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Disciplina dell'imposta di bollo
(12163 parole totali contate in questo testo) (15336 letture) 
IMPOSTA DI BOLLO - TARIFFE DOVUTE IN MISURA FORFETTARIA SUGLI ATTI TRASMESSI PER VIA TELEMATICA
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1. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.M. 22 FEBBRAIO 2007
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, il decreto 22 febbraio 2007, riguardante la determinazione delle nuove tariffe dell’imposta di bollo dovuta in misura forfetaria sulle ulteriori tipologie di atti che transitano per via telematica, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81.
Il decreto reca quindi le modifiche alla Tariffa - Parte Prima dell’imposta di bollo, annessa al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, e trova concreta applicazione per effetto del provvedimento interdirigenziale (Agenzia Entrate, Agenzia Territorio, Ministero della Giustizia) emanato il 6 dicembre 2006, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche, di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463/1997, già in vigore per gli atti immobiliari, a tutti i soggetti nonché a tutti gli atti.
Questo decreto ha, in particolare, disposto:
a) l'estensione della registrazione in via telematica agli altri pubblici ufficiali diversi dai notai;
b) la possibilità per i notai di registrare in via facoltativa dal 1° gennaio 2007, con gli strumenti telematici, gli atti per i quali è stata finora necessaria la registrazione "cartacea";
c) l'obbligo per i notai di registrare in via telematica tutti gli atti da essi ricevuti o autenticati a far data dal 1° aprile 2007 (data che è stata successivamente prorogata al 1° giugno 2007).
E' evidente che per registrare in via telematica è necessario:
1) che l'imposta di bollo venga forfettizzata, in quanto il suo importo non può più dipendere dal numero dei fogli di cui un atto si compone;
2) che la stessa imposta venga pagata non più mediante marche ma in modo che sia addebitato il conto corrente di chi registra e corrispondentemente che sia accreditato l'Erario.
Per raggiungere questi obiettivi è stato emanato il decreto del 22 febbraio 2007.
In particolare, il comma 1-bis dell’articolo 1 della Tariffa - Parte Prima, che concerne gli atti relativi a beni immobili redatti da notai o altri pubblici ufficiali, include in detta categoria anche gli atti delle società e degli enti diversi dalle società.
Lo stesso comma prevede, inoltre, diverse misure dell’imposta di bollo da applicare, a seconda degli adempimenti scaturenti dalla tipologia dell’atto stesso.
Le note al decreto precisano, inoltre, che l’imposta cumulativa deve essere sempre corrisposta per l’intero ammontare anche quando alcune formalità, come quella ipotecaria e la voltura catastale, siano richieste successivamente alla registrazione dell’atto.
In tali casi è previsto che sia dovuto l’importo pari alla differenza tra l’imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.
Nell’articolo 1 della tariffa, dopo il comma 1-bis, è stato aggiunto il comma 1-bis.1, nel quale si prevede l’imposta di bollo per gli atti diversi da quelli aventi ad oggetto immobili.
Distinti importi sono previsti per gli atti societari, le procure e simili e tutti gli altri atti.
Nello stabilire le tariffe, si è tenuto conto del fatto che la consistenza della maggior parte di tali atti è, mediamente, di uno o al massimo due fogli e che le procure non superano quasi mai un foglio.
Con il comma 2-ter, inserito nell’articolo 3 della tariffa, è stata disciplinata l’imposta di bollo per gli atti, diversi da quelli relativi a beni immobili, registrati o non soggetti a registrazione e per i quali le altre formalità non sono obbligatorie; sono stati previsti importi diversi a seconda che vengano richieste le formalità di trascrizione o iscrizione, di annotazione o di voltura catastale.
Ove ne ricorrano gli estremi detta imposta si applica in aggiunta a quella prevista dall’articolo 1, comma 1-bis.1.
2. GLI EFFETTI DEL DECRETO SUGLI ATTI DA INVIARE PER VIA TELEMATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE
A decorrere dal 1° giugno 2007, la registrazione di tutti gli atti notarili deve avvenire tramite Modello Unico Informatico (MUI), con versamento dell'imposta di bollo nella misura forfettaria stabilita dal D.M. 22 febbraio 2007.
I notai saranno, pertanto, obbligati a registrare tutti gli atti ricevuti o autenticati in via telematica (compresi quindi quelli da inviare al Registro delle imprese), applicando le modalità e gli importi determinati dal decreto del 22 febbraio 2007, che si riportano sinteticamente qui di seguito.
2.1. Art. 1, comma 1-bis - Atti e importi dell’imposta di bollo
1) 230,00 euro, per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni, le rinunce e gli atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti;
2) 300,00 euro, nel caso i precedenti atti siano da iscrivere o depositare anche presso il Registro delle imprese;
3) 155,00 euro, per tutti li altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari;
4) 225,00 euro, nel caso i precedenti atti siano anche da iscrivere o depositare presso il Registro delle imprese;
5) 125,00 euro, per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (R.D. n. 499/1929);
6) 195,00 euro, nel caso i precedenti atti siano anche da iscrivere o depositare presso il Registro delle imprese.
2.2. Art. 1, comma 1-bis.1 - Atti e importi dell’imposta di bollo
1) 156,00 euro, per gli atti propri delle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell’atto e la domanda per il Registro delle imprese;
2) 30,00 euro, per la registrazione di procure e atti ad esse equiparati;
3) 15,00 euro, per gli atti di cessione di quote sociali;
4) 45,00 euro, per tutti gli altri atti.
- Per i soli atti rientranti nel punto 1), l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte del notaio in fase di registrazione include anche l’imposta di bollo relativa alla domanda di iscrizione o di deposito dei medesimi atti al Registro delle imprese.
Tale circostanza deve essere evidenziata nei programmi informatici utilizzati per l’invio telematico (Fedra 5.9 e FedraPlus), scegliendo l'opzione "Bollo assolto all'origine" e inserendo nel campo relativo agli estremi dell'autorizzazione all'assolvimento virtuale del bollo la dicitura "Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI)".
- Per gli atti di cui ai numeri 2), 3) e 4) della medesima Tariffa - come è stato precisato anche dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007 - non è stata invece prevista analoga disposizione normativa.
Di conseguenza, l'imposta di bollo dovuta, rispettivamente, nella misura di euro 30,00, di euro 15,00 e di euro 45,00, si riferisce alla sola formalità della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Per l'eventuale successiva presentazione all'Ufficio del Registro delle imprese, comprese le copie degli atti, deve essere corrisposta una ulteriore imposta di bollo.
Nel caso di atto relativo a società cooperativa, che alleghi anche il modello C17, si dovrà inserire la normale dicitura dell'assolvimento del bollo in modo virtuale (importo di 14,62) e riportare la dicitura del MUI nel "modello Note".
