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| Giovedì, 13 settembre | | · | Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico |
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| Mercoledì, 04 luglio | | · | Nascono due nuovi tipi di SRL |
| · | SOSPENSIONE fino al 30 giugno 2013 |
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| Venerdì, 15 giugno | | · | Pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande |
| · | Pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande |
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| Venerdì, 01 giugno | | · | DIRITTO ANNUALE 2012 – Pagamento entro il 18 giugno |
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| Lunedì, 23 aprile | | · | Per la Corte di Giustizia UE è compatibile con la normativa europea |
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Ordinamento delle Camere di Commercio
(8678 parole totali contate in questo testo) (14612 letture) 
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LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
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1. 31 LUGLIO 2009 - Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio
E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, la Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante ”Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”. La legge è entrata in vigore il 15 agosto 2009.
All’art. 53, comma 1, viene prevista una delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tale riforma dovrà arrivare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge (entro il 15 febbraio 2010) e che punterà a semplificare le procedure gestionali e di vigilanza su tali enti, oltre che a valorizzarne missione specifiche e singole attività.
Tale riforma dovrà rispettare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle Camere di Commercio, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle Camere di Commercio;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle Camere di Commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell’ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove Camere di Commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle Camere di Commercio a sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle Camere di Commercio sul territorio, nonchè valorizzazione del ruolo dell’Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all’attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al secondo comma del citato art. 53 viene disposta una modifica all’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), con l’aggiunta della lettera g-bis) al comma 1.
In sostanza, si stabilisce che rientrano nell’ambito della competenza della giustizia amministrativa anche “i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580”.
Si tratta dei provvedimenti in merito ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese nonchè dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonchè all'elezione dei membri della giunta.
Ricordiamo che le norme di attuazione previste dall’art. 12, comma 3 della legge n. 580/1993 sono state emanate con il D.M. 24 luglio 1996, n. 501.
2. La proposta del Governo
Sono trascorsi 15 anni dall'approvazione delle legge n. 580, che riformò le Camere di Commercio ed è giunto il momento di apportare alcuni correttivi alla disciplina delle Camere di Commercio con l'obiettivo di renderla più moderna e razionale.
Il Governo ha messo a punto, dopo aver raccolto i suggerimenti delle stesse Camere di Commercio, una proposta di riforma, già sottoposta al vaglio preliminare delle Regioni, che si ispira a principi di semplificazione amministrativa, trasparenza, snellimento delle procedure.
3. 26 NOVEMBRE 2009 - La proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
La Conferenza delle Regioni del 26 novembre 2009 ha approvato una proposta per la riforma dell’ordinamento della Camere di Commercio, prevista dalla delega contenuta nell’articolo 53 della legge n. 99/2009, recante “Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Nella premessa si sostiene la Regione oggi dovrebbe assurgere a vero e proprio referente del sistema camerale per le attività a sostegno del sistema economico locale, quanto lo è lo Stato per i profili ordinamentali e per le funzioni di certificazione e di regolazione del mercato.
Pertanto, nel riqualificare il ruolo della Regione, occorre anche ridisegnare con maggiore nettezza il reciproco posizionamento delle istituzioni Stato e Regione nei confronti del sistema camerale, definendo con maggior precisione possibile le rispettive competenze.
Il documento elaborato dalle Regioni e dalle Province Autonome fissa poi nei seguenti sei punti le linee essenziali della riforma:
1) Riconsiderare la natura delle funzioni e dei compiti esercitati dalle Camere di Commercio.
Le funzioni amministrative che le Camere di Commercio andranno ad esercitare, sia pur in linea di continuità con quanto avviene oggi, non potranno essere “attribuite”, ovvero identificate da una legge generale dello Stato come funzioni nel patrimonio dell‘ente; dovranno bensì essere “delegate” dallo Stato e dalle Regioni.
I “compiti” che le CCIAA eserciteranno potranno invece scaturire sia autonomamente, in forza del ruolo che la legge assegna all’ente - che è qualificato “autonomia funzionale”, ovvero ente dotato di autonomia organizzativa, che esprime la rappresentanza di interessi specifici, settoriali, e le cui funzioni sono determinate in riferimento a tali interessi - , che sulla base di rapporti convenzionali con gli enti pubblici istituzionali (Stato, Regioni ed enti locali territoriali).
2) Contestualizzare l’attività programmatoria delle Camere di Commercio: le Camere di Commercio, nel momento in cui programmano i propri interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia locale, debbano muoversi in coerenza con gli atti di programmazione degli enti territoriali di riferimento, ovvero della Regione e della Provincia.
3) Ridefinire i ruoli di Stato e Regione in materia di vigilanza sulle Camere di Commercio: gli enti camerali sono sottoposti alla vigilanza sia dello Stato (Ministero dello Sviluppo Economico) che della Regione.
4) Semplificare e rafforzare la procedura di nomina dei consigli camerali.
Occorre una meditata riflessione sulla possibilità di introdurre effettivamente l’elezione diretta del consiglio camerale da parte delle imprese.
Qualora si mantenga la previsione della nomina, anche in alternativa all’elezione diretta, occorre ribadire la potestà di nomina in capo al Presidente della Regione, quale arbitro imparziale del procedimento.
