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| Venerdì, 15 giugno | | · | Pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande |
| · | Pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande |
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| Venerdì, 01 giugno | | · | DIRITTO ANNUALE 2012 – Pagamento entro il 18 giugno |
| Lunedì, 14 maggio | | · | Nuova modulistica Registro imprese - Obbligatoria dal 1° giugno 2012 |
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Articoli Vecchi
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Diritti di segreteria riscossi dalle camere di commercio
(9984 parole totali contate in questo testo) (14205 letture) 
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NOTIZIE IN BREVE
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Pubblicato il Decreto OIC 2013 del 21 dicembre 2012
E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 21 dicembre 2013, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2013.
Aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria
E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e succesivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, il decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012, con il quale è stata aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria.
Pubblicato il Decreto OIC 2012 del 22 dicembre 2011
E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 22 dicembre 2011, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2012.
Pubblicato il Decreto OIC 2011 del 28 dicembre 2010
E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 28 dicembre 2010, concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2011.
Pubblicato il Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati.
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, il D.P.R. 20 ottobre 2010, n. 215, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese".
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.I. 17 giugno 2010 – Aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010, il Decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010, con il quale è stata aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria, a seguito della istituzione del SISTRI con il D.M. 17 dicembre 2009 e dell'avvio della Comunicazione Unica.
Tali diritti sono in vigore dal 8 luglio 2010.
D.I. 17 giugno 2010 – Aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria
E’ stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (ma non ancora sulla Gazzetta Ufficiale), il Decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010, con il quale è stata aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria, a seguito della istituzione del SISTRI con il D.M. 17 dicembre 2009 e dell'avvio della Comunicazione Unica.
Tali diritti entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale
Si attende la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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LE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ATTUALMENTE IN VIGORE
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- Si riporta la TABELLA A, in vigore dal 1° GENNAIO 2013, con le sole NOTE MINISTERIALI:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (Tabella aggiornata con il decreto OIC 2013 del 21 dicembre 2012).
- Si riporta la TABELLA B, in vigore dal 1° GENNAIO 2010, con le sole NOTE MINISTERIALI:
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
- Si riporta la TABELLA A, in vigore dal 1° GENNAIO 2013, con le NOTE MINISTERIALI E UN COMMENTO sulle modalità pratiche di applicazione dei diritti:
. TABELLA A - Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (Tabella aggiornata con il decreto OIC 2013 del 21 dicembre 2012). 
- Si riporta la TABELLA B, in vigore dal 1° GENNAIO 2010, con le NOTE MINISTERIALI E UN COMMENTO sulle modalità pratiche di applicazione dei diritti:
. TABELLA B - Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
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AGGIORNATA LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013 |
1. 21 DICEMBRE 2012 - Reso noto il contenuto del Decreto OIC 2013 - Aggiornata la Tabella A 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2012 (decreto OIC 2013 (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 27 dicembre 2012), al fine di finanziare per l'anno 2013 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2013, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
Si riporta la Tabella A aggiornata con il Decreto OIC 2011, in vigore dal 1° gennaio 2013:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.
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AGGIORNATA LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° AGOSTO 2012 |
1. Pubblicato il decreto dirigenziale interministeriale che aggiorna la Tabella A dei diritti di segreteria
1.1. 17 LUGLIO 2012
E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012, con il quale è stata aggiornata la TABELLA A dei diritti di segreteria.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto direttamente dal sito del Ministero, clicca QUI.
1.2. 31 LUGLIO 2012
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012 e pertanto entrerà in vigore il 1° agosto 2012.
Il testo del decreto con l'allegata Tabella viene riportato nell'Appendice normativa.
- REFUSI presenti nel testo
Nonostante la nostra segnalazione (non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire!!!), sia nel testo pubblicato sul sito del Ministero che su quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sono presenti due refusi.
Il primo (già presente anche nel decreto precedente) riguarda la voce 39: si tratta del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 (e non 254 come riportato nella tabella).
Il secondo è relativo alla nota 21 e che riguarda le voci: 14.20; 15.17; 16.8; 20,20 (e non 20.21 come riportato nella tabella); 21.17 e 22.8.
1.3. TABELLA AGGIORNATA
Si riporta la Tabella A aggiornata con le novità introdotte dal D.I. 17 luglio 2012:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese (In vigore dal 1° agosto 2012).
