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NOTIZIE IN BREVE

8 AGOSTO 2023 - L. N. 102/20203 - Pubblicata la legge di modifica del Codice della proprietà industriale

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2023, la Legge 24 luglio 2023, n. 102, recante “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.


29 NOVEMBRE 2022 - D.M. n. 180/2022 - Modifiche al D.M. n. 33/2010

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022), il Decreto 19 luglio 2022, n. 180, che apporta modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi. .


6 LUGLIO 2022 - D.I. 13 MAGGIO 2022 - Aggiornati i diritti di segreteria

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 bluglio 2022, il Decreto interministeriale 13 maggio 2022, recante “Determinazione dei diritti di deposito delle domande di nullita' e decadenza della registrazione dei marchi d'impresa”.


AGOSTO 2021 - PROPRIETA’ INDUSTRIALE - Nuovo regolamento del Ministero dello sviluppo economico

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, il Decreto 1 giugno 2021, n. 119, recante “Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.


DICEMBRE 2019 - DOMANDA INTERNZIONALE DI BREVETTO - Consentita la procedura di esame e concessione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM)

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2019, il Decreto 13 novembre 2019, recante “Ingresso della domanda internazionale di brevetto nella fase nazionale di esame di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi”.
Il decreto del Ministero dello sviluppo economico disciplina l’ingresso della domanda internazionale di brevetto nella fase nazionale di esame di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM.


TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE - Dal 7 maggio 2018 i diritti e le tasse si potranno pagare tramite la piattaforma PagoPA

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018, il decreto 13 aprile 2018 con cui si stabilisce l’utilizzo della piattaforma «Pago PA» per il pagamento digitalizzato dei diritti e delle tasse di proprietà industriale, a partire dal 7 maggio 2018,


15 GENNAIO 2018 - Nuova modlulistica per le domande e le istanze di brevetto

A partire dal 15 gennaio 2018 è disponibile, sul sito istituzionale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), la nuova modulistica da utilizzare per il deposito delle domande di qualsiasi tipologia di titolo di proprietà industriale (brevetti, marchi, disegni, ecc.) e delle istanze ad esse connesse (annotazioni, deposito incarico, dichiarazione di priorità, ecc.).


4 DICEMBRE 2017 - Al via il sistema ePCT per il deposito telematico delle domande internazionali di brevetto

A decorrere dal 4 dicembre 2017, gli utenti italiani che desiderano depositare una domanda internazionale di brevetto possono utilizzare il sistema di deposito telematico ePCT, secondo le modalità dettate con il decreto direttoriale 16 novembre 2017.


AGOSTO 2017 - MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA - Emanati due regolamenti europei che integrano e danno esecuzione ad alcune disposizioni del regolamento n. 207/2009

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 205 del 8 agosto 2017, due nuovi regolamenti, che si applicheranno a decorrere dal 1° ottobre 2017, riguardanti il marchio dell'Unione europea.


GENNAIO 2017 - Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza)

Dal 1° Gennaio 2017 è in vigore l’ 11° edizione della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi italiani (comunemente denominata “Classificazione di Nizza”).


MARCHI E BREVETTI - Fissate le nuove modalità di trasmissione degli attestati di registrazione

Con la circolare n. 598 del 14 dicembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definisce le nuove modalità di trasmissione degli attestati di registrazione dei marchi e dei brevetti concessi.


MARZO 2016 - MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA - In vigore il regolamento UE 2015/2424 - Modificato il sistema delle tasse per la registrazione

Dal 23 marzo 2016 è in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, sui marchi dell’Unione europea, che modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.


SETTEMBRE 2015 - DAL BREVETTO TRADIZIONALE AL BREVETTO UNITARIO EUROPEO - L’Italia aderisce ed entra a far parte della cooperazione rafforzata

L'Italia ha ufficialmente aderito al Brevetto unitario europeo e diventa così il 26esimo Stato dell'Unione a far parte della cooperazione rafforzata.
L'adesione italiana è stata formalizzata con Decisione della Commissione UE 2015/1753 della Commissione del 30 settembre 2015, dopo la richiesta presentata al Consiglio e alla Commissione stessa europea nel luglio 2015 che aveva dato seguito al voto favorevole del Parlamento italiano.


FEBBRAIO 2015 - Pubblicato il decreto direttoriale che modifica il decreto 26 gennaio 2015 - Posticipato di due mesi e mezzo l’avvio della nuova procedura di deposito per via telematica

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio, il Decreto direttoriale 24 febbraio 2015, recante “Modificazioni al decreto 26 gennaio 2015 inerente criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale”.


GENNAIO 2015 - Pubblicato il decreto che fissa i criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015, il DECRETO 26 gennaio 2015 che fissa o criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale.
Dal 2 febbraio 2015 potrà essere effettuato il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi.


Dal 2 febbraio 2015 nuove domande on-line - Diritti e TCG con F24 - In vigore una nuova modulistica cartacea

A decorrere dal 2 febbraio 2015 è possibile trasmettere direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, le domande di brevetto, marchio, disegno industriale. Approvati nuovi codici tributo per il pagamento dei diritti e delle T.C.G..
E' comunque ancora possibile effettuare il deposito cartaceo, utilizzando però una nuova modulistica, presto pubblicata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.


NOVEMBRE 2014 - Tasse sulle concessioni governative e diritti sui brevetti e sui marchi - Pagamenti con F24

E’ stato pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 20 novembre 2014, che definisce le modalità di versamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi, prevedendo l’utilizzo del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” e del modello “F24 Enti pubblici”.


OTTOBRE 2014 - Titoli della proprietà industriale - Imposte tasse e diritti con “F24 Enti Pubblici”

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha stabilito, con decreto 3 ottobre 2014, nuove modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle altre imposte e tasse connesse alle diverse modalità di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli.
I pagamenti effettuati sul conto corrente postale n. 82618000 saranno effettuati con il modello «F24 Enti Pubblici».


LUGLIO 2014 - Fissati i criteri e le modalità tecniche di deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014, il decreto direttoriale 11 luglio 2014, che fissa i criteri e le modalità per il deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo.


LUGLIO 2013 - Fissate le modalità di deposito delle domande per via telematica di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità e le modalità di pagamento dei relativi diritti

Pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, due decreti che fissano, rispettivamente, le modalita' di deposito delle domande per via telematica di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita'. (D.M. 21 marzo 2013) e le modalita' di pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprieta' industriale (D.M. 22 marzo 2013).


Dal 1° luglio 2011 al via la nuova procedura di opposizione alla registrazione dei marchi

Con il decreto dell’ 11 maggio 2011, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 1° luglio 2011, è stata attivata la nuova procedura di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa che consente di far valere, davanti all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), alcuni impedimenti alla registrazione del marchio.


AGOSTO 2010 - Codice della proprietà industriale – Pubblicato nuovo decreto correttivo ed integrativo

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 (Supplemento Ordinario, n. 195), il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante “Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.


MARZO 2010 - Emanato il regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 (Suppl. Ord. n. 48) del 9 marzo 2010, il Decreto Legislativo 13 gennaio 2010, n. 33, recante “Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.


Brevetti - Dal 15 agosto 2009 varia l'importo del bollo virtuale

Per ogni domanda trasmessa in via telematica di brevetto per invenzione industriale, modello di utilità o registrazione di disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più documenti soggetti all'imposta di bollo, l' importo del bollo virtuale diventa di euro 20,00.
Rimane invariato l'importo del bollo virtuale di euro 42,00 per le domanda trasmesse in via telematica per la registrazione di marchi d'impresa.
Lo ha stabilito l'articolo 20 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante ”Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, entrata in vigore il 15 agosto 2009.


LUGLIO 2007 - Registrazione internazionale di disegni e modelli industriali – Due nuovi regolamento comunitari

Sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L193 del 25 luglio 2007, due regolamenti della Commissione (n. 876/2007 e n. 877/2007), che modificano la disciplina in materia di proprietà industriale, in conseguenza dell'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.


SETTEMBRE 2006 - UIBM - Designata quale autorità centrale competente a ricevere le rogatorie dell'Ufficio Europeo dei Brevetti

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è l'autorità italiana competente a ricevere le rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti e a trasmetterle alle competenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale per l'esecuzione.
Lo ha stabilito un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2006, che viene riportato nell'Appendice normativa.


OTTOBRE 2005 - Marchio comunitario - Marchi più accessibili e meno costosi

La Commissione europea e gli Stati membri hanno deciso di ridurre ulteriormente le tasse dovute all’agenzia comunitaria responsabile della concessione dei diritti di marchio nell’UE (UAMI – Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, con sede ad Alicante, Spagna) e di semplificare la procedura di registrazione.
Questa misura, che segue un’iniziale riduzione decisa nel 2005 (comunicato del 17 ottobre 2005, n. IP/05/1289) renderà molto più conveniente e più semplice ottenere la protezione dei marchi per le imprese che operano nel mercato unico europeo, che risparmieranno circa 60 milioni di euro l’anno.
Questa misura entrerà in vigore il 1° maggio 2009.
In pratica, in futuro, le imprese non dovranno più versare 1.750,00 euro per il deposito della domanda e la registrazione di un marchio comunitario, ma solo una tassa di deposito della domanda di 1.050,00 euro.
La riduzione sarà ancora maggiore per le imprese che inoltreranno la domanda via Internet, in quanto per il deposito della domanda pagheranno 900,00 euro anziché 1.600,00 euro.
Inoltre, la tassa individuale per la domanda e la registrazione di marchi internazionali che designano la Comunità europea conformemente al Protocollo di Madrid scenderà da 1.450,00 euro a 870,00 euro.
(Comunicato stampa Commissione CE 31/03/2009, n. IP/09/506)

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del Comunicato stampa, clicca QUI.


IL CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE

1. I contenuti del Codice della proprietà industriale

La Legge 12 dicembre 2002 n. 273, contenente “Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”, nel Capo II detta le seguenti disposizioni in materia di proprietà industriale:
• delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale (art. 15);
• delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei Tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (art. 16);
• operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali (art. 17);
• intervento a sostegno del settore della proprietà industriale (art. 18).

In attuazione del disposto di cui all’art. 15 della legge n. 273/2002 è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il Codice della proprietà industriale, adottato con il Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, entrato in vigore il 19 marzo 2005.

Il nuovo codice, composto di 246 articoli suddivisi in 8 capi, si occupa di brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, informazioni segrete, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate, marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche e denominazioni di origine.

Il Codice della Proprietà Industriale ha realizzato un ampio riordino sistematico della materia, unificando discipline precedentemente affidate ad una pluralità di leggi speciali.
Vengono, infatti, abrogate 39 leggi ed altre disposizioni di rango secondario, con lo scopo di ottenere un riassetto della disciplina della proprietà industriale, una semplificazione normativa che passa attraverso il coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie.

Il Codice, emanato in forma di decreto delegato, nell'ambito della semplificazione legislativa ha avuto lo scopo non solo di semplificare e modernizzare la materia, ma anche di armonizzare le norme interne, con il Diritto comunitario e le convenzioni internazionali.

Il codice prevede:
• il razionale riassetto della disciplina della proprietà industriale;
• la semplificazione normativa ed coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie;
• l'ampliamento della tutela riservata alla proprietà industriale;
• la ridefinizione delle competenze dell’Ufficio italiano brevetti e marchi ed in particolare alla tutela delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


2. Emanato il regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 30/2005

Dopo cinque anni dalla pubblicazione del Codice della proprietà industriale, adottato con D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 (Suppl. Ord. n. 48) del 9 marzo 2010, il Decreto Legislativo 13 gennaio 2010, n. 33, recante “Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.

Il nuovo regolamento - entrato in vigore il 10 marzo 2010 - definisce la regolamentazione attuativa del D. Lgs. n. 30/2005 delineando la disciplina dei procedimenti previsti dagli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del medesimo decreto, che prevedono che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico vengano stabilite:
• le modalità di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati (art. 147);
• le modalità di deposito delle domande di brevetto europeo (art. 149);
• le modalità di deposito della domanda internazionale (art. 151);
• le modalità di opposizione (art. 184);
• le modalità di deposito delle domande di trascrizione e annotazione (artt. 195 e 197);
• le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea degli iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale (art. 212) e
• le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti (art. 214).

Obiettivo, offrire agli utenti procedure agevolate nell'ottenimento e nella gestione dei titoli della proprietà industriale, garantendo maggiore tutela e semplificazione delle procedure, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale.

Il nuovo regolamento introduce novità e modalità semplificate riguardo alle domande di brevettazione nazionale, ai brevetti europei ed internazionali, ai marchi.
Questi i punti essenziali:
• Il deposito può avvenire direttamente presso la Camera di Commercio, oppure, tramite servizio postale, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Nel caso le domande vengano presentate alla Camera di Commercio, la stessa dovrà provvedere, entro i successivi 10 giorni dal deposito, alla trasmissione delle stesse all’IIBM “con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione” (art. 1).
• Il deposito potrà essere effettuato anche per via telematica, nel rispetto del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione) (art. 2).
• E’ prevista la possibilità di depositare direttamente presso la sede dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi le risposte ai rilievi formulati dall’Ufficio stesso secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi.
• L’integrazione spontanea della domanda può essere fatta dal richiedente anche prima di ricevere dall’Ufficio italiano brevetti e marchi la comunicazione della necessità di provvedere all’integrazione (art. 4).
• La traduzione in lingua italiana degli atti allegati alle domande di deposito, alle istanze e ai ricorsi notificati può essere dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario, facendo salva, però, la facoltà dell’Ufficio di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.

In merito alla presentazione delle domande, queste sono le novità introdotte:
• La domanda di brevetto europeo viene depositata direttamente o tramite un servizio postale, che ne attesta la ricezione, presso la Camera di Commercio di Roma, delegata alla trasmissione della documentazione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Il deposito potrà essere effettuato anche per via telematica, nel rispetto del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione) (art. 7).

Le domande internazionali per invenzione industriale sono depositate presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) direttamente o tramite un servizio postale che ne attesti la ricezione, ne dati il deposito ed il numero internazionale in ottemperanza del Trattato di cooperazione in materia di brevetti e dal regolamento relativo regolamento di attuazione.
Il deposito della domanda internazionale può essere effettuato anche in via telematica secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (art. 8).

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ricevuta la richiesta di trasformazione del brevetto europeo, invita l’interessato, entro un termine non inferiore a due mesi, a pagare i diritti previsti per la domanda di brevetto nazionale, ad integrare i dati mancanti per l’esame secondo la procedura nazionale nonché a produrre, la lettera d’incarico se vi sia mandatario ovvero la dichiarazione di elezione di domicilio in Italia e traduzione del testo originario della domanda in lingua italiana (art. 9).

La domanda di registrazione di un marchio deve contenere:
• le generalità complete della persona fisica o la denominazione,
• la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente, se risiede all’estero deve eleggere il suo domicilio in Italia;
• il tipo di marchio, se si tratti di marchio verbale, figurativo, tridimensionali o sonoro;
• l’indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco ed il nero, quando tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso;
• l’indicazione del codice internazionale dei colori,
• l’indicazione che si tratta di registrazione di un marchio collettivo,
• la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altre lingue;
• un esemplare della riproduzione del marchio
(art. 11).

Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.


3. Pubblicato il decreto legislativo che introduce misure integrative e correttive del Codice della Proprietà Industriale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 (Supplemento Ordinario, n. 195), il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante “Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
Le ultime modifiche erano state apportate dall’art. 19, commi 1 – 14, del D. Lgs. n. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia).
Lo stesso articolo, al comma 15, aveva delegato il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge n. 59/1997 e i principi e criteri direttivi dettati dallo stesso articolo 19.

Il provvedimento si è reso necessario:
- per armonizzare l’ordinamento italiano a quello europeo ed internazionale, colmando preesistenti lacune,
- per disciplinare in modo più dettagliato importanti settori come le biotecnologie, l’università e i sistemi di ricerca e introducendo procedure più snelle per i brevetti. In tal modo, stimolando lo sfruttamento industriale delle invenzioni brevettate, il Governo si è prefisso l’obiettivo di incidere sul sistema produttivo nazionale e, a ricaduta, sulla competitività dell’intero Paese.
Queste le principali novità introdotte:
Biotecnologie: valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della direttiva Ue 98/44. In questo modo il prelievo di materiale non autorizzato verrà sanzionato con nuove norme.
Università e Sistema della Ricerca: via libera alle Università che intendono farsi parte attiva nelle procedure di brevettazione e sfruttamento industriale delle invenzioni frutto della ricerca.
Per premiare lo capacità inventiva dei singoli ricercatori è stata tuttavia prevista l’attribuzione del diritto sull’invenzione ai ricercatori stessi, qualora l’università o altri enti di ricerca pubblici non abbiano provveduto entro 6 mesi al deposito del relativo brevetto. Ciò consentirà di incrementare le possibilità di sfruttamento industriale degli esiti della ricerca pubblica.
Utilizzo di un marchio da parte dei Comuni: possibilità per i Comuni di ottenere il riconoscimento di un marchio da utilizzare per valorizzare commercialmente il patrimonio culturale, storico, architettonico ed ambientale del proprio territorio.
Semplificazione delle procedure: adempimenti amministrativi più semplici per cittadini o imprese che intendano ottenere un titolo di proprietà industriale.
Da oggi, ad esempio, sarà più agevole la traduzione delle domande internazionali di brevetto, la trascrizione e la possibilità per un singolo di depositare un brevetto in comunione e nell’interesse di più soggetti.
(Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico).

Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


4. 3 MARZO 2019 - MARCHI D’IMPRESA E BREVETTI - Pubblicati due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie - Apportate modifiche sostanziali al D.Lgs. n. 30 del 2005

A) E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 3 marzo 2019, il Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario”.
Il decreto, previsto dall'art. 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), dà attuazione della direttiva 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 2015/2424, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario.
Ai sensi della richiamata direttiva, in particolare, gli ordinamenti nazionali sono chiamati ad introdurre nuove procedure amministrative per superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di alcuni Paesi rispetto a quelli di altri.
E’ previsto, altresì, un ampliamento dei diritti derivanti dal marchio ed un’estensione dell’ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio, con superamento del dato della mera riproducibilità grafica. Possono, ossia, costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, anche se non suscettibili di essere rappresentati graficamente.