5) Maggiore trasparenza nella rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni dei consumatori.
Occorre apportare dei correttivi alla normativa vigente affinché sia rilevato in modo trasparente il grado di rappresentatività delle organizzazioni ed associazioni che concorrono per l’assegnazione dei seggi nel costituendo consiglio camerale.
6) Miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio.
Il miglioramento degli assetti organizzativi deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri di efficacia, efficienza ed economicità; di conseguenza si propone, nell’ambito della gestione finanziaria delle Camere di Commercio, l'introduzione di metodologie di parametrazione ai "costi standard", in modo da assicurare una maggior trasparenza nell'allocazione delle risorse destinate al funzionamento e alle politiche per le imprese, e con l'effetto di indurre processi di competizione virtuosa tra le Camere di Commercio.
. Se vuoi consultare il documento della Conferenza delle Regioni, clicca QUI.
4. 17 DICEMBRE 2009 - Il Governo avvia la riforma delle Camere di Commercio
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo, che dà attuazione alla delega contenuta nella Legge Sviluppo, con cui si rivede la disciplina del sistema delle 105 Camere di Commercio italiane.
Il provvedimento, che passa ora all'esame della Conferenza Stato-Regioni e poi al parere delle Commissioni parlamentari, rafforza le aree dei servizi per l'internazionalizzazione, per la semplificazione delle attività di impresa, per la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico e digitale e della competitività territoriale.
. Se vuoi legge il Comunicato Stampa del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 dicembre 2009, clicca QUI.
5. 27 GENNAIO 2010 - Le raccomandazioni della Conferenza delle Regioni
Il 27 gennaio 2010 la Conferenza delle Regioni ha espresso la propria intesa sul decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di Camera di Commercio. La Conferenza delle Regioni ha però espresso alcune raccomandazioni contenute in un documento.
. Se vuoi scaricare questo documento, clicca QUI.
6. 10 FEBBRAIO 2010 - Il Consiglio dei Ministri vara la riforma delle Camere di Commercio
Il Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010 ha approvato in via definitiva lo schema di Decreto Legislativo di attuazione della delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio.
Il testo, che ha ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari, recepisce gli indirizzi regionali formulati in sede tecinica.
Queste sono alcune tra le principali novità:
1) Viene inserito e definito il concetto di “sistema camerale”, di cui fanno parte le Camere di Commercio, le Unioni Regionali, l’Unioncamere nazionale, le strutture di sistema e le Camere di Commercio italiane all’estero.
2) Si stabilisce che, ove nascano nuove Province, l’istituzione di nuove Camere può avvenire solo se nel Registro delle Imprese delle Camere coinvolte siano iscritte o annotate almeno 40.000 imprese.
3) Viene confermata la potestà regolamentare delle Camere di Commercio.
4) E' stata inserita una norma per assicurare le pari opportunità, per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle Camere di Commercio, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
5) Dei consigli camerali, oltre ai componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, si prevede che faccia parte anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti.
6) La determinazione del diritto annuale non avviene più su base annuale ma soltanto in caso di novità nella determinazione del fabbisogno del sistema camerale o delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
- Si riporta il testo dello Schema di decreto legislativo e della Relazione illustrativa:
. Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio - TESTO DEL DECRETO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 10 FEBBRAIO 2010.
. Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
. Se vuoi scaricare il Comunicato Stampa di Unioncamere e conoscere alcune delle principali innovazioni, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il Comunicato Stampa del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo italiano, clicca QUI.
7. 25 FEBBRAIO 2010 - La riforma sulla Gazzetta Ufficiale
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010, il D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99"
Il testo del decreto n. 23/2010 e della legge n. 580/1993 nella sua redazione aggiornata viene riportato nell'Appendice normativa.
- Si riporta una tabella nella quale viene riportato il testo della Legge n. 580/1993 comparato con il testo del D. Lgs. n. 23/2010:
. Riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio. Due provvedimenti a confronto.
. Se vuoi scaricare una tabella dei decreti o provvedimenti attuativi previsti dal D. Lsg. n. 23/2010, clicca QUI.
8. 23 SETTEMBRE 2011 - Pubblicati i decreti che regolano la composizione dei consigli e della giunta delle Camere di Commercio 
Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011, due decreti che riguardano, rispettivamente, la composizione dei consigli e della giunta delle Camere di Commercio. In particolare, si tratta del:
1) DECRETO 4 agosto 2011, n. 155, recante "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23"; e del
2) DECRETO 4 agosto 2011, n. 156, recante "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23".
Con il D.M. n. 155/2011 sono stati definiti i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenuto conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore nonche' dell'ammontare del diritto annuale versato ad ogni singola Camera di Commercio dalle imprese di ogni settore.
Secondo quanto stabilito all'art. 7, comma 1, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine, con conseguente abrogazione da tale data del D.P.R. n. 472 del 1995.
Con il D.M. n. 156/2011 sono stati definiti i tempi, i criteri e le modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione dei componenti della giunta.
Secondo quanto stabilito all'art. 13, comma 1, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine.
Il testo di entrambi i decreti con i relativi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.
