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Articoli Vecchi
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Attività di autoriparazione
(8190 parole totali contate in questo testo) (8663 letture) 
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NOTIZIE IN BREVE
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Dal Ministero chiarimenti operativi e interpretativi della L. n. 224/2012
E' stata pubblicata la Circolare n. 3659/C del 11 marzo 2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce le modifiche alla disciplina dell'attività di autoriparazione introdotte con la legge 11 dicembre 2012, n. 224, che ha raggruppato le due attività: "meccanica/motoristica" e "elettrauto" nell'attività di "meccatronica".
Pubblicata la legge n. 224/2012, di modifica alla L. n. 122/1992
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, la L. 11 dicembre 2012, n. 224, recante modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Veicoli fuori uso - Nuovi obblighi dalla legge comunitaria 2010
Gli autoriparatori, quando tecnicamente possibile, avranno l’obbligo di consegnare i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli - ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta - direttamente ai centri di raccolta autorizzati o agli operatori autorizzati per il trasporto e la raccolta.
Nuovi adempimenti previsti dalla Legge n. 166/2009 per gli autoriparatori
Le imprese esercenti attività di autoriparazione possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta, direttamente, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta
Le modifiche dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 - Problematiche applicative per le attività regolamentate il cui esercizio e subordinato a verifica dei requisiti presso le Camere di Commercio
I commi dal 3 al 7 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 hanno introdotto rilevanti novità nella struttura della procedura nota come "dichiarazione di inizio attività - DIA", di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-Circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009, Prot. 0065083, si è occupato, nello specifico, delle attività soggette a preventiva verifica dei requisiti a cura dell'ufficio del Registro delle imprese, ovvero della Commissione provinciale dell'artigianato, quali: l'impiantistica (D.M. n. 37/2008); l'autoriparazione (L. n. 122/1992); le imprese di pulizia (L. n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997); l'attività di facchinaggio (D.M. 221/2003), formulando indicazioni per l'adozione di comportamenti il più possibili omogenei.
Successivamente, lo stesso Ministero è tornato sullo stesso argomento fornendo, con Nota del 24 novembre 2009, Prot. 107640, ulteriori considerazioni che ribadiscono la linea tenuta dal Ministero nella Circolare n. 3625/C.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
Nuovi obblighi per le imprese di autoriparazione
Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge n. 122/1992, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta dei veicoli fuori uso, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.
Lo ha stabilito l’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 – in vigore dal 26 settembre 2009 – che ha modificato l’art. 5, comma 15, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.
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LE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE
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1. Normativa di riferimento
La fonte normativa è la legge 5 febbraio 1992, n. 122, successivamente modificata dalla legge 26 settembre 1996, n. 507, dal D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 10 e infine, dalla L. 11 dicembre 2013, n. 224.
Sono state successivamente emanate le seguenti Circolari esplicative:
- la n. 3286/C del 19 giugno 1992;
- la n. 3348/C del 28 settembre 1994;
- la n. 3562/C del 7 luglio 2003;
- la n. 3600/C del 6 aprile 2006;
- la n. 3637/C del 10 agosto 2010;
- la n. 3653/C del 2 luglio 2012;
- la n. 3659/C del 11 marzo 2013.
2. Ambito di applicazione
Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della L. n. 122 del 1992, l'attività di autoriparazione si distingueva nelle attività di:
a) meccanica-motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista.
Successivamente, la legge 11 dicembre 2012, n. 224, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, ha sostituito tale comma stabilendo che l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista.
Vengono così unificate, in una nuova categoria detta «meccatronica», le due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto.
Con l'articolo 2 viene previsto che le Regioni e Province Autonome, entro sei mesi, dovranno adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali alle nuove disposizioni.
All'articolo 3 vengono poi dettate le disposizioni transitorie, prevedendo che le imprese di autoriparazione abilitate alle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 122/1992, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge (5 gennaio 2013), possono proseguire, per i cinque anni successivi alla medesima data di entrata in vigore, l’attività suddetta.
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Rientrano inoltre gli interventi specialistici su autoveicoli quali: interventi su radiatori, carburatori, pompe di iniezione, benzina e diesel, impianti di climatizzazione, impianti per alimentazione GPL o metano, freni e balestre, impianti frigoriferi, impianti di sollevamento, impianti telefonici e musicali, assetti sportivi e carrozzeria speciale.
Non rientrano le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.
Non rientrano, inoltre, le attività di autoriparazione effettuate esclusivamente su autoveicoli o motoveicoli non autorizzati a circolare su strada, come ad auto e moto da competizione, go-kart, ecc...