1.4. LE PRINCIPALI NOVITA'
Con il decreto del 17 luglio 2012 sono stati introdotti nuovi diritti che riguardano principalmente:
• i contratti di rete, istituiti con l’art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, successivamente modificato dall’art. 45, comma 2, della L. n. 83/2012, soggetti all’iscrizione nel Registro delle imprese (note 2 alla voce 1.2 e 11 alla Voce 4.2);
• il rilascio delle copie del prospetto contabile depositato nel formato XBRL (Voce 41.4);
• l’Albo dei gestori ambientali (nota 6 alle Voci 1, 4 e 5 e Voce 36);
• la soppressione di tre Ruoli (agenti di commercio, mediatori e mediatori marittimi) e di un elenco (spedizionieri), di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. n. 59/2010 e al D.M. 26 ottobre 2011 (note 3 alle Voci 1.2 e 3.2 e 11 alla Voce 4.2);
• il rilascio della tessera personale di riconoscimento ai soggetti esercitanti l’attività di mediatore, di agente e rappresentante di commercio e di mediatore marittimo (nota 41 alla Voce 43);
• il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, la cui gestione è affidata alle Camere di Commercio del capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 43/2012 (Voce 44).
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AGGIORNATA LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2012 |
1. 23 DICEMBRE 2011 - Reso noto il contenuto del Decreto OIC 2012 - Aggiornata la Tabella A
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 22 dicembre 2011 (decreto OIC 2012 (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 23 dicembre 2011), al fine di finanziare per l'anno 2012 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2012, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
Si riporta la Tabella A aggiornata con il Decreto OIC 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.
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AGGIORNATA LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2011 |
1. 28 DICEMBRE 2010 - Reso noto il contenuto del Decreto OIC 2011 - Aggiornata la Tabella A
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2011), al fine di finanziare per l'anno 2011 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2011, è di 2,60 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, che passano, rispettivamente, a euro 92,60 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,60 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,60, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,60, se presentato in modalità telematica.
Si riporta la Tabella A aggiornata con il Decreto OIC 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.
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AGGIORNATA LA TABELLA A DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 8 LUGLIO 2010 |
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto dirigenziale interministeriale del 17 giugno 2010 (pubblicato prima sul proprio sito il 18 giugno 2010 e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010), ha provveduto ad aggiornare la TABELLA A dei diritti di segreteria, a seguito della istituzione del SISTRI con il D.M. 17 dicembre 2009 e dell'avvio della Comunicazione Unica.
Sono stati istituiti due appositi diritti di segreteria (Voce 42.1 e 42.2) relativi, rispettivamente,
• al rilascio, per ciascuna unità locale, del primo dispositivo USB per l’interazione con il sistema SISTRI (previsto un diritto di 16,00 euro) e
• al rilascio di un dispositivo aggiuntivo richiesto dalla stessa unità locale (previsto un diritto di 6,00 euro).
Sempre della Tabella A, sono state inoltre integrate le note alle voci 1, 3 e 4, con riferimento alla Comunicazione Unica.
In allegato al decreto viene ripubblicato integralmente il nuovo testo della Tabella A coordinato con le integrazioni e modifiche apportate.
La Tabella A così aggiornata è in vigore dal 8 luglio 2010.
Diritti previsti per il rilascio del dispositivo USB
Per “primo dispositivo”, come viene spiegato nella relativa nota, si intende uno dei singoli dispositivi di ciascun gruppo dei dispositivi rilasciato contestualmente alla stessa unità locale.
Il diritto previsto di 16,00 euro è dovuto sia nel caso di primo rilascio che nel caso di variazione successiva che comporti il rilascio di un nuovo dispositivo.
Il diritto per il dispositivo aggiuntivo (dell’importo di 6,00 euro) è dovuto nel caso di rilascio di eventuali dispositivi aggiuntivi alla stessa unità locale, consegnati contestualmente al primo o, comunque, contestualmente ad un dispositivo cui si applichi invece il diritto di segreteria per il primo rilascio.
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AGGIORNATE LE TABELLE A e B DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto interdirigenziale del 2 dicembre 2009 (pubblicato prima sul proprio sito e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2009), ha provveduto ad integrare gli importi dei diritti di segreteria, modificando le Tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 16 giugno 2008.
Modifiche alla TABELLA A
Le integrazioni apportate alla TABELLA A si sono rese necessarie a seguito dell’emanazione di nuovi provvedimenti normativi.