9. 4 OTTOBRE 2011 - Nota esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 4 ottobre 2011, Prot. 0183847, ha fornito le prime indicazioni in merito all’applicazione delle nuove disposizioni dettate con i decreti del 4 agosto 2011, n. 155 e 156.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
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IL SISTEMA CAMERALE ITALIANO
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IL SISTEMA CAMERALE IN SINTESI
In Italia il sistema è rappresentato da Unioncamere, l’Unione italiana delle Camere di Commercio Industria e Artigianato, che “promuove, realizza e gestisce … servizi e attività di interesse” per l’intera rete camerale.
Al suo fianco le Strutture nazionali del sistema in grado di offrire servizi tecnici e professionali alle aziende a alle stesse Camere, nei campi più svariati:
• informatizzazione ( InfoCamere )
• formazione ( Istituto G. Tagliacarne - Retecamere );
• internazionalizzazione ( Assocamerestero - Mondimpresa )
• promozione ( Assonautica - Assicor );
• comunicazione ( Retecamere )
• infrastrutture ( Uniontrasporti - Tecnoholding - Tecnocons );
• ambiente ( Ecocerved )
• certificazione di qualità ( Dintec );
• innovazione ( Agitec )
• ricerca ( Isnart ).
A livello europeo, Eurochambres, che è l’associazione alla quale aderiscono 41 Organismi camerali di rappresentanza nazionale di paesi europei e che rappresenta più di 2.000 enti camerali che raccolgono 17 milioni di imprese, e la Sede Unioncamere di Bruxelles, che promuove le attività del sistema camerale italiano verso le istituzioni europee.
Nel mondo, le Camere di Commercio italiane all’estero, che sono libere associazioni di imprenditori e di professionisti, italiani e locali.
In Italia è attiva la Sezione delle Camere di Commercio italo estere o estere in Italia per favorire i rapporti bilaterali tra i rispettivi Paesi d'origine e la nostra penisola, con interventi che mirano all'inserimento delle imprese nel mercato.
La rete del sistema camerale in cifre:
• 105 Camere di Commercio,
• 1 Unione italiana,
• 19 Unioni regionali,
• 66 Camere arbitrali,
• 21 Laboratori chimico-merceologici,
• 67 Borse merci e Sale contrattazioni,
• 165 sedi distaccate per l’erogazione di servizi sul territorio,
• 146 Sedi distaccate per l’erogazione di servizi sul territorio;
• 144 Aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture,
• 1.349 società e consorzi in partecipazione con soggetti pubblici e privati,
• 9 Centri per il commercio con l'estero,
• 65 Eurosportelli,
• 74 Camere di Commercio italiane all’estero,
• 32 Camere di Commercio italo-estere.
(Fonte: Unioncamere)
NATURA GIURIDICA E FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
La Camera di Commercio è un ente autonomo di diritto pubblico avente sede nel capoluogo di ciascuna provincia.
Appartiene alla categoria degli enti locali non territoriali, in quanto il territorio non ne è elemento costitutivo ma rappresenta solo l’ambito spaziale di delimitazione delle sue funzioni, ed è altresì dotata di autarchia, ovvero della capacità di porre in essere atti amministrativi aventi gli stessi caratteri e la stessa efficacia di quelli dello Stato.
L'autonomia riconosciuta dalla legge di riordino n. 580 del 29 dicembre 1993 è di carattere:
• normativo, consistente nella possibilità di adottare un proprio statuto, contenente le norme generali relative all’ordinamento interno dell’Ente e al funzionamento dei suoi organi, nonché di emanare regolamenti nelle materie e entro i limiti stabiliti dallo statuto medesimo (ad esempio, sul funzionamento interno degli uffici);
• gestionale, consistente nella capacità di darsi una struttura organizzativa e di adottare i propri programmi di attività senza dipendere da direttive e controlli ministeriali;
• finanziario e contabile, consistente nella potestà di disporre di entrate proprie (segnatamente il diritto annuale, istituito dal D.L. n. 786 del 1981) e di impiegare le risorse finanziarie secondo i criteri stabiliti nel bilancio elaborato e approvato dai propri organi direttivi.
La Camera di Commercio esercita funzioni:
• amministrative, consistenti nella tenuta di registri, albi, ruoli ed elenchi, sia anagrafici che abilitanti all’esercizio di determinate attività, e nello svolgimento delle relative funzioni certificative.
I più importanti, sul versante anagrafico, sono il Registro delle imprese e l’Albo delle imprese artigiane, mentre il Registro degli esercenti il commercio (REC), pur attualmente in vigore solo per l'attività di somministrazione, è il principale fra quelli abilitanti.
Tra le funzioni amministrative rientra anche una serie di attribuzioni certificative nel campo del commercio estero (carnet ATA, codice meccanografico per operatori con l’estero, certificati d’origine);
• di promozione e supporto delle imprese del territorio provinciale attraverso le più varie attività: interventi a sostegno dell’esportazione, formazione e addestramento professionale, erogazione di contributi e finanziamenti alle imprese, partecipazione a mostre, fiere e rassegne e così via;
• di regolamentazione e controllo del mercato, mediante l’attivazione di sportelli di conciliazione e di camere arbitrali, il controllo sulle clausole inique dei contratti, l’accertamento e la raccolta degli usi locali, la tenuta del Registro informatico dei protesti cambiari e la pubblicazione dell'Elenco dei fallimenti della provincia di competenza;
• di analisi statistica e di studio e ricerca in campo economico.