Se la registrazione dell'atto notarile avviene tramite Modello Unico Informatico (MUI), l'istanza rivolta al Registro delle imprese è esente dal pagamento dell'imposta di bollo anche se la stessa non viene presentata direttamente dal Notaio ma da altro soggetto obbligato.
Per tutti gli altri atti soggetti a deposito od iscrizione nel Registro delle imprese (procure, cessione di quote sociali, cessione di azienda, ecc.) non viene previsto che il bollo forfettario versato tramite MUI in sede di registrazione assolva anche il bollo dovuto per le formalità previste al Registro delle imprese, pertanto dovrà essere pagata sia l'imposta di bollo prevista dal D.M. 22 febbraio 2007 (30,00 - 15,00 - 45,00 euro) che l'imposta di bollo prevista per l'invio telematico al Registro delle imprese (42,00 - 59,00 - 65,00 euro).
2.3. Art. 1, comma 1-ter - Atti e importi dell’imposta di bollo
1) Domanda, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del Registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico:
- per ciascuna domanda, denuncia od atto:
a) 42,00 euro, se presentate da imprese individuali;
b) 59,00 euro, se presentante da società di persone;
c) 65,00 euro, se presentate da società di capitali.
Rientrano in questa ipotesi tutti gli atti soggetti a deposito od iscrizione nel Registro delle imprese, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis.1, Punto 1), soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 156,00 euro.
L’articolo 1, comma 205 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha modificato l’articolo 1, comma 1-ter, lettera a) della Tariffa, Parte Prima annessa al D.P.R. n. 642/1972, così come da ultimo modificata dal decreto 22 febbraio 2007, fissando la misura dell’imposta di bollo per le imprese individuali in euro 17.50.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica al Registro delle imprese è stata fissata in 17,50 euro.
RIEPILOGANDO
A decorrere dal 1° gennaio 2008, per le domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del Registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, l'imposta di bollo verrà assolta nelle seguenti misure:
a) 17,50 euro, se presentate da imprese individuali;
b) 59,00 euro, se presentante da società di persone;
c) 65,00 euro, se presentate da società di capitali.
3. TABELLA RIEPILOGATIVA
. TABELLA RIEPILOGATIVA degli atti soggetti ad iscrizione o deposito presso il Registro delle imprese con i relativi importi del bollo telematico da pagare. (Tabella aggiornata al 1° gennaio 2008). 
4. RIFERIMENTI NORMATIVI
. D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463: Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
. D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308: Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari.
. Agenzia Entrate, Agenzia Territorio, Ministero della Giustizia – Provvedimento del 6 dicembre 2006: Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti.
. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 22 febbraio 2007: Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto - Ufficio Fiscalità Generale - Interpello del 30 maggio 2007, Prot. n. 907-16341/2007: Interpello del 10 aprile 2007 Prot. n. 907-185/2007 - Camera di Commercio di Verona.
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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - CASISTICA
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1. IMPOSTA DI BOILLO SULLE ISTANZE DI RIMBORSO DI DIRITTI CAMERALI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007, in risposta ad una istanza di Interpello presentata da una Camera di Commercio, ha affrontato il problema dell’applicabilità o meno dell’imposta di bollo nelle istanze di rimborso di diritti camerali (diritti di segreteria e diritto annuale)non dovuti erroneamente versati.
L’Agenzia delle Entrate, nel confermare che, sia il diritto annuale, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, che i diritti di segreteria, dovuti a fronte di un’attività compiuta dall’Ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni pubbliche (tenuta di Registri, Ruoli, Albi ed Elenchi, rilascio di certificazioni, visure, copie di atti, ecc.), sono entrate di natura tributaria, ha sancito che le istanze di rimborso di entrambi i diritti per somme erroneamente versate e non dovute, beneficiano dell’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella – Allegato B, al D.P.R. n. 642 del 1972.
L'Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto aveva sostenuto nella risposta all'Interpello proposto dalla Camera di Commercio di Firenze, n. 954 – 425/2004 - Prot. n. 954-163061/2004, dove riteneva i diritti di segreteria "entrate aventi natura patrimoniale", oggi ritiene che gli stessi sono da considerare "entrate di natura tributaria".
Alla luce di quanto sopra non deve essere più applicato il bollo di 1.81 euro sulle ricevute rilasciate dalle Camere di Commercio a fronte delle somme incassate a titolo di diritti di segreteria.
Il testo della Risoluzione viene riportato nell'Appendice normativa.
2. DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE CARTE TACHIGRAFE
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 12/E del 26 gennaio 2007, in risposta ad una istanza di Interpello presentata dall’UnionCamere, ha affrontato il problema dell’applicabilità o meno dell’imposta di bollo nelle domande presentate alle Camere di Commercio per il rilascio delle Carte tachigrafe del conducente di cui al D.M. 31 ottobre 2003, n. 361 ed al D.M. 23 giugno 2005.
L’Agenzia delle Entrate, nel condividere la posizione assunta dall’UnionCamere, ha sancito che tali domande non sono soggette all’imposta di bollo di cui all’art. 3 della Tariffa – Parte Ia, annessa al D.P.R. n. 642/1972, in quanto:
a) l’attività di rilascio delle Carte tachigrafe da parte delle Camere di Commercio non presuppone la tenuta di alcun registro;
b) tali domande non sono, inoltre, finalizzate ad ottenere l’emanazione di alcun provvedimento amministrativo o al rilascio di certificazioni, estratti o simili;
c) la “Carta tachigrafa” non è, infine, assimilabile alla fattispecie indicata nel citato art. 3 della Tariffa.
Il testo della Risoluzione viene riportato nell'Appendice normativa.
3. CONTRASSEGNO TELEMATICO AL POSTO DELLE VECCHIE MARCHE DA BOLLO
Con comunicato stampa del 10 gennaio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il contrassegno telematico, in vigore dal 2005, sostituisce definitivamente la marca da bollo cartacea.
A partire dal 1°gennaio 2007, il pagamento dell’imposta di bollo avviene presso gli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, che rilasciano i relativi contrassegni telematici, nel rispetto di quanto previsto dal comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che ha sostituito l’art. 3 del D.P.R. n. 642/1972.
Per consentire lo smaltimento di eventuali scorte, le marche da bollo cartacee potranno ancora essere utilizzate fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che le dichiarerà fuori corso.
Il nuovo articolo 3 del D.P.R. n. 642/1972, dispone inoltre che le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale dovranno essere arrotondati a 0,10 euro per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti, rispettivamente, di frazione fino a 0,05 euro o superiore a 0,05 euro.