Le novità introdotte riguardano:
• L’aggiunta delle Voci 6.3; 39, 40 e 41;
• La modifica della Voce 38.
1) La Voce 6.3 prevede la istituzione di un apposito diritto di segreteria relativo alla vidimazione del registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, ai sensi dell’art. 38 del R.D. 16 marzo 2007, n. 267, nei casi previsti dall’art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, come modificato dall’art. 10, comma 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
L'importo previsto è di 10,00 euro.
Si ricorda che tale comma ha previsto che il registro in questione non dovrà più essere vidimato da almeno un componente del Comitato dei creditori, ma dovrà essere preventivamente vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio.
2) E’ stata modificata la Voce 38 concernente il diritto di segreteria relativo al rilascio del “CertImpresa”, che passa da 77,00 euro a 10,00 euro.
Nella relativa nota viene spiegato che questo servizio ha durata annuale e che il diritto è dovuto per ciascun sito Internet su cui viene inserito “CertImpresa”.
Per l’anno relativo alla prima richiesta non è dovuto il diritto in questione.
3) La Voce 39 prevede la istituzione di un diritto di segreteria per il rilascio del certificato previsto dall’art. 7, comma 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 (Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27).
L'importo previsto è di 5,00 euro.
Si ricorda che il comma 3 dell’art. 7 (Cessione di azienda), del D.M. n. 54/2005 stabilisce che “Su richiesta dell'interessato, la camera di commercio competente per territorio è tenuta a rilasciare un certificato sull'esistenza di debiti a qualsiasi titolo, di procedimenti, in corso o già definiti, per l'irrogazione di sanzioni, in relazione ai quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato con esito negativo, o rilasciato oltre quaranta giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio nei confronti del cessionario”.
4) La Voce 40 riguarda la “Navigazione visuale Registro imprese”.
Viene previsto un diritto per l’estrazione di un grafo (Voce 40.1) e un diritto forfettario per l’estrazione 1.000 grafi o per 12 mesi di utilizzo (Voce 40.2).
Nella relativa nota viene spiegato che per “grafo” si intende la rappresentazione grafica, contenuta in un’unica videata, di informazioni su imprese e/o persone collegate fra loro da relazioni quali il possesso di quote, azioni oppure la presenza di una carica (es. amministratore o sindaco).
Per le imprese saranno riportate, oltre ad un’icona che le rappresenta, alcuni dati minimi che ne consentono l’identificazione, quali la denominazione, la forma giuridica, l’indirizzo della sede, il codice fiscale.
Analogamente per le persone, oltre all’icona saranno disponibili: cognome e nome, codice fiscale e data e luogo di nascita.
5) La Voce 41 riguarda la richiesta di ”Copie di bilancio”, direttamente allo sportello camerale o attraverso lo sportello telematico o da terminale remoto. Tali diritti hanno subito una riduzione rilevante rispetto a quelli previsti in precedenza.
Per la richiesta di Copie di atti, si dovrà far riferimento alla Voce 33, che è rimasta invariata.
6) Il decreto ha inoltre stabilito che gli importi dei diritti di segreteria relativi alle Voci 14.20, 15.17, 16.8, 20.21, 21.17 e 22.8, concernente la “Scheda dati di lavoro”, devono essere restituiti automaticamente a seguito dell’invio telematico, entro 30 giorni, di un’istanza al Registro delle imprese per la medesima impresa.
Viene, in sostnaza, introdotto il rimborso della "Scheda Dati di Lavoro" se entro 30 giorni dalla sua richiesta viene presentata, per la stessa impresa, un’istanza (pratica) al Registro Imprese.
Nel caso di utenti con modalità prepagata (TelemacoPay) l'importo della "Scheda Dati di Lavoro" viene scalato dal plafond all'atto della richiesta e successivamente riaccreditato dopo la trasmissione della pratica. Gli utenti che utilizzano la modalità a consuntivo troveranno, nella fattura mensile dei diritti di segreteria, le relative voci di addebito e di riaccredito della Scheda.
Modifiche alla TABELLA B
Le modifiche alla TABELLA B riguardano le Voci 3.1, 3.5, e 11.2.3.