Il decreto apporta modifiche sostanziali al codice della proprietà industriale approvato con il D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005.
Tra le principali novità introdotte dal decreto ne segnaliamo quattro che riassumiamo nei punti che seguono.
1) Con l’aggiunta dell’art. 11-bis al D.Lgs. n. 30/2005 viene prevista l’introduzione del “Marchio di certificazione”. Tale marchio può essere richiesto dalle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, al fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato (art. 4).

2) La legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario. Il decreto, con l’inserimento dell’art. 122-bis alò D.Lgs. n. 30/2005 dispone che, fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo.
Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare tale azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati. Il licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito (art. 15).

3) La presentazione dei ricorsi. Il decreto, con la modifica dell’art. 136, del D.Lgs. n. 30/2005 dispone, anzitutto, che il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.
Con l’aggiunta degli articoli dal 136-bis al 136-terdecies, il decreto definisce, inoltre, le modalità di deposito del ricorso (art. 136-bis), e tutte le varie fasi del processo dalla formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti (art. 136-ter) fino alla deliberazione del collegio giudicante (art. 136-septies).
Sono inoltre disciplinati i casi di sospensione, interruzione (art. 136-octies) ed estinzione del processo (art. 136-novies) (art. 18).

4) L’inserimento della disciplina della decadenza e nullità dei marchi d’impresa.
L’articolo 29 del decreto in commento aggiunge una nuova sezione: la «Sezione II BIS - DECADENZA E NULLITA' DEI MARCHI D'IMPRESA REGISTRATI».
Con l’aggiunta degli articoli dal 184-bis all’art. 184-decies, viene disciplinato il deposito dell'istanza di decadenza o nullità (art. 184-bis). I soggetti legittimati possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.
Se la domanda di decadenza o di nullità è ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 184-quater).
All’art. 184-octies si dispone in merito alla estinzione della procedura di decadenza o nullità.

Il decreto, in vigore il 23 marzo 2019, prevede, all’articolo 33, una disciplina transitoria. In particolare:
- entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 23 marzo 2020), i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina (commi 1 - 3);
- ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della determinazione della durata, dalla data di deposito della domanda (comma 4);
- in caso di mancata presentazione della domanda il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto (comma 5);
- i procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali, ai sensi della normativa previgente, sono sospesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita. In caso di mancata presentazione della domanda di conversione entro il termine stabilito, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate (comma 6).

Secondo quanto disposto dall’articolo 35, con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, “possono essere adottate eventuali ulteriori disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante analoghi regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33”.

B) E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2019, il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18, recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214”.
Il decreto modifica alcuni articoli del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale) relativi alla protezione brevettuale, con particolare riferimento all’introduzione di una tutela brevettuale unitaria
Negli Stati membri che parteciperanno a tale cooperazione rafforzata sarà introdotta una tutela brevettuale unitaria, il brevetto unico europeo con cosiddetto “effetto unitario”.
L’obiettivo è quello di istituire una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti che regoli violazioni, contraffazioni, revoche o accertamenti di nullità, nonché misure provvisorie e cautelari correlate o azioni di risarcimento danni.

In particolare il decreto, tra gli altri:
1) indica che il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti e limiti così come previsti dall’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, stabilendo inoltre che il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto;
2) stabilisce ulteriori limitazioni del diritto di brevetto indicando che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione anche:
- agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varietà vegetali;
- all’utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 27 marzo 2019.
Il testo dei due decreti viene riportato nell'Appendice nmormativa.


5. 8 AGOSTO 2023 - L. N. 102/2023 - Pubblicata la legge di modifica del codice della proprietà industriale - In vigore dal 23 agosto 2023

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2023, la Legge 24 luglio 2023, n. 102, recante “Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.

Il testo si compone di 32 articoli, suddivisi nei seguenti tre Capi:
Capo I - Rafforzamento della competitività del sistema paese e protezione della proprietà industriale (artt. 1 - 8);
Capo II - Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure (artt. 9 - 18);
Capo III - Norme di coordinamento ed adeguamento (artt. 19 - 32).

La legge - come si legge nel comunicato del Ministero delle imprese e del made in Italy - “rappresenta l’apice dei risultati raggiunti nell’ambito delle Linee strategiche di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, il cui disegno di legge era stato definitivamente approvato con il voto finale della Camera dei Deputati nella serata di martedì 18 luglio”. Il provvedimento, oltre a costituire una fondamentale Milestone all’interno della Missione 1, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si propone di perseguire due fondamentali obiettivi:
1) il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale;
2) la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.

L a legge - che entra in vigore il 23 Agosto 2023 - introduce molte rilevanti novità, ne segnaliamo alcune:
- la protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere: in particolare, chi ne ha interesse, può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy ed attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati (art. 34-bis);

- rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano: la legge stabilisce che qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo (art. 59);

- la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca: in deroga all'articolo 64 ,quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un’università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa (art. 65);

- gli uffici di trasferimento tecnologico: le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio (art. 65-bis);

- Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito: viene introdotta la possibilità di pagare le tasse di deposito dei brevetti non solo contestualmente alla presentazione della domanda di brevetto, ma anche successivamente. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione (art. 148);

- soppressione dell’obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 147);

- semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale (art. 170);

- snellimento della commissione d’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio (art. 207).

Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.


L. N. 102/2023 - Adeguamento degli importi dell’imposta di bollo

La legge n. 102/2023, di modifica del D.Lgs. n. 30/2005, oltre dettare disposizione in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure, all’articolo 31 dispone modifiche all’articolo 1, comma 1-quater, della Tariffa – Parte I, di cui all’Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 che disciplina l’imposta di bollo.
In particolare, nella tabella contenuta dall’articolo 1 sono variati, alcuni in aumento e altri in diminuzione, gli importi relativi all’imposta fissa di bollo da assolvere per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presentate alle Camere di commercio e all’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico.

Gli importi, sinteticamente, sono stati adeguati nei termini qui sotto riportati:
• per le domande di concessione o registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori, l’imposta fissa passa da 42,00 a 48,00 euro;

• per le domande di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello, con allegati:
- lettere d’incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa,
- richiesta di copia autentica del verbale di deposito,
- rilascio di copia autentica del verbale di deposito,

il bollo da pagare passa da 20,00 a 16,00 euro;

• per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati, l’imposta passa da 85,00 a 80,00 euro;

• per le istanze di annotazione e per tutte quelle differenti dalle precedenti l’imposta passa da 15,00 a 16,00 euro.


MARCHI, BREVETTI, MODELLI DI UTILITA’ E DISEGNI ORNAMENTALI

1. LA RICERCA DI ANTERIORITA’ BREVETTUALE - NUOVE MODALITA’ DI DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

1.1. La ricerca di anteriorità brevettuale

Uno dei requisiti fondamentali per ottenere un brevetto è il carattere di novità: il ritrovato non deve essere cioè noto allo stato della tecnica (ad esempio coperto da un brevetto anteriore o già diffuso a livello commerciale in qualunque parte del Mondo; il carattere di novità ha quindi una valenza assoluta).
Per questo motivo, prima di inoltrare una domanda di deposito di brevetto, sia esso nazionale, europeo o internazionale, è utile effettuare una ricerca di anteriorità circa il ritrovato che si intende proteggere.
Tale ricerca viene effettuata dal PatLib (Patent Library) e consiste in un lavoro di recupero dei documenti brevettuali (e non) relativi all’argomento trattato.

La ricerca si può suddividere sostanzialmente in tre fasi:
1) Colloquio preliminare tra Azienda e operatore PatLib
L’azienda illustra all’operatore PatLib i dettagli tecnici del ritrovato che si intende brevettare; in questa fase l’esperto PatLib raccoglie tutte le informazioni utili a comprendere il principio di funzionamento dell’invenzione e ne individua le possibili caratteristiche innovative.

2) Ricerca di anteriorità
In base alle informazioni reperite a seguito del colloquio preliminare, l’esperto PatLib esegue la ricerca di anteriorità, che si articola sostanzialmente in due punti:
a) ricerca brevettuale nei motori di ricerca online specializzati: sito “esp@cenet” dell’ Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), che contiene tutti i brevetti (circa 80.000.000 di documenti) dei maggiori Paesi Industrializzati, brevetti/modelli di utilità Nazionali, Europei e Internazionali; sito “Infoweb” della Rete Camerale Italiana, che contiene tutti i titoli dei brevetti italiani depositati dal 1980 in poi.
La ricerca viene eseguita per parole chiave e per classificazioni IPC (classificazione internazionale dei brevetti) ed ECLA (classificazione europea).

b) ricerca nel web (attraverso motori di ricerca), allo scopo di reperire l’eventuale documentazione non brevettuale, riguardante l’argomento trattato, presente in commercio.

3) Consegna e discussione dei risultati
La documentazione raccolta durante la fase di ricerca viene illustrata e consegnata all’Azienda; durante il colloquio vengono forniti particolari circa le eventuali anteriorità emerse dalla ricerca stessa (in particolare le Rivendicazioni che si sovrappongono a precisi aspetti tecnici del ritrovato) e si consiglia l’Azienda circa eventuali modifiche da apportare al ritrovato per poterlo brevettare (analisi tecnica dei contenuti, giudizio sul grado di innovazione proposto).
Alla documentazione viene allegata la lettera di risposta relativa alla ricerca effettuata, che riassume il lavoro svolto dall’esperto PatLib e ne mette in evidenza gli aspetti salienti (criteri di ricerca utilizzati, numeri di pubblicazione dei brevetti emersi ed eventuali siti web inerenti).

Chi fosse interessato a far svolgere una Ricerca di anteriorità per marchi verbali all’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio può compilare l’apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio.
La ricerca è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria dell’importo di euro 30,00 (Iva inclusa).


1.2. Lo sportello telematico e la modulistica cartacea

Con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 9 maggio 2003, n. 171 è stata approvata la nuova modulistica per il deposito delle domande di brevetto nazionale per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni e modelli nonchè per la registrazione di marchi nazionali.
L’uso di tale modulistica è obbligatoria sin dal 1° febbraio 2003.
Il Ministero delle attività produttive, con la Circolare n. 453 del 22 dicembre 2003 (riportata nell'Appendice normativa), ha inoltre precisato che la compilazione a macchina, prevista dall’art. 1 comma 2 del citato decreto, include anche, nel suo significato, anche la compilazione mediante apparecchiature informatiche.
Con la successiva Circolare n. 459 del 28 settembre 2004 (riportata nell'Appendice normativa), il Ministero delle attività produttive ha dettato le disposizioni in materia di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli, domande di registrazione per marchi d’impresa.
A tale riguardo è stato realizzato un sistema di deposito on-line, che utilizza la rete Internet per trasmettere telematicamente i documenti di deposito in formato elettronico alle Camere di Commercio italiane.
Tale sistema si basa sulla Convenzione del 7 aprile 2003, conclusa tra il Ministero delle attività produttive e l’Unioncamere, che, in collaborazione con la società di informatica delle Camere di Commercio (InfoCamere), ha il compito di attuare la procedura informatica che consenta il deposito telematico degli atti brevettuali.

. Per accedere al servizio dello sportello telematico, cliccate QUI.

. Per la gestione della Modulistica cartacea, cliccate QUI.


1.3. 1° GIUGNO 2006 – Attivato il deposito telematico delle domande di brevetto

1.3.1. Il deposito telematico

Con il decreto del Ministero delle attività produttive 10 aprile 2006, che viene riportato nell'Appendice normativa, si dà attuazione - a decorrere dal 1° giugno 2006 - alla procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita', disegni e modelli, domande di registrazione per marchi d'impresa.
Il deposito telematico avrà gli stessi effetti di quello già vigente che prevede il deposito delle domande in formato cartaceo, effettuabile direttamente presso uno degli uffici di cui all’articolo 147 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale).

Il sistema che gestisce il servizio di deposito telematico è stato realizzato nell’ambito di una convenzione stipulata dal tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unioncamere, nel rispetto delle competenze istituzionali attribuite alle Camere di Commercio in materia di deposito delle domande di titoli di proprietà industriale, le quali, come uffici riceventi, hanno anche il compito di trasformare la documentazione cartacea dei depositi non telematici in formato elettronico con valore legale.

Per poter inviare telematicamente una domanda di deposito di brevetto o marchio occorre:
• stipulare un contratto “Telemaco Pay” presso la Camera di Commercio di competenza specificando nella casella “altro” del contratto: “per brevetti e marchi”, oppure, se si è già in possesso del contratto Telemaco Pay, chiedere di essere abilitati all’invio delle domande di brevetti e marchi;
• possedere un dispositivo per la firma digitale dei documenti;
• registrarsi in rete nell'area web di accesso al sito contenente lo Sportello Telematico (https://web.telemaco.infocamere.it), richiedendo l'abilitazione ad uno degli "sportelli" attivi;
• scaricare il software Simba offline, che permette il pagamento del bollo virtuale, ove dovuto.

Con la Circolare n. 477 del 5 maggio 2006, il Ministero delle attività produttive - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha comunicato l'attivazione del servizio telematico, messo a disposizione alle Camere di Commercio, degli attestati di concessione e di registrazione prodotti.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.

. Per raggiungere tale procedura, cliccate QUI


Nella Banca Dati UIBM, a partire dall’ultimo trimestre di quest’anno, la documentazione sarà presente in formato elettronico e potranno essere attivati i seguenti servizi:
- esame delle domande senza fascicolo cartaceo;
- messa a disposizione del pubblico della documentazione su terminali di Sala Pubblico o su sito WEB;
- rilascio di copie semplici e/o autentiche, senza movimentazione di fascicoli cartacei
.


1.3.2. La pratica telematica e l'imposta di bollo

Secondo quanto stabilito all’articolo 2, comma 2 del D.M. 10 aprile 2006, l’imposta di bollo nel caso di deposito telematico va assolta in modo virtuale secondo gli importi e le modalità indicate all’articolo 1, comma 1-quater del D.P.R. n. 642/1972.
Il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con la Circolare n. 480 del 22 dicembre 2006, ha fornito delle indicazioni per una corretta applicazione delle disposizioni relative all’assolvimento dell’imposta di bollo da corrispondere in caso di deposito telematico, al fine di uniformare i comportamenti negli uffici delle diverse Camere di Commercio.

La legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ha previsto l’applicazione di un importo forfetario pari a 42,00 euro per il deposito di ciascuna privativa disposto in via telematica.
Successivamente, l’articolo 1, comma 352 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), ha incluso nel novero degli atti esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto le istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.
Con la Circolare n. 474 del 1° febbraio 2006, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva successivamente precisato che la predetta esenzione dall’imposta di bollo è da applicarsi anche alle analoghe fattispecie per le quali è previsto il deposito in via telematica, ricordando tuttavia che per alcune tipologie di documenti non obbligatori (quali: lettera di incarico a consulente di proprietà industriale ovvero riferimento alla stessa, istanza per il rilascio di una copia del verbale di deposito presso le competenti Camere di Commercio e copia conforme del verbale medesimo), l’imposta di bollo è in ogni caso dovuta anche in presenza di deposito di privative interessate all’intervenuta esenzione.

L’Agenzia delle Entrate, interpellata sulla questione ha chiarito che l’esenzione introdotta dalla legge n. 266/2005 deve riguardare il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali, esclusivamente nel caso in cui alle stesse non siano allegati i documenti (non obbligatori) soggetti all’imposta di bollo.
Diversamente, anche in presenza di uno solo dei documenti per i quali l’imposta di bollo continua ad essere dovuta, va applicata l’imposta omnicomprensiva determinata attualmente nella misura di 42,00 euro.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


1.3.3. Brevetti - Dal 15 agosto 2009 è variato l’importo del bollo virtuale

Per ogni domanda trasmessa in via telematica di brevetto per invenzione industriale, modello di utilità o registrazione di disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più documenti soggetti all'imposta di bollo, l'importo del bollo virtuale diventa di euro 20,00.
Rimane invariato l'importo del bollo virtuale di euro 42,00 per le domanda trasmesse in via telematica per la registrazione di marchi d'impresa.
Lo ha stabilito l’articolo 20 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante ”Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, entrata in vigore il 15 agosto 2009.

L'articolo 20 della citata legge n. 99/2009 ha, infatti, modificato la lettera a), del comma 1-quater, dell’articolo 1 della Tariffa dell’imposta di bollo, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992:
"a) per ogni domanda di concessione o registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori" sarà dovuta l'imposta di bollo di euro 42,00.

Dopo la lettera a) del comma 1-quater, dell’articolo 1 della citata Tariffa dell’imposta di bollo, Parte I, viene aggiunta la lettera a-bis:
"a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito"sarà dovuta l'imposta di bollo di euro 20,00
.


1.4. NUOVE MODALITA’ DI DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE – Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’UIBM

Il Ministero dello Sviluppo Economico- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in data 18 giugno 2008 ha sottoscritto un accordo con l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).
Tale accordo prevede che, a partire dal 1 luglio 2008, tutte le domande di brevetto per invenzione depositate in Italia per le quali non è rivendicata la priorità estera e che, quindi, costituiscono un deposito nazionale autonomo, vengano inviate - previa verifica preventiva da parte di UIBM dei requisiti minimi di brevettabilità - all’Organizzazione europea dei brevetti (EPO) per l’effettuazione della ricerca di anteriorità.
EPO a sua volta è tenuto a restituire all’UIBM - entro il termine massimo di 9 mesi dalla data di deposito della domanda - il rapporto di ricerca e l’opinione scritta; entrambi i report verranno notificati al richiedente, pubblicati, ed entreranno a far parte della documentazione brevettuale.
Il rapporto di ricerca costituisce un importante strumento, da far valere anche in sede di contenzioso, per valutare la forza del brevetto italiano e la possibilità di ottenere validi brevetti all’estero.
Inoltre, qualora all’atto di deposito di una domanda di brevetto europeo si rivendichi la priorità della domanda iniziale italiana, non dovrà più essere pagata la tassa di ricerca (1.050,00 euro), che altrimenti è dovuta all’EPO.

