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Installatori e manutentori di impianti

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NOTIZIE IN BREVE

Pubblicato il Massimario delle decisioni del MiSE in materia di impiantistica

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito un MASSIMARIO contenente la raccolta dei pareri, delle circolari e delle lettere circolari in materia di impiantistica.


Sanzioni in materia di installazione di impianti - Nuova Circolare del Ministero

Con la Circolare n. 3651/C del 17 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico definisce il rapporto tra la disciplina dell'articolo 16 della legge n. 46/1990 e l'articolo 15 del D.M. n. 37/2008 in tema di applicazione delle sanzioni per violazioni relative alla installazione di impianti tecnologici e alla comunicazione alla Camera di Commercio dei verbali sanzionatori.


Dichiarazione di conformità – Previsto un nuovo unico modello per tutti gli impianti

L’articolo 9 del D.L. 9 febbraio 2010, n. 5 prevede l'approvazione di un modello di dichiarazione unica di conformità che andrà a sostituire quelli previsti dal D.M. n. 37/2008 e quello previsto dall'art. 284 del D. Lgs. n. 152/2006.


Approvati due nuovi modelli per le dichiarazioni di conformità degli impianti alla regola dell'arte

Con Decreto dirigenziale 19 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010, è stato approvato il nuovo modello per la "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte".
Con lo stesso decreto è stato anche approvato un modello per la dichiarazione di conformità dell'impianto ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici.
Il testo del decreto con i due allegati viene riportato nell'Appendice normativa.


Manovra correttiva 2010 – Nuove disposizioni in materia di installazione di piccoli impianti fissi di distribuzione di gas naturale

Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione economica e finanziaria (Manovra correttiva 2010) ha dettato, all’articolo 51, disposizioni semplificative anche in materia di installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione prevedendo la sola presentazione di una dichiarazione d'inizio attività (DIA), da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che risultano iscritte presso la Camera di Commercio e che esercitano le attività di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi.

. Se vuoi scaricare il testo della manovra, clicca QUI.


Le modifiche dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 - Problematiche applicative per le attività regolamentate il cui esercizio e subordinato a verifica dei requisiti presso le Camere di Commercio

I commi dal 3 al 7 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 hanno introdotto rilevanti novità nella struttura della procedura nota come "dichiarazione di inizio attività - DIA", di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-Circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009, Prot. 0065083, si è occupato, nello specifico, delle attività soggette a preventiva verifica dei requisiti a cura dell'ufficio del Registro delle imprese, ovvero della Commissione provinciale dell'artigianato, quali: l'impiantistica (D.M. n. 37/2008); l'autoriparazione (L. n. 122/1992); le imprese di pulizia (L. n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997); l'attività di facchinaggio (D.M. 221/2003), formulando indicazioni per l'adozione di comportamenti il più possibili omogenei.
Successivamente, lo stesso Ministero è tornato sullo stesso argomento fornendo, con Nota del 24 novembre 2009, Prot. 107640, ulteriori considerazioni che ribadiscono la linea tenuta dal Ministero nella Circolare n. 3625/C.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI - Scatta la raccolta straordinaria “Extralamp” di lampade esauste

Dal 1° febbraio 2009 al 31 luglio 2009 il Consorzio Ecolamp raccoglierà gratuitamente e su tutto il territorio nazionale le lampade esauste che giacciono nei magazzini degli installatori; la quantità minima richiesta per usufruire del servizio è di 400 kg.
Il Consorzio Ecolamp è stato costituito nel 2004 dalle principali aziende nazionali ed internazionali del settore illuminotecnico, al fine di gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti derivanti da sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione a fine vita (rientranti nella categoria dei cd. “RAEE”, disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2005).
La raccolta straordinaria “Extralamp”, nasce per venire incontro alle difficoltà degli installatori di sorgenti luminose (soprattutto tubi fluorescenti al neon), i quali non possono conferire le lampade esauste raccolte alle isole ecologiche, in quanto rifiuti speciali (prodotti dagli installatori) pericolosi.

. Se vuoi visitare il sito del Consorzio ECOLAMP e conoscere tutte le modalità e le condizioni del servizio, clicca QUI.


IL RIORDINO DELLA MATERIA DELL’IMPIANTISTICA
LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.M. N. 37/2008

1. LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO DECRETO IN VIGORE DAL 27 MARZO 2008

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

La novità più rilevante riguarda, in primo luogo, l’abbandono della previsione di istituzione dell’Albo degli installatori qualificati.
Il decreto non rappresenta un’autentica riforma della materia ma costituisce un riordino mirato a razionalizzare, coordinare e integrare la precedente disciplina, mantenendo sostanzialmente invariata la precedente impostazione.
Da rilevare, in primo luogo, la estensione del campo di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualunque ne sia la destinazione d’uso (art. 1, comma 1).