In quest’ambito ha particolare rilievo la collaborazione con l’ISTAT per l’effettuazione dei censimenti della popolazione e per la rilevazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni (per orientare queste ultime nell’individuazione del prezzo più conveniente).
Recentemente, le Camere di Commercio hanno acquisito le competenze già proprie degli Uffici Provinciali per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato (UPICA), consistenti principalmente nell'esercizio di tre funzioni: ricezione delle domande di brevetto e marchio, svolgimento di attività ispettive nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato; irrogazione di sanzioni amministrative in caso di accertata violazione di determinate normative.
Inoltre, sono state trasferite alle Camere di Commercio le funzioni precedentemente svolte dagli Uffici Metrici Provinciali, soppressi dal D. Lgs. n. 112 del 1998.
La Legge n. 580/1993, infine, consente alle Camere di Commercio di costituire aziende speciali operanti secondo le norme di diritto privato, di essere partecipi di altri organismi, enti, consorzi e società nonché di prendere parte agli accordi di programma previsti dalla legge di riforma delle autonomie locali (L. n. 142 del 1990).
Presso ogni Camera di Commercio, oltre ai tre suindicati, sono tenuti i seguenti registri, albi, ruoli ed elenchi:
• Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio;
• Ruolo degli agenti di affari in mediazione;
• Ruolo dei periti ed esperti;
• Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici;
• Ruolo dei mediatori marittimi;
• Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea;
• Registro dei venditori, dei fabbricanti e degli importatori di oggetti in metalli preziosi;
• Elenco dei raccomandatari marittimi;
• Elenco autorizzato degli spedizionieri;
• Albo dei vigneti dei VQPRD;
• Albo dei tecnici degustatori;
• Albo dei commissionari, mandatari ed astatori;
• Albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT.
Con riferimento alle attività promozionali, la Camera di Commercio può organizzare annualmente corsi di formazione imprenditoriale e manageriale, offrire sostegno alle imprese per la partecipazione a mostre e fiere, curare la realizzazione di progetti di particolare importanza per l’economia del territorio, organizzare convegni e seminari e, infine, svolgere un’assidua opera di informazione e di supporto a favore dell’imprenditoria locale, specie attraverso le proprie Aziende Speciali.
Fra le attività di regolazione e controllo del mercato, infine, è da segnalare la recente istituzione, presso quasi tutte le Camere di Commercio, dello Sportello di Conciliazione, che si va ad affiancare alla già esistente Camera Arbitrale ed è un servizio rivolto alle imprese e ai consumatori che intendono evitare le lungaggini dei procedimenti giudiziari a favore di un sistema di definizione delle controversie rapido e dai costi contenuti.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
E' stato pubblicato, nel Supplemento ordinario n. 203 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2005, il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio”.
Il provvedimento sostituisce il decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287 e prevede l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale nella gestione delle Camere di Commercio.
L'adeguamento del D.M. n. 287 del 23 luglio 1997 è stato necessario dall'introduzione di nuove norme di carattere generale tra cui si richiamano:
a) l’introduzione della moneta unica europea (euro);
b) la legge quadro in materia di lavori pubblici (Legge 11 febbraio 1994, n. 109) e relativi regolamenti attuativi;
c) le norme di cui al D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
d) la più puntuale suddivisione dei ruoli di controllo interno negli enti pubblici di cui al d.lgs 30 luglio 1999, n. 286, concernente l’istituzione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
e) la necessità di definire con maggiore chiarezza la distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo camerali e funzioni gestionali assegnate ai dirigenti;
f) l’attuazione delle disposizioni in materia di Camere di Commercio contenute nel D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, come integrato dal D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice Normativa.
. Se vuoi consultare il testo del decreto con tutti gli allegati, clicca QUI
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L’UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - UNIONCAMERE
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1. PROFILO ISTITUZIONALE E COMPITI
Fondata nel 1901, l’Unioncamere è un ente pubblico che ha il compito di rappresentare e curare gli interessi generali delle Camere di Commercio italiane nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali a livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale, incluse le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori.
A livello europeo, l’Unioncamere assicura la rappresentanza delle Camere di Commercio italiane in seno a Eurochambres, l’associazione che riunisce i sistemi camerali d’Europa.
Le competenze dell’Unioncamere sono disciplinate dalla Legge n.580 del 1993 che ha riformato l’ordinamento delle Camere di Commercio e da numerosi provvedimenti successivi che, soprattutto negli anni più recenti, hanno ampliato significativamente il ruolo e le funzioni attribuite agli enti camerali, valorizzandone la natura di rete istituzionale al servizio delle imprese e dei territori.