Con successivo Decreto emanato in data 27 giugno 2008 il Ministero ha reso operativo l’accordo e introdotto in via definitiva gli ulteriori diritti di deposito previsti dalla tabella A), allegata al Decreto 2 aprile 2007, lettera A).
Tali importi, da conteggiare in aggiunta ai diritti attualmente corrisposti, sono riportati ai punti 6) e 7) della tabella stessa e sono:
- euro 45,00 per ogni rivendicazione oltre la decima;
- euro 200,00 per la ricerca (dovuti solo in caso di assenza di traduzione in lingua Inglese delle rivendicazioni).

In sostanza, alla domanda di invenzione da inoltrare all’Organizzazione europea dei brevetti, oltre la prevista documentazione, dovrà essere allegata la traduzione inglese delle rivendicazioni; in assenza della traduzione le rivendicazioni potranno essere depositate in lingua italiana ma dovrà essere effettuato un versamento aggiuntivo di 200,00 euro.
Inoltre viene aggiunta una tassa di 45,00 euro per le rivendicazioni oltre alla decima.

I diritti suddetti non devono essere versati per le domande per le quali è rivendicata la priorità.
Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca al momento del deposito della domanda è inteso come riserva di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni.
Detta riserva deve essere sciolta entro due mesi dal deposito della domanda di brevetto, decorsi i quali l’UIBM concede il termine improrogabile di un mese per produrre la traduzione o effettuare l’integrazione dei diritti, dopo di ché respinge la domanda.
Il passaggio di informazioni tra UIBM ed EPO è previsto avvenga solo in via telematica e con formati prestabiliti dall’accordo.
Per questo motivo dal 1 luglio 2008 sarà necessario redigere su documenti separati i testi relativi a: riassunto (che sostituisce il prospetto Mod. A), descrizione, rivendicazioni, traduzione delle rivendicazioni in lingua inglese.

Per quanto riguarda il deposito cartaceo il Decreto stabilisce che il testo ed i disegni devono essere impressi, in modo indelebile, con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca formato A4.
I margini superiore ed inferiore, ed i margini a sinistra e destra devono essere almeno 2,5 cm.
In particolare per il testo si devono rispettare le seguenti impostazioni: interlinea 1,5, altezza minima maiuscole carattere utilizzato h. minima 0,21 cm.

Di seguito si indicano brevemente ulteriori specifiche per la redazione dei singoli documenti (per i dettagli si veda la Circolare UIBM n. 570 del 30 giugno 2008):
a) DESCRIZIONE: non deve contenere le pagine relative al riassunto e alle rivendicazioni;
b) TRADUZIONE DESCRIZIONE IN INGLESE: è facoltativa;
c) RIASSUNTO: non deve contenere disegni e deve essere allegato come documento autonomo;
d) TRADUZIONE RIASSUNTO IN INGLESE: è facoltativo;
e) RIVENDICAZIONI: le pagine relative alle rivendicazione devono essere allegate come documento autonomo;
f) TRADUZIONE RIVENDICAZIONI IN INGLESE: è documento necessario, qualora non venga allegata si dovranno versare i relativi diritti di deposito;
g) SEQUENZA DI NUCLEOTIDI O AMINOACIDI: devono essere fornite anche con un allegato aggiuntivo nel formato elettronico previsto dalle modalità deposito brevetto Europeo, eventuali note esplicative devono essere in lingua inglese.

Regole particolari sono previste quando l’invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico, o quando riguarda una biotecnologia (protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi) ( art. 3 D.M., commi 5 e 8).

Dopo la pubblicazione della domanda l’UIBM provvede all’esame della stessa sulla base del rapporto di ricerca e delle eventuali argomentazioni e modifiche apportate alle rivendicazioni e al testo dal richiedente ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Decreto (entro 18 mesi dalla data della domanda), e, se ritiene che il brevetto non possa essere concesso, emette una lettera di rifiuto motivata, concedendo il termine di 2 mesi per presentare osservazioni.
Scaduto tale termine, qualora le osservazioni non vengano presentate o l’UIBM ritenga di non poterle accogliere, la domanda è respinta in tutto o in parte.
Contro la decisione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal suo ricevimento alla Commissione dei ricorsi.


1.5. I RICORSI avverso i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM

Secondo quanto stabilito all’art. 135 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli alti casi previsti dal presente codice, e' ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.
La procedura da seguire dinnanzi alla Commissione ricorsi viene illustrata nel successivo art. 136, il quale, secondo quanto stabilito dal comma 4, dell’art. 245, dello stesso codice, entrerà in vigore “a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del codice”.

Il Ministero delle attività produttive – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con la Circolare n. 476 del 16 marzo 2006, ha provveduto a precisare l’ambito di applicazione del citato articolo al fine di chiarire la nuova procedura da osservare per il deposito dei ricorsi davanti alla Commissione predetta.
Il testo della Circolare viene riportato nell’Appendice normativa.


1.6. 20 MAGGIO 2014 - DOMANDE DI MARCHIO ITALIANE - Modifica delle modalità di elencazione dei prodotti e servizi

A seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-307/10 “IP Translator” e degli approfondimenti effettuati dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) in collaborazione con gli Uffici nazionali europei, si sono stabiliti dei criteri di armonizzazione nell'uso e nell'interpretazione dei Titoli delle Classi della Classificazione di Nizza e nelle modalità di elencazione dei prodotti e servizi.
In particolare:
Con la Comunicazione Comune n. 1, pubblicata in data 3 maggio 2013 (aggiornata il 20 febbraio 2014), si è stabilito che le indicazioni contenute nel titolo della classe non coprono automaticamente tutta la lista dei prodotti e dei servizi di quella classe, ma sono interpretate nel loro senso letterale.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a partire dal 20 maggio 2014, non accetterà più la dichiarazione del titolare tesa ad ottenere la protezione dell’intera classe. Per tutti i nuovi depositi dei marchi occorrerà quindi procedere ad una elencazione puntuale e dettagliata dei prodotti e servizi richiesti.

Nella Comunicazione Comune n. 2, pubblicata in data 20 novembre 2013 (aggiornata il 20 febbraio 2014), sono state individuate 11 indicazioni di prodotti o servizi utilizzate nei titoli delle classi che necessitano di essere meglio specificate in quanto sono state giudicate troppo vaghe e non soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione enunciati nella suddetta sentenza della Corte di Giustizia. Pertanto l’uso di tali termini, se non accompagnato da specifiche, sarà oggetto di rilievo da parte dell’Ufficio.

La Comunicazione Comune n. 3, pubblicata il 20 febbraio 2014, illustra i criteri in base ai quali viene stabilito se le indicazioni utilizzate nei titoli delle classi dei prodotti/servizi sono sufficientemente chiare e precise. L’allegato a tale Comunicazione fornisce criteri comuni ed esempi concreti per assicurare la chiarezza e precisione delle dizioni utilizzate nell’elencazione dei prodotti e servizi.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


2. TASSE, DIRITTI E IMPOSTE

2.1. SOPPRESSIONE DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI BREVETTI

Dal 1° Gennaio 2006, per i soli brevetti d’invenzione, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali, sono abolite le tasse di concessione governativa e l’imposta di bollo. Lo stabilisce i commi 351 e 352 dell’articolo unico della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), che si riportano qui di seguito:
351 - Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.
352 - Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:
«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali»”.

Non è stato abrogato anche l’articolo 9-bis, relativo alla “Privativa per nuove varietà vegetali”, per la quale rimane in vigore il pagamento delle tasse di concessione governativa e l’imposta di bollo.
Continuerà, pertanto, ad essere dovuta la tassa di domanda (comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria), la tassa per il mantenimento, la tassa per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali e la tassa per le trascrizioni dei relativi atti.

- Sull'argomento si riporta una scheda elaborata dal Ministero delle attività produttive - Direzione Generale dello Sviluppo Produttivo e Competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Ufficio G2, dal titolo:
. Tasse sulle concessioni governative in vigore dal 1° gennaio 2006.


2.2. DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO

2.2.1. I diritti in vigore dal 1° luglio 2008

Con il Decreto dirigenziale interministeriale del 16 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 sono state aggiornate le Tabelle A e B dei diritti di segreteria, allegate al decreto interministeriale del 29 agosto 2007.
Sono stati modificati i diritti di segreteria relativi alla consultazione dell’archivio Marchi e Brevetti, in considerazione delle nuove interrogazioni possibili:
- Passano da euro 35,00 ad euro 40,00 i diritti di segreteria per le domande di marchio internazionale, nuove varietà vegetali, certificati complementari di protezione, traduzioni di brevetti europei, topografie a semiconduttori, certificati complementari per fitofarmaci, ricorsi in generale (per tutte le predette voci, in caso di verbale in copia autentica, i diritti di segreteria passano da euro 38,00 ad euro 43,00);
- Passano da euro 3,00 ad euro 4,00 i diritti di segreteria per le richieste di visure di deposito marchi e brevetti.
I nuovi diritti sono in vigore dal 1° luglio 2008.

. Se vuoi consultare la nuova Tabella B, clicca QUI


2.2.2. Istituzione di nuovi diritti di segreteria in luogo della soppressa tassa di concessione governativa

In attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il D.I. 2 aprile 2007 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007) con il quale sono stati istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa.
Il decreto, che è entrato in vigore il 23 aprile 2007, ripristina, in sostanza, una tassazione sui brevetti che la legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) aveva soppresso eliminando del tutto le tasse di concessione governativa sui brevetti.
Dalla tassazione sono escluse le università, le amministrazioni pubbliche che presentino fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca.

Per quanto riguarda i diritti di mantenimento, a partire dal 1° gennaio 2007, andranno pagati:
- dal quinto anno di vita per il brevetto per invenzione industriale,
- dal secondo quinquennio di vita per il brevetto per modelli d'utilità e per la registrazione di disegno o modello.

E' previsto infine un periodo transitorio per le scadenze maturate dal 1° gennaio al 30 aprile 2007: si potrà pagare entro l'ultimo giorno utile di giugno oppure nei sei mesi successivi corrispondendo il diritto di mora, pena il decadimento del titolo di prorietà industriale dal 31 dicembre 2006.

In allegato al decreto sono riportate due tabelle:
La TABELLA A – Riporta i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;
la TABELLA B – Riporta i diritti di segreteria e le tariffe da corrispondere, rispettivamente, per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettale.

Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.

- Si riporta una sintesi del contenuto del decreto, dal titolo:
Diritti e tariffe su titoli di proprietà industriale. (Aggiornato con le osservazioni proposte dalla Circolare dell'UIBM n. 482 del 2 maggio 2007).


- Si riportano le due tabelle dei diritti e delle tariffe:
Le Tabelle A e B dei diritti e delle tariffe su titoli di proprietà industrale. ( Tabelle aggiornate al 1° luglio 2008).


2.2.3. Intervento dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con la Circolare n. 482 del 2 maggio 2007, ha illustrato le principali novità introdotte con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 2 aprile 2007.
Il citato decreto dà attuazione all’art. 1, comma 851, legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007), che ha introdotto - in luogo delle abrogate tasse sulle concessioni governative - i diritti, dovuti a decorrere dall’anno 2007.
In ogni caso, con riferimento a tutto l’anno 2006, nessun importo è dovuto né a titolo di tasse sulle concessioni governative, né di diritti.
Non risultano, infine, variazioni per quanto concerne l’imposta di bollo, rispetto a quanto precisato con circolare 1° febbraio 2006, n. 474.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con successiva Lettera-Circolare del 30 maggio 2007, Prot. 31653 (che si riporta nell'Appendice normativa), ha ribadito che "l'unica modalità attraverso la quale si può ottemperare al pagamento dei diritti di mantenimento in vita delle diverse privative è esclusivamente quella evidenziata nella Circolare n. 482 del 2 maggio 2007", esplicativa del D.I. del 2 aprile 2007 e, segnatamente dell'articolo 5 del citato decreto.
Tale modalità consiste unicamente nell'utilizzo di un apposito Conto Corrente Postale, pagabile anche con la modalità telematica di Poste Italiane Spa.
Diverse modalità di pagamento (quali: bonifico postale o bancario, ecc.) - ribadisce il Ministero - non potranno essere attualmente prese in considerazione.
Il Ministero, nella stessa lettera-circolare, ha inoltre comunicato che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sta approntando nuove modalità di pagamento, che verranno comunicate tempestivamente.


2.3. 2 LUGLIO 2013 - Cambiano le modalità di deposito delle domande per via telematica e le MODALITA' DI PAGAMENTO DEI DIRITTI

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, due decreti con i quali sono stati fissate, rispettivamente:
a) le modalità di deposito delle domande per via telematica di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità (D.M. 21 marzo 2013);
b) le modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale (D.M. 22 marzo 2013).
Il deposito delle domande per via telematica connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa, nonchè ai titoli di proprietà concessi, dovrà essere effettuato mediante il collegamento ad un apposito sito internet che verrà indicato con un decreto del Direttore della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.
Con lo stesso decreto verranno anche fissati i criteri e le modalità per l'effettuazione del deposito.
Con la modifica dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, cambiano anche le modalità di pagamento dei diritti.

Il deposito delle domande in formato cartaceo, al quale si continua ad applicare la normativa vigente, deve essere effettuato direttamente presso uno degli uffici di cui all'art. 147 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di Commercio e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle attività produttive).
L'ufficio ricevente il deposito in formato cartaceo provvede alla trasformazione della documentazione in formato elettronico, nel rispetto delle norme vigenti, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale di cui all'art. 2.

Il pagamento dei diritti dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a) per il deposito ed il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modello di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli, per i diritti di opposizione nonchè per tutti gli altri pagamenti non compresi nei punti successivi, mediante versamento sul c/c postale n. 668004, intestato all'Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara;
b) per il mantenimento in vita dei brevetti europei, mediante versamento sul c/c postale n. 81016008, intestato all'Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara;
c) per i diritti di segreteria, mediante versamento diretto al capitolo di entrata n. 2377 del bilancio dello Stato, tramite bonifico bancario (codice IBAN IT 14 M 01000 03245 348010237700), oppure mediante versamento sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Banca d'Italia Servizio di tesoreria territoriale dello Stato di Roma.


2.4. 31 OTTOBRE 2014 - TITOLI DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE - Imposte tasse e diritti con “F24 Enti Pubblici”

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, il decreto interministeriale del 3 ottobre 2014, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha stabilito le nuove modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle altre imposte e tasse connesse alle diverse modalità di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli.
I diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle altre imposte e tasse connesse alle modalità di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli, saranno effettuati con “F24 Enti Pubblici”.
Ricordiamo che il modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013, Prot. n. 2013/79090. Questo modello va utilizzato dagli enti e dalle amministrazioni pubbliche per il versamento delle entrate erariali.
Ricordiamo inoltre che con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 5 maggio 1992, è stato tra l'altro individuato il conto corrente n. 82618000 sul quale fare affluire le somme di competenza dell'Erario riferite ai marchi.
Ora, con il decreto interministeriale del 3 ottobre 2014 vengono in sostanza estese le nuove modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle altre imposte e tasse connesse alle diverse modalità di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli, anche alle entrate riscosse tramite il conto corrente postale n. 82618000.
Si dovrà, in ogni caso, attendere l'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico, con il quale dovranno essere individuate le modalità per consentire che i pagamenti effettuati sul conto corrente postale n. 82618000, avvengano esclusivamente con il modello «F24 Enti Pubblici».
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.

. Se vuoi scaricare il modello "F24 Enti Pubblici", clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del Provvedimento del 28 giugno 2013, che ha approvato il modello "F24 Enti Pubblici", clicca QUI.


2.5. 3 DICEMBRE 2014 - Tasse sulle concessioni governative e diritti sui brevetti e sui marchi - Pagamenti con F24

I diritti relativi ai titoli di proprietà industriale, di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, e le tasse sulle concessioni governative sui marchi, di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, dovranno essere versati mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010.
Mentre gli enti pubblici di cui ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007 e del 23 marzo 2009, dovranno effettuare tali diritti e tasse mediante il modello "F24 Enti pubblici", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013.
Questo è quanto stabilito con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 20 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2014.
Nel Provvedimento viene anche menzionata la normativa a cui viene data attuazione, e precisamente:
1) l’art. 1, comma 851, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), che ha istituito i diritti sui brevetti per diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;
2) il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2007, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha determinato i diritti da corrispondere per i titoli di proprietà industriale e le relative modalità di pagamento, che prevedono l’utilizzo di appositi conti correnti postali;
3) il D.M. 22 marzo 2013, che ha demandato alla competenza del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione (UIBM), il compito di definire le modalità affinché il pagamento dei diritti in questione avvenga esclusivamente secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero con il modello “F24 Enti pubblici”;
4) il decreto del 3 ottobre 2014, che ha previsto che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione (UIBM), siano individuate le modalità affinché anche il pagamento delle tasse sulle concessioni governative sui marchi avvenga esclusivamente secondo le modalità precedentemente descritte, in luogo del bollettino di conto corrente.
In attuazione di tali disposizioni il provvedimento estende l’utilizzo del modello di versamento “F24 elementi identificativi” ed “F24 enti pubblici” ai predetti versamenti, sulla base delle istruzioni che verranno stabilite con una prossima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalla data fissata per l'avvio del nuovo deposito telematico con il decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello sviluppo economico, previsto dall'art. 2, comma 1, decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 (ad oggi non ancora emanati).
Il testo del Provvedimento viene riportato nell'Appendice normativa.


Modalità di versamento

- I soggetti titolari di partita IVA presentano il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale.
- I soggetti non titolari di partita IVA, per i versamenti di importo pari o inferiore a 1.000,00 euro, oltre alle modalità telematiche di pagamento di cui sopra, possono presentare il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", anche presso gli sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.
- Il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" precompilato dal sistema informativo della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello sviluppo economico può essere presentato in ogni caso, oltreche' con le modalità telematiche di pagamento di cui sopra, presso gli sportelli delle banche, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.