In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di 1,00 euro, ad eccezione delle cambiali e dei valori cambiari, per i quali l'imposta minima è stabilita in 0,50 euro.
Il testo del decreto aggiornato viene riportato nell’Appendice normativa.
4. NUOVO FOGLIETTO BOLLATO PER CAMBIALI
Con Provvedimento del 29 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo foglietto bollato per cambiali, privo dell’importo dell’imposta assolta.
Esistono attualmente ben 51 tagli diversi di foglietti bollati per cambiali, ognuno riportante un importo diverso di imposta assolta.
Con questo nuovo provvedimento, d’ora in poi ci sarà un unico foglietto bollato per cambiali sul quale l’imposta dovuta sarà attestata mediante l’apposizione di marche per cambiali o mediante contrassegno telematico, di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005.
Il testo del provvedimento viene riportato nell’Appendice normativa.
Con un comunicato stampa del 28 settembre 2007, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che sta per iniziare - presso tutti i tabaccai autorizzati - la distribuzione delle nuove cambiali, le quali, a differenza di quelle attualmente in uso, saranno prive di valore e sulle quali quindi sarà necessario apporre i nuovi contrassegni telematici "marca cambiali". Questi varieranno a seconda dell'imposta da pagare e saranno emessi in tempo reale dal tabaccaio e da ogni altro rivenditore autorizzato.
I contribuenti e i rivenditori possono stare tranquilli perché le cambiali utilizzate fino a oggi possono ancora essere utilizzate, integrandone, se necessario, il valore con i contrassegni telematici.
Solo nel corso del 2008, quando la distribuzione dei nuovi foglietti sarà a regime e le giacenze saranno ormai smaltite, verranno progettati i tempi per dichiarare fuori corso le vecchie cambiali, attraverso un decreto del ministero dell'Economia e Finanze.
La legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto un limite minimo per l’assolvimento dell’imposta di bollo, nella misura di 1 euro, ridotto a 0,50 per l’imposta sulle cambiali.
Per tale motivo è stato introdotto un limite tecnico che impedisce l’emissione telematica di marche da bollo inferiori a 1 euro e “marche cambiali” inferiori a 0,50 euro.
Fanno eccezione le marche da bollo da 0,26 e 0,77 euro, necessarie per i versamenti dei diritti di copia, le quali resteranno invece in uso.
La stessa legge finanziaria prevede che l’imposta dovuta, in misura proporzionale sulle cambiali, debba essere arrotondata a 0,10 euro, a seconda che si tratti di frazioni sino a 0,05 o superiori a 0,05 centesimi di euro.
L’Agenzia delle Entrate comunica però che per l’emissione di contrassegni “marca cambiali” l’arrotondamento dell’importo a 0,10 euro non avviene in maniera automatica. Pertanto, al fine di rispettare le nuove disposizioni, i contribuenti dovranno prestare attenzione nel richiedere al tabaccaio l’emissione dei contrassegni di importo pari all’imposta correttamente calcolata.
Nessun arrotondamento è previsto per l’imposta di bollo da assolversi in misura fissa.
5. ASSEGNI TRASFERIBILI – NUOVA IMPOSTA DI BOLLO DA 1,50 EURO
Dal 30 aprile 2008, in seguito alle norme sull'antiriciclaggio, si dovranno fare i conti con nuove disposizioni su assegni e banconote.
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in materia di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, all’articolo 49, comma 10, stabilisce che “Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante”.
Il successivo comma 20 del medesimo articolo 49 precisa che “Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008”.
6. Imposta di bollo assolta successivamente all'autenticazione della sottoscrizione - Irregolare
Le autenticazione di firma rese in calce ad una dichiarazione, per le quali il contrassegno è stato acquistato in data successiva alla data di autenticazione della firma stessa, sono da ritenersi non in regola con le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 642/1972.
Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 358/E del 10 dicembre 2007, in ossequio al disposto di cui all'art. 11 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per "“1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”.
In sostanza, l'articolo 11 dispone che per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche (che dal 1° settembre 2007 avviene solo con contrassegno rilasciato, con modalità telematiche, da intermediari convenzionati) deve precedere l'eventuale sottoscrizione.
Pertanto, nel caso di dichiarazioni con sottoscrizione autenticata o di copie delle stesse, per le quali è stata corrisposta l'imposta di bollo tardivamente, devono, per il combinato disposto degli articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642/1972, essere inviate entro 30 giorni dal loro ricevimento da parte dell'ufficio autenticante all'Ufficio delle Entrate competente, per l'applicazione delle sanzioni.
Il testo della Risoluzione viene riportato nell'Appendice Normativa.
7. Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane sempreché tra loro scambiati - Esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo
Al fine di uniformare i comportamenti in sede di applicazione dell’esenzione assoluta dall’imposta di bollo prevista ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B annessa al D.P.R. 642/1972, la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, con nota n. 95389 del 20 dicembre 2007, ha fornito dettagliate precisazioni in tema di esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo degli atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane semprechè tra loro scambiati ai sensi dell’art. 16 della Tabella –Allegato B al D.P.R. 642/1972.
E’ necessario sottolineare che l’articolo 16 del D.P.R. n. 642/1972 attiene ad un’ipotesi di esenzione assoluta dal tributo per tutti gli atti e documenti posti in essere e scambiati tra le pubbliche amministrazioni ivi specificate.
Trattasi di una norma che concede un’esenzione e, pertanto, avendo carattere eccezionale non è certamente suscettibile di interpretazione analogica.
Attesa l’ampia e generica formulazione della norma esentativa, sono da ricomprendere «nel beneficio gli atti e contratti di qualsiasi natura, negoziali o non negoziali, scambiati tra i sopra specificati enti e organismi, a qualunque titolo o per qualsivoglia effetto» (Risoluzione 13 luglio 1981, n. 291228).
L’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Lazio, giunge alle seguenti conclusioni:
a) l’esenzione in esame non deve limitarsi allo scambio tra le pubbliche amministrazioni di soli atti ordinari intermedi ed interni bensì debba comprendere anche atti definitivi e finali, che siano eventualmente anche assoggettati a registrazione;
b) ove un disciplinare sia accessorio ed ausiliario ad un atto amministrativo e sia concluso con altra Amministrazione nell’esercizio delle sue competenze, risulta realizzata la condizione necessaria e sufficiente affinché trovi applicazione il regime di esenzione assoluta dall’imposta di bollo, come indicato dall’art. 16 della Tabella Allegato B annessa al D.P.R. 642/1972, sia per l’atto amministrativo che per l’annesso disciplinare.
Il testo del provvedimento viene riportato nell’Appendice normativa.
8. Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate – Imposta di registro e imposta di bollo - Assoggettamento
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 75/E del 28 dicembre 2007, fornisce chiarimenti in merito al trattamento, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, degli atti di trasferimento delle quote sociali.
L’Agenzia delle Entrate accoglie l’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, nella Sentenza n. 25087 del 23 ottobre 2006, nella quale la Suprema Corte sostiene che gli atti di trasferimento delle quote sociali, siano essi effettuati con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata, scontano sia l’imposta di registro in misura fissa che l'imposta di bollo.
Le disposizioni normative che in passato prevedevano l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo sono da ritenersi abrogate per effetto della specifica dispisizione contenuta nell’articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Per quanto riguarda, poi, l'imposta di bollo, la questione deve ritenersi definitivamente chiarita in base alle disposizioni contenute nel D.M. 22 febbraio 2007, che ha quantificato in modo sistematico l'impista di bollo dovuta in relazione alle diverse fattispecie normative, compresi gli atti di cessione di quote sociali.
Il testo della Circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
9. La soppressione della tassa sui contratti di borsa
L'art. 37 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (C.D. "Decreto milleproroghe"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 – In vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – sancisce, al comma 1, la soppressione della tassa sui contratti di borsa, prevedendo, di conseguenza:
• al comma 2, la modifica della Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e
• al comma 3, la modifica della Tabella - Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo.
Al comma 4 vengono, di conseguenza, abrogati:
- il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278,
- il D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, e
- l’articolo 34, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Il testo del decreto-legge viene riportato nell'Appendice Normativa.
10. Versamento dell’acconto sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale
Il D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nell’inserire l’art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale) al D.P.R. n. 642/1972, ha introdotto l’obbligo di versamento a titolo di acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Entro il 30 novembre di ogni anno, Banche, Poste italiane e gli altri enti e società finanziarie, sono tenute al pagamento di un acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale di una somma pari al 70% dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15.
Con il disposto di cui all’art. 82, comma 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (in vigore dal 25 giugno 2008), successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, questa aliquota sale:
• al 75% per l’anno 2008,
• all’85% per il 2009 e
• al 95% per gli anni successivi.
11. Iva e bollo, alternativa perfetta. Se c’è l’una, esenzione dall’altro
Le quietanze rilasciate in relazione a corrispettivi per prestazioni assoggettate a Iva sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. A confermarlo, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 73/E del 23 marzo 2009, il cui testo viene riportato nell'Appendice Normativa - Circolari, Risoluzioni e Istanze di interpello.
Tale indirizzo, pienamente in linea con la consolidata posizione espressa precedentemente in materia dall'Amministrazione finanziaria nella Risoluzione n. 292337 del 15 ottobre 1983 e nella Circolare n. 1 del 2 gennaio 1984, trova il suo fondamento nel principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo.
In base all'articolo 6 della Tabella del D.P.R. n. 642/1972 e all'articolo 7, comma V, della Legge n. 405/1990, le fatture, ricevute, quietanze, note, i documenti di accreditamento e addebitamento di somme relative a operazioni soggette a IVA sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto, cioè anche in caso di registrazione.
Come ribadito dalla Risoluzione in commento, per fruire dell'esenzione, i documenti su citati devono necessariamente recare l'indicazione dell'importo dell'IVA.
Nel caso in cui nel documento l'imposta non sia evidenziata, è indispensabile apporre una dicitura atta a confermare che l'emissione del documento riguarda il pagamento di corrispettivi assoggettati a IVA.
Esenti da bollo sono anche le fatture emesse riguardanti operazioni non imponibili per cessioni all'esportazione di merci (dirette e triangolari) od operazioni intracomunitarie, nonché le fatture emesse nei confronti di acquirenti/committenti soggetti passivi IVA in applicazione del meccanismo del reverse charge.
È invece soggetto all'imposta di bollo di 1,81 euro fin dall'origine ciascun esemplare di fatture, cartacee ed elettroniche, nonché i documenti aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro emessi per le seguenti operazioni:
• operazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972,
• operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972,
• operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale,
• operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette.
Per i casi sopraelencati l'imposta viene assolta mediante applicazione di contrassegno sul documento emesso oppure in maniera virtuale, qualora sussista autorizzazione rilasciata dalla Direzione regionale delle Entrate.
Nel caso in cui nella fattura vengano evidenziati sia importi assoggettati a IVA sia importi non assoggettati, con l'importo non assoggettato di ammontare superiore a 77,47 euro, come indicato nella Circolare ministeriale 1/301333 del 1984 e nella 98/2001, il bollo è dovuto.
Non va dimenticato che, se per qualsiasi ragione (smarrimento, mancata ricezione del documento, ecc.) il soggetto che ha emesso il documento originale rilascia una "copia conforme" della fattura, si applica, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, lo stesso trattamento fiscale riservato al documento originale.
Pertanto, ad esempio, una copia di fattura per operazione esente da IVA di importo superiore a 77,47 euro deve essere assoggettata a bollo.
(Fonte: Eleonora Mennella - FiscoOggi).
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MEMORANDUM
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1. Valori bollati con importi espressi in lire
A decorrere dal 1° settembre 2007, i valori bollati con importi espressi in lire, in lire-euro ed in euro, con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e delle marche da bollo per cambiali, saranno fuori corso e non verranno più distribuiti da parte di Poste Italiane S.p.a., quale distributore primario di valori bollati.
Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007 e che si riporta nell'Appendice normativa.
Coloro che fossero ancora in possesso di tali valori sono invitati ad utilizzarli entro il 31 agosto 2007, integrandoli eventualmente con le nuove marche emesse in via telematica, allo scopo di raggiungere l'importo dovuto.
Dopo tale data le marche da bollo tradizionali non potranno più essere accettate.
In concomitanza della dichiarazione di fuori corso dei valori bollati cartacei e del connesso venir meno delle esigenze di integrazione dei suddetti valori cartacei, a decorrere dalla medesima data, non sarà più consentita l’emissione dei contrassegni telematici "marche da bollo" di importo inferiore ad euro 1,00 e contrassegni “marche per cambiali/contratti di borsa” di importo inferiore ad euro 0,50.
. Se vuoi consultare il comunicato stampa emesso dall'Agenzia delle Entrate il 14 luglio 2007, clicca QUI
Il decreto del 25 maggio 2007 è stato emanato in considerazione delle modifiche intervenute alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, può essere corrisposta esclusivamente mediante modalità telematica o virtuale.
Bisogna, infatti, ricordare che l'art.1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che ha sostituito l’art. 3 del D.P.R. n. 642/1972, stabilisce che l'imposta di bollo può essere corrisposta:
- o mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (tabaccherie),
- o in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati, o mediante versamento in conto corrente postale.
Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti, rispettivamente, di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.
Esempi:
- documento fino a 4 facciate (un foglio): contrassegno da 14,62 euro;
- documento da cinque a otto facciate (due fogli): contrassegno da 29,20 euro;
- documento da nove a dodici facciate (tre fogli): contrassegno da 43,90 euro;
- documento da tredici a sedici facciate (quattro fogli): contrassegno da 58,50 euro, e così via.
In ogni caso l'imposta di bollo è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari, per i quali l'imposta minima è stabilita nella misura di euro 0,50.
Quanto sopra vale anche per ogni elaborato grafico che integri la documentazione quali: disegni, mappe, estratti cartografici, tabelle, ecc., per i quali, l'art. 28 dell'Allegato A - Tariffa, Parte IIa, prevede un'imposta di 0,52 per ogni foglio o esemplare.
2. Foglietti bollati per cambiali con importi espressi in lire
A decorrere dal 7 dicembre 2009, i foglietti bollati per cambiali recanti l'importo dell'imposta assolta in lire-euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore e' espresso in lire, in lire-euro e in euro saranno fuori corso.
Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009 e il cui testo viene riportato nell'Appendice normativa.
Le procedure di distruzione dei predetti valori bollati, non ancora distribuiti ai rivenditori secondari, possono essere avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate - Marche e foglietti per cambiali - Fuori corso dal 7 dicembre 2009
L'Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 21 luglio 2009, invita le Amministrazioni, gli enti e i privati a smaltire le scorte di marche e foglietti di carta bollata per cambiali e ad utilizzarli entro il prossimo 6 dicembre in quanto, dal giorno successivo, tali valori non potranno più essere utilizzati né rimborsati, e lasceranno definitivamente il posto ai contrassegni telematici emessi dai tabaccai.
Nel Comunicato stampa viene inoltre precisato che "sono invece già partite le operazioni di distruzione dei valori bollati non ancora distribuiti ai rivenditori.
Si completa così il processo di semplificazione avviato dall’Amministrazione finanziaria, che ha visto l’istituzione di un nuovo foglietto senza l’indicazione dell’imposta assolta al posto dei 51 diversi tagli di foglietti bollati per cambiali (Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 novembre 2006) e, a partire dal 1° gennaio 2007, l’uscita di scena dei valori bollati per il pagamento dell’imposta di bollo, stabilita con la Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006).
".
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RIFERIMENTI
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. Per quanto riguarda la problematica dell'imposta di bollo in materia di invio telematico, cliccate QUI.
. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.
. Per l’argomento dei DIRITTI DI SEGRETERIA riscossi dalle Camere di Commercio, cliccate QUI.
. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI REGISTRO, cliccate QUI.
. Per quanto riguarda i diritti dei contribuenti e le modalità di utilizzo dell'istituto dell'INTERPELLO, cliccate QUI.
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APPENDICE NORMATIVA LEGGI, DECRETI E PROVVEDIMENTI
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Legge 26 gennaio 1961, n. 29: Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.
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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo. (Testo aggiornato al 1° Gennaio 2012).
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ALLEGATO A - TARIFFA - PARTE PRIMA - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine. (Tariffa aggiornata al 1° Gennaio 2012).
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ALLEGATO A - TARIFFA - PARTE SECONDA - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso. (Tariffa aggiornata al 1° Gennaio 2012).
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ALLEGATO B - TABELLA - Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. (Tabella aggiornata al 1° Gennaio 2012).
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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: Disciplina delle agevolazioni tributarie.
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Legge 29 dicembre 1990, n. 405: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991). Art. 7.
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D.M. 20 agosto 1992: Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.
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D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237: Modifiche della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.
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D.M. 17 maggio 2002, n. 127: Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonchè la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.
(In vigore dal 17 luglio 2002)
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D.M. 23 gennaio 2004: Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di suppporto.
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D.L. 12 luglio 2004, n. 168: Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. (Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) - Art. 1-bis.
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L. 30 dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Art. 1, comma 300 .
. D.L. 31 gennaio 2005, n. 7: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Art. 7. (Convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43).
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Agenzia delle Entrate - Provvedimento 5 maggio 2005: Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate. (In vigore dal 1° giugno 2005).
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D.M. 24 maggio 2005: Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 29 novembre 2006: Istituzione di un nuovo foglietto bollato per cambiali.
. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 22 febbraio 2007: Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.
. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 25 maggio 2007: Dichiarazione di fuori corso di valori bollati espressi in lire, lire-euro ed euro.
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Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31). Art. 37.
. D.M. 26 maggio 2009: Dichiarazione di fuori corso dei foglietti bollati per cambiali con l'indicazione dell'imposta assolta e delle marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro.
. D.M. 8 novembre 2011: Estensione delle modalita' di versamento tramite modello F.24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonche' ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale. Articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
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APPENDICE NORMATIVA CIRCOLARI - RISOLUZIONI - ISTANZE DI INTERPELLO
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. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Circolare n. 22 del 5 giugno 1974: Bollo. Concessioni governative. Esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa del libro giornale e del libro degli inventari.
. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Risoluzione n. 290159 del 25 marzo 1981: Bollo. Domande e denunce di iscrizione alle Camere di Commercio.
. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Risoluzione n. 291228 del 13 luglio 1981: Bollo. Istanze prodotte da enti locali ad organi dello Stato.
. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Risoluzione n. 312660 del 18 aprile 1983: Bollo. Trattamento tributario applicabile alla tessera di riconoscimento personale rilasciata agli iscritti nei ruoli tenuti dalle camere di commercio.
. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Risoluzione n. 291725 del 26 luglio 1986: Bollo. Concessioni governative. Trattamento fiscale dei libri, repertori e registri di carattere contabile o commerciale.
. Ministero delle Finanze - Tasse e imposte indirette sugli affari - Risoluzione n. 290908 del 23 novembre 1987: Bollo. Trattamento fiscale applicabile ad alcuni atti e documenti concernenti l'attività delle U.S.L.
. Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario - Risoluzione n. 27/E del 1° febbraio 1995: Applicazione delle Tasse sulle concessioni govermative e imposta di bollo sui registri rilasciati alle navi.
. Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario - Risoluzione n. 68/E del 9 marzo 1995: Tasse sulle concessioni governative e imposta di bollo - Registro degli infortuni sul lavoro - Quesito.
. Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario - Risoluzione n. 19/E del 20 gennaio 1996: Imposta di bollo - Registri di carico e scarico in materia di prevenzione e repressione delle frodi.
. Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Affari giuridici e contenzioso tributario - Risoluzione n. 159/E del 22 luglio 1996: Imposta di bollo - Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - Quesito.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 63/E del 17 maggio 2000: IRPEG - Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - Quesito relativo alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 180/E del 24 novembre 2000: Imposta di bollo - Quesito domanda di ammissione al passivo fallimentare.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 68 del 16 maggio 2001: Imposta di bollo - Richiesta di copie di atti amministrativi.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 98/E del 13 luglio 2001: Imposta di bollo - Fatture contenenti corrispettivi relativi a più operazioni.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 101/E del 3 luglio 2001: Imposta di bollo. Istanze presentate dai produttori agricoli alla Pubblica Amministrazione.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 109/E del 5 luglio 2001: Imposta di bollo - Denuncia di inizio attività. (La Risoluzione fornisce chiarimenti in ordine al trattamento ai fini dell'imposta di bollo delle denunce di inizio attività, che non integrano alcun provvedimento amministrativo ma costituiscono semplici comunicazioni)
. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 100 del 5 dicembre 2001: Autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale per gli atti depositati e rilasciati dalle Camere di Commercio.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 34/E del 1° febbraio 2002: Imposta di bollo sugli atti difensivi prodotti dalla Provincia innanzi alle Commissioni tributarie. Esenzione.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 49/E del 19 febbraio 2002: Imposta di bollo su atti difensivi e di costituzione innanzi alle Commissiomni Tributarie - Richiesta parere.
. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 21/E del 27 febbraio 2002: Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 85/E del 12 marzo 2002: Articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 97/E del 19 febbraio 2002: Imposta di bollo su atti e documenti connessi con i contratti di appalto - Ministero della difesa - Direzione Generale del Demanio e della Difesa.
. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 64/E del 1 agosto 2002: Articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Numerazione dei registri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.
. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 67/E del 7 agosto 2002: Imposta di bollo su domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 3, comma 13 - D.M. 17 maggio 2002, n. 127.
. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 70/E del 14 agosto 2002: Imposta di bollo sugli atti giudiziari - Contributo unificato istituito dall'art. 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal D.L. 11 marzo 2002, n. 28 , convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia , approvato con DPR 30 maggio 2002, n. 115.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 9/E del 22 gennaio 2003: Istanza di Interpello - Articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Numerazione dei registri contabili.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29/E del 11 febbraio 2003: Esposti all'autorità di Pubblica Sicurezza - Imposta di bollo.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 71/E del 25 marzo 2003: Imposta di bollo su atti e documenti connessi con i contratti di appalto - Ministero della difesa.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 122/E del 3 giugno 2003: Istanza di interpello - Contratti di trasferimento titoli conclusi tra società di intermediazione e non residenti - Tassa sui contratti di borsa - Esenzione.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 171/E del 8 agosto 2003: Istanza di interpello - Imposta di bollo nelle copie autentiche dei contratti di cessione di partecipazioni sociali.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 197/E del 20 ottobre 2003: Istanza di interpello - L’imposta di bollo per le domande di iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di trasferimento di quote societarie e per gli atti che le accompagnano.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 5/E del 23 gennaio 2004: Imposta di bollo - Registro di carico e scarico dei veicoli dismessi dalla circolazione previsto dall'art. 46 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
. Interpello 954-425/2004 – Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura ….. - Imposta di bollo sulle quietanze o fatture per diritti di segreteria, corrispettivo per l'utilizzo del servizio informatico, diritto annuale.
N.B. Questo Interpello è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 135/E del 26 settembre 2005.
. Agenzia delle Dogane - Circolare n. 37/D del 7 luglio 2004: Disposizioni relative agli oneri e riscossione delle spese relative al rilascio di duplicati e certificazioni di documenti doganali.
. Interpello n. 954 - 581/04 Prot. n. 2004/185694, Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Cooperative - Imposta di bollo su atti costitutivi e modificativi da iscrivere al Registro delle imprese.
. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 29/E del 1 giugno 2005: Imposta di bollo su atti e documenti delle Università.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 70/E del 1 giugno 2005: Istanza di Interpello n. ... - Certificati CITES - Imposta di bollo.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 79/E del 17 giugno 2005: Istanza d'interpello. Imposta di bollo su domande di iscrizione all'Albo delle società cooperative.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 135/E del 26 settembre 2005 - Istanza di Interpello - Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Imposta di bollo su quietanze e fatture rilasciate per le somme riscosse in relazione alle richieste formulate per via telematica.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 159/E del 11 novembre 2005 - Trattamento tributario della bollatura e vidimazione dei Registri di carico e scarico rifiuti.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte - Risposta a Interpello proposto dalla Camera di Commercio di Torino il 9 ottobre 2005, Prot. 901-40415 - Imposta di bollo - Iscrizione, modifica e cancellazione inviate all'Albo delle imprese artigiane con modalità telematica.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risposta a Interpello proposto dalla Camera di Commercio di Firenze il 21 giugno 2004 - Imposta di bollo - Rimborso a utenti di eccedenze di imposta corrisposta in modo virtuale - Art. 15, D.P.R. n. 642/1972.
. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 11/E del 3 aprile 2006: Imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative - Modifiche: D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 300; D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Reginale dell'Emilia Romagna - Risoluzione del 20 gennaio 2006, Prot. 909-2854/2006 - Risposta a Interpello proposto dalla Camera di Commercio di Ferrara il 17 novembre 2005 - Imposta di bollo - Interpretazione art. 66, comma 6-bis, D.L. n. 331 del 1993 - Domande di iscrizione e di deposito presentate dalle società cooperative per via telematica o su supporto informatico.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - Risposta a Interpello proposto dall'Unioncamere Emilia Romagna il 18 gennaio 2006, Prot. 51 - Imposta di bollo - Iscrizione, modifica e cancellazione inviate all'Albo delle imprese artigiane con modalità telematica.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007: Istanza di interpello - Istanze di rimborso di diritti camerali non dovuti erroneamente versati - Imposta di bollo.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 12/E del 26 gennaio 2007: Istanza di interpello - Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Domande per il rilascio delle carte tachigrafe.