1) La modifica alle Voce 3.1. e 3.5 solo per chiarire che gli importi dei diritti di segreteria di cui ai punti 3.1. della Tabella B si applicano anche alle ricevute, ancorchè frazionate, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 28 dicembre 2006 (Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli), da sportello telematico, mentre la Voce 3.5 non trova in questo caso applicazione.
2) La modifica apportata alla Voce 11.2.3 riguarda l’introduzione del diritto di segreteria relativo alla sostituzione della carta tachigrafa per difetto della stessa.
In precedenza non era previsto alcun diritto di segreteria, ora viene previsto un diritto di segreteria di 17,00 euro.
Nella relativa nota si stabilisce che, tuttavia, tale importo non va applicato se la richiesta di sostituzione viene presentata entro sei mesi dal rilascio della carta tachigrafa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
. Se vuoi scaricare il testo del decreto dirigenziale interministeriale 2 dicembre 2009 pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
Nell'Appendice normativa viene riportato il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2009.
LA TABELLA A – In vigore dal 1° gennaio 2010
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (Tabella aggiornata con il decreto OIC 2010 del 21 dicembre 2009).
. TABELLA A - Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (Tabella aggiornata con il decreto OIC 2010 del 21 dicembre 2009), con NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.
LA TABELLA B - In vigore dal 1° gennaio 2010
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
. TABELLA B - Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari, con NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.
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AGGIORNATE LE TABELLE A e B DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2008
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto dirigenziale del 16 giugno 2008, ha approvato gli importi dei diritti di segreteria, modificando le Tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 29 agosto 2007.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, entrerà in vigore il 1° luglio 2008.
Il decreto, oltre a prendere atto delle varie modifiche apportate recentemente dai DD.MM. 15 febbraio 2008 e 28 marzo 2008, ha apportato le seguenti ulteriori modifiche:
1) Sono stati modificati i diritti di segreteria relativi alla richiesta della Scheda persona, in relazione ai nuovi prospetti a disposizione e alle diverse modalità di richiesta.
2) Sono state eliminate le voci (17,18, 18.15, 19.6, 20.7, 21.6, 22.3) relative alle visura in modalità antecedente.
3) E’ stato ridotto il diritto di segreteria relativo alla bollatura dei libri sociali che passa da 30,00 a 25,00 euro e contemporaneamente viene istituito un diritto di segreteria relativo alla vidimazione dei registri di carico e scarico dell’importo di 25,00 euro.
4) E’ stato istituito un diritto di segreteria relativo alle iscrizioni e variazioni all’Albo dei gestori ambientali dell’importo di 10,00 euro.
Per le cancellazione dal medesimo Albo non dovrà essere pagato alcun diritto di segreteria.
5) E’ stato istituito un diritto di segreteria relativo ai nuovi adempimenti dei curatori fallimentari dell’importo di 20,00 euro (su supporto informatico) e di 10,00 (con modalità telematica).
6) Sono stati, infine, modificati i diritti di segreteria relativi alla consultazione dell’archivio Marchi e Brevetti, in considerazione delle nuove interrogazioni possibili:
- Passano da euro 35,00 ad euro 40,00 i diritti di segreteria per le domande di marchio internazionale, nuove varietà vegetali, certificati complementari di protezione, traduzioni di brevetti europei, topografie a semiconduttori, certificati complementari per fitofarmaci, ricorsi in generale (per tutte le predette voci, in caso di verbale in copia autentica, i diritti di segreteria passano da euro 38,00 ad euro 43,00);
- Passano da euro 3,00 ad euro 4,00 i diritti di segreteria per le richieste di visure di deposito marchi e brevetti.
. Se vuoi scaricare il testo del nuovo decreto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
LA TABELLA A – In vigore dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.
. TABELLA A - Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese, con NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.
LA TABELLA B - In vigore dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
. TABELLA B - Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari, con NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.
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AGGIORNATE LE TABELLE A e B DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 12 SETTEMBRE 2007
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Con decreto dirigenziale del 29 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’ 11 settembre 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico ha proceduto ad un parziale aggiornamento delle Tabelle A e B dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.
Queste le novità apportate:
1. Soppresso il diritto di segreteria di cui al punto 7 della Tabella A, relativo alla richiesta della Partita IVA da parte delle imprese;
2. Istituito un diritto di segreteria relativo al rilascio al titolare di carica di impresa del certificato CNS su dispositivo USB;
3. Viene chiarito che gli importi dei diritti di segreteria di cui ai punti 3.1., 3.5. (certificato ordinario) e 6 (Atti non compresi nelle voci precedenti) della Tabella B si applicano anche alle denunce delle uve di cui al D.M. 28 dicembre 2006;
4. La gratuità del rilascio del dispositivo di firma digitale viene estesa anche alle imprese individuali che richiedono l’iscrizione al Registro delle imprese.