Il modello "F24 Enti pubblici" deve essere inviato esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni contenute nei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007 e del 23 marzo 2009.

. Se vuoi scaricare il modello F24 Elementi identificativi con le relative istruzioni per la compilazione, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il modello "F24 Enti Pubblici", clicca QUI.


2.6. TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE - Dal 7 maggio 2018 i diritti e le tasse si potranno pagare tramite la piattaforma PagoPA

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018, il decreto 13 aprile 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui si stabilisce l’utilizzo della piattaforma «Pago PA» per il pagamento digitalizzato dei diritti e delle tasse di proprietà industriale.
Il decreto stabilisce che, a partire dal 7 maggio 2018, il pagamento dei diritti e delle tasse sui depositi telematici di tutte le domande di titoli in proprietà industriale e delle istanze ad esse connesse potrà essere effettuato on line tramite la piattaforma “PagoPA”, contestualmente al deposito stesso, per mezzo di carta di credito, bonifico bancario o altra modalità di pagamento ivi prevista, utilizzando uno degli istituti bancari che hanno aderito a tale piattaforma.
In tali casi, il pagamento di diritti e tasse potrà continuare ad essere effettuato anche attraverso la previgente modalità che prevede l’utilizzo del Modello F24.
Effettuato il pagamento, il sistema invierà, all'indirizzo e-mail comunicato dall'utente in sede di registrazione al sistema stesso, una ricevuta di avvenuto pagamento contenente le informazioni relative all'Identificativo unico di versamento (IUV), alla causale ed all'importo di pagamento, nonché al numero della domanda a cui il pagamento si riferisce.
Il pagamento di diritti e tasse di proprietà industriale continua ad essere effettuato, esclusivamente con la previgente modalità, nei seguenti casi:
a) deposito telematico dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi;
b) deposito cartaceo di tutte le domande e istanze effettuato presso le Camere di Commercio o a mezzo servizio postale;
c) mantenimento in vita di tutti i titoli di proprietà industriale
.

. Per un approfondimento sul sistema di pagamento "PagoPA", clicca QUI.


3. DICEMBRE 2016 - MARCHI E BREVETTI - Fissate le nuove modalità di trasmissione degli attestati di registrazione

Con la circolare n. 598 del 14 dicembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, definisce le nuove modalità di trasmissione degli attestati di concessione e registrazione dei titoli di proprietà industriale (marchi, brevetti e design) relativi alle domande depositate con il nuovo portale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Tali documenti dovranno essere inviati via Posta Elettronica Certificata (PEC) in formato digitale, tramite file in formato .pdf firmato digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica (certificata e non) comunicato dall'utente al momento del deposito della domanda.
Trattandosi di documenti firmati digitalmente, gli stessi rappresentano dei duplicati informatici del titolo di proprietà industriale. Sono, pertanto, da considerarsi degli "originali informatici" e, finchè restano in formato digitale, non necessitano nè dell'attestazione di conformità da parte di un pubblico ufficiale, nè del pagamento dell'imposta di bollo da parte dell'utente.
Nel caso in cui l'utente ne abbia necessità, le copie cartacee autenticate di tali documenti informatici firmati digitalmente possono essere richieste, con apposita istanza in bollo, ai seguenti uffici:
- l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), sia nel caso di deposito telematico che nel caso di deposito cartaceo;
- la Camera di Commercio di deposito, nel caso di deposito cartaceo;
- la Camera di Commercio di Roma, nel caso di deposito postale.
Tali copie sono soggette all'imposta di bollo e sono rilasciate unitamente alla certificazione di autenticità sottoscritta da parte del funzionario preposto.
In nessun caso - avverte il Ministero - sarà effettuata la spedizione degli attestati in formato cartaceo da parte dell’UIBM.
Restano immutate le modalità di trasmissione degli ultimi attestati ancora da rilasciare, relativi alle domande depositate mediante collegamento al vecchio sito web “telemato.infocamere.it”. ad oggi non più attivo.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


4. APPROFONDIMENTI

- La tutela della proprietà industriale. Norme di carattere generale.

- Marchio d’impresa nazionale

- Marchi d'impresa comunitari e internazionali

- Le invenzioni industriali e i modelli di utilità

- Disegni e modelli ornamentali

- Brevetto per nuove varietà vegetali

- I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.


PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. IL REGISTRO DEI MARCHI COMUNITARI

Il registro dei marchi comunitari è una banca dati contenente informazioni dettagliate relative a tutte le domande di marchi e alla loro successiva registrazione da parte dell’Ufficio.
Il registro è costantemente aggiornato al fine di tenere conto di eventuali modifiche apportate alle domande di registrazione o alle registrazioni stesse, come ad esempio i trasferimenti di proprietà, i cambiamenti di nome o di indirizzo, o la concessione di licenze o pegni.
Se le modifiche apportate al registro hanno conseguenze su un marchio già registrato, queste vengono sempre pubblicate nel Bollettino dei marchi comunitari.
Se, al contrario, una modifica riguarda una domanda di deposito, la pubblicazione è prevista soltanto nel caso in cui la domanda di deposito sia già stata pubblicata.

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alla formazione e tenuta del Registro, clicca QUI.


1.1. La consultazione del registro

La consultazione del registro è possibile, subordinatamente all’invio di una richiesta scritta e al pagamento di un’apposita tassa.
A tal fine è possibile usare il modello di domanda di consultazione di un fascicolo dell’Ufficio.
Il modulo di consultazione è disponibile nelle 22 lingue ufficiali dell’Unione europea.

. Se vuoi scaricare il modello di domanda per la consultazione di un fascicolo del Registro dei marchi comunitari, clicca QUI.


1.2. Il Bollettino dei marchi comunitari

Il Bollettino dei marchi comunitari contiene le domande di marchio comunitario, le relative registrazioni e le annotazioni nel registro dei marchi comunitari (conformemente all’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario e all’articolo 85 del regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario).
Il Bollettino dei marchi comunitari contiene quanto segue:
- domande di marchi comunitari,
- registrazioni di marchi comunitari,
- ultime iscrizioni effettuate nel registro dei marchi comunitari (ivi comprese le ultime iscrizioni effettuate nel registro originale per modifiche, trasferimenti, licenze, rinunce, ecc.),
- rinnovi di marchi comunitari,
- richieste di trasformazione,
- restitutio in integrum,
- registrazioni internazionali che designano la Comunità europea
.

Il bollettino dei marchi comunitari è pubblicato quotidianamente e può essere consultato on line o scaricato in formato .pdf, nella propria lingua.

. Se vuoi consultare il bollettino dei marchi comunitari, clicca QUI.


1.3. MODULISTICA

. Se vuoi scaricare tutta la modulistica, con le relative note esplicative, relativa al marchio comunitario, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare le note esplicative sul modulo di domanda di marchio comunitario, clicca QUI.


2. TRIBUNALI - LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA

Le sezioni specializzate in materia di impresa sono uffici istituiti presso i Tribunali e le Corti d'appello aventi sede in ogni capoluogo di Regione (esclusa la Valle d'Aosta) istituite dal D.Lgs. n. 168/2003 con la denominazione di sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale.
Hanno assunto l'attuale denominazione con il D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012.
Sono regolate dall'art. 134 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).

Le sezioni specializzate sono state istituite presso i Tribunali e le Corti d’Appello di: BARI, BOLOGNA, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA.

Competenza

In base all'art. 3, le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Rito applicato

L'art. 134 del D.Lgs. n. 30/2005 prevedeva l'applicazione del rito cosiddetto societario, ossia quello disciplinato dal D.Lgs. n. 5/2003. Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza 17 maggio 2007 n. 170, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma "nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5".
Il rito applicabile è, dunque, quello ordinario previsto dal Codice di Procedura Civile.


3. LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI D’IMPRESA

3.1. L’atto di opposizione alla registrazione del marchio

L’Italia è uno dei pochi paesi dell’Unione Europea in cui non è ancora possibile opporsi tramite un procedimento amministrativo alla registrazione di un marchio italiano o internazionale con efficacia nello Stato.
Attualmente, chi è interessato ad ottenere la nullità di un marchio deve instaurare una causa civile presso la Sezione Specializzata del Tribunale competente.
Di fatto, la legge che disciplina il procedimento di opposizione esiste già da numerosi anni, ma non è stato fino a ora possibile renderla operativa a causa della mancanza, tra l’altro, del Regolamento di attuazione e di un sistema di pubblicazione delle domande di registrazione di marchio nel Bollettino Ufficiale dei marchi.
L'emanazione del D. Lgs. 13 gennaio 2010 n. 33, relativo al nuovo regolamento di attuazione del Codice di Proprietà Industriale, rappresenta un importante passo verso l’attivazione del procedimento. Questo Regolamento, infatti, completa le norme sul procedimento di opposizione, già presenti nel Codice di Proprietà Industriale, introducendo le regole della procedura di esecuzione dell’opposizione (articoli dal 46 al 63).

In data 1° luglio 2011, è stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo 11 maggio 2011, recante i termini e le modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione.
Con tale decreto (successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 2011):
• è stata fissata la data a partire dalla quale entra in vigore la procedura di opposizione (1° luglio 2011);
• è stato fissato il mese a partire dal quale è pubblicato il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa (1° maggio 2011);
• sono state definite le modalità e i termini per il deposito degli atti di opposizione amministrativa contro la registrazione dei marchi.
Anche in Italia sarà ora possibile presentare un ricorso amministrativo per proteggere i marchi presentando l'atto di opposizione presso l'UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi).
Ogni impresa titolare di un marchio può presentare l’atto opposizione se ritiene che i propri diritti vengano pregiudicati da un marchio "preannunciato" nel Bollettino ufficiale mensile.
La procedura di opposizione alla registrazione di marchi permette, dunque, la presentazione di un’istanza all’UIBM per opporsi alla registrazione di marchi italiani e internazionali.
Con questa nuova procedura si anticipa la difesa da parte delle piccole e medie imprese dei diritti sui marchi anche nella fase di registrazione dell'idea: il procedimento, di fatto, consente di risolvere preventivamente le controversie.


3.2. La pubblicazione dei marchi sul Bollettino ufficiale on line

Il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa è pubblicato on-line sul sito web: www.uibm.gov.it con cadenza mensile, a partire dal mese di luglio 2011, e conterrà tutte le nuove domande di marchio depositate.
Le informazioni consultabili Sul Bollettino ufficiale:
• le registrazioni di marchi;
• le domande di rinnovo depositate dal 1° maggio 2011;
• le domande di marchio soggette a opposizione;
• le domande rifiutate a seguito di opposizione.

Il Ministero dello Sviluppo con il decreto dell'11 maggio 2011 ha chiarito che la pubblicazione del marchio sul Bollettino ufficiale è condizione essenziale e imprescindibile per l'avvio della procedura di opposizione davanti all’UIBM.


3.3. Le modalità di presentazione dell’opposizione

L’atto di opposizione va presentato su un apposito modello (il cui fac-simile viene allegato al decreto in commento) e va redatto in lingua italiana e deve contenere:
• gli estremi dell'opponente;
• quelli del marchio contro cui viene proposta l'opposizione e quelli del marchio anteriore;
• l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di 250,00 euro prevista per la proposizione dell’opposizione amministrativa.

Le opposizioni, potranno essere presentate nei seguenti modi:
• a mezzo posta raccomandata;
• a mezzo PEC all’indirizzo imp.lcuimbm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it;
• o depositate direttamente presso l'UIBM di Roma.

Gli onorari professionali per i consulenti in proprietà industriale, sezione marchi, o per gli avvocati che assistono il titolare di fronte all'Ufficio, a seconda della complessità della vicenda, sono compresi tra i 2.000,00 e i 5.000,00 euro per l'intero iter di opposizione.


3.4. Soggetti legittimati all’opposizione

In base a quanto stabilito all’art. 177 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), soggetti legittimati all’opposizione:
1. I titolari di marchi già registrati in Italia o con efficacia nel territorio italiano da data anteriore (marchi comunitari o marchi internazionali designanti l’Italia già concessi);
2. I titolari di marchi depositati in Italia in data anteriore o aventi effetto in Italia da data anteriore, anche in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, ancorché non ancora concessi o definitivi (domande di marchio comunitario o marchi internazionali designanti l’Italia ancora passibili di rifiuto/opposizione);
3. Il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;
4. Le persone, gli enti e le associazioni di cui all’art. 8 del medesimo Codice, a tutela dei ritratti di persone, nomi e segni notori.


3.5. I termini dell’opposizione

I termini previsti per il deposito dell’opposizione previsti dal decreto in questione sono i seguenti:
• per il deposito dell’atto di opposizione davanti all'UIBM è previsto un termine di tre mesi dalla pubblicazione del marchio sul Bollettino ufficiale;
• nel caso di marchio internazionale esteso all'Italia, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta del WIPO (World Intellectual Property Organization), l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.

Una volta presentato l’atto di opposizione, le parti avranno due mesi prorogabile per trovare un accordo.
Successivamente, in assenza di accordo le parti dovranno sostenere documentandole le loro tesi ed entro 24 mesi (il termine non è perentorio) dalla data di opposizione si otterrà la decisine dell’UIBM.


3.6. Documentazione e modulistica

- Si riporta il testo del decreto e dell’allegato:
. D.M. 11 maggio 2011: I termini e le modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione.
. Fac-simile del modulo per l’opposizione.


- Si riportano:
. Le istruzioni per la compilazione del modulo di deposito dell’atto di opposizione alla registrazione del marchio.


4. RECEPITA IN ITALIA LA DIRETTIVA CE SULLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE

Con il Decreto legge del 10 gennaio 2006 n. 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2006, si è provveduto a dare attuazione alla direttiva CE 98/44 in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, provvedendo ad una sincronica armonizzazione della relativa disciplina nel rispetto degli obblighi sanciti dagli accordi internazionali, ed in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo (Monaco 15/10/1978), e dalla Convenzione sulla diversità biologica (Rio de Janeiro 15/6/1992), entrambe ratificate.
I principi ispiratori della normativa traggono le loro origini dalla Convenzione d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina (Orvieto 4/4/1997), dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione di esseri umani (Parigi 12/01/1998), e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), (Marrakech 15/4/1994).
La normativa in esame individua precipuamente i casi in cui è ammessa la brevettabilità (art. 3), nonché quelli in cui la stessa è esclusa (art. 4).
In particolare si pone l’attenzione circa l’esclusione di operatività della disciplina in materia operata in capo al corpo umano, difatti, l’articolo 4 è dedicato alla disciplina inerente la genetica umana, imponendo una forte battuta d’arresto alle sperimentazioni dei procedimenti di clonazione umana (comma 2).
L'articolo 5 è dedicato al procedimento che deve essere seguito nel caso di inoltro della domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico.

Si riportano i testi dei seguenti provvedimenti normativi:
. Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

. D.L. 10 gennaio 2006, n. 3: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.


5. PATLIB (Paten Library) e PIP (Patent Information Point) - CENTRI DI DOCUMENTAZIONE BREVETTUALE

5.1. I PATLIB – Natura e finalità

La PATLIB (Patent Library) è una rete europea di Centri di Informazione Brevettuale, accreditati dalla European Patent Organization (EPO).
I Centri PATLIB, realizzati al fine di diffondere l'informazione brevettuale in Europa, sono dotati delle banche dati dei brevetti europei ed internazionali (PCT), fornite dall'EPO (European Patent Office) e, spesso, anche delle fonti informative dei singoli Paesi.
Presso i Centri PATLIB gli utenti possono accedere a banche dati in materia di brevetti, attraverso l’assistenza di personale, in grado di personalizzare i percorsi di accesso alle varie banche dati e di fornire informazioni e documentazioni dettagliate su i vari argomenti.

Accedere alle banche dati dei brevetti significa:
• verificare l’originalità e l’unicità della propria invenzione;
• trovare soluzioni a problemi tecnici;
• informarsi sulla disponibilità di acquisire licenze di proprietà industriale o intellettuale relativi a progetti, segni grafici, modelli, know-how;
• conoscere gli sviluppi tecnologici, in Italia e all’estero
.

La consultazione delle banche dati permette, inoltre, con una opportuna lettura delle informazioni di conoscere gli sviluppi scientifici e tecnologici in Italia e all’estero, le potenzialità del mercato, gli scenari innovativi, le attività di ricerca e sviluppo delle imprese concorrenti.
Le banche dati disponibili presso i centri sono di vario tipo, possono contenere dai dati bibliografici delle domande di brevetto nazionali, europee ed internazionali, fino al testo completo e i disegni del brevetto.
I PATLIB dispongono inoltre di banche dati relative ai marchi nazionali, comunitari e internazionali.
I centri possono anche offrire servizi più avanzati quali ad esempio vere e proprie azioni di monitoraggio con cadenza temporale definita in specifici settori tecnologici e produttivi e sui depositi della concorrenza.


5.2. La costituzione di nuovi PATLIB

L'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) coordina i PATLIB che hanno sede in Italia e partecipa attivamente alla loro costituzione e promuove il loro sviluppo sia in termini di risorse tecnico-documentali (dotazione di nuove fonti informative e aggiornamento degli strumenti informatici) che umane (formazione del personale).
Le richieste di costituzione di nuovi Centri PATLIB, fino al 1996, sono state inoltrate quasi esclusivamente dagli UPICA (Uffici Provinciali Industria Commercio e Artigianato), in collaborazione con le rispettive Camere di Commercio.
In un secondo momento esse sono state avanzate anche da uffici camerali esterni agli UPICA (es. biblioteca, ufficio studi, centro informazione economica).
Dal 1997 l'UIBM ha iniziato a vagliare anche le richieste provenienti da altri soggetti pubblici (università e centri di ricerca) e talvolta anche da soggetti non esclusivamente pubblici (parchi tecnologici, fondazioni, consorzi).
Si può notare quindi un progressivo trend di allargamento dei soggetti coinvolti nei PATLIB, il che conferma la rinnovata attenzione che il sistema brevettuale sta avendo nel nostro Paese.