Le principali aree di azione entro le quali l’Unioncamere svolge i propri compiti di indirizzo e coordinamento delle attività delle Camere di Commercio riguardano:
• la garanzia della regolazione e della trasparenza del mercato
• la tutela del Made in Italy e della qualità delle produzioni nazionali
• il sostegno alla creazione di nuove imprese
• la diffusione dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico
• l’analisi statistico-economica del tessuto imprenditoriale
• la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro
• l’analisi dei fabbisogni professionali delle imprese
• la promozione di nuovi servizi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
• lo studio dei temi legati al decentramento amministrativo
• la diffusione della conciliazione e dell’arbitrato
• l’attuazione della riforma del diritto societario
• la partecipazione attiva al piano nazionale di e-Government
• la tutela dei diritti in materia di proprietà industriale
• la disciplina dell’impresa sociale
• la promozione della Responsabilità Sociale delle Imprese.
L'assetto organizzativo dell'Unioncamere è così costituito:
• Presidenza
• Segreteria generale
• Area Diritto di Impresa e finanza
• Area Ricerca, Innovazione e formazione
• Area Formalità per il Commercio Internazionale
• Area Organizzazione
• Area Relazioni Istituzionali
• Area Servizi finanziari, Infrastrutture e Internazionalizzazione
• Ufficio Speciale Comunicazione e Stampa
2. APPROVATO IL NUOVO STATUTO
Con decreto 25 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato lo statuto dell'Unione italiana delle Camere di
Commercio, nel nuovo testo quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal Consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, con la propria deliberazione n. 6 del 5 luglio 2012.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
3. RIFERIMENTI
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4. LA SEDE DI BRUXELLES DELL'UNIONCAMERE
La Sede di Bruxelles dell’Unioncamere, presente a Bruxelles dal 1968, opera per la valorizzazione dell’attività delle Camere di Commercio italiane nelle politiche e nei programmi dell’Unione Europea.
Con la sua attività si vuole favorire le relazioni del Sistema italiano delle Camere di Commercio con le Istituzioni dell’Unione Europea – Consiglio, Commissione Europea, Parlamento europeo, Comitato delle Regioni, Comitato Economico e Sociale – e con la rete camerale a livello europeo, in particolare con Eurochambres.
Le altre realtà camerali a Bruxelles sono:
• Unioncamere Liguria
• Unioncamere Lombardia
• Unioncamere Piemonte
• Unioncamere Toscana
• Unioncamere Veneto
• Unioncamere Campania
• Camera di Commercio di Roma
• Camera di Commercio di Trieste
• Infocamere
• Mondimpresa.
INDIRIZZO: Unioncamere Bruxelles - Rue l'Industrie, 22 1040 Bruxelles B
Tel. +32.2.5122240 - Fax. +32.2.5124911
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LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO - CCIE
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PROFILO ISTITUZIONALE
Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) sono associazioni di imprenditori e di professionisti, italiani e locali, riconosciute dal Governo italiano in base alla legge del 1° luglio 1970, n. 518, nate e sviluppatesi tradizionalmente nei luoghi di maggiore presenza italiana nel mondo.
Le CCIE sono attualmente 74, presenti in 49 paesi con 140 uffici e contano oltre 24.000 imprese associate, di cui circa il 70% sono aziende locali che operano o sono interessate ad operare con l’Italia.
Le Camere di Commercio Italiane all’Estero realizzano attività volte ad agevolare l’accesso delle imprese italiane ai mercati esteri, promuovendo la instaurazione di contatti per la conclusione di affari e svolgendo un’intensa azione di informazione e comunicazione, tanto mediante un costante monitoraggio delle tendenze settoriali, quanto attraverso la pubblicazione di agili guide paese.
. Se vuoi accedere al sito ASSOCAMERESTERO – Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero, clicca QUI
. Se vuoi scaricare l’elenco delle Camere di Commercio italiane all’estero e accedere ai siti delle singole Camere di Commercio, clicca QUI
ALBO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALO ESTERE O ESTERE IN ITALIA
L'Art. 1 dello Statuto dell'Unioncamere, che stabilisce che le Camere di Commercio e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per il tramite del competente Assessore regionale fanno parte dell'Unioncamere, prevede altresì al comma 3 che "le Camere di Commercio miste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono essere ammesse in una sezione separata".
L'art. 22 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 prevede che la denominazione "Camera di Commercio" può essere assunta, nel territorio nazionale, anche dalle associazioni cui partecipino enti ed imprese italiane e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori abbiano i requisiti di cui al sopra citato articolo 22 e che abbiano per scopo statutario la promozione dei rapporti economici fra i due Stati ed abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo.
Con D.M. 15 febbraio 2000, n. 96 (Regolamento recante norme per la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia), il Ministero del Commercio con l’estero ha adottato il nuovo Regolamento delle Camere di Commercio italo-estere o estere in Italia che chiarisce che l’iscrizione all’Albo è condizione essenziale per l’utilizzo della denominazione “Camera di Commercio” e, di conseguenza, introduce l’obbligo dell’abbandono della stessa denominazione in caso di revoca dell’iscrizione.
Il medesimo decreto ha, inoltre, introdotto il principio della diffusione delle informazioni contenute nell'Albo, stabilendo che possono essere fornite a chiunque ne faccia richiesta.