La TABELLA A è stata successivamente integrata, nelle voci relative al deposito del bilancio, dal decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008 (decreto OIC 2008), in vigore dal 7 aprile 2008.
LE TABELLE A e B – In vigore dal 12 settembre 2007
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese, CON NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari, CON NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.
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AGGIORNATE LE TABELLE A e B DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 1° MARZO 2007
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Con decreto dirigenziale del 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico ha proceduto ad un parziale aggiornamento delle Tabelle A e B dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.
Queste le novità apportate:
1. Istituito il diritto di segreteria per la consultazione del Registro informatico dei protesti tramite il sistema Telemaco;
2. Istituito un diritto di segreteria per un nuovo servizio fornito dal sistema Telemaco, definito “Scheda dati di lavoro”;
3. Previsto un diritto di segreteria per l’estrazione dal Registro delle imprese degli elenchi delle imprese con il sistema telematico;
4. E’ stato ridotto il diritto di segreteria per la richiesta della “Scheda persona” tramite terminale remoto;
5. Viene prorogato al 30 settembre 2007 il termine concesso ai distributori per adeguare i propri sistemi informatici alla nuova configurazione del Registro imprese.
LE TABELLE A e B – In vigore dal 1° marzo 2007
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese.
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
. TABELLA A - Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese, CON NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.
. TABELLA B - Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari, CON NOTE MINISTERIALI E COMMENTI.
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LA TABELLA B DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 5 AGOSTO 2005 AL 25 LUGLIO 2006
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Con Il D.M. 29 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2005, sono stati approvati i diritti di segreteria che vanno ad integrare l’elenco dei diritti di cui alla TABELLA B, allegata al D.M. 29 novembre 2004.
Si tratta della Voce 11, relativa ai diritti di segreteria relativi all’introduzione del tachigrafi digitale nel settore del trasporto stradale di persone e di cose.
- Si riporta il testo aggiornato della NUOVA:
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari. (In vigore dal 5 agosto 2005).
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LE TABELLE A e B DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE DAL 3 DICEMBRE 2004
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E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 2004, il l Decreto del Ministero delle attività produttive 29 novembre 2004 con il quale si provvede all’aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria,di cui alle Tabelle A e B allegate al Decreto Interministeriale 22 dicembre 1997.
I nuovi diritti sono in vigore dal 3 dicembre 2004.
- Si riportano le due tabelle dei diritti di segreteria e un prontuario dei diritti di segreteria dovuti per alcune attività regolamentate:
. TABELLA A: Tabella dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (In vigore dal 3 dicembre 2004 al 28 febbraio 2006) .
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari. (In vigore dal 3 dicembre 2004 al 4 agosto 2005).
- Si riportano:
. Le nuove Tabelle A e B dei diritti di segreteria con le note ministeriali e un commento sulle modalità pratiche di applicazione dei nuovi diritti.
- Si riportano, a cura di Claudio Venturi, un commento riguardante le novità introdotte dalle due nuove tabelle e due prontuari con le modalità pratiche di applicazione dei nuovi diritti:
. Le nuove tabelle dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.
. PRONTUARIO dei diritti di segreteria per la richiesta di iscrizione e di deposito di atti e per le denunce REA da presentare al Registro delle imprese. (In vigore dal 3 dicembre 2004).
. PRONTUARIO dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio da parte delle imprese di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio. (In vigore dal 3 dicembre 2004)
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DECRETI OIC - MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA NELLE VOCI RELATIVE AL DEPOSITO DEI BILANCI DELLE SOCIETA'
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1. PREMESSA - L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) - Natura giuridica, scopi e forme di finanziamento
1.1. L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) - Natura giuridica e scopi
L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile.
L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001.
Nello svolgimento della sua attività l'OIC provvede a:
• emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l'applicazione dei principi contabili internazionali (settore privato, pubblico e non profit);
• fornire supporto in relazione all'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali, operando in stretto contatto con l'Efrag, lo Iasb e gli altri standard setter europei;
• coadiuvare il legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile e connessa;
• promuovere la cultura contabile.