È previsto anche una speciale abilitazione per l’esercizio dell’attività di riparazione per uso interno avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto merci conto terzi iscritte all’albo di cui all’articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all’attività di autoriparazione esercitata.
Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all’attività principale, non è consentito l’esercizio delle attività previste dall’art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.
3. Requisiti richiesti
I requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione sono di ordine generale, di ordine morale e di ordine tecnico-professionale.
Le imprese che esercitano attività di autoriparazione devono designare un responsabile tecnico per ciascuna unità operativa (officina).
E’ ammesso un solo responsabile tecnico per due officine soltanto se le stesse sono contigue o comunque molto vicine, in modo che possa sovrintendere ad entrambe agevolmente.
Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.
Il responsabile tecnico, infatti, deve avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa, inteso come vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività.
Il responsabile tecnico può pertanto essere:
- il titolare;
- un familiare (se può essere coadiuvante secondo la normativa delle imprese artigiane);
- un socio di società di persone (anche accomandante);
- un socio di società a responsabilità limitata e di società cooperative;
- l’amministratore di società di capitali e di società cooperative;
- un dipendente;
- una persona estranea all’impresa, se legata da contratto d’opera o da contratto di associazione in partecipazione o in possesso di una apposita procura institoria.
Ai sensi dell’art. 2 della L. n. 443/1985 le imprese artigiane possono individuare il responsabile tecnico per le ditte individuali esclusivamente nella persona del titolare, per le società nella persona di un socio partecipante alle lavorazioni e iscritto nei relativi elenchi assistenziali e previdenziali.
4. Modalità di denuncia
Il giorno stesso in cui si inizia l’attività deve essere presentata la denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, con allegata la documentazione richiesta.
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dal Responsabile del procedimento e, per le imprese artigiane dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia i requisiti devono essere riconosciuti o negati: oltre tale termine vale il principio del silenzio-assenso.
5. Sanzioni
Le province e i comuni vigilano sull’applicazione della Legge.
Le sanzioni per l'esercizio abusivo dell'attività di autoriparazione sono sontenute nell'art. 10 della legge n. 122/1992 e sono così suddivise:
1) L’esercizio dell’attività di autoriparazione da parte di impresa non in possesso dei prescritti requisiti personali e tecnico-professionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.164,57 a euro 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita.
2) L’esercizio, da parte di un’impresa, di un’attività diversa da quella per la quale ha ottenuto il riconoscimento dei requisiti personali e tecnico-professionali è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.582,28 a euro 7.746,85 e la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita.
3) Il proprietario o possessore di veicoli o complessi di veicoli a motore che, per la manutenzione e riparazione degli stessi, non si avvale di imprese in possesso dei suddetti requisiti personali e tecnico-professionali, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,23.
Anche in questo caso si applica il disposto di cui all'art. 16 della Legge n. 689/1981, secondo il quale "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".
Pertanto:
• nel caso di cui al punto 1, la misura ridotta da pagare è di euro 5.164,00;
• nel caso di cui al punto 2, la misura ridotta da pagare è di euro 2.582,00;
• ne caso di cui al punto 3, la misura ridotta da pagare è di euro 86,00.
Nei casi di cui ai punti 1) e 2) è prevista la sanzione accessoria della confisca delle atterzzature utilizzate per l'esercizio dell'attività abusiva, per cui è necessario procedere al sequestro delle attrezzature ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981.
Le autorità competenti ad emettere le sanzioni in questione sono:
1) per le imprese artigiane: la Regione o ente delegato;
2) per le imprese non artigiane: la Camera di Commercio.
I proventi delle sanzioni amministrative in questione sono destinati:
1) per le imprese artigiane: alla Regione o ente delegato;
2) per le imprese non artigiane: allo Stato (con il modello F23).
Contro la eventuale sanzione rilevata da un organo di vigilanza (Carabinieri, Vigili urbani, ecc.) è ammesso ricorso al Giudice di Pace.
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POSSESSO DEI REQUISITI E DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ - CASISTICA
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1. Certificato di idoneità fisica per i responsabili tecnici - In alcune Regioni non viene più richiesto
Il Consiglio dei Ministri, in data 19 ottobre 2006, ha approvato un disegno di legge, presentato dal Ministro della Salute Livia Turco, che riguardava una serie di “Misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altri interventi in materia sanitaria”.
Il disegno di legge, tra le altre numerose attività, prevedeva l’abolizione delle disposizioni concernenti l’obbligo di alcuni certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro e la sana costituzione fisica, e quelli previsti per l’assunzione nel pubblico impiego.