. Se vuoi CONSULTARE L’Albo delle Camere di Commercio italo estere o estere in Italia, clicca QUI
GENNAIO 2007 - DUE NUOVE CAMERE DI COMMERCIO ALL'ESTERO
Con due distinti decreti del Ministero del Commercio Internazionale del 29 dicembre 2006, pubblicati entrambi nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2007, sono state riconosciute due nuove Camere di Commercio all'estero: quella italo-serba, con sede a Belgrado e quella italiana dell'Ecuador, con sede a Quito.
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SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO
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La Camera di Commercio, come previsto dall’art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali promuove, realizza o gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con soggetti pubblici e privati ad organismi anche associativi, ad enti a consorzi e a società.
Si tratta di un importante strumento di promozione dello sviluppo economico, che permette di perseguire l’obiettivo attraverso la collaborazione fra enti, che, impiegando le risorse disponibili sia finanziarie che umane, possono agire per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Questa modalità d’intervento, lungi dal creare le premesse per una delega di funzioni proprie dell’Ente, è stata orientata soprattutto a favorire meccanismi di aggregazione d’interessi, sia pubblici che privati, in soggetti istituzionali attivi nel contesto provinciale e capaci di erogare servizi mirati sul territorio, il tutto in una logica di sistema.
L’obiettivo di "fare sistema" che la Camera ha seguito in ambito locale, ha trovato ulteriori applicazioni anche nei rapporti con il Sistema camerale nazionale, dando luogo ad acquisizioni di quote in organismi societari di tipo strategico.
A norma dell’art. 1 comma 735 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), i dati relativi alle Società partecipate dell'Ente camerale devono essere pubblicati “nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente”.
La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.
La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000,00 euro, che viene irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società.
La stessa sanzione viene applicata agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
Vademecum delle società partecipate
L’Ufficio Partecipate della Camera di Commercio di Prato, nella persona del suo responsabile Dr.ssa Silvia Borri, ha predisposto un vademecum nel quale vengono raccolte tutte le disposizioni e gli adempimenti relativi alle società partecipate della Camera di Commercio.
Si riporta il testo del vademecum:
. Camera di Commercio di PRATO – Vademecum delle società partecipate – Raccolta normativa e principali adempimenti. 
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LE AZIENDE SPECIALI
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PROFILO ISTITUZIONALE E COMPITI
Oltre alla propria struttura operativa interna, le Camere di commercio - per svolgere attività promozionali di particolare rilievo esterno, o che richiedono specifiche competenze tecniche - possono costituire delle Aziende speciali, aventi per scopo sia l'erogazione uno o più servizi, sia il raggiungimento di obiettivi tecnico-economici.
Queste Aziende sono dotate di autonomia finanziaria e patrimoniale, e il loro personale dipendente non appartiene ai ruoli camerali.
La camere possono costituire aziende speciali in base all’art. 2 della legge n. 580/93, ma di fatto tale possibilità era già stata riconosciuta con il R.D. n. 2011/34.
L’art 2 della L. n. 580/1993 circoscrive la possibilità di costituire aziende speciali solo al fine di promuovere, realizzare, gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale.
Le aziende speciali camerali si caratterizzano, oltre che per l’assenza della personalità giuridica, per l’elevato grado di indirizzo/controllo che le Camere mantengono su di esse.
Difatti, oltre alla definizione delle aziende speciali come “organi camerali” (art 58, D.M. n. 287/1997), spetta alle Camere:
• l’approvazione dello statuto
• l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio
• l’approvazione dell’assunzione di impegni pluriennali di spesa
• la nomina dei componenti del consiglio
• la vigilanza sulla gestione dell’azienda “accertando in particolare l’osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal consiglio camerale, anche attraverso i propri componenti nominati nell’organo di amministrazione aziendale (art 66, D.M. n. 287/97)”.
NATURA FISCALE E RILEVANZA REDDITUALE DEI CONTRIBUTI
Con il Parere del 3 luglio 2006, Prot. 2006/99680, l'Agenzia delle Entrate si pronuncia in merito alle problematiche legate alla posizione fiscale autonoma delle aziende speciali delle Camere di Commercio.
L'Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti in merito:
- alla natura fiscale delle Aziende speciali;
- alla rilevanza ai fini delle imposte dei redditi dei contributi in conto esercizio e in conto capitale;
- alla ritenuta d'acconto, ex art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973;
- al trattamento fiscale dei contributi ai fini IVA.
Il testo della risoluzione è riportato nell'Appendice normativa.
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STARNET - IL PORTALE DI INFORMAZIONE ECONOMICO-STATISTICA DEGLI UFFICI STUDI E STATISTICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE
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L’informazione economico-statistica e le funzioni ad essa strettamente connesse di osservatorio congiunturale delle economie locali, rappresentano, come è noto, le tradizionali e ben radicate attività delle Camere di Commercio.
Starnet è un sistema informativo dinamico che consente l’accesso alle banche dati degli
Uffici statistica delle Camere di Commercio.
Il sistema si configura come un portale telematico da cui è possibile accedere ai principali indicatori statistici e alle analisi economiche realizzate dal sistema camerale e dalle altre fonti ufficiali del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale).