1.2. Forme di finanziamento
I commi 86, 87 e 88 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) stabiliscono quanto segue:
“86. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
87. Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al comma 86 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
88. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale”.
2. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2008
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008 (decreto OIC 2008), al fine di finanziare per l'anno 2008 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2008, è di 3,00 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 29 agosto 2007, che passano, rispettivamente, a euro 93,00 (su supporto informatico digitale) e a euro 63,00 (con modalità telematica).
La maggiorazione in questione decorre dal 7 aprile 2008, giorno di pubblicazione del decreto sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 2, comma 4).
Per quanto riguarda gli effetti giuridici del decreto interministeriale in questione, il Ministero, con ogni probabilità, ha applicato il disposto di cui all'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244, (Legge finanziaria 2008), nel quale viene previsto che dal 1° gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
3. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2009
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 19 dicembre 2008 (decreto OIC 2009 - Pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico), al fine di finanziare per l'anno 2009 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2009, è di 3,00 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 29 agosto 2007, che passano, rispettivamente, a euro 93,00 (su supporto informatico digitale) e a euro 63,00 (con modalità telematica).
La maggiorazione in questione decorre dal 1° gennaio 2009.
Alla maggiorazione di 3,00 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2009 non si applica la riduzione prevista per le cooperative sociali indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 16 giugno 2008.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
4. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2010
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2009 (decreto OIC 2010 - Pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico), al fine di finanziare per l'anno 2010 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2010, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 2 dicembre 2009, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2010 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 2 dicembre 2009.
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, ed euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
La maggiorazione in questione decorre dal 1° gennaio 2010.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
5. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2011
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2011 - Pubblicato il 28 dicembre 2010 sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico), al fine di finanziare per l'anno 2011 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2011, è di 2,60 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, che passano, rispettivamente, a euro 92,60 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,60 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,60 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2011 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 giugno 2010.
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,60, se presentato su supporto digitale, ed euro 32,60, se presentato in modalità telematica.
La maggiorazione in questione decorre dal 1° gennaio 2011.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
6. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2012
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 22 dicembre 2011 (decreto OIC 2012 - Pubblicato il 23 dicembre 2010 sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico), al fine di finanziare per l'anno 2012 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2012, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2012 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 giugno 2010.
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, ed euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
La maggiorazione in questione decorre dal 1° gennaio 2012.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
7. Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria relative al deposito del bilancio per l'anno 2013 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2012 (decreto OIC 2013 - Pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 27 dicembre 2012), al fine di finanziare per l'anno 2012 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2013, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2013 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012.
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, ed euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
La maggiorazione in questione decorre dal 1° gennaio 2013.
Il testo del decreto ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.
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APPROFONDIMENTI
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1. Istanze di rimborso di diritti camerali per somme erroneamente versate
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007, in risposta ad una istanza di Interpello presentata da una Camera di Commercio, ha affrontato il problema dell’applicabilità o meno dell’imposta di bollo nelle istanze di rimborso di diritti camerali (diritti di segreteria e diritto annuale)non dovuti erroneamente versati.
L’Agenzia delle Entrate, nel confermare che, sia il diritto annuale, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, che i diritti di segreteria, dovuti a fronte di un’attività compiuta dall’Ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni pubbliche (tenuta di Registri, Ruoli, Albi ed Elenchi, rilascio di certificazioni, visure, copie di atti, ecc.), sono entrate di natura tributaria, ha sancito che le istanze di rimborso di entrambi i diritti per somme erroneamente versate e non dovute, beneficiano dell’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella – Allegato B, al D.P.R. n. 642 del 1972.
L'Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto aveva sostenuto nella risposta all'Interpello proposto dalla Camera di Commercio di Firenze, n. 954 – 425/2004 - Prot. n. 954-163061/2004, dove riteneva i diritti di segreteria "entrate aventi natura patrimoniale", oggi ritiene che gli stessi sono da considerare "entrate di natura tributaria".
Alla luce di quanto sopra non deve essere più applicato il bollo di 1.81 euro sulle ricevute rilasciate dalle Camere di Commercio a fronte delle somme incassate a titolo di diritti di segreteria.
Il testo della Risoluzione viene riportato nell'Appendice normativa.
Si riporta il:
. Fac-simile della domanda di rimborso dei diritti di segreteria per somme erroneamente versate e non dovute.