All’articolo 1, comma 6, veniva, inoltre, espressamente abrogata la lettera c) dell’art. 7, comma 1 della legge n. 122/1992 (disciplina dell’attività di autoriparazione), nella quale si prevedeva il possesso del requisito della idoneità fisica all'esercizio dell'attività, attestato da una apposita certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del Comune di esercizio dell'attività.
Con l’entrata in vigore di tale disposizione non sarebbe più dovuto essere richiesto, per i responsabili tecnici che operavano nel settore dell’autoriparazione, il certificato attestante l’idoneità fisica.
Tale disegno di legge non ha avuto seguito ed è tuttora fermo in Parlamento.
Nel frattempo, tuttavia, alcune Regioni hanno deliberato in merito all'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato attestante l'idoneità psico-fisica all'esercizio di una professione o attività, come quello richiesto dall'art. 7, comma 1, lett. c). della L. n. 122/1992.
Ricordiamo:
- la Regione FRIULI VENEZIA GIULIA (con la L.R. 18 agosto 2005, n. 21);
- la Regione EMILIA ROMAGNA (con il Regolamento regionale 23 dicembre 2008, n. 2, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 2, della L.R. 19 febbraio, n. 4).
- Si riporta il testo delle due normative regionali:
. Regione Friuli Venezia Giulia - L.R. 18 agosto 2005, n. 21: Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.
. Regione Emilia Romagna - Regolamento regionale 23 dicembre 2008, n. 2: Regolamento di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute in attuazione dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale).
2. Idoneità fisica del responsabile tecnico
Secondo quanto disposto dal comma 1, lett. c), dell'art. 7, della legge n. 122/1992, il responsabile tecnico, oltre al possesso dei requisiti soggettivi e professionali, deve "essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività".
L'idoneità fisica all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico può essere certificata solo dall'ufficiale sanitario del Comune di esercizio dell'attività e non anche da medici privati liberi professionisti. (Nota del Ministero Sviluppo economico del 19 settembre 2007, Prot. n. 8801)
3. L’attività lavorativa nell’ultimo quinquennio
A proposito del requisito previsto dall’art. 7, comma 2, lett. a), nella parte in cui si prevede “avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni”, ci si è chiesti se l’esercizio dell’attività di autoriparazione nell’arco degli ultimi cinque anni vada riferito esclusivamente alle imprese operanti nel settore per le quali l’operaio qualificato ha prestato la propria opera per almeno tre anni, oppure se quest’ultimo debba effettivamente aver prestato la propria opera per almeno tre anni negli ultimi cinque anni presso imprese operanti nel settore.
il Ministero dello Sviluppo Economico, con Note del 12 febbraio 2001, Prot. 502208 e del 9 febbraio 2007, Prot. 0001506, ha puntualizzato che il requisito in questione deve essere riferito alla persona e non all'impresa datore di lavoro.
Scopo della norma è infatti quello di garantire che l’esperienza professionale posseduta dai soggetti che aspirano a ricoprire il ruolo di responsabili tecnici sia stata maturata in tempi recenti, garantendo così interventi sicuri anche su veicoli di recente progettazione.
Nella Nota del 9 febbraio 2006, Prot. 0001506, rispondendo ad un quesito di una Camera, che chiedeva se un soggetto che abbia esercitato regolarmente l’attività dal 1996 al 2000, previo riconoscimento dei requisiti sulla base dell’esperienza professionale precedentemente maturata alle dipendenze di altra impresa del settore, potesse oggi riprendere l’attività, il Ministero ha dato risposta negativa in quanto il requisito di cui all’articolo 7, comma 2, lett. a) deve essere interpretato in maniera rigorosa, “né, nella fattispecie soccorre la speciale e agevolatrice previsione di cui all’art. 6 della legge 25/96”.
Il requisito in questione, infatti, esaurisce i propri effetti decorso il quinquennio, non essendo dotato di quelle caratteristiche di stabilità che, invece, contraddistinguono la parallela fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) della legge n. 46/1990, dove si richiede di aver prestato attività lavorativa, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, semplicemente “per un periodo non inferiore a tre anni”.
Il testo della Nota citata viene riportato nell'Appendice normativa.
4. Riparazione dei motocicli – Possesso di tutte le sezioni
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Parere del 3 dicembre 2007, Prot. 0010981, in risposta ad una nota della Camera di Commercio di La Spezia, sostiene che per l’attività di riparazione di motocicli non è sufficiente il possesso dei requisiti delle sole sezioni di meccanica e motoristica.