Le fasi della costituzione di un nuovo PATLIB iniziano con una richiesta scritta all'UIBM.
La risposta, nel caso in cui sia positiva, include informazioni riguardanti l'attrezzatura e la documentazione necessarie per l'attivazione del Centro, corredate con i relativi costi sostenuti per il 50% dall'EPO attraverso il programma di Cooperazione.
Se il soggetto richiedente accetta, viene organizzata una visita di verifica svolta dal Coordinatore dei PATLIB e dall'Agente di collegamento dell'EPO presso l'UIBM.
A questo punto, se il soggetto richiedente non è una Camera di Commercio, viene stipulata un'apposita Convenzione tra il soggetto stesso e l'UIBM; essa mira innanzitutto a preservare le caratteristiche di servizio pubblico che il PATLIB deve avere anche laddove venga gestito da soggetti a partecipazione privata (Centri di ricerca, Consorzi, Fondazioni, etc).
Dopo la firma della Convenzione, il richiedente invia i suoi recapiti ufficiali che vengono comunicati all'EPO per l'accreditamento del nuovo Centro.
Infine l'UIBM invia all'EPO l'elenco del materiale (attrezzature informatiche e documentazione) da inviare al nuovo Centro affinchè questo possa essere operativo.


5.3. I Centri PATLIB delle Camere di Commercio

In Italia i primi Centri PATLIB sono stati costituiti agli inizi degli anni '90.
Solo successivamente però (negli anni 1996-1998) il network "euro-italiano" ha ricevuto un impulso decisivo sia in termini di sviluppo dei Centri già esistenti, che di costituzione di nuovi Centri: il tutto grazie ad un Programma di Cooperazione tra l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e l'EPO (European Patent Office) che consente di finanziare le spese per l'avvio di un Centro nella misura del 50% del totale. Dal 1993 al 1996 sono stati attivi in Italia i Centri di Roma, Firenze, Torino, Milano e Bologna.
Nel biennio 1997-98 sono stati costituiti i PATLIB di Genova, Vicenza, Pescara, Napoli, Cosenza e Lecce, mentre richieste di costituzione di nuovi Centri hanno riguardato Bolzano, Treviso, Trieste, Ancona, Bari e Caltanissetta.

I Centri PATLIB (Patent Library) delle Camere di Commercio fanno parte di una rete di 300 centri di documentazione brevettuale presenti attualmente in 31 paesi d’Europa.
In Italia il sistema camerale – che è all’avanguardia sotto il profilo informatico – è stato riconosciuto come il più idoneo ad accogliere e ad espletare questo servizio pubblico, sia per la palese convergenza della sua mission con quella dell’EPO, sia per il suo ruolo istituzionale di ricettore delle domande brevettuali nazionali.
I Centri PATLIB rivolgono i propri servizi ad un’utenza specifica, composta generalmente da PMI, operatori economici, ricercatori e professionisti del settore, per i quali il servizio ha un alto valore aggiunto, poiché, accedendo alle descrizioni e alle immagini delle invenzioni depositate, essi si possono giovare delle informazioni acquisite non solo per venire a conoscenza della singola scoperta, ma anche e soprattutto per:
• monitorare, a livello internazionale, lo stato dell’arte dei singoli settori tecnologici;
• risparmiare nel settore della ricerca tecnologica: in Europa si calcola che ogni anno il 30 % delle ricerche non è innovativo, perché non è altro che un’inconsapevole ripetizione di studi già portati a termine da altri;
• identificare le tendenze di evoluzione tecnologica dei mercati, per orientare le proprie politiche di ricerca verso “nicchie” di sviluppo meno “battute” e, quindi, con maggiori potenzialità di sviluppo;
• proteggere i propri prodotti dalla contraffazione e dall’imitazione anche sui mercati stranieri.

Attualmente in Italia sono operativi 21 Centri PATLIB.

Si riporta l’elenco dei:
. Centri PATLIB in Italia - Sede, recapiti telefonici.


5.4. Centri PIP - Punti di accesso ai Centri PATLIB

Dal 1999, a fianco dei PATLIB lavorano i centri PIP (Patent Information Point), punti di informazione brevettuale accreditati dalla European Patent Organization e realizzati sulla base del Programma di Cooperazione tra Ufficio Europeo Brevetti (EPO) e Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
La loro nascita è stata favorita dalla messa on line delle banche dati ed in particolare dalla banca dati on line esp@cenet dell’EPO, che hanno permesso di effettuare investimenti più ridotti in termini di risorse strumentali, a vantaggio di una diffusione più capillare dei centri sul territorio.
Il PIP è una realtà esclusivamente italiana, pensata e promossa dall’UIBM e che ha trovato un’entusiasta risposta, in particolare, dal sistema camerale presso il quale sono presenti 23 dei 35 PIP italiani.
Lo scopo dei centri è duplice: fornire assistenza per la ricerca e la consultazione dei documento di brevetto, nonché sensibilizzare il pubblico sul tema brevettuale.

La costituzione di un centro PATLIB richiede notevoli investimenti in termini di risorse umane e materiali.
Laddove la richiesta del servizio non è ancora tale da giustificare la presenza di un centro PATLIB, le informazioni e l'assistenza tecnica su marchi e brevetti agli utenti sono assicurate dai Centri PIP (Patent Information Point).
Essi sono infatti stati progettati quali punti di accesso ai centri PATLIB, con una dotazione strumentale minore rispetto a questi ultimi, ma con una diffusione capillare sul territorio.
La presenza dei PIP, in costante collegamento con i centri PATLIB, permetterà di incrementare il numero di soggetti economici che beneficeranno del servizio e di estendere il raggio di azione dei centri PATLIB.
I centri PIP sono inoltre in grado di fornire informazioni relative ai marchi nazionali, comunitari e internazionali.
Il personale dei centri PIP segue lo stesso percorso formativo del personale dei PATLIB per quanto riguarda l'uso di esp@cenet, l'uso della classificazione internazionale e la teoria sulla proprietà industriale.

. Se vuoi accedere ai Centri PATLIB delle Camere di Commercio e ai Centri PIP, clicca QUI.


5.5. Riferimenti

. Se vuoi consultare i centri PatLib in Europa, clicca QUI.


6. LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI E BREVETTI

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006 il Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140 che attua la Direttiva europea n. 48/2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Il provvedimento, che entra in vigore il 22 aprile 2006, introduce norme più severe per contrastare la contraffazione di marchi e brevetti e la pirateria che specula sui diritti d'autore di opere artistiche.
Il provvedimento modifica sia la legge n. 633 del 1941, sul diritto d'autore, che il Decreto legislativo n. 30 del 2005, concernente il Codice della proprietà industriale.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


7. VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEI BREVETTI

Creare un sistema di tutela dei diritti di proprietà industriale che favorisca il potenziamento dell’economia e offra vantaggi non solo alle imprese ma anche ai consumatori, ai cittadini, ai centri di ricerca: questo uno degli obiettivi del Protocollo d’intesa sulla valutazione economica dei brevetti, sottoscritto il 21 ottobre 2008 dal ministero dello Sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana, Confindustria e la Conferenza dei Rettori delle università italiane.
L'attuazione del Protocollo contribuirà a generare un circolo virtuoso tra innovazione e finanziamenti privati. In pratica, le aziende avranno a disposizione un sistema per calcolare il valore della proprietà intellettuale: una metodologia condivisa di valutazione renderà più semplice l’accesso al credito ed al capitale di rischio per le imprese che intendono fare innovazione.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del Protocollo d'intesa, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, clicca QUI.


8. Sulla brevettabilità del software

ASSONIME (Associazione fra le società italiane per azioni) ha pubblicato lo Studio n. 12/2009 dal titolo "La brevettabilità del software e dei metodi commerciali elettronici nella giurisprudenza dell’Ufficio Europeo Brevetti", curato da Emanuela Arezzo.
La querelle relativa alla brevettabilità delle “invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico” è tra le più complesse e, perlomeno ufficialmente, irrisolte in Europa.
Nonostante, infatti, manchi una normativa comunitaria di riferimento, vuoi in materia brevettuale vuoi, più in particolare, in materia di brevettabilità di invenzioni di software, sin dalla fine degli anni ottanta l’Ufficio Europeo Brevetti ha concesso la tutela brevettuale, a determinate condizioni, anche a questa tipologia di invenzioni.
Per lungo tempo, dunque, gli Stati membri dell’Unione europea hanno fatto affidamento sui principi codificati dalla giurisprudenza delle Camere di Ricorso dell’Ufficio Europeo Brevetti (UEB).
Sfortunatamente, l’orientamento espresso dalle Camere dei Ricorsi, che sembrava ormai consolidato, è stato oggetto di un profondo ripensamento ad opera delle medesime Camere che, nelle più recenti decisioni, sembrano avere abbracciato un approccio che contraddice i principi faticosamente elaborati in passato.
A conferma della sussistenza di diversi punti di contrasto fra le decisioni (risalenti e recenti) delle Camere dei Ricorsi, il Presidente dell’UEB si è avvalso della facoltà di richiedere un parere alla Camera Allargata dei Ricorsi ex art. 112, 1° comma, lett. B) della Convenzione sul Brevetto Europeo.
Questa situazione di incertezza giuridica, peggiorata dal silenzio in cui sono piombate le istituzioni comunitarie all’indomani della caduta della proposta di direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico, potrebbe allontanare le imprese europee dallo strumento brevettuale e, di conseguenza, danneggiare il progresso tecnologico che vede nella privativa industriale il principale strumento di incentivo all’innovazione.
Questo studio analizza l’evoluzione della giurisprudenza delle Camere dei Ricorsi dell’UEB riguardo alla brevettabilità delle invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico dalla fine degli anni ottanta sino alle decisioni più recenti ed evidenzia i profili di criticità emersi a seguito delle ultime pronunce.

Si riporta il testo dello studio:
. ASSONIME - Studio n. 12/2009 - La brevettabilità del software e dei metodi commerciali elettronici nella giurisprudenza dell’Ufficio Europeo Brevetti. (A cura di Emanuela Arezzo).


9. MARZO 2011 - La Corte di Giustizia boccia la proposta di creare il Tribunale europeo dei brevetti

Con un parere emesso l'8 marzo 2011, la Corte di Giustizia stronca l'iniziativa del Consiglio di creare un Tribunale competente sulle controversie relative al brevetto europeo.
Le competenze del nuovo Tribunale invaderebbero l’area di azione della Corte di Giustizia UE, questo essenzialmente il motivo per cui la Corte dichiara incompatibile con il diritto europeo l’accordo volto all’istituzione del Tribunale dei brevetti.
Il progetto di accordo che il Consiglio ha sottoposto al parere della Corte nel giugno del 2009, nasce nel nell’ambito del dibattito sulla riforma del brevetto europeo.
Si ricorderà, infatti, che dopo il fallimento della proposta di adottare un regolamento sul brevetto europeo, nel gennaio del 2006 la Commissione Europea ha lanciato una consultazione sulla futura politica in materia di brevetti in Europa ed il Parlamento Europeo ha risposto adottando una risoluzione nell’ottobre dello stesso anno.
Successivamente, in seguito all’adozione da parte della Commissione della comunicazione: “Migliorare il sistema dei brevetti in Europa”, nel 2009 il Consiglio ha adottato alcune conclusioni sulle principali caratteristiche del futuro sistema dei brevetti, comprendente l’istituzione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, e la creazione di un brevetto UE valido in tutta l’Unione Europea.
I due progetti proseguono parallelamente: nel marzo 2009 la Commissione adotta una raccomandazione del Consiglio per essere autorizzata ad avviare trattative sul progetto di accordo con i Paesi terzi, e, nel giugno dello stesso anno il Consiglio chiede alla Corte di giustizia di esaminare la compatibilità del progetto di accordo alla luce dei Trattati dell'UE.
Intanto, la Commissione, nel giugno 2010 adotta una proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea, nella quale propone un regime linguistico fondato sul trilinguismo (francese, inglese, tedesco).
Tuttavia, proprio a causa delle preoccupazioni di Spagna e Italia legate al trilinguismo (in luogo del multilinguismo) le trattative sull’adozione del brevetto europeo falliscono nuovamente.
A questo punto, 12 Stati membri decidono di ricorrere alla procedura di cooperazione rafforzata per creare un sistema unitario di brevetti.
Successivamente, tutti gli altri Stati, ad eccezione dell’Italia e della Spagna, decidono di partecipare alla procedura.
Il 15 febbraio 2011 il Parlamento ha approvato il progetto di decisione di ricorrere alla procedura di cooperazione rafforzata in materia di brevetto comunitario.
Il 10 marzo 2011 anche il Consiglio ha dato la sua autorizzazione.
Pertanto, adesso si attende solo la proposta della Commissione sul regolamento che disciplinerà il brevetto europeo.

Sul fronte dell’istituzione di un Tribunale dei brevetti, invece, il parere emesso lo scorso 8 marzo dalla Corte di Giustizia, blocca qualunque ulteriore passo: la Corte ha infatti dichiarato che il nuovo Tribunale dovrebbe interpretare e applicare non solo le disposizioni dell’accordo volto alla sua istituzione, ma anche il futuro regolamento sul brevetto comunitario, unitamente ad altri atti del diritto dell’Unione, come i regolamenti e le direttive riguardanti altri regimi di proprietà intellettuale, nonché le norme del Trattato FUE concernenti il mercato interno e il diritto della concorrenza.
Il nuovo Tribunale subentrerebbe inoltre ai giudici nazionali, privandoli della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale nelle materie di sua esclusiva competenza. Insomma, l’accordo progettato dal Consiglio, snaturerebbe le competenze attribuite alle Istituzioni dell’UE e agli Stati membri, con la conseguenza che esso viene dichiarato incompatibile con il diritto dell’UE.
La Commissione ha già annunciato di voler trovare al più presto possibile, soluzioni “adeguate per far progredire il sistema di risoluzione in materia di brevetti”.
(Fonte: Il Quotidiano IPSOA - 15 marzo 2011 - A cura di Giuditta Merone, Tiziana Ianiello)


10. GENNAIO 2017 - REGISTRAZIONE DEI MARCHI - Dal 1° gennaio 2017 in vigore la “Classificazione di Nizza”

Dal 1° Gennaio 2017 è entrata in vigore l’ 11° edizione della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi italiani (comunemente denominata “Classificazione di Nizza”).
La Classificazione è stata istituita in virtù di un accordo raggiunto alla Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma nel 1967 e a Ginevra nel 1977, e modificato nel 1979.
Ogni Paese membro dell’Accordo di Nizza è tenuto, per le registrazioni dei marchi, ad applicare la classificazione di Nizza, sia a titolo principale, sia a titolo ausiliario, e indicare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti e i servizi per i quali i marchi sono registrati. L’utilizzo della classificazione di Nizza è obbligatorio anche:
- per la registrazione internazionale dei marchi effettuata dall'Ufficio Internazionale di WIPO/OMPI (l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale),
- per la registrazione dei marchi effettuata dall'Ufficio marchi del Benelux (BBM), l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (marchi, disegni e modelli) (EUIPO), l’Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) e l’Organizzazione regionale africana della proprietà intellettuale (ARIPO). La classificazione di Nizza è inoltre applicata da diversi Paesi che non sono membri dell’Accordo di Nizza.
Con cadenza annuale il Comitato degli Esperti sulla Classificazione di Nizza, che si riunisce a Ginevra presso WIPO/OMPI, decide sui necessari aggiornamenti alla classificazione stessa, in base alle esigenze di mercato e degli utenti.

. Se vuoi maggiori dettagli, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della Classificazione di Nizza (XIa Edizione), clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della Classificazione di Nizza (XIa Edizione - Per ordine alfabetico dei prodotti e sei servizi), clicca QUI.


11. 4 DICEMBRE 2017 - in vigore il sistema ePCT per il deposito telematico delle domande internazionali di brevetto

A decorrere dal 4 dicembre 2017 il deposito telematico delle domande internazionali di brevetto, secondo il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, può essere effettuato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nella sua qualità di ufficio ricevente, tramite il sistema elettronico denominato ePCT, messo a disposizione dall'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale), con le modalità tecniche di cui all’Allegato 1.
A stabilirlo è l’art. 1 del Decreto Direttoriale del 16 novembre 2017.
Dunque, a decorrere dal 4 dicembre 2017, gli utenti italiani che desiderano depositare una domanda internazionale di brevetto possono utilizzare il sistema di deposito telematico ePCT.
Il nuovo sistema telematico consentirà all'utenza italiana di:
- depositare la domanda di brevetto da casa o ufficio, in qualsiasi momento (il sistema è attivo tutti i giorni h24),
- vedersi attribuire immediatamente la data internazionale di deposito,
- ridurre i costi risparmiando il pagamento della tassa di deposito (di 183,00 euro),
- richiedere all'UIBM, quale Ufficio Ricevente, di preparare e trasmettere i documenti di priorità, previo assolvimento dell'imposta di bollo,
- comunicare con l'Ufficio in maniera più rapida ed efficiente,
- accedere a tutti i servizi telematici post-filing del portale ePCT
.

Gli utenti che effettuano il deposito di domande internazionali rivendicando la priorità di una domanda italiana depositata da oltre 90 giorni (art. 198, D.Lgs. n. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale e art. 8, D.Lgs. n. 33/2010 – Regolamento di attuazione) avranno la possibilità di scegliere se effettuare il deposito telematico tramite ePCT oppure il deposito cartaceo.
Invece, nei casi di primo deposito di domande internazionali oppure qualora la priorità rivendicata appartenga ad una domanda italiana depositata fino a 90 giorni prima sarà necessario effettuare il deposito in modalità cartacea.
Il sistema ePCT è operativo tutti i giorni h24.
L’accesso al sistema consente di preparare la domanda internazionale di brevetto e di effettuarne il deposito. Per utilizzare la piattaforma l’utente deve poter accedere tramite browser internet al link https://pct.wipo.int/.

L'interfaccia utente è disponibile nelle 10 lingue di pubblicazione internazionale: inglese, francese, tedesco, arabo, cinese, giapponese, coreano, portoghese, russo e spagnolo.
Si accede alla piattaforma ePCT solo a seguito di registrazione, creando un account WIPO. Per il servizio di deposito telematico delle domande è richiesta in aggiunta un’autenticazione sicura (“strong authentication”).