2. Diritti di segreteria per gli adempimenti del curatore fallimentare
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 18 febbraio 2008, Prot. 0001335, ha reso noto il parere in merito a quesiti presentati relativi al pagamento di diritti di segreteria per i nuovi adempimenti pubblicitari a carico dei curatori fallimentari, previsti dal D. Lgs. n. 5/2006, e successive modificazioni ed integrazioni..
Il Ministero ha tenuto a precisare che, nonostante non vi sia alcuna esplicita previsione al riguardo nella Tabella A, ed avendo i diritti di segreteria natura tributaria in quanto costituiscono tasse dovute dal contribuente a fronte di un’attività compiuta dall’Ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni, sono in ogni caso dovuti anche per gli adempimenti posti a carico dei curatori fallimentari.
Il Ministero nella Nota si è soffermato su due sole fattispecie:
a) la trasmissione, per via telematica al Registro delle imprese, di copia del rapporto riepilogativo delle attività svolte dal curatore assieme alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori o dei suoi componenti, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella Cancelleria del Tribunale (art. 33, comma 5, L.F.);
b) la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese nel caso di fallimento di società (art. 118, comma 2, L.F.).
Per queste due fattispecie, in attesa di un esplicito aggiornamento della Tabella A, il Ministero ritiene che debbano essere pagati i seguenti diritti di segreteria:
- per la fattispecie di cui alla lettera a): 30,00 euro, da parte delle società e 18,00 euro, da parte delle imprese individuali;
- per la fattispecie di cui alla lettera b): 30,00 euro.
Per concludere, secondo il nostro parere, nel caso di adempimenti pubblicitari presso il Registro delle imprese introdotti dalla riforma del diritto fallimentare, i diritti di segreteria, come l’imposta di bollo, vanno pagati in tutti i casi in cui la comunicazione al Registro delle imprese venga effettuata da soggetto obbligato diverso dal Cancelliere.
3. Recupero dei diritti di segreteria non versati
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, il D.P.R. 20 ottobre 2010, n. 215, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese".
Il regolamento disciplina il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria dovuti per atti o servizi connessi alla gestione del Registro delle imprese e degli altri Albi, Registri, Ruoli ed Elenchi e in genere per i servizi adottati o resi dalle Camere di Commercio e non versati.
E' comunque fatto salvo il diritto della Camera di Commercio di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 76, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 di poter cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità.
Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, la Camere di Commercio procede alla valutazione circa la convenienza
economica della procedura di recupero.
Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all'interessato di pagare le somme dovute, con le modalità in uso presso la Camera di Commercio di competenza, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla riscossione coattiva dell'importo mediante iscrizione a ruolo.
La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell'articolo 2943,
comma 3, del Codice Civile.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
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CRONISTORIA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1998 AD OGGI
LA TABELLA B
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La TABELLA B in vigore dal 1° gennaio 1998 al 19 giugno 2003 (D.I. 22 dicembre 1997 – D.I. 15 maggio 2001 – D.I. 30 ottobre 2001)
. TABELLA B: Importi dei diritti di segreteria per Registri, Albi e Ruoli.
La TABELLA B in vigore dal 20 giugno 2003 al 2 dicembre 2004 (D.I. 10 giugno 2003)
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
La TABELLA B in vigore dal 3 dicembre 2004 al 4 agosto 2005 (D.I. 29 novembre 2004)
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
La TABELLA B in vigore dal 5 agosto 2005 al 25 luglio 2006 (D.I. 29 luglio 2005)
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
La TABELLA B in vigore dal 26 luglio 2006 al 28 febbraio 2007 (D.I. 12 luglio 2006)
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
La TABELLA B in vigore dal 1° marzo 2007 al 11 settembre 2007 (D.I. 22 febbraio 2007)
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
La TABELLA B in vigore dal 12 settembre 2007 al 30 giugno 2008 (D.I. 29 agosto 2007)
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
La TABELLA B in vigore dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009 (D.I. 16 giugno 2008)
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
La TABELLA B in vigore dal 1° gennaio 2010 (D.I. 2 dicembre 2009)
. TABELLA B: Tabella dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari.
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RIFERIMENTI
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. Per l’argomento riguardante gli adempimenti presso il REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI.