Nello specifico, il riconoscimento del requisito tecnico-professionale per l’esercizio dell’attività di riparazione di motocicli non è possibile per chi vanta le seguenti condizioni:
1) iscrizione come imprenditore individuale esercente l'attività di riparazione
motocicli (sezione meccanica e motoristica) dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1999;
2) qualità di socio lavoratore in una cooperativa iscritta per l'attività di meccanica e
motoristica, dal 2000 al 2007;
3) iscrizione, in data 20 aprile 1995, nel Registro delle imprese di autoriparazione, sempre per la sezione meccanica e motoristica;
4) lo svolgimento, su motocicli, di lavori inerenti le altre tre sezioni (carrozzeria, gommista, elettrauto) negli anni 1993 e 1994, comprovato mediante l'esibizione di fatture.
Il Ministero esclude anche che a detta fattispecie possa essere applicato l’art. 6 della legge n. 25/1996, in quanto la stessa garantisce il riconoscimento del requisito tecnico-professionale solo a coloro che dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 387 del 1994, nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte, per una durata non inferiore ad un anno.
5. Requisito dell'immedesimazione del responsabile tecnico - Chiarimenti del Ministero
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 18 dicembre 2007, Prot. 0011618, ha fornito chiarimenti in merito al requisito dell’immedesimazione del responsabile tecnico, precisando che:
a) nel caso S.n.c. il socio che assume l’incarico di responsabile tecnico deve essere uno dei soci partecipanti al lavoro;
b) nel caso sia l’accomandante ad assumere l’incarico di responsabile tecnico, lo stesso dovrà essere socio prestatore d’opera.
In entrambi i casi la prestazione d’opera del socio è soddisfatta anche quando la prestazione d'opera si sostanzia nello svolgimento di un costante controllo sui servizi offerti dall'impresa, senza necessità di una prestazione lavorativa anche manuale, purché sia verificata la stabilità e continuità del vincolo e il rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa stessa.
6. Operaio qualificato presso industrie meccaniche - Non abilitante
L'esperienza maturata come operaio qualificato presso industrie meccaniche, operanti nel settore della costruzione di motori industriali (costruzioni di macchine e di parti delle stesse) non può essere ritenuta idonea ad abilitare all'assunzione del ruolo di responsabile tecnico in imprese esercenti l'attività di autoriparazione.
Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con il parere espresso il 27 marzo 2008, Prot. 2580, il cui testo si riporta nell'Appendice normativa.
7. Riparazione di pneumatici - Richiesto il possesso dei requisiti
Considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 2,
della legge n. 122/1992, ovverosia che rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, anche per esercitare l'attività di "riparazione di pneumatici" è necessario possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge all'articolo 7, per l'attività di gommista di cui al comma 3, lettera d), dell'articolo 1.
Ciò vale sia nel caso in cui l'attività di riparazione pneumatici si inserisca in un ciclo di servizio completo (smontaggio del pneumatico danneggiato, riparazione e rimontaggio), sia nel caso in cui rappresenti una fase soltanto di detto ciclo di servizio (es. la riparazione viene fatta da una impresa diversa da quella che smonta e rimonta le gomme).
Non vi rientra, invece, l'attività di "rigenerazione pneumatici", in cui una certa quantità di pneumatici usurati (di proprietà dell'impresa) viene rigenerata e successivamente commercializzata, in quanto l'attività in questione è sottoposta a specifici controlli amministrativi e non riguarda, in ogni caso, il ripristino delle condizioni di sicurezza riferite ad uno specifico veicolo.
Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con la Lettera Circolare del 31 marzo 2008, Prot. 2688, il cui testo si riporta nell'Appendice normativa.
8. Responsabile tecnico - Verifica dell'idoneità fisica
La certificazione di idoneità fisica all'esercizio dell'attività, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. c), della legge n. 122/1992, può essere rilasciata esclusivamente da un medico appartenente ad una struttura pubblica (Ufficiale sanitario) e non da uno specialista privato. (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 5 febbraio 2009, Prot. 11020).
9. Accettabile la nomina a responsabile tecnico di un soggetto cui sia stata conferita una procura - Non accettabile una nomina con effetto retroattivo
Nulla osta alla preposizione come responsabile tecnico di un soggetto cui sia stata conferita procura. Importante che tale procura, con sottoscrizione autenticata del preponente, risulti depositata al Registro delle imprese e che il rapporto interno tra il rappresentante e il rappresentato risulti coerente con il principio di immedesimazione.