. Agenzia delle Entrate - Interpello del 2 febbraio 2007, Prot. 7550: Istanza di interpello - Camera di Commercio di Milano - Imposta di bollo - Atti e denunce di società cooperative edilizie e di abitazione inviate al Registro delle imprese.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 199/E del 2 agosto 2007: Istanza di Interpello - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Imposta di bollo - Attestazione apposta dal funzionario sul libretto di tirocinio personale.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 279/E del 4 ottobre 2007: Istanza di interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell’Interno – Trattamento ai fini dell’imposta di bollo dell’attestato di iscrizione anagrafica e dell’attestato di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini comunitari ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea - Istanza presentata il 01/06/2007 – D.Lgs. n. 30 del 2007.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007: Istanza di interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. - Imposta di bollo. Art. 1, comma 1-bis della Tariffa. - Tasse sulle concessioni governative. Applicabilità della tassa di cui all'art. 22 della Tariffa per le attività di facchinaggio, autoriparazione, impiantistica e imprese di pulizia. - Imposta di registro. Obbligo di registrazione prima della presentazione al Registro delle imprese del bilancio di esercizio e del bilancio finale di liquidazione contenenti una distribuzione di utili e del bilancio finale di liquidazione dal quale risulti un credito IVA.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 358/E del 10 dicembre 2007: Istanza di interpello - Automobile Club d’Italia di ... - Imposta di bollo assolta successivamente all’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di vendita.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Provvedimento del 20 dicembre 2007: esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo degli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché Comunità montane sempreché tra loro scambiati ai sensi dell’art. 16 della Tabella – Allegato B al D.P.R. 642/1972.
. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 75/E del 28 dicembre 2007: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate – Imposta di registro e
imposta di bollo.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Circolare n. 18/E del 7 marzo 2008: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Articolo 49, comma 10 – Imposta di bollo su assegni bancari o postali o assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008: Istanza di Interpello - Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Imposta di bollo - Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 135/E del 7 aprile 2008: Istanza di interpello 2008 – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di bollo – Istanze di rateazione presentate ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973.
Le richieste di concessione dei contributi regionali previsti a favore di soggetti in condizioni di disagio previdenziale per la promozione dello sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva non godono dell’esenzione dall’imposta di bollo.
Le domande per ottenere il beneficio sono, pertanto, soggette all'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 193/E del 12 maggio 2008, che si riporta di seguito.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 193/E del 12 maggio 2008: Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. REGIONE VENETO – imposta di bollo sulle domande per ottenere contributi regionali.
L'imposta di bollo assolta in sede di registrazione degli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai e da altri pubblici ufficiali mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ricomprende anche quella dovuta per tutti gli allegati esterni all'atto principale, quando per gli stessi l'assolvimento del tributo non sia dovuto sin dall'origine.
Al contrario, altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che, per loro natura, siano soggetti all'imposta fin dall'origine, ancorché allegati all'atto principale, devono assolvere l'imposta di bollo autonomamente secondo le indicazioni della tariffa.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 194/E del 16 maggio 2008, che si riporta di seguito.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 194/E del 16 maggio 2008: Imposta di bollo – Art. 1, comma 1-bis, della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Allegati agli atti da registrare con procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione del 5 giugno 2008, n. 225/E: Trasferimento Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Cessione di quote sociali - Art. 11 Tariffa del DPR n. 131 del 1986 - Imposta di registro.
Secondo quanto disposto dall’articolo 3, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24, nella Regione Piemonte il titolo che legittima la raccolta dei funghi epigei spontanei si perfeziona con il solo versamento della somma prevista, senza il rilascio di alcun provvedimento Tale ricevuta di versamento costituisce “denuncia di inizio attività” in forza dell'indicazione nella causale di versamento dei dati anagrafici e della residenza del raccoglitore.
E’ stato chiesto se sulla ricevuta di versamento, che sostituisce l’autorizzazione alla raccolta funghi e contestualmente costituisce “denuncia di inizio attività”, debba essere applicata l’imposta di bollo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione che si riporta di seguito, ritiene che l'autorizzazione per la raccolta dei funghi sconta l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di 14,62 euro in quanto, in mancanza della stessa, non potrebbe essere svolta l'attività di raccolta.
Non rileva, in merito, la circostanza che il versamento svolga anche una funzione di denuncia inizio attività, in quanto la natura autorizzatoria deve ritenersi assorbente riguardo a quella di inizio attività.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 240/E del 12 giugno 2008: Interpello ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 212 del 2000 – Autorizzazione alla raccolta funghi epigei spontanei – Assoggettabilità imposta di bollo articolo 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
La fotocopia del certificato camerale, non dichiarata conforme all'originale, prodotta al momento della trascrizione al PRA del trasferimento di proprietà di un veicolo, non soggiace ad imposta di bollo.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 388/E del 20 ottobre 2008: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Inapplicabilità dell’imposta di bollo a fotocopia del certificato camerale, non dichiarata conforme all’originale - articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Sulle autenticazioni delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli l'imposta di bollo non può essere assolta in modo virtuale.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 418/E del 3 novembre 2008: Interpello ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 212 del 2000 – Attestazione dell’avvenuta autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli. Assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 642 del 1972.
Spetta all'Agenzia delle Entrate sanzionare le irregolarità in materia di imposta di bollo, o provvedere alla definizione agevolata.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 419/E del 3 novembre 2008: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Automobile Club d’Italia – Imposta di bollo regolarizzazione dell’ autentica della sottoscrizione degli atti di alienazione e di costituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati sui quali sono stati apposti contrassegni telematici in data successiva a quella della sottoscrizione stessa.
La relazione del consulente tecnico di parte è soggetta al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, ma non all'imposta di bollo.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 436/E del 12 novembre 2008: Istanza di interpello – Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia – Non applicabilità dell’imposta di bollo.
Il cliente che riceve una fattura o una ricevuta, è legittimato a portare in detrazione le spese relative all’imposta bollo solo se effettua egli stesso il pagamento del tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo fra le parti. In quest’ultimo caso, infatti, è consentito addebitare al cliente, in aggiunta al compenso professionale, l’importo del bollo.
Al di fuori di queste due ipotesi la detrazione non è ammissibile.
E’ questo il contenuto della Risoluzione n. 444/E del 18 novembre 2008, con cui l’Agenzia chiarisce il corretto trattamento tributario relativo al bollo da applicare sulle fatture di visite mediche.
L’obbligo di apporre sulle fatture le marche da bollo, sostituite dal 1° settembre 2007 dal contrassegno telematico, è a carico del soggetto che predispone il documento.
Tuttavia, sottolinea l’Agenzia, se viene consegnata una ricevuta non in regola con il bollo, il cliente è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta che deve corrispondere entro quindici giorni dalla data del ricevimento della fattura, presentandola all’ufficio locale delle Entrate, al fine di essere esentato da qualsiasi responsabilità.
Il professionista che ha emesso l’atto irregolare, invece, sarà passibile di sanzione.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 444/E del 18 novembre 2008: Istanza Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo su fatture relative a visite mediche.
In virtù del principio di alternatività tra l’IVA e l’imposta di bollo, le quietanze rilasciate in relazione a corrispettivi per prestazioni assoggettate ad IVA sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 73/E del 23 marzo 2009: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo – Quietanze apposte su ordinativi emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
Gli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia, gli elaborati grafici progettuali ed i piani di sicurezza non rientrano nella previsione dell’articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, posto che la loro particolare natura non muta neppure quando sono allegati o sono parte integrante della concessione edilizia.