. Per l’argomento dell’ INVIO TELEMATICO degli atti al Registro delle imprese e per le denunce al REA, cliccate QUI.
. Per l’argomento del DIRITTO ANNUALE riscosso dalle Camere di Commercio da parte delle ditte iscritte o annotate nel Registro delle imprese, cliccate QUI.
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
. Per l’argomento dell’IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.
. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI REGISTRO, cliccate QUI.
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APPENDICE NORMATIVA
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L. 24 dicembre 1993, n. 537: Interventi correttivi di finanza pubblica. Art. 13, commi 13 e 14.
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L. 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Art. 18.
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D.M. 22 dicembre 1997: Tariffe dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e per gli altri atti e servizi adottati resi dalle camere di commercio e dagli UU.PP.I.C.A.
.
D.I. 23 marzo 2000: Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1997.
.
D.I. 15 maggio 2001: Istituzione di nuovi diritti di segreteria per servizi svolti dalle camere di
commercio ad integrazione della Tabella A allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 e ulteriori variazioni e ad integrazione della tabella B allegata
al decreto interministeriale 22 dicembre 1997.
.
D.M. 10 giugno 2003: Istituzione e modificazione di diritti di segreteria per servizi svolti dalle camere di commercio ad integrazione delle tabelle A e B allegate al decreto 22 dicembre 1997.. (In vigore dal 20 giugno 2003)
.
D.M. 29 novembre 2004: Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle Camere di commercio, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997. (In vigore dal 3 dicembre 2004)
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Ministero delle attività produttive - Lettera-Circolare del 23 febbraio 2005, Prot. 0001169: Decreto ministeriale 29 novembre 2004 - Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria.
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D.M. 29 luglio 2005: Istituzione di diritti di segreteria relativi all'introduzione del tachigrafo digitale nel settore del trasporto stradale di persone e di cose. Integrazione della tabella B allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004.
.
D.M. 10 febbraio 2006: Aggiornamento della tabella A allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004 di modificazione dei diritti di segreteria relativi alle visure rilasciate dalle camere di commercio.
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TABELLA A allegata al D.M. 10 febbraio 2006 - Importi dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese. (In vigore dal 1° marzo 2006).
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D.M. 12 Luglio 2006: Modificazioni alla tabella B allegata al decreto dirigenziale 29 luglio 2005, riguardante i diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito delle domande di brevetti e marchi ed altri titoli di proprietà industriale.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007: Istanza di interpello - Istanze di rimborso di diritti camerali non dovuti erroneamente versati - Imposta di bollo.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 22 febbraio 2007: Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di Commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B.
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D.M. 29 agosto 2007: Istituzione e modificazione di alcuni diritti di segreteria relativi ai servizi svolti dalle Camere di Commercio. Aggiornamenti della tabella A e integrazioni della tabella B allegate al decreto 22 febbraio 2007.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 18 febbraio 2008, Prot. 0001335: Parere in materia di diritti di segreteria per gli adempimenti del curatore fallimentare.
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Decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 29 agosto 2007, al fine di finanziare per l'anno 2008 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Decreto dirigenziale interministeriale del 16 giugno 2008: Aggiornamento delle tabelle A e B relative ai diritti di sgereteria. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008).
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Decreto dirigenziale interministeriale del 19 dicembre 2008: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 29 agosto 2007, al fine di finanziare per l'anno 2009 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Decreto dirigenziale interministeriale del 2 dicembre 2009: Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B.
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Decreto dirigenziale interministeriale del 2 dicembre 2009 - TABELLE A e B.
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Decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2009: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 2 dicembre 2009, al fine di finanziare per l'anno 2010 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Decreto dirigenziale interministeriale del 17 giugno 2010:Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A.
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Decreto dirigenziale interministeriale del 17 giugno 2010 - TABELLA A.
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D.P.R. 20 ottobre 2010, n. 215: Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.
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Decreto dirigenziale interministeriale del 28 dicembre 2010: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, al fine di finanziare per l'anno 2011 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Decreto dirigenziale interministeriale del 22 dicembre 2011: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, al fine di finanziare per l'anno 2012 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 23 dicembre 2011).
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Decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012: Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012 - In vigore dal 1° Agosto 2012).
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Decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012 - TABELLA A - In vigore dal 1° Agosto 2012.
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Decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2012: Maggiorazione delle voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, al fine di finanziare per l'anno 2013 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). (Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 27 dicembre 2012).
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