Non può essere accolta una nomina retrodatata di un responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione in quanto i titoli del soggetto in questione vanno valutati solo al momento in cui viene presentata la dichiarazione di inizio attività, nell'ambito della quale l'impresa attesta la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge. (Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 25 agosto 2009, Prot. 75298).
10. Attività di autoriparazione e responsabile tecnico - Stessa sede e stesso direttore tecnico in una società e in una impresa individuale
Con Nota del 9 dicembre 2009, Prot. 113217, il Ministero dello Sviluppo economico, rispondendo ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Asti, chiarisce che l’amministratore di una società può svolgere il ruolo di responsabile tecnico della stessa nel caso in cui egli sia in possesso dei requisiti di legge e possa garantire la continuativa presenza presso l’officina e, contemporaneamente nello stesso locale, costui può svolge il medesimo ruolo anche per l’impresa individuale di cui è titolare.
Il caso che ha originato il quesito è quello di una società a responsabilità limitata che ha nominato come responsabili tecnici i due amministratori: uno per le attività di meccanica-motoristica, gommista e carrozzeria; e l’altro (che riveste anche la carica di socio) per l’attività di elettrauto.
Il responsabile tecnico per l’attività di elettrauto è anche titolare di una impresa individuale artigiana esercente le attività di meccanica-motoristica ed elettrauto, la cui sede (legale e operativa) coincide con quella della società che lo ha nominato.
Secondo il Ministero è illogico impedire all’amministratore di una società di svolgere il ruolo di responsabile tecnico per la società stessa nel caso in cui egli sia in possesso dei requisiti di legge e possa garantire la continuativa presenza presso l’officina, per il solo fatto che, contemporaneamente, e nello stesso locale, detto soggetto svolge il medesimo ruolo anche per l’impresa individuale di cui è titolare.
Di conseguenza, verificato che nel caso sottoposto all’esame il soggetto interessato è titolare di un’impresa individuale e amministratore dell’altra, e che entrambe svolgono l’attività di autoriparazione presso la stessa sede, sembra doversi ritenere che possano trovare applicazione, per analogia ed in via eccezionale, le indicazioni già contenute nella Nota del MICA del 2 agosto 1995, Prot. n. 388195 e nella Circolare n. 3286/C del 19 giugno 1992 (punto 4b).
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PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE
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1. DICHIARAZIONE
SULL'IMMISSIONE SUL MERCATO DI PITTURE, VERNICI E PRODOTTI PER CARROZZERIA
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2. VEICOLI FUORI USO - NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI A CARICO DEGLI AUTORIPARATORI
2.1. Le novità introdotte dalla legge n. 196/2009
Le imprese esercenti attività di autoriparazione possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta, direttamente, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.
Questo è quanto stabilito all'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009 - Suppl. Ord. n. 215), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, il quale ha modificato il comma 15 dell'art. 5, del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).
2.2. Ulteriori novità introdotte dalla legge n. 217/2011 - Legge comunitaria 2010
Gli autoriparatori, quando tecnicamente possibile, avranno l’obbligo di consegnare i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli - ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta - direttamente ai centri di raccolta autorizzati o agli operatori autorizzati per il trasporto e la raccolta.
Il produttore dei componenti del veicolo dovrà, inoltre, mettere a disposizione degli impianti di trattamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.
È quanto previsto all’articolo 23 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010).
Detto articolo, attraverso la modifica diretta dell’articolo 5, comma 15 e dell’art. 10, comma 1-bis del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), ha trasformato in obbligo quella che prima rappresentava una facoltà.
Questi i testi vigenti doipo le richiamate modifiche:
1. Art. 5, comma 15, D. Lgs. n. 209/2003
”15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3”.
2. Art. 10, comma 1-bis, D. Lgs. n. 209/2003
”1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione degli impianti di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati”.
3. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 122 DEL 1992
1. L’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:
3. Ai fini della presente legge l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista ».
Art. 2. In via transitoria, le imprese di autoriparazione abilitate alle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire, per i cinque anni successivi alla medesima data di entrata in vigore, l’attività suddetta.
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di meccanica e quelle di elettrauto si dotano dei requisiti necessari per svolgere l’attività di meccatronica e assumono la nuova denominazione.
Questi sono i due articoli della proposta di legge Delfino ed altri, recante “Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione” assegnata dalla Camera in sede legislativa alla IX Commissione Trasporti.
Se l’evoluzione tecnologica di questi ultimi venti anni non ha modificato, se non marginalmente, i contenuti delle attività concernenti la riparazione e la manutenzione di carrozzeria e di gomme, ben altro è accaduto nel campo della meccanica-motoristica-elettrauto.