Per quanto riguarda la classificazione degli impianti, vengono apportate alcune integrazioni delle denominazioni previste dalla precedente classificazione, apportando parziali ritocchi e accorpamenti (art. 1, comma 2).

I requisiti di qualificazione professionale vengono innalzati e resi maggiormente selettivi. Risultano, quindi, aumentati i periodi di inserimenti in imprese abilitate del settore (art. 4).

E’ stato rafforzato il rapporto esclusivo di “immedesimazione” del responsabile tecnico, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).

Viene previsto che l’avvio dell’attività di installazione in forma di imprese sia regolato dalle norme vigenti in materia di “dichiarazione di inizio attività” seguita dalla "comunicazione di avvio dell'attività", in applicazione dell’art. 19 della L. n. 241/1990 (art. 3, comma 1).
Non sarà quindi più possibile presentare la "denuncia di inizio attività", ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 558/1999, da considerarsi implicitamente abrogato.

E’ stato introdotto in via generale il principio della redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti (art. 5, comma 1).
Vengono previsti due tipi: uno più complesso, redatto da professionisti e uno semplificato, redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Per gli impianti al di sopra di determinate soglie dimensionali, la redazione del progetto deve essere affidata a professionisti iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche, mentre per le altre opere di installazione al di sotto delle medesime soglie, la redazione del progetto può essere affidata, in alternativa, al responsabile tecnico dell’impresa installatrice (art. 5, comma 1).

E’ stato soppresso l’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio ma permane l’obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune (art. 7).


2. LA NORMATIVA ABROGATA

Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, a decorrere dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del nuovo decreto, saranno abrogati:
1) la legge 5 marzo 1990, n. 46 (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal nuovo decreto);
2) il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;
3) gli articoli dal 107 al 121 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.


3. GLI ELENCHI DEI VERIFICATORI - CHE FINE HANNO FATTO?

3.1. La verifica degli impianti e la formazione degli elenchi dei verificatori nella precedente normativa

Il nuovo decreto n. 37/2008, a parte alcune previsioni marginali, non si occupa delle verifiche da effettuare sui vecchi e sui nuovi impianti. Verifiche che sono necessarie e indispensabili per riscontrare la rispondenza degli impianti alla regola dell’arte.
E’ necessario per questo rifarsi alle vecchie regole dettate dall’articolo 14 della legge n. 46/1990, rimasto peraltro in vigore.
In detto articolo si stabilisce che “1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1 secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta”.

L’art. 9 del D.P.R. n. 447/1991, concernente il regolamento della legge n. 46/1990 (ora integralmente abrogato), prevedeva che la scelta del libero professionista doveva essere fatta nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze.
Con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 3 agosto 1995, prima, e del 6 aprile 2000, poi sono stati adottati gli schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle Camere di Commercio.
Negli elenchi dei verificatori potevano iscriversi: ingegneri, laureati in chimica industriale, architetti, periti industriali, periti chimici e geometri.
La predisposizione degli elenchi veniva effettuata annualmente da parte delle Camere di Commercio e le domande relative all´iscrizione venivano approvate con deliberazione della Giunta camerale (oggi dal Dirigente competente del servizio).
La delibera veniva successivamente inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dello Sviluppo Economico per l´approvazione.
L’iscrizione nelle varie sezioni dell’elenco avveniva sulla base della dichiarazione dell’interessato confermata da una dichiarazione rilasciata dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza, nella quale veniva attestato che l’attività per la quale si chiedeva l’iscrizione rientrava nelle competenze professionali previste dallo specifico ordinamento professionale (Cfr. art. 2, D.M. 6 aprile 2000).


3.2. La verifica degli impianti dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 37/2008

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 è stata operata una ridefinizione del quadro normativo disciplinante l'attività di impiantistica non completamente raccordabile alla normativa istitutiva dell'Elenco dei Verificatori Impianti previsto dall'art. 14 della legge 46/1990.
Tuttavia, considerato che tale articolo è rimasto in vigore, si deve desumere che, ancora oggi, per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della normativa vigente, i Comuni, le Aziende Sanitarie Locali (ASL), i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità che sono state successivamente stabilite dal regolamento di attuazione, che peraltro è stato integralmente abrogato.
Dunque, viene ancora, come in passato, consentito agli Eni di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti, ma non ne viene più indicata alcuna modalità.
Non è, pertanto, esclusa la possibilità che gli Enti di cui sopra si possano avvalere di liberi professionisti, non attingendo necessariamente dagli Elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, ma affidando direttamente l’incarico mediante un avviso di selezione pubblica, nel quale siano precisati i requisiti richiesti e l’oggetto dell’