Per assistenza nella nuova procedura l’UIBM ha predisposto un documento contenente le indicazioni in italiano per guidare l’utente fino al deposito della domanda.
Sono inoltre come sempre a disposizione degli utenti sia la casella di posta elettronica dedicata uibm.pct@mise.gov.it sia il call center 06.4705.5800.

La piattaforma ePCT calcola automaticamente l’importo dovuto per le tasse ed è stata prevista dall’OMPI una riduzione dell’importo della tassa internazionale per gli utenti che effettuano il deposito on-line.
L’utilizzo del sistema di deposito telematico non modifica l’obbligo a versare all’Ufficio Ricevente italiano la tassa di trasmissione dovuta.
Le modalità di pagamento restano invariate: la tassa di trasmissione viene versata tramite modello F24 con elementi identificativi, le tasse di deposito internazionale e di ricerca vengono pagate con un bonifico bancario unico direttamente su un conto intestato al WIPO.
E’ possibile posticipare il pagamento delle tasse fino ad 1 mese dalla data di deposito della domanda internazionale.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto direttoriale 16 novembre 2017, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del comunicato dell'UIBM, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sistema ePCT, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il documento con le indicazioni in italiano per guidare l’utente fino al deposito della domanda, clicca QUI.


MODULISTICA

1. MARCHI E BREVETTI - Dal 2 febbraio 2015 nuove domande on-line - Diritti e TCG con F24 - In vigore una nuova modulistica cartacea

1. Il deposito telematico

A decorrere dal 2 febbraio 2015 è possibile procedere al deposito telematico, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d’impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi.
A stabilirlo è il Decreto 26 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015, nel cui allegato vengono riportate le modalità tecniche e le informazioni utili per procedere al deposito telematico.
La nuova modalità di deposito telematico, attiva sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, consente, effettuata la compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli online, di provvedere alla quantificazione e al pagamento delle tasse dovute tramite modello F24 e interagire rapidamente con l’Amministrazione.
La nuova modalità di pagamento dei diritti e delle tasse sui titoli della proprietà industriale tramite modello F24 è frutto della proficua collaborazione tra la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi e l’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo servizio messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico comporta per l’utenza sia un risparmio in termini di costi sia il miglioramento delle informazioni e quindi la possibilità di avere un aggiornamento della banca dati sui titoli della proprietà industriale in tempo reale.

Fino al 1° marzo 2015, sarà comunque ancora possibile effettuare il deposito telematico delle domande di marchi e brevetti ed i relativi seguiti secondo le modalità finora adottate, ossia mediante collegamento alla piattaforma Webtelemaco gestita da Infocamere (web.telemaco.infocamere.it).
Pertanto, per il periodo di un mese a partire dal 2 febbraio 2015, i due sistemi coesisteranno; poi, dal prossimo 1° marzo, l’unica modalità per l’invio telematico delle pratiche sarà quella fruibile attraverso il sito dell’UIBM.

Per gli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, per le domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e delle istanze connesse a dette domande, l'avvio del deposito telematico secondo le modalità tecniche previste dall'allegato al D.M. 26 gennaio 2015, sarà disciplinato con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.


2. Ricevuta di presentazione del deposito e comunicazione della data di validità del deposito

A decorrere dal 2 febbraio 2015, in relazione a ciascun deposito telematico ultimato, il sistema informativo rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso prodotta tramite l'applicazione web.
A seguito della trasmissione all'Ufficio italiano brevetti e marchi dei dati relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell'Agenzia delle entrate viene trasmessa, all'indirizzo mail del depositante indicato nella domanda o atto depositato, in relazione a ciascun deposito telematico, una comunicazione indicante la data di validità del deposito medesimo in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Tale data coincide con quella di presentazione nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti e' effettuato in pari data. Negli altri casi coincide con quella successiva di effettivo pagamento ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.


3. Pagamento dei diritti e delle tasse - Modelli F24 - Codici tributo

In relazione ai depositi telematici di cui sopra, il pagamento dei relativi diritti e tasse dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, che prevede l'utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi identificativi e del modello F24 Enti pubblici.
Per i depositi effettuati via mediante collegamento al sito web.telemaco.infocamere.it, fino al 1° marzo 2015, si applicano le previgenti modalità di pagamento.
A decorrere dal 2 marzo 2015 il pagamento dei diritti e delle tasse per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale dovrà essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto dal citato provvedimento del 20 novembre 2014.

Con la risoluzione n.11/E del 29 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per effettuare i versamenti, tramite il modello F24 “Versamenti con elementi identificativi (Elide)” o “F24 Enti pubblici”, dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e le tasse sulle concessioni governative sui marchi, connessi alla nuova modalità di deposito telematico.
La stessa risoluzione contiene le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

Questi i nuovi codici tributo:
“C300” denominato “Brevetti e Disegni – Deposito, Annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi”;
“C301” denominato “Annualità Convalida Brevetto Europeo”;
“C302” denominato “Marchio – Primo Deposito, Rinnovo”.
Il testo del decreto ministeriale e della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate viene riportato nell'Appendice normativa.

. Se vuoi scaricare il MODELLO F24 Enti pubblici, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il MODELLO F24 Elementi Identificativi (Elide), clicca QUI.


4. Deposito cartaceo

E' tuttavia ancora possibile effettuare il deposito cartaceo, utilizzando però una nuova modulistica.

. Se vuoi scaricare una TABELLA DEI COSTI PER IL DEPOSITO CARTACEO, clicca QUI.


5. Le modifiche al D.M. 26 gennaio 2015 introdotte dal Decreto Direttoriale 24 febbraio 2015

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015, il Decreto Direttoriale 24 febbraio 2015, recante “Modificazioni al decreto 26 gennaio 2015 inerente criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale”.

Il decreto, "tenuto conto di eventi di carattere eccezionale non previsti intervenuti presso la sede della Direzione generale per la lotta alla contraffazione-UIBM che hanno comportato un temporaneo non utilizzo della predetta nuova procedura di deposito; ritenuto necessario dover procedere all'implementazione delle misure necessarie ad assicurare livelli di sicurezza più elevati", ha posticipato la data 1° marzo 2015 al 17 maggio 2015 e quella del 2 marzo 2015 al 18 maggio 2015.
Nel dettaglio, queste le modifiche apportate:
1) Fino al 17 maggio 2015 sarà comunque ancora possibile effettuare il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d’impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi secondo le modalità finora adottate, ossia mediante collegamento alla piattaforma Web-telemaco gestita da Infocamere (web.telemaco.infocamere.it) (art. 1, comma 3).
2) A decorrere dal 18 maggio 2015 le domande e le istanze di cui sopra dovranno essere presentate per via telematica esclusivamente secondo le modalità indicate all'allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2015 (art. 1, comma 4).
3) Le istanze connesse alle domande presentate mediante collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it» dal 2 febbraio 2015 al 17 maggio 2015 devono essere presentate nel medesimo periodo esclusivamente mediante collegamento a detto sito (art. 1, comma 5).
4) Per i depositi di cui al n. 1), si applicano le previgenti modalità di pagamento fino alla data del 17 maggio 2015 (art. 4, comma 1, secondo periodo).
5) A decorrere dal 18 maggio 2015 il pagamento dei diritti e delle tasse per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale dovrà essere effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi identificativi e del modello F24 Enti pubblici (art. 4, comma 2).


6. Il Deposito telematico

Il deposito telematico delle domande di brevetto industriale per invenzioni e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi di impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi può essere effettuato esclusivamente attraverso il portale di servizi on line https://servizionline.uibm.gov.it.

L'UIBM informa che, a partire dal 18 dicembre 2017, sono disponibili le seguenti modifiche sul portale:
1) Nuova procedura di accreditamento, che prevede la compilazione dei dati anagrafici direttamente a video e l’invio per posta elettronica all'utente del modulo già precompilato, da firmare digitalmente e ritrasmettere all'UIBM;
2) Possibilità per l’utente di modificare in autonomia i propri dati di contatto e il proprio profilo utente (per es. da richiedente a delegato);
3) Adeguamento della procedura di deposito di alcuni tipi di annotazione per consentirne un più celere esame e accoglimento da parte dell’UIBM;
4) Adeguamento, al design previsto dall’AGID, di alcune pagine web del portale, tra cui la home page.

. Per saperne di più, clicca QUI.

. Per accedere al servizio di deposito telematico, clicca QUI.


2. BREVETTI E MARCHI - Nuova modulistica per domande e istanze - In vigore dal 15 gennaio 2018 e obbligatoria dal 5 febbraio 2018

A partire dal 15 gennaio 2018 è disponibile, sul sito istituzionale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), la nuova modulistica da utilizzare per il deposito delle domande di qualsiasi tipologia di titolo di proprietà industriale (brevetti, marchi, disegni, ecc.) e delle istanze ad esse connesse (annotazioni, deposito incarico, dichiarazione di priorità, ecc.).
Lo ha comunicato il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con la circolare n. 599 dell’ 11 gennaio 2018.
A partire dal 5 febbraio 2018, gli Uffici Brevetti e Marchi di tutte le Camere di Commercio saranno tenuti ad accettare esclusivamente le domande compilate sulla nuova modulistica.

Le principali novità introdotte con la nuova modulistica - precisa la circolare dell'UIBM - sono finalizzate a migliorare la qualità dei dati acquisiti in fase di deposito delle domande e ad agevolare l'esame da parte dell'UIBM. Esse riguardano principalmente:
1. l'inserimento obbligatorio delle informazioni della domanda/istanza riguardanti il richiedente ed il domicilio elettivo;
2. l'indicazione obbligatoria delle percentuali di ripartizione della proprietà del titolo di cui si richiede il rilascio, in caso di presenza di più di un richiedente;
3. l'inserimento obbligatorio della percentuale dei diritti ceduti, in caso di deposito di istanza di trascrizione di cessione di proprietà di un titolo;
4. la predisposizione di un nuovo modulo ad hoc, prima inesistente, per depositare l'istanza di annotazione di variazione dell'indirizzo del richiedente/titolare;
5. la riformulazione della modulistica relativa ai restanti tipi di annotazione depositabili, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'assunzione, la variazione e la revoca/rinuncia di mandato.

L’UIBM, al contempo, ricorda che il deposito cartaceo prevede due modalità:
- attraverso la consegna presso una qualsiasi Camera di Commercio della domanda di deposito e relativa documentazione necessaria. All’atto della ricezione della documentazione la stessa Camera di Commercio rilascerà un modello F24 da utilizzare per il pagamento dei diritti dovuti. L’utente dovrà effettuare il versamento dell’importo indicato nel F24, oppure
- attraverso l’invio postale della domanda di deposito e relativa documentazione necessaria alla: Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM), Via Molise 19 - Roma, allegando copia del modello F24 comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti dovuti.

Ricordiamo, comunque, che dal 18 maggio 2015 è anche possibile procedere al deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d’impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi, secondo le modalità tecniche fissate dal D.M. 26 gennaio 2015, successivamente modificato dal decreto direttoriale 24 febbraio 2015. Detto deposito può essere effettuato esclusivamente attraverso il portale di servizi on line.

. Se vuoi accedere al sito dell'UIBM e scaricare la modulistica relativa alle DOMANDE di brevetto, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito dell'UIBM e scaricare la modulistica relativa alle ISTANZE, clicca QUI.


IL MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA - MUE

1. DAL BREVETTO TRADIZIONALE AL BREVETTO UNITARIO

La proposta della Commissione europea di creare un brevetto europeo ad effetto unitario risale al 2000 ed ha l'obiettivo di introdurre un titolo unico legalmente valido in tutta l'Unione.
Uno studio della Commissione UE afferma che le imprese europee spendono dai 180 ai 250 milioni di euro ogni anno per tutelare le invenzioni industriali in Europa (tra traduzioni, spese legali e altro) e già il Rapporto Monti del 2010 identificava nella mancanza di un accordo sul brevetto unitario europeo uno dei principali ostacoli al buon funzionamento del mercato unico.
L'adesione dell'Italia apporterà vantaggi economici per l'industria italiana che investe nella ricerca e nell'innovazione e che punta alla sua internazionalizzazione sui mercati europei. Questa è l'opinione della maggior parte dei rappresentanti degli stakeholder del settore privato che sono stati, a più riprese, consultati sul tema da parte del Governo. Sono oggi molte le imprese, in particolare le PMI, costrette a limitare il numero di Paesi di estensione dei propri brevetti per via degli elevati costi della protezione brevettuale in Europa.
Il nuovo brevetto unitario aiuterà infatti le imprese che desiderano una protezione più estesa a livello europeo a costi contenuti.
Per le aziende che innovano, grazie al nuovo sistema sarà più facile difendersi oltre confine contro fenomeni di contraffazione del titolo brevettuale.


2. Brevetto UE - La questione del regime linguistico e la cooperazione rafforzata

Il negoziato sulla creazione di un Brevetto europeo unitario è stato a lungo in una situazione di stallo a causa della questione del regime linguistico.
Alla proposta iniziale della Commissione UE di riprendere il regime trilingue della Convenzione di Monaco e, quindi, di utilizzare per le traduzioni del futuro brevetto unico europeo una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), vale a dire inglese, francese o tedesco, si contrapponevano le obiezioni di Italia e Spagna.
I due Paesi chiedevano infatti l'applicazione del regolamento 1/1958 sulle lingue ufficiali dell'Unione Europea, vale a dire l'utilizzo dell'inglese e francese quali lingue veicolari, tradizionalmente riconosciute, giudicando quindi la proposta della Commissione UE lesiva del principio di parità linguistica.
Il ricorso alla cooperazione rafforzata, autorizzata con una decisione del 10 marzo 2011 venne considerato necessario al fine di sbloccare l'esame del dossier relativo al brevetto unico europeo in occasione dei negoziati in sede di Consiglio visto che non si era riusciti a raggiungere l'unanimità richiesta per l'adozione del regolamento relativo al brevetto unico europeo proprio a causa delle forti divergenze tra gli Stati membri in relazione al regime linguistico proposto.
La cooperazione rafforzata è una procedura prevista dal Trattato di Lisbona che consente ad almeno 9 Stati membri di raggiungere determinati obiettivi qualora questi non possano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'UE nel suo insieme.
Con il ricorso presentato nel maggio 2011 dal Governo allora in carica – confortato in tal senso da tre Risoluzioni del Parlamento italiano - l'Italia sollecitava la Corte di Giustizia a pronunciarsi sull'uso – a parere del Governo improprio - della cooperazione rafforzata in una materia relativa al mercato interno, senza minimamente mettere in dubbio l'obiettivo perseguito dai Regolamenti.
L'Italia – che è ai primi posti tra gli Stati Membri per numero di brevetti europei (secondo il sistema di Monaco) – è infatti da sempre favorevole alla creazione di un brevetto unico europeo, che considera uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti, l'apertura dei mercati, la competitività e l'innovazione delle imprese nazionali.
La sentenza della Corte di Giustizia del 17 aprile 2013 ha offerto i necessari chiarimenti sull'esercizio della cooperazione rafforzata richiesti da parte italiana e ha giudicato compatibile con i Trattati la decisione del Consiglio del 10 marzo 2011.
In particolare, la Corte:
• ha stabilito che le competenze relative alla creazione di titoli di proprietà intellettuale rientrano nelle competenze concorrenti fra gli Stati membri e l'Unione e non fra le competenze esclusive (per le quali non sarebbe possibile il ricorso alla cooperazione rafforzata);
• ha ritenuto coerente con i Trattati l'instaurazione della cooperazione rafforzata in un settore in cui è prevista la decisione all'unanimità in Consiglio;
• ha sostenuto che la decisione ha rispettato la natura di 'extrema ratio' propria dell'istituto della cooperazione rafforzata, riconoscendo al Consiglio un ampio margine di valutazione per verificare se gli Stati membri mostrino una volontà di compromesso;
• ha escluso la violazione di varie norme del Trattato e, in particolare, dell'art. 118 TFUE: la cooperazione rafforzata può quindi legittimamente condurre ad una protezione della proprietà intellettuale non uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione;
• ha respinto il motivo di invalidità invocato dal Governo spagnolo secondo cui la decisione avrebbe violato il sistema giurisdizionale dell'Unione.

Si segnala, infine, la sentenza della Corte di Giustizia del 5 maggio 2015 che, rigettando anche i ricorsi della Spagna sulla cooperazione rafforzata, non lascia più spazio ai dubbi sui profili di incompatibilità del Brevetto europeo ad effetto unitario con il diritto dell'Unione.
Dopo due anni dalla sentenza della Corte, l'Italia ha deciso di aderire alla cooperazione rafforzata. Una decisione assunta, in sede di CIAE il 15 maggio 2015, dopo una approfondita attività di analisi e valutazione che ha visto il coinvolgimento di tutte le amministrazioni nazionali competenti e la consultazione degli stakeholders, sotto il coordinamento del Dipartimento Politiche Europee.
(Fonte: Dipartimento Politiche Europee).


3. BREVETTO UNITARIO EUROPEO - L’Italia aderisce ed entra a far parte della cooperazione rafforzata

L'Italia ha ufficialmente aderito al Brevetto unitario europeo e diventa così il 26esimo Stato dell'Unione a far parte della cooperazione rafforzata.
L'adesione italiana è stata formalizzata con Decisione della Commissione UE 2015/1753 della Commissione del 30 settembre 2015, dopo la richiesta presentata al Consiglio e alla Commissione stessa europea nel luglio 2015 che aveva dato seguito al voto favorevole del Parlamento italiano.
La decisione rende ancora più interessante per le aziende e gli inventori l'utilizzo di una sola procedura per la registrazione di un titolo brevettuale in tutti i 26 paesi che fanno parte della cooperazione rafforzata.
Infatti, il Brevetto unitario europeo consente una protezione semplificata delle invenzioni su tutto il territorio UE grazie ad una procedura unica e una riduzione sostanziale dei costi da sostenere per ottenere un brevetto, in particolare per quanto riguarda i costi di traduzione e deposito, aumentando quindi la competitività europea rispetto a USA, Giappone e altri Paesi non europei.
Il Brevetto unitario assicura anche una maggiore sicurezza giuridica, grazie ad un sistema unico e centralizzato per la composizione dei contenziosi presso una Corte unitaria del brevetto.
Il nuovo sistema si basa su due Regolamenti europei in cooperazione rafforzata adottati il 17 dicembre 2012:
- il Regolamento UE n. 1257/2012 sulla creazione di una tutela brevettuale unitaria e
- il Regolamento UE n. 1260/2012 sul regime linguistico.
Dal punto di vista giuridico il Pacchetto brevettuale si compone anche di un sistema giurisdizionale unitario rappresentato da un Tribunale unificato dei Brevetti che si basa sull'Accordo internazionale sottoscritto anche dall'Italia il 19 febbraio 2013.