Qui, infatti, l’evoluzione tecnologica dei veicoli ha determinato un intreccio progressivo e sempre più intenso tra funzionamento del motore e delle parti meccaniche e funzionamento degli impianti e delle dotazioni elettriche degli autoveicoli.
Gli impianti e le dotazioni elettriche non hanno più, infatti, funzioni prevalentemente autonome (accensione, illuminazione eccetera), ma molto spesso sono direttamente serventi al funzionamento
delle parti motoristiche e meccaniche, ovvero ne assicurano il costante monitoraggio.
Ma, se così è, risulta inimmaginabile, oggi, lo svolgimento di interventi di manutenzione e di riparazione su motore e su parti meccaniche senza la contemporanea verifica delle connessioni con la parte
elettrica e viceversa. È difficile, cioè, ipotizzare un intervento sulla parte elettrica senza valutare l’impatto sulla parte motoristica e meccanica eventualmente connessa, e ancor più difficile è immaginare
un intervento sulle parti meccaniche e motoristiche senza valutare il funzionamento dei correlati impianti elettrici.
Viene meno, quindi, la possibilità di tenere separate, se non per interventi minori e marginali, l’attività di meccanico-motorista da quella di elettrauto.
Nasce da qui la presente proposta di legge, il cui articolo 1 unifica in una nuova categoria detta «meccatronica» le due preesistenti distinte attività di meccanicomotorista ed elettrauto, apportando le conseguenti modifiche all’articolo 1 della legge n. 122 del 1992.
. Se vuoi scaricare il testo della prposta di legge n. 4574, clicca QUI.
4. 21 DICEMBRE 2012 - Pubblicata la legge n. 224/2012, di modifica alla L. n. 122/1992
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, la L. 11 dicembre 2012, n. 224, recante modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.
La nuova legge ha, in sostanza, accorpato le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova attività di “meccatronica”.
Per effetto di tale innovazione a partire dal 5 gennaio 2013 è necessario porre una distinzione tra le imprese che sono già in attività e le imprese che invece avviano, dopo tale data, una nuova attività.
A. AVVIO DI NUOVA ATTIVITA'
Non sarà più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto
Conseguentemente, coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 cioè la "meccatronica" ed essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività.
I requisiti validi, alternativi tra loro, sono i seguenti:
a) attività prestata per tre anni negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
b) diploma di qualifica professionale di "Operatore industrie meccaniche e dell’autoveicolo" più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
c) frequenza di un corso regionale sia per l'attività di meccanica/motoristica sia per quella di elettrauto più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
d) diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie meccaniche o laurea in ingegneria meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aeronautica, fisica.
Con riguardo al requisito sub c) la legge prevede l'istituzione di appositi corsi regionali di qualificazione per la nuova attività di "meccatronica" entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
B. IMPRESE GIA' IN ATTIVITA'
Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel Registro imprese o all'Albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:
1) quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";
2) quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
3) quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
4) possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
5. 11 MARZO 2013 - CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
E' stata pubblicata la Circolare n. 3659/C del 11 marzo 2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce le modifiche alla disciplina dell'attività di autoriparazione introdotte con la legge 11 dicembre 2012, n. 224, che ha raggruppato le due attività: "meccanica/motoristica" e "elettrauto" nell'attività di "meccatronica".
Il Ministero spiega, innanzitutto, il senso della riforma chiarendo che il legislatore, nell’emanare questa nuova norma, ha voluto conseguire due obiettivi:
- istituire la figura del "meccatronico", avendo preso atto che nelle automobili e nei motoveicoli recenti è impossibile scindere l’aspetto motoristico da quello elettronico;
- salvaguardare i diritti dei soggetti che si sono formati ed hanno operato nel regime vigente fino al 4 gennaio 2013.
Il fatto che la legge n. 224/2012 (in vigore dal 5 gennaio 2013) non abbia previsto alcuna norma transitoria per le nuove imprese, diversamente da quelle già operative, ha di fatto paralizzato la nascita di nuove imprese meccaniche ed elettrauto.
La circolare fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disciplina, in riferimento soprattutto al possesso dei requisiti per l’abilitazione alla nuova figura di meccatronico.
Individuazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività a regime
La circolare sottolinea che è necessario valutare i requisiti di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) (requisiti esclusivbamente culturali), e lett. a) (esperienza qualificata), della L. n. 122/1992 non alla luce della vecchia partizione (meccanica/motoristica ed elettrauto), ma alla luce della "meccatronica".
Individuazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività nella fase transitoria
Le disposizioni transitorie contenute nella legge n. 224/2012 per le imprese già attive vanno intese come volte a chiarire la disciplina di favore nei casi estremi in cui le imprese siano abilitate in entrambi i soppressi settori (nel qual caso sono abolitate d'ufficio per il settore della "meccatronica") ovvero nel caso in cui siano abilitate ed abbiano operato esclusivamente in un solo dei precedenti settori soppressi, in cui possono continuare ad operare per ulteriori 5 anni con obbligo di integrare in tale periodo la formazione del proprio tecnico qualificato.
Tuttavia non viene escluso l'utilizzo di adeguati criteri interpretativi per i casi intermedi, quale, ad esempio, il caso del responsabile tecnico, di impresa attiva nel settore meccanica/motoristica, che abbia operato per tre anni negli utlimi cinque anche su determinate componenti del veisolo (ad es. le centraline), che sono "a cavallo" tra meccanica/motoristica ed elettrauto.
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APPROFONDIMENTI – GUIDE E MANUALI
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- Sull'argomento proponiamo una approfondimento, curato da Claudio Venturi, dal titolo:
L'attività di autoriparazione e di revisione dei veicoli.
(N.B. Nell'APPENDICE A e nella SCHEDA RIEPILOGATIVA viene riportato un elenco dei titoli di studio ritenuti validi ai fini dell'esercizio dell'attività di autoriparazione).
- Proponiamo, inoltre, una tabella esemplificativa, elaborata da Claudio Venturi, dal titolo:
Le attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia e facchinaggio: Normative a confronto.
- Se sei interessato ad approfondire l'argomento della REVISIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI, clicca QUI.
- Se vuoi scaricare la Guida predisposta dalle Camere di Commercio della LOMBARDIA, dal titolo IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE - Istruzioni per la presentazione della dichiarazione di inizio attività al Registro delle imprese, cliccate QUI.
- Se vuoi scaricare la Guida predisposta dalle Camere di Commercio del TRIVENETO, dal titolo IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE - Istruzioni per la compilazione dei modelli di denuncia di inizio attività, cliccate QUI.
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RIFERIMENTI
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. Per la MODULISTICA da utilizzare, a decorrere dal 31 luglio 2010, per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro delle imprese, cliccate QUI. 
. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI
. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI
. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.
. Per le istruzioni per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in Paesi appartenenti e non all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia delle attività di impiantistica, pulizia, autoriparazione e facchinaggio, emanate dal Ministero delle attività produttive, cliccate QUI
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APPENDICE NORMATIVA
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L. 2 febbraio 1992, n. 122 : Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224). 
. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo codice della strada. Art. 80
. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Circolare del 19 giugno 1992, n. 3286/C: Legge 5 febbraio 1992, n. 122. Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione.
. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Artt. 239, 240 e 241
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Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio interno e dei Consumi industriali – Div. 8^ - Nota del 30 novembre 1995, Prot. 389878: Legge 5 febbraio 1992, n. 122 - Interpretazione dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
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L. 5 gennaio 1996, n. 25: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.
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Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio, delle Assicurazioni e dei Servizi - Div. VIII - Circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998: Legge 5 marzo 1990, n. 46. Chiarimenti e interpretazioni evolutive sugli aspetti problematici più importanti.
. D.M. 6 agosto 1998, n. 408: Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.
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D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
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D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209: Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217 - In vigore dal 17 gennaio 2012).
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Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3562/C del 7 luglio 2003 – Leggi 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), e 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione) – Problematiche connesse all’applicazione dell’art. 6 della legge n. 25/1996.
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Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006 - Prot. 0003469: Attività regolamentate (installazione di impianti, autoriparazioni, pulizie, facchinaggio). Utilizzo di alcune figure contrattuali previste dalla riforma del diritto del lavoro.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 9 febbraio 2007, Prot. 0001506: Requisiti tecnico-professionali - legge 122/1992.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 19 settembre 2007, Prot. 0008801: Legge n. 122/1992 (Disciplina dell'attività di autoriparazione) - Verifica dell'idoneità fisica del responsabile tecnico - Competenza.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 22 ottobre 2007, Prot. 0009846: Legge n. 122/1992 (esercizio attività di autoriparazione) - Problematiche in tema di "immedesimazione" del responsabile tecnico e di acquisizione del requisito tecnico-professionale.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 31 ottobre 2007, Prot. 0010050: Legge n. 122/1992 - Svolgimento dell'attività di autoriparazione in forma itinerante e mediante preposizione, in qualità di responsabile tecnico, di un associato in partecipazione.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 31 ottobre 2007, Prot. 0010053: Legge n. 122/1992 (in materia di esercizio dell'attività di autoriparazione) - Riconoscimento requisito tecnico-professionale di cui all'art. 7.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 3 dicembre 2007, Prot. 0010981: Motocicli e regime transitorio per l'autoriparazione (legge n. 122/1992).