Tale sistema è suddiviso in tre aree: una comune, una territoriale ed una tematica.
L’area comune contiene documenti di carattere generale, quella territoriale fornisce informazioni sulle singole province e regioni, mentre in quella tematica si trovano documenti concernenti uno specifico argomento non correlato al territorio.
L’obiettivo di Starnet è quello di promuovere la diffusione dell’informazione statistica, mettendo una considerevole mole di informazioni statistiche a disposizione di tutti coloro che sono interessati ad indagare le molteplici sfaccettature che caratterizzano un territorio o ad analizzare l’evoluzione di un’area attraverso confronti con altre realtà.
Realizzato e coordinato da Unioncamere, con il supporto tecnico di Infocamere e il contributo scientifico dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne, Starnet è nato per dare una risposta all'esigenza di raccogliere, organizzare e diffondere l'informazione economico-statistica prodotta dal sistema camerale e dagli altri Enti del Sistan.
Gli utenti potranno accedere ad un patrimonio di dati prodotti dal sistema camerale e da altri enti del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale).
. Se vuoi accedere a STARNET, clicca QUI
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RETECAMERE - UNA NUOVA SOCIETA' DEL SISTEMA CAMERALE ITALIANO PER I SERVIZI E I PROGETTI INTEGRATI
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Il sistema camerale italiano si è dotato di una nuova società per i servizi e i progetti integrati che raccoglie e unisce il patrimonio di esperienza, conoscenza e capacità di tre strutture consortili nazionali MediaCamere, AsseforCamere e LaborCamere.
Retecamere è una delle strutture operative di Unioncamere, di cui è interamente partecipata con 85 Camere di Commercio.
Retecamere è costituita dall'Area Progetti e Servizi che idea, progetta e fornisce consulenza, assistenza tecnica e progettazione alle Camere di Commercio e al Sistema Camerale nonché alla Pubblica Amministrazione.
L’Area si occupa di progetti e servizi riguardanti principalmente:
• Piattaforme online e strumenti multimediali per informare e interagire principalmente con il sistema delle imprese. Servizi e strumenti per valorizzare, organizzare e integrare l’informazione per il Sistema Camerale e la Pubblica Amministrazione.
• Strumenti, servizi ed attività di comunicazione e prodotti editoriali.
• Imprenditoria femminile, imprese sociali e imprese di immigrati, piani e programmi di Sviluppo Locale e Marketing Territoriale, progetti di CSR e di Bilanci Sociali.
Retecamere mette a disposizione delle Camere di Commercio, della Pubblica Amministrazione e del mondo imprenditoriale un’esperienza venticinquennale nella costruzione di progetti e servizi integrati, attraversati da competenze diverse, specializzate e integrate, e focalizzati su tre momenti complementari: la progettazione, la formazione e la gestione.
. Se vuoi visitare il sito ufficiale di RETECAMERE, clicca QUI
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APPENDICE NORMATIVA
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. R.D. 4 gennaio 1925, n. 29: Approvazione del regolamento generale per l'attuazione del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno.
. R.D. 20 settembre 1934, n. 2011: Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.
. D.Lgs.Lgt 21 settembre 1944, n. 315: Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.
. Legge 26 settembre 1966, n. 792: Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.
. Legge 1 luglio 1970, n. 518: Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero.
. Legge 25 luglio 1971, n. 557: Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
. ISTAT - Deliberazione 15 ottobre 1991: Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Direttiva n. 4/Comstat).
. Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Testo in vigore fino all' 11 marzo 2010).
. Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - In vigore dal 12 agosto 2012). 
. D.M. 19 giugno 1995, n. 422: Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 20 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio.
. D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472: Regolamento di attuazione dell'art. 10 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici.
. D.M. 24 luglio 1996, n. 501: Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
. D.M. 23 luglio 1997, n. 287: Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
(Decreto abrogato dall'art. 76 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 - In vigore dal 31 dicembre 2005).
. D.M. 15 febbraio 2000, n. 96: Regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.
. D.P.C.M. 26 maggio 2000: Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
. D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363: Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio.
. D.P.C.M. 8 agosto 2003: Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
. Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3586/C del 14 giugno 2005: Collegio dei revisori dei conti delle Camere di Commercio e rapporti con il nuovo diritto societario.
. D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254: Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.
. Ministero delle attività produttive - Circolare 16 dicembre 2005, n. 22391: Modalità di applicazione per l'anno 2006 della legge 1° luglio 1970, n. 518, recante: «Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante: «Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari alle Camere di commercio italiane all'estero».
. D.M. 8 febbraio 2006: Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Lettera Circolare del 15 giugno 2006, Prot. 0005544: Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Chiarimenti.
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione del 3 luglio 2006, Prot. 2006/99680: Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 6954-161/2006 - Parere dell'Agenzia delle entrate in merito a problematiche legate alla posizione fiscale autonoma delle aziende speciali camerali - Risoluzione n. 37 del 23 marzo 2005.