Si riportano i testi dei seguenti provvedimenti normativi:
. DECISIONE DEL CONSIGLIO (UE) n. 2011/167 del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

. REGOLAMENTO (UE) n. 1257/2012 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

. REGOLAMENTO (UE) n. 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.

. CONSIGLIO UE - ACCORDO su un tribunale unificato dei brevetti (2013/C 175/01).

. DECISIONE (UE) 2015/1753 Della Commissione del 30 settembre 2015, che conferma la partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.


4. MARZO 2016 - MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA - In vigore il regolamento UE 2015/2424 - Modificato il sistema delle tasse per la registrazione

Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2424/2015 sul marchio comunitario (ora ribattezzato “marchio dell’Unione Europea”) in parallelo con la Direttiva UE n. 2015/2436, di armonizzazione della disciplina nazionale sui marchi.

In entrambi i casi non si tratta di documenti normativi del tutto nuovi: essi intervengono, modificandoli, rispettivamente sul Regolamento CE n. 207/2009 e sulla Direttiva n. 2008/95/CE, a loro volta versioni codificate del Regolamento CE n. 40/94 e sulla Direttiva n. 89/104/CEE.
Non mancano tuttavia nei testi ora adottati significative novità, che rafforzano e rendono più coerente la tutela dei segni distintivi; e vi è anche un importante adempimento che i titolari dei marchi comunitari devono assolvere entro il prossimo 24 settembre 2016.

Dunque, dal 23 marzo 2016 è in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, sui marchi dell’Unione europea, che modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.
Il nuovo regolamento fa parte di un più ampio pacchetto sulla modernizzazione del sistema dei marchi, che è completato dalla Direttiva UE 2015/2436, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, volta all’armonizzazione delle legislazioni nazionali, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 gennaio 2019.

Le novità introdotte dal regolamento sono numerose:
1) Per adattate la terminologia al Trattato di Lisbona, la denominazione «marchio comunitario» viene sostituita da quella di «marchio dell’Unione europea» (per i marchi esistenti il cambiamento di denominazione è automatico); il termine «tribunale dei marchi comunitari» è sostituito da «tribunale dei marchi dell'Unione europea» («tribunale dei marchi UE») (art. 1).
2) L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) diventa l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (art. 2).
3) Modificato il sistema delle tasse per la registrazione, con l’introduzione di una struttura più flessibile per semplificare e, nella maggior parte dei casi, ridurre i costi di registrazione. Mentre fino ad ora la tassa di base copriva la registrazione del marchio per tre classi di prodotto, il nuovo sistema prevede una tassa per ogni classe richiesta (“one-fee-per-class”). In tal modo i richiedenti pagano una tassa inferiore rispetto all’attuale se fanno domanda per una sola classe, pagano la stessa tassa se fanno domanda per due classi e una tassa più elevata se fanno domanda per tre o più classi.
4) Vengono ridotte le tasse di rinnovo e quelle per le domande di opposizione, di cancellazione e ricorso (si veda l’Allegato 1).
5) Le procedure per la registrazione vengono semplificate e viene introdotta una disciplina più dettagliata sui requisiti per la registrazione del marchio. In particolare, viene eliminato il requisito della rappresentazione grafica per la registrazione: i segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.
Questa modifica entrerà in vigore il 1° ottobre 2017, unitamente ad alcune modifiche procedurali e alla disposizione che prevede l’istituzione dei marchi di certificazione dell'Unione europea che consentono a un organismo di certificazione di permettere alle imprese che soddisfano i requisiti di certificazione di usare il marchio come segno per i loro prodotti o servizi.
6) Introdotte specifiche disposizioni per migliorare la protezione contro la contraffazione e un sistema di regole in materia di cooperazione tra l'EUIPO e gli uffici degli Stati membri per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti. All’EUIPO è affidata l’istituzione di un centro di mediazione per la risoluzione amichevole delle controversie relative ai marchi e ai disegni comunitari.
Il testo del Regolamento e della Direttiva viene riportato nell'Appendice normativa.


Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con l'entrata in vigore (23 marzo 2016) del regolamento 2015/2424, l'UAMI diventa l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
L'Ufficio comunica di aver adeguato tutti i moduli online e la maggior parte dei contenuti del proprio sito Internet affinché vi siano rispecchiati i cambiamenti introdotti dal regolamento.
Attualmente sta lavorando alla modifica dei contenuti del sito Internet in tutte le versioni linguistiche. Nel frattempo, l'Ufficio consiglia vivamente ai propri utenti di fare riferimento alla "sezione informazioni".

. Se vuoi accedere al sito dell'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) - Ex UAMI, clicca QUI.


5. AGOSTO 2017 - MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA - - Emanati due regolamenti europei che integrano e danno esecuzione ad alcune disposizioni del regolamento n. 207/2009

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 205 del 8 agosto 2017, i seguenti due regolamenti, che si applicheranno a decorrere dal 1° ottobre 2017:
1) il Regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96;
2) il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione del 18 maggio 2017, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea.

1) Il regolamento delegato 2017/1430/UE stabilisce:
a) informazioni dettagliate sulla procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione alla registrazione di un marchio UE presso l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (artt. 1 – 9);
b) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla modifica di una domanda di marchio UE (art. 11);
c) informazioni dettagliate relative alle procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio UE, nonché il trasferimento di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato (artt. 12 – 19) ;
d) il contenuto formale di un atto di ricorso e la procedura per la presentazione e l'esame di un ricorso, il contenuto formale e la forma delle decisioni delle commissioni di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso, le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso e le condizioni nelle quali le decisioni sui ricorsi devono essere adottate da un solo membro (artt. 21 – 48);
e) le modalità dettagliate per la procedura orale e per l'istruzione (artt. 49 – 55);
f) le modalità dettagliate della notifica da parte dell'Ufficio (artt. 56 – 62) e le norme in materia di mezzi di comunicazione con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (artt. 63 - 66);
le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini (artt. 67 – 69);
h) la procedura di revoca di una decisione (art. 70) o di sospensione del procedimento (art. 71);
i) le modalità dettagliate di prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (art. 72); le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune, le condizioni alle quali i dipendenti e i mandatari abilitati depositano una procura e il suo contenuto nonché le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati (artt. 73 – 75);
k) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia, e la procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione a una registrazione internazionale (artt. 76 – 79).
Le disposizioni di cui al presente regolamento integrano le disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 modificate dal regolamento (UE) 2015/2424 a decorrere dal 1° ottobre 2017.

2) Il regolamento di esecuzione 2017/1431/UE stabilisce:
a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una domanda di marchio UE da depositare presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (artt. 2 e 3);
b) la documentazione necessaria per rivendicare la priorità di una domanda anteriore e la preesistenza nonché le prove a sostegno della rivendicazione della priorità di esposizione (artt. 4 - 6);
c) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione di una domanda di marchio UE (art. 7);
d) il contenuto di una dichiarazione di divisione di una domanda, le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione e le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale (art. 8);
e) il contenuto e la forma del certificato di registrazione (artt. 9 e 10);
f) il contenuto di una dichiarazione di divisione di una registrazione e le indicazioni su come l'Ufficio deve trattare tale dichiarazione (art. 11);
g) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle richieste di modifica e in quelle di modifica del nome o dell'indirizzo (art. 12);
h) il contenuto di una domanda di registrazione di un trasferimento, la documentazione necessaria per determinare un trasferimento e le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale (artt. 13 e 14) ;
i) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia e la documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo (art. 15);
j) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento d'uso di un marchio collettivo UE e nel regolamento d'uso di un marchio di certificazione UE (artt. 16 e 17);
k) gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali ed effettivamente sostenute (art. 18);
l) determinate informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (art. 19);
le modalità dettagliate con cui l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettere a disposizione i fascicoli per la consultazione (artt. 20 e 21);
n) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione e nella pubblicazione di un'istanza di trasformazione (artt. 22 e 23);
o) in quale misura i documenti giustificativi da utilizzare in un procedimento scritto dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale possano essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, la necessità di fornire una traduzione nonché i requisiti standard delle traduzioni (artt. 24 – 26);
p) le decisioni che devono essere prese da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento (art. 27);
q) in merito alla registrazione internazionale dei marchi (artt. 28 – 36).
Le modalità di applicazione stabilite dal presente regolamento si riferiscono alle disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 modificate dal regolamento (UE) 2015/2424 con effetto dal 1° ottobre 2017.
Il testo dei due regolamenti viene riportato nell'Appendice normativa.


6. OTTOBRE 2017 - Legge di delegazione europea 2016-2017 - Delega al Governo per il recepimento di direttive europee in materia di marchi e brevetti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, la Legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2016-2017”.
La legge provvede a dare attuazione a ben 28 direttive europee.
La Legge 163/2017 delega il governo ad adottare decreti legislativi per l’attuazione di varie norme dell’Unione Europea, fra le quali la Direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e il Regolamento UE 2017/1001 riguardante il cosiddetto “ pacchetto di riforme marchi UE ”.Pacchetto di riforme marchi UE
Secondo quanto disposto all'art. 3, nell’esercitare la delega, il governo dovrà rispettare i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del Codice della proprietà industriale alle disposizioni della direttiva UE 2015/2436 e del regolamento UE 2017/1001, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva UE 2015/2436 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, compreso l’eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale;
c) prevedere i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all’individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d’impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui l’uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l’onere di provarne l’uso effettivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l’azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso;
d) prevedere il diritto di vietare l’uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;
e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva UE 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche le indicazioni geografiche e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;
f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l’adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento UE 2017/1001 e, in particolare:
1) prevedere che le indicazioni geografiche possano costituire marchi di garanzia o di certificazione;
2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
3) prevedere l’obbligatorietà della presentazione del regolamento d’uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;
4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4 (Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità assoluti), 19 (Mancanza di uso effettivo come motivo di decadenza) e 20 (Marchio d’impresa divenuto generico o indicazione ingannevole come motivi di decadenza) della direttiva UE 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull’impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di so improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio
;
g) prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa da espletare dinanzi l’Ufficio italiano brevetti e marchi, fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali;
h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l’efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.
Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.



ALBO DEI CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE

1. LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO

La legge istitutiva dell'Ordine, emanata originariamente con D.M. 3 aprile 1981 e modificata con Decreto 30 maggio 1995, n. 342, è stata ora sostituita con il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, concernente “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”.
Il nuovo Codice è entrato in vigore il 19 marzo 2005.
All’albo dei consulenti in proprietà industriale viene dedicato l’intero Capo VI, articoli dal 201 al 222.
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.

Secondo quanto stabilito all’articolo 202, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.

L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in proprietà industriale.
La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attività produttive, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.


2. APPROFONDIMENTI

- Si riporta un approfondimento dal titolo:
L'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati.


3. RIFERIMENTI

. Se vuoi accedere al sito dell'Ordine del consulenti in proprietà industriale, clicca QUI.


RIFERIMENTI

. Se volete consultare il sito ufficiale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), cliccate QUI.

. Se volete consultare il sito ufficiale dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, cliccate QUI.

. Se volete consultare il sito dell'UAMI, l'agenzia dell'Unione europea competente per la registrazione di marchi, cliccate QUI.

. Se volete consultare il sito ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale (OMPI/WIPO) - (Marchi internazionali, brevetti internazionali PCT, modelli di design internazionali), cliccate QUI.

. Se volete consultare il portale dei Centri Patlib in italia, cliccate QUI.

. Se volete consultare il sito dell’ordine dei consulenti in proprietà intellettuale, cliccate QUI.


On-line la nuova piattaforma PATENTSCOPE per la ricerca di brevetti

E' on line il nuovo servizio WIPO PATENTSCOPE ®, lanciato dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) per facilitare l'accesso alle informazioni sui brevetti depositati e concessi in tutto il mondo.
In particolare la piattaforma consentirà la ricerca e il recupero delle informazioni sui brevetti depositati presso i database di altri otto uffici brevetti: l'Organizzazione per la Proprietà Intellettuale Africana (ARIPO), Cuba, Israele, Repubblica di Corea, Messico, Singapore, Sud Africa e Vietnam.
L'obiettivo a lungo termine è quello di implementare la piattaforma attraverso accordi con altri uffici brevetti in tutto il mondo.

. Se vuoi accedere alla piattaforma, clicca QUI.


Ricerca di brevetti e marchi depositati

Sul sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è stato attivato un motore di ricerca gratuito che interroga la banca dati nazionale dei brevetti e marchi depositati in Italia.

. Se sei interessato alla consultazione della banca dati, clicca QUI


GUIDE OPERATIVE

1) Il gruppo network del sistema camerale dell'EMILIA ROMAGNIA ha predisposto una guida per il deposito dei marchi.
Scopo della guida è quello di unificare e semplificare al massimo le procedure per ottenere la registrazione di un marchio di impresa di primo deposito o la sua innovazione.

. Se volete scaricare la guida, cliccate QUI.


2) La Camera di commercio di PERUGIA ha predisposto la "GUIDA - Il deposito all’estero dei titoli di proprietà industriale: marchio comunitario e internazionale; brevetto europeo e internazionaleDiritti, tasse e procedimentodi registrazione".

. Se volete scaricare la guida, cliccate QUI.


3) La Camera di commercio di REGGIO EMILIA ha predisposto la "GUIDA alla presentazione di marchi e brevetti ".

. Se volete scaricare la guida, cliccate QUI.


4) La Camera di Commercio di TRENTO ha predipsosto una "GUIDA AL DEPOSITO DIUN MARCHIO INTERNAZIONALESECONDO IL SISTEMA DI MADRID".

. Se volete scaricare la guida, cliccate QUI.


5) Il Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha predisposto due guide: una prima guida sul come ottenere un brevetto europeo e una seconda guida sui brevetti internazionali.

. Se volete scaricare la guida sul brevetto europeo, cliccate QUI.

. Se volete scaricare la guida sui brevetti internazionali, cliccate QUI.


6) La Camera di Commercio di MILANO, Area Sviluppo delle Imprese - Ufficio Brevetti e Marchi, ha predisposto cinque "Guide sulla proprietà intellettuale", che riportiamo di seguito.

. Vademecum sui brevetti. Per chi ha un’idea e non sa come proteggerla .

. Guida per le ricerche brevettuali.

. Brevetti per invenzione e per modello di utilità.

. Marchio nazionale, comunitario e internazionale.

. Disegni e modelli nazionali, comunitari e internazionali.


7) Segnaliamo un opuscolo schematico dal titolo "VADEMECUM BREVETTI - Quello che avreste sempre voluto sapere sui brevetti", realizzato dalla Camera di Commercio di Bolzano.
L'opuscolo contiene tutte le maggiori informazioni sul brevetto e permette, inoltre, anche a chi non è del mestiere, di avvicinarsi ad una materia particolarmente complessa come quella brevettuale.
Il vademecum fornisce risposte a domande importanti quali:
- Cosa si può brevettare e quali sono i requisiti necessari?
- Come e dove posso depositare un brevetto?
- Quanto costa la registrazione di un brevetto?
- Quali diritti assicura un brevetto?
- Come deve essere strutturato un documento brevettuale?
- In che modo sfruttare adeguatamente un brevetto?


. Se volete scaricare l'opuscolo, cliccate QUI.


8) Nella sezione "Informazioni essenziali" della pagina principale del sito web dell'UAMI - l'Ufficio per la registrazione dei marchi, disegni e modelli dell'Unione europea - sono disponibili una serie di "Guide Rapide" multimediali riguardanti i marchi, i disegni e modelli e la proprietà intellettuale in generale.
Le “Guide rapide” costituiscono uno strumento che accompagna l'utente, passo per passo, attraverso le varie forme di tutela della proprietà industriale, evidenziando benefici e criticità.
Le Guide sono disponibili solo in lingua inglese ma a breve saranno tradotte e rese disponibili anche nelle altre lingue.

. Se volete scaricare le "Guide Rapide" multimediali riguardanti rispettivamente i marchi, i disegni e modelli e la proprietà intellettuale in generale, cliccate QUI.


9) Dal 4 dicembre 2017 il deposito telematico delle domande internazionali di brevetto, secondo il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, può essere effettuato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nella sua qualità di ufficio ricevente, tramite il sistema elettronico denominato ePCT, messo a disposizione dall'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale), con le modalità tecniche di cui all’Allegato 1. A stabilirlo è l’art. 1 del Decreto Direttoriale del 16 novembre 2017.
A tale scopo è stata predisposta una "GUIDA AL DEPOSITO TELEMATICO DELLE DOMANDE INTERNAZIONALI DI BREVETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA ePCT" La presente guida si pone dal punto di vista di un richiedente italiano che utilizzi l’UIBM come Ufficio Ricevente per il deposito di una domanda internazionale di brevetto tramite la piattaforma ePCT in inglese.
Possono, quindi, essere presenti variazioni, omissioni o aggiunte apportate nell'intento di semplificare la compilazione da parte del depositante italiano.

. Se volete scaricare la Guida, cliccate QUI.

. Se volete scaricare una mini guida con i nuovi importi delle tasse da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2018, cliccate QUI.


APPENDICE NORMATIVA

. R.D 29 giugno 1939, n. 1127: Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.
(Abrogato dall’art. 246 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – In vigore dal 19 marzo 2005).


. R.D 25 agosto 1940, n. 1411: Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali.
(Abrogato dall’art. 246 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – In vigore dal 19 marzo 2005).