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Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio e le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Nota del 18 dicembre 2007, Prot. 0011618: Richiesta di chiarimenti in merito al requisito dell’immedesimazione del responsabile tecnico.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Nota del 27 marzo 2008, Prot. 2580: Legge n. 122 del 1992 (esercizio dell'attività di autoriparazione) - Riconoscimento del requisitio tecnico-professionale di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) - Richiesta parere.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Lettera Circolare del 31 marzo 2008, Prot. 2688: Legge n. 122/1992 ("Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) - Attività di "riparazione pneumatici".
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D.M. 28 aprile 2008: Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 26 gennaio 2009, Prot. 7072: Legge n. 122/1992 - Esercizio dell’attività di autoriparazione - Requisito professionale.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 5 febbraio 2009, Prot. 11020: Verifica dell'idoneità fisica del responsabile tecnico di imprese di autoriparazione (legge n. 122/1992) - Competenza.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 25 agosto 2009, Prot. 75298: Attività di autoriparazione (legge n. 122/1992) - Quesiti.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 29 ottobre 2009, Prot. 0095921: Richiesta parere su L. n. 122/1992 (autoriparatori).
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 9 novembre 2009, Prot. 0100447: Richiesta parere su L. n. 122/1992 (autoriparatori).
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Nota del 24 novembre 2009, Prot. 107640: Art. 19 della legge n. 241 del 1990, come modificato, in ultimo, dall’articolo 9, commi da 4 a 6, della legge n. 69 del 2009 - Problematiche interpretative con riferimento ad
alcune attività soggette a verifica dei requisiti da parte degli uffici del registro delle imprese.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Nota del 9 dicembre 2009, Prot. 0113217: Attività di autoriparazione (legge n. 122 del 1992) - Responsabile tecnico - Quesito.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010, Prot. 105485: Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Nota del 20 settembre 2010, Prot. 0123483: Quesiti in materia di autoriparazione (legge n. 122 del 1992).
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Nota del 31 maggio 2011, Prot. 0103714: Richiesta di parere su L. n. 122/92 (autoriparatori).
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Nota del 31 maggio 2011, Prot. 0103724: Richiesta di parere su L. n. 122/92 (autoriparatori).
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Letera-Circolare del 16 giugno 2011, Prot. 0115431: Valutabilità dei diplomi, attestati e brevetti rilasciati dal Ministero della difesa ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività regolamentate .
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3653/C del 2 luglio 2012, Prot. 0148904: Richiesta di parere su attività di autoriparazione - L. n. 122/1992 - Quesito su attività di autoriparazione (installazione di cristalli per autoveicoli) in forma itinerante .
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L. 11 dicembre 2012, n. 224: Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 14 gennaio 2013, Prot. 0005538: L. 11 dicembre 2012, n. 224 - Quesito.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Circolare n. 3659/C del 11 marzo 2013, Prot. 0041348: L. 11 dicembre 2012, n. 224 - Modifica alla disciplina di autoriparazione. 
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GIURISPRUDENZA
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Il Ministero delle Attività Produttive, con Nota del 12 novembre 2003, Prot. 559215, ha reso che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 2003, sono stati accolti due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti dalle ditte ….. contro la Camera di Commercio di Caserta con i quali è stato chiesto l’annullamento del provvedimento con cui la Camera di Commercio in questione aveva rifiutato l’iscrizione di una unità operativa in cui si svolgevano tutte e quattro le sezioni previste dalla Legge n. 122/1992 e la nomina di un responsabile tecnico già iscritto al Registro delle imprese per la sezione meccanica-motoristica, come collaboratore dell’impresa materna, per mancanza di un titolo abilitativo per la sezione c) (elettrauto).
Dopo i vari ricorsi gerarchici proposti dal ricorrente (Camera di Commercio, Giunta regionale, Ministero delle attività produttive), con parere del 10 giugno 2003, N. Sezione 4387/02 (di cui si riporta copia), il Consiglio di Stato ha ritenuto insufficienti e inadeguate le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato e pertanto ha accolto i due ricorsi.
Si riporta il testo del decreto e del parere del Consiglio di Stato:
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Ministero delle Attività Produttive – Nota del 12 novembre 2003, Prot. 559215: Due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti dalle ditte ….. contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Caserta (RS/5071).
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