. Ministero del Commercio Internazionale - Circolare 11 dicembre 2006, n. 4370: Modalita' di applicazione, per l'anno 2007, della legge 1° luglio 1970, n. 518, recante: Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante: Criteri e modalita' per la concessione dei contributi finanziari alle Camere di commercio italiane all'estero.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 26 luglio 2007, Prot. 0007617: D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
. Ministero del Commercio Internazionale - Circolare del 21 dicembre 2007: Modalità di applicazione per l'anno 2008 della legge 1° luglio 1970, n. 518, recante «Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante «Criteri e modalita' per la concessione dei contributi finanziari alle Camere di commercio italiane all'estero».
. D.M. 18 giugno 2008: Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere) - In vigore dal 20 giugno 2009.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato - Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009: Commissione ex articolo 74 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 - Trasmissione documenti elaborati.
. Legge 23 luglio 2009, n. 99: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Art. 53.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Nota del 12 febbraio 2010, Prot. 0015429: Quesiti presentati dalle Camere di Commercio in merito all'applicazione dei principi contabili emanati con Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009.
. D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23: Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
. REGIONE SICILIA - L.R. 2 marzo 2010, n. 4: Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Nota del 26 aprile 2010, Prot. 0036606: Quesiti presentati dalle Camere di commercio in merito all'applicazione dei principi contabili emanati con circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Circolare del 4 marzo 2011, n. 3640/C, Prot. 0040848: Pubblicazione dati per la costituzione dei Consigli camerali - Anno 2010.
. D.M. 12 aprile 2011: Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Decreto n. 25446).
. Se vuoi approfondire l’argomento del SIOPE, clicca QUI.
. D.M. 4 agosto 2011, n. 155: Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
. D.M. 4 agosto 2011, n. 155 - ALLEGATO.
. D.M. 4 agosto 2011, n. 156: Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
. D.M. 4 agosto 2011, n. 155 - ALLEGATI.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XXII - Sistema Camerale - Nota del 4 ottobre 2011, Prot. 0183847: Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155 e 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1003, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di Commercio.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XXII - Sistema Camerale - Nota del 21 ottobre 2011, Prot. 0197017: SIOPE - Art. 14 della legge 31.12.2009, n.196 concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica". Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 aprile 2011
sulla codificazione gestionale degli incassi e dei pagamenti delle camere di commercio.
. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CIRCOLARE 15 dicembre 2011, n. 23955: Modalita' di applicazione per l'anno 2012 della legge 1° luglio 1970, n. 518, recante "Riordinamento delle Camere di Commercio Italiane all'Estero" e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante "Criteri e modalita' per la concessione dei contributi finanziari alle Camere di Commercio Italiane all'Estero".
. D.M. 25 luglio 2012: Approvazione dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel testo allegato alla delibera del Consiglio generale n. 6 del 5 luglio 2012.
. D.M. ottobre 2012, n. 230: Regolamento relativo ai requisiti di professionalita' ed ai criteri per l'espletamento della selezione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali di camere di commercio nonche' agli obblighi di formazione per i segretari generali in attuazione dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. 
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CARTA DEI SERVIZI E GUIDE AI SERVIZI DELLE CAMERE DI COMMERCIO
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CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
. Se vuoi scaricare la Guida ai servizi erogati dalla Camera di Commercio di FIRENZE (Edizione 2010), clicca QUI.
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
. Se vuoi scaricare la Carta dei servizi e la Guida dei servizi della Camera di Commercio di ROMA, clicca QUI.
CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA
. Se vuoi scaricare la Carta dei servizi della Camera di Commercio di SIENA, clicca QUI.
CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE
. Se vuoi scaricare la Carta dei servizi della Camera di Commercio di VARESE, clicca QUI.
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INFORMAZIONI UTILI
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. Le Camere di Commercio in Italia - Indirizzi e recapiti telefonici. 
. Se vuoi consultare l'elenco dei Segretari Generali e degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 del D.M. n. 422/1995 (aggiornato al 21 aprile 2011), clicca QUI.
. Se vuoi consultare i quesiti e le risposte relativi all'applicazione dei principi contabili delle Camere di Commercio, emanati con circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009, clicca QUI.
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INFOCAMERE – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI DELLE CAMERE DI COMMERCIO
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InfoCamere, Società Consortile per Azioni delle Camere di Commercio Italiane, assicura la realizzazione e gestione delle applicazioni necessarie al funzionamento del sistema camerale e al suo "dialogo" con la Pubblica Amministrazione, le imprese e i cittadini.
Ha sviluppato e gestisce il sistema telematico che collega fra loro 104 Camere di Commercio, 300 sedi distaccate.
Dal 6 aprile 2004 al 30 giugno 2007 InfoCamere è stato Ente Certificatore per la firma digitale, iscritto nell’Elenco Pubblico previsto dalla legge.
Dal 1° luglio 2007 ha trasferito le proprie risorse e la propria esperienza ad InfoCert SpA, società appositamente creata.
Da Agosto 2005 è l'Autorità di Certificazione Nazionale che rilascia i certificati digitali delle Carte Tachigrafiche.
Dal Dicembre 2005 è iscritta nell'Elenco Pubblico dei Gestori di Posta Elettronica Certificata.
InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard di qualità ISO 9001, avendo inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma ISO 9001:1994), poi adeguata agli standard Vision 2000 (Norma ISO 9001:2000).
. Se vuoi visitare il sito di InfoCamere, clicca QUI.
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