. D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974: Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722.
(Abrogato dall’art. 246 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – In vigore dal 19 marzo 2005, fatto salvo l'art. 18).


. D.M. 22 ottobre 1976: Norme di esecuzione del D.P.R 12 agosto 1975, n. 974, concernente la protezione delle nuove varietà vegetali.
(Abrogato dall’art. 246 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – In vigore dal 19 marzo 2005).

.
Prima Direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

. D.M. 30 maggio 1995, n. 342: Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo.
(Abrogato dall’art. 246 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – In vigore dal 19 marzo 2005).


. D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455: Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali.
(Abrogato dall’art. 246 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – In vigore dal 19 marzo 2005).


. D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95: Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
(Abrogato dall’art. 246 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – In vigore dal 19 marzo 2005).


. D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168: Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273

. D.M. 9 maggio 2003, n. 171: Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali.

. Circolare del Ministero delle attività produttive n. 453 del 22 dicembre 2003 - Prot. 837060: D.M. 9 maggio 2003, n. 171 - Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali.

. Circolare del Ministero delle attività produttive n. 459 del 28 settembre 2004 - Prot. 840122: Disposizioni in materia di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli, domande di registrazione per marchi d’impresa.

. Circolare del Ministero delle attività produttive n. 460 del 28 ottobre 2004 - Prot. 002105: Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: tasse individuali relative a Antille Olandesi ed Estonia. Modifica della modulistica relativa alle domande di registrazione internazionale (modelli MM1, MM2 e MM3).

. Circolare del Ministero delle attività produttive n. 461 del 28 ottobre 2004 - Prot. 002106: Adesione della Georgia all'Accordo di Lisbona concernente la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.

. Circolare del Ministero delle attività produttive n. 462 del 28 ottobre 2004 - Prot. 002107: Adesione dell'Unione Europea al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.

. Circolare del Ministero delle attività produttive n. 463 del 23 dicembre 2004 - Prot. 13853: Deposito del documenti di priorità in formato elettronico.

. D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 - Edizione Altalex - 2018).

.
D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

. Se vuoi consultare il testo del D.Lgs. n. 30/2005, coordinato con le modifiche apportate dalla legge n. 102/2023 - In vigore dal 23 agosto 2023, clicca QUI.

. Ministero delle attività produttive - Direzione Generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Circolare n. 471 del 27 luglio 2005 - Prot. 45133: Codice della proprietà industriale - D. Lgs. 19 marzo 2005, n. 30.

. Ministero delle attività produttive - Direzione Generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Circolare n. 473 del 15 novembre 2005 - Prot. 65315: Marchi nazionali e registrazioni di nomi a dominio .EU.

. Ministero delle attività produttive - Direzione Generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Circolare n. 474 del 1° febbraio 2006 - Prot. 7177: Interpretazione dell'articolo 1, commi 351 e 352 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

. Ministero delle attività produttive - Direzione Generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Circolare n. 476 del 16 marzo 2006 - Prot. 17803: Deposito dei ricorsi avanti la Commissione dei ricorsi: art. 136, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.i.

. D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140: Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

. D.M. 10 aprile 2006: Deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonche' di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa. (Decreto abrogato dall'art. 4 del D.M. 21 marzo 2013 - G.U. n. 153 del 2 luglio 2013).

. Ministero delle attività produttive - Direzione Generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Circolare n. 477 del 5 maggio 2006 - Prot. 0028215: Servizio di trasmissione telematica degli attestati di concessione e di registrazione.

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Risoluzione n. 70 del 18 maggio 2006: Imposta di bollo su domande presentate all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti tramite mandatari in rappresentanza di persone fisiche o giuridiche.

. D.M. 12 Luglio 2006: Modificazioni alla tabella B allegata al decreto dirigenziale 29 luglio 2005, riguardante i diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito delle domande di brevetti e marchi ed altri titoli di proprieta' industriale.

. Istituto Nazionale di Astrofisica - Regolamento sui diritti di proprietà industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere d'ingegno.

. D.P.C.M. 25 settembre 2006: Individuazione dell'autorita' centrale per la ricezione delle rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Circolare n. 480 del 22 dicembre 2006 - Prot. 74762: Corretta applicazione dell'imposta di bollo disposta in modo virtuale in costanza di deposito telematico di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni industriali.

. Decreto 2 aprile 2007: Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ((Decreto aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 22 marzo 2013).


- Si riporta il testo ufficiale del decreto con le allegate Tabelle:
. Decreto 2 aprile 2007: Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- Si riporta il testo della tabella dei diritti di segreteria aggiornata dopo l'emanazione del D.M. 27 giugno 2008:
. Decreto 2 aprile 2007 - TABELLA A: Diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonchè i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa. (Tabella aggiornata al 1° luglio 2008).

- Si riporta il testo della tabella dei diritti di segreteria aggiornata dopo l'emanazione del D.I. 13 maggio 2022:
. Decreto 2 aprile 2007 - TABELLA A: Diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonchè i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa. (Tabella aggiornata al 6 luglio 2022 con le modifiche apportate dal D.I. 13 maggio 2022).


. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Circolare n. 482 del 2 maggio 2007 - Prot. 25156: Introduzione dei diritti sui brevetti per invenzione, modelli di utilità e disegni e modelli.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Lettera-Circolare del 30 maggio 2007, Prot. 31653: Corrette modalità di pagamento dei diritti.

. Regolamento (CE) n. 876/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari a seguito dell’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

. Regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) in seguito all'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

. D.M. 3 ottobre 2007: Attribuzione dell'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di anteriorità.

. D.M. 27 giugno 2008: Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Circolare n. 570 del 30 giugno 2008, Prot. 0044239: Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e l’Organizzazione europea dei brevetti col quale sono dettate le modalità di svolgimento delle ricerche di anteriorità e la redazione dei rapporti di ricerca firmato il 18 giugno 2008.

. D.M. 24 ottobre 2008: Deposito telematico delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonché ai titoli di proprietà industriale concessi. (Decreto abrogato dall'art. 4 del D.M. 21 marzo 2013 - G.U. n. 153 del 2 luglio 2013).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Circolare n. 573 del 24 novembre 2008: Deposito telematico delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonché ai titoli di proprietà industriale concessi.

. REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario.

. Legge 23 luglio 2009, n. 99: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Artt. 15, 16 e 17. (Dettate nuove norme contro la contraffazione).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Circolare n. 576: Integrazione circolare n. 573/2008 attuativa del decreto ministeriale del 24 ottobre 2008 - Deposito telematico seguiti amministrativi marchi internazionali.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la proprietà industriale - Ufficio Italiamo Brevetti e Marchi - Circolare n. 577 del 19 novembre 2009: Documento di priorità per rivendicazione di priorità interna.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Circolare n. 578 del 14 dicembre 2009: Verbali deposito istanze presso Camere di Commercio.

. D. Lgs. 13 gennaio 2010, n. 33: Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

. D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131: Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

. D.M. 11 maggio 2011: Termini e modalita' di deposito dei diritti di opposizione nonche' alcune modalita' di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione.
. D.M. 11 maggio 2011 - ALLEGATO: modulo per opposizione.

. D.M. 21 marzo 2013: Modalità di deposito delle domande per via telematica di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità.

. D.M. 22 marzo 2013: Modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale.

. DECRETO 11 luglio 2014: Criteri e modalità per il deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'articolo 54 del codice della proprietà industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'articolo 56 del codice della proprietà industriale.

. DECRETO 3 ottobre 2014: Nuove modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle altre imposte e tasse connesse alle diverse modalità di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO 20 novembre 2014: Estensione delle modalita' di versamento, mediante modello «F24» ed «F24 Enti pubblici» dei diritti relativi ai titoli di proprieta' industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione n. 11/E del 29 gennaio 2015: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24 Versamenti con elementi identificativi” ed “F24 Enti pubblici”, dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale, di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007 e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi, di cui alla Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

. DECRETO 26 gennaio 2015: Criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprieta' industriale. (Testo coordinato con le modifiche apportate dal decreto direttoriale 24 febbraio 2015).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione- Circolare n. 590 del 29 gennaio 2015, Prot. 0012184: Nuove modalità di deposito dei titoli di proprietà industriale e nuove modalità di pagamento dei relativi diritti e tasse.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione- Circolare n. 591 del 2 febbraio 2015, Prot. 0013814: Nuove modalità di deposito dei titoli di proprietà industriale e nuove modalità di pagamento dei relativi diritti e tasse.

. DECRETO 24 febbraio 2015: Modificazioni al decreto 26 gennaio 2015 inerente criteri e modalita' per il deposito telematico dei titoli della proprieta' industriale.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione- Circolare n. 592 del 27 febbraio 2015, Prot. 28008: Nuove modalità di deposito dei titoli di proprietà industriale e nuove modalità di pagamento dei relativi diritti e tasse. ì

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione- Circolare n. 594 del 26 maggio 2015, Prot. 0076514: Nuove modalità di deposito di domande di registrazione di marciìhio nazionale derivante da trasformazione di un marchio comunitario o di una domanda di marchio comunitario o da trasformazione di marchio internazionale.

. REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione- Circolare n. 596 del 4 novembre 2015, Prot. 0224373: Estensione delle nuove modalità di deposito online ad ulteriori tipologie di domande e atti relativi ai titoli di proprietà industriale. Precisazione delle modalità di pagamento dei relativi diritti e tasse.

. DIRETTIVA (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Circolare n. 598 del 14 dicembre 2016, Prot. 0395571: Nuove modalità di trasmissione degli attestati di concessione e registrazione dei titoli di Proprietà industriale.

. REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1430 della Commissione del 18 maggio 2017 che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96

. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1431 della Commissione del 18 maggio 2017 recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea

. LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Circolare n. 599 dell' 11 gennaio 2018, Prot. 0016906: Nuove modalità di trasmissione degli attestati di concessione e registrazione dei titoli di Proprietà industriale.

. DECRETO 13 aprile 2018: Utilizzo della piattaforma «Pago PA» per il pagamento digitalizzato dei diritti e delle tasse di proprieta' industriale.

. DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2019, n. 15: Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

. DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 18: Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 13 novembre 2019: Ingresso della domanda internazionale di brevetto nella fase nazionale di esame di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 1° giugno 2021 , n. 119: Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021).

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 13 maggio 2022: Determinazione dei diritti di deposito delle domande di nullita' e decadenza della registrazione dei marchi d'impresa. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2022).

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 19 luglio 2022 , n. 180: Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022).

. Legge 24 luglio 2023, n. 102: Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2023).


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GIURISPRUDENZA

1. Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del D. Lgs. n. 30/2005

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) - che ritiene applicabile il cosiddetto "rito societario", disciplinato dal D. Lgs. n. 5/2003 - nonchè degli articoli 15 e 16 della legge n. 273/2002 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), che ne costituiscono la base giuridica.
Secondo il Tribunale di Napoli la delega prevista dall'art. 15 della legge n. 273/2002 non riguardava il profilo organizzativo delle sezioni specializzate e neppure la disciplina processuale.
La Corte Costituzionale ha giudicato fondata la questione di legittimità sollevata dalla sezione specializzata in proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Napoli e, con la Sentenza n. 170/2007, ha dichiarato l'illegittimità delle norme del Codice della proprietà industriale che prevedono l'applicazione del processo commerciale alle controversie sui marchi.
Si ritorna così alle regole processuali stabilite dal Codice di procedura civile, applicate, anche in questa materia, sino al 19 settembre 2005 (data di entrata in vigore del processo societario).

- Si riporta il testo della Sentenza:
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 170/2007 del 18 aprile 2007 - Depositata il 17 maggio 2007 - Art. 134, comma 1, D. Lgs. n. 30/2005; artt. 15 e 16 della legge n. 273/2002 - Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale - Assoggettamento al "rito societario" regolato dal D. Lgs. n. 5/2003.


2. Mancato pagamento delle tasse - Decadenza del brevetto

L’Ufficio Italiano Brevetti dichiara la decadenza di un brevetto rilasciato nel 1992 in quanto il titolare non avrebbe pagato la tassa annuale di mantenimento dal 1995 al 2001. Sollecitato, infatti, dall’Ufficio, il titolare produce la documentazione delle ricevute di pagamento relative alle annualità dalla quinta alla decima ma non quella riguardante la quarta annualità.
La Commissione dei ricorsi a cui il titolare si rivolge per contestare il provvedimento dell’Ufficio accoglie le sue doglianze ritenendo provato il pagamento della quarta annualità sulla base di presunzioni, in virtù della considerazione che erano state pagate annualità ad essa successive.
Il Ministero delle Attività Produttive impugna la sentenza e ricorre in Cassazione.
I giudici supremi - con la Sentenza n. 10219 del 4 maggio 2009 - considerano la decisione in questione non conforme a diritto segnalando da subito come:
a) non si possa dubitare della natura tributaria della tassa annuale per il mantenimento del brevetto prevista dal r.d. 1127/39;
b) la possibilità di provare i pagamenti di tasse ed imposte in modo diverso dalla prova scritta (e quindi per presunzioni) non è compatibile con il sistema tributario
.
L’art. 90 del suddetto decreto lascia del resto chiaramente intendere che il sistema non prevede la possibilità di provare il pagamento se non tramite una prova documentale, laddove prescrive che, in caso di mancato pagamento di una tassa per il mantenimento in vigore del brevetto, deve allegarsi l’attestazione comprovante il pagamento della tassa dovuta.
Dunque, tale articolo va interpretato nel senso che il pagamento della tassa annuale di mantenimento del brevetto deve essere provato tramite prova documentale e non per presunzioni.

Si riporta il testo della sentenza:
. Corte di Cassazione – Sentenza del 4 maggio 2009, n. 10219.


3. Il diritto d’autore non tutela mai le idee, i concetti e i metodi di apprendimento

La tutela del diritto d’autore copre esclusivamente l’espressione formale di un’opera, ma non tutela mai le idee e i concetti in sé considerati, e in particolare i metodi di apprendimento, i quali non possono essere in alcun modo monopolizzati.
A sostenerlo è il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, con la Sentenza 24 dicembre 2015, n. 14716.

"Innanzitutto va sottolineato come pacificamente, la normativa sul diritto d’autore - si legge nella sentenza - non tutela le idee in quanto tali, vale a dire le informazioni, anche contenute in opere formali, che nel loro complesso danno forma ad una frazione del sapere umano.
Oggetto di protezione è infatti esclusivamente il modo con cui l’idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un’opera, immediatamente percepibile ai sensi.
Anche laddove si faccia riferimento, accanto alla c.d. “forma esterna” dell’opera ad una “forma interna”, con tale espressione si intende esclusivamente il modo personale e particolare dell’autore di raggruppare ed intrecciare idee e concetti attraverso un’immagine espressiva (si pensi alla trama di un romanzo frutto di una particolare selezione ed organizzazione in sequenza degli eventi narrati), ma non certo il contenuto intellettuale intrinseco, anche se nuovo ed originale, che all’atto della sua esteriorizzazione entra a far parte del patrimonio culturale universale, a disposizione di tutti.
In particolare, non sono mai tutelati ai sensi della L.A. gli insegnamenti di natura tecnica e scientifica, che possono, se ne hanno i requisiti, divenire oggetto di diverse forme di privativa (es. brevettuale), la cui limitata durata è espressione del generale principio della necessità di acquisirli, alla scadenza, alla comune disponibilità, per l’evidente finalità di favorire il progresso delle scienze e delle conoscenze applicate"
.

Si riporta il testo della sentenza:
. Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa - Sentenza 24 dicembre 2015, n. 14716.


4. MAGGIO 2019 - BREVETTO - La decadenza per mancato pagamento dei diritti è automatica a prescindere dalla procedura attivata dall’UIBM - Nuova sentenza della Cassazione

Il ritardo nel pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale comporta la decadenza della privativa ex lege senza che sussista un termine per l’UIBM di attivazione della procedura di decadenza di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con la sentenza n. 12849/19 depositata il 14 maggio 2019.
Del resto, l’art. 75 (rubricato “Decadenza per mancato pagamento dei diritti”) del D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI), al primo comma stabilisce testualmente “Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4”.
Nella sentenza si ricorda che l'art. 75 C.P.I. non prevede alcun termine a carico dell'Ufficio per l'attivazione della procedura della decadenza e che, quando si verificano i presupposti individuati dal combinato disposto degli artt. 75, comma 1, e 227, comma 5, C.P.I., I'UIBM ha solo il compito di rilevare il mancato pagamento e di annotare nel proprio registro ufficiale l'avvenuta decadenza del diritto, previa notifica al titolare del mancato pagamento rilevato, al fine di consentirgli di dimostrare di avere invece assolto all'obbligo relativo.
Con orientamento costante (Cass. 3833/1956; Cass. 117/1962; Cass. 10219/2009), la Corte ha costantemente ritenuto che il termine per il pagamento della tassa annuale di brevetto, stabilito dall'art 47 del R.D. 29 giugno 1939 n 1127, é perentorio, a norma dell'art. 55, n 1, di detto decreto (che prevede la decadenza dal brevetto “per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta”), ed il versamento della tassa, eseguito dopo il decorso del termine, ancorché anteriormente all'annotazione di decadenza prevista dall'art 56 della stessa legge, non vale a far rivivere il diritto di esclusiva, che deve considerarsi già estinto a tutti gli effetti.
Ora – conclude la Corte – “in difetto di previsione espressa, conclude la Corte non può ritenersi che sussista un termine per I'UIBM di attivazione della procedura di decadenza, che consegue ex lege, ai sensi dell'arrt. 227 C.P.I. per effetto del mancato pagamento del diritto annuale di mantenimento entro il semestre di mora, sia pure all'esito del procedimento di annotazione della decadenza disciplinato dall'art. 75 C. P.I.. Non è infatti la comunicazione deii'UIBM che segna il dies a qua del termine per eseguire il pagamento del diritto annuale”.
I compiti dell’Ufficio Italiano brevetti e marchi sono esplicitati, in modo assai chiaro, al comma 2 del citato art. 75 del C.P.I., dove si stabilisce che “Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa”.

. Se vuoi scaricare il testo della sentenza n. 12849/2019, clicca QUI.

  

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