imprese dei direttori generali - Richiesta di parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XXI - Registro delle imprese - Parere del 14 gennaio 2013, Prot. 0005095: Sede dell'imprenditore individuale - Richiesta di parere.


GIURISPRUDENZA SUL REGISTRO DELLE IMPRESE

CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI - RACCOLTA DELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Com’è noto, la Camera di Commercio di Sassari, nel 1999 ha realizzato, con la collaborazione Di tutte le Camere di Commercio, la raccolta della giurisprudenza dei giudici del Registro delle Imprese pubblicando le più importanti pronunce intervenute dal 1996 in poi.
Tale lavoro ha riscosso il favore di tutti coloro, utenti e pubblici funzionari, che operano in questo ambito, in quanto costituisce un valido strumento di diffusione degli orientamenti dei giudici in ordine alle numerose problematiche poste dall’entrata in vigore della nuova normativa dettata dal D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581.
So attualmente disponibili tre volumi dal titolo ”Il Registro delle imprese nella giurisprudenza”.

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MASSIMARIO DELLE SENTENZE DEI GIUDICI DEL REGISTRO DELLA LOMBARDIA: 1996-2007

Le Camere lombarde hanno da tempo attivato il “Tavolo di lavoro dei Conservatori” e, anche con la presenza degli esponenti degli ordini professionali e della stessa InfoCamere, si sono confrontate periodicamente per trovare soluzioni e interpretazioni, normative e procedurali, le più omogenee e condivise proprio per meglio rispondere alle reali esigenze delle imprese, dei professionisti, del mercato in generale.
Ruolo altrettanto significativo è stato quello svolto dai Giudici del Registro delle rispettive realtà provinciali: da un lato, sostenendo, sul piano giuridico, l’attività dei Conservatori; dall’altro, orientando, con i loro pareri e pronunce, l’applicazione e/o l’interpretazione normativa con ciò contribuendo all’evoluzione stessa del Registro.
E’ per raccogliere questi importanti contributi, al fine di renderli disponibili al più vasto mondo di operatori, pubblici e privati, professionisti, studiosi del diritto di impresa e non solo, che interagiscono e alimentano il Registro delle Imprese che è nata l’idea di realizzare questa “Raccolta delle massime dei Giudici del Registro della Lombardia”.
Le pronunce sono state riordinate e suddivise per argomenti per facilitarne la consultazione, arricchite anche da qualche nota di commento.

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MASSIME DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE CONSERVATORI DEI REGISTRI DELLE IMPRESE DELLA LOMBARDIA - NOTAI LOMBARDI

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SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Società cancellate dal Registro delle imprese - Responsabilità dei soci

La Corte di Cassazione, esaminando un ricorso in materia di IVA, ha stabilito che fin quando permangono debiti sociali, la cessazione e la cancellazione dal Registro delle imprese di una società di capitali non valgono a determinarne l'estinzione.
Si produce invece soltanto una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato passivo.
Ai creditori insoddisfatti è infatti accordata dalla legge una duplice garanzia: quella offerta dalla società, e quella offerta dai soci pro parte limitatamente a quanto conseguito in sede di distribuzione dell'attivo.
Di conseguenza il creditore che vuole agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare, in base al bilancio finale di liquidazione, che in concreto vi sia stata la distribuzione dell'attivo, e che una quota di esso sia stata riscossa dal convenuto.

Si riporta il testo della sentenza:
. Corte di Cassazione – Sezione Tributaria - Sentenza n. 19732 del 10 ottobre 2005 - Società cancellate dal Registro delle imprese. Responsabilità dei soci.


Società di capitali - Liquidazione - Cancellazione della società: estinzione - Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Applicazione dell'art. 2495 C.C., come modificato dall'art. 4 D. Lgs. n. 6 del 2003 - Ammissibilità - Retroattività - Sussistenza - Fondamento.

In tema di società, il nuovo testo dell'art. 2495 C.C., introdotto dall'art. 4, D. Lgs. n. 6 del 2003, secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa faccia riferimento esclusivamente a quelle di capitali e alle società cooperative. Detta norma, avendo funzione ricognitiva, è retroattiva, trovando applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato D. Lgs. n. 6 del 2003.

Si riporta il testo della sentenza:
. Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 13 novembre 2009, n. 24037 - Cancellazione della società - Estinzione - Società di persone.


La società si estingue con la cancellazione dal Registro delle imprese

Il Tribunale di Piacenza, con la Sentenza 14 aprile 2011, ha dichiarato che la società è estinta dal momento della iscrizione della cancellazione dal Registro delle imprese. E questo anche se il procedimento liquidatorio non è ancora esaurito o persistono ancora dei debiti o crediti.
L’art. 2495, comma 2, C.C., così come modificato dal D.Lgs. n. 6/2003 ed in vigore dal 1 gennaio 2004 sostituendo il previgente art. 2456 C.C., sancisce l’estinzione della società al momento dell’iscrizione della cancellazione nel Registro delle imprese, indipendentemente dall’esaurimento o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debiti o crediti sociali: trattasi di norma innovativa e non interpretativa, che vale quindi solo per l’avvenire, ma, con riferimento alle cancellazioni avvenute prima del 1° gennaio 2004, è da tale data che deve comunque ritenersi avvenuta l’estinzione della società.

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