Essi, pertanto, non devono essere assoggettati all’imposta di bollo sin dall’origine ma solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 28 della Tariffa Parte Seconda, e sioè quando gli stessi vengono presentati all’ufficio del registro per la registrazione.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 74/E del 23 marzo 2009: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –Applicabilità dell’imposta di bollo agli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia.
L’istanza di rimborso di un "tributo" locale indebitamente trattenuto è esente da bollo; del pari, non va assoggettata all’imposta di bollo anche la quietanza emessa all’atto del rimborso.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 95/E del 3 aprile 2009: Tributi locali - imposta di bollo sulla quietanza emessa all’atto di restituzione di somme indebitamente trattenute.
Tenuto conto della natura di corrispettivo (e non tributaria) dei canoni dovuti per il servizio di depurazione delle acque si deve ritenere che l’istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato non rientri nella previsione esentativa dell'articolo 5, comma 5, della Tabella annessa al DPR n. 642/1972 e, pertanto, la stessa, ai sensi dell’articolo 3 della tariffa annessa al DPR n. 642/1972, é soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 14,62.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 98/E del 7 aprile 2009: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Comune di … - Tariffa servizi depurazione acque - Istanza di rimborso - Articolo 3 della tariffa allegata DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 116/E del 29 aprile 2009, ritiene che l’acquisto di un terreno agricolo avvenuto per effetto del decreto di trasferimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, a seguito di asta senza incanto, possa usufruire delle agevolazioni in materia di PPC (piccola proprieta' contadina) ed essere:
• assoggettato alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
• esentato dall'imposta di bollo.
. AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Risoluzione n. 116/E del 29 aprile 2009: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Acquisto di un terreno agricolo per effetto del decreto di trasferimento emesso dall’Autorità Giudiziaria – Agevolazioni tributarie in materia di piccola proprietà contadina.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 181/E del 10 luglio 2009, ritiene che i certificati di residenza rilasciati ai cittadini comunitari (rumeni nel caso del presente interpello) al fine consentire loro l’esercizio del diritto di voto nel paese di origine, sono rilasciati in esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 1, della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.
. AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Risoluzione n. 181/E del 10 luglio 2009: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Imposta di bollo su certificati di residenza rilasciati a cittadini romeni a fini elettorali.
Il rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari di un cittadino dell'Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, sconta l'imposta di bollo. La questione è stata chiarita dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009: Istanza di interpello – Imposta di bollo - rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari dei cittadini dell’unione non aventi
la cittadinanza in uno stato membro - Richiesta parere.
E' esente da bollo la documentazione presentata dal contribuente per attestare la sua residenza in Italia al fine di ottenere l’applicazione della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. A nessuna delle tre copie di cui è composto il modello 5000-IT, pertanto, deve essere apposto il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.
La questione è stata chiarita dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 271/E del 17 5 novembre 2009.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 271/E del 5 novembre 2009: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo DPR 26 ottobre 1972, n. 642 – Documentazione
per l’applicazione della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 24/E del 29 marzo 2010: Istanza di interpello – articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità telematica dalle imprese artigiane.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 25/E del 29 marzo 2010: Istanza di interpello – Imposta di bollo – Certificati da allegare alla dichiarazione di successione - Quesito.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 13/E del 9 febbraio 2011: Consulenza giuridica – Applicazione dell’imposta di bollo alle procure speciali di cui all’art. 63 del DPR 600 del 1973 e all’articolo 7, comma 1-bis, del D.LGS. n. 218 del 1997.
L'istanza di rateazione delle somme non superiori a 2.000,00 euro, dovute a seguito delle attività di controlli automatizzate (articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e formali (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), è esente dall'imposta di bollo.
Lo sostiene l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 55/E del 9 maggio 2011, chiarendo anche il corretto trattamento fiscale da applicare alle richieste di dilazione, in un numero massimo di sei rate trimestrali, presentate dai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà (articolo 3-bis, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997).
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 5/E del 9 maggio 2011: Trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle istanze di rateazione di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
Il Ministero dell'Interno ha ritenuto di interpellare I'Agenzia delle Entrate sul problema sollevato
da numerosi Comuni circa l'esenzione o meno dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18,
comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), delle certificazioni anagrafiche rilasciate a Poste Italiane Spa nell'espletamento del servizio di notifica delle cartelle esattoriali, affidatole da Equitalia.
Con la Circolare n. 23 del 6 settembre 2001, il Ministero dell'Interno ha riportato il parere dell'Agenzia delle Entrate, emesso il 22 luglio 2011, nel quale la stessa Agenzia ha espresso l'avviso che nel caso prospettato debba trovare applicazione l'esenzione dell'imposta di bollo disposta dalla normativa citata.
Il primo comma dell'art. 18 del D. Lgs. n. 112/1999 - successicamente modificato dall'art. 3, comma 36, lett. a), n. 1), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 - stabilisce, infatti, testualmente che:
!1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni".
. Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Circolare n. 23 del 6 settembre 2011: Rilascio di certificazioni anagrafiche ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 112/1999. Pagamento dell'imposta di bollo.
SCIA E IMPOSTA DI BOLLO
Non è soggetta a imposta di bollo la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sempreché in esito alla presentazione della stessa non sia previsto, da parte dell’amministrazione ricevente, il rilascio di provvedimenti o certificazioni.
Deve invece ritenersi assoggettabile a imposta di bollo, nella misura di 14,62 euro per foglio, il nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco possono richiedere preventivamente al Comando Provinciale.
Questi alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella Risoluzione n. 24/E del 8 aprile 2013, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto a precisi quesiti posti dal Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
In particolare, è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate un’interpretazione, nell’ambito del D.P.R. n. 642/1972, relativamente alle seguenti tipologie di atti:
a) segnalazione certificata di inizio attività;
b) nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
c) richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 24/E del 8 aprile 2013: Imposta di bollo - segnalazione certificata inizio attività e altri atti previsti per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi - Richiesta parere. 
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GIURISPRUDENZA
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Gare: l'offerta è valida anche se presentata in carta semplice
Una impresa non può essere esclusa da una gara solo perchè l'offerta non è stata presentata in carta legale, come previsto dal bando.
A chiarirlo è stata la Prima Sezione bis del TAR Lazio con la Sentenza n. 5342/06, depositata il 3 luglio 2006.
Si riporta il testo della Sentenza:
. TAR LAZIO - Sezione Prima bis - Sentenza 28 giugno-3 luglio 2006, n. 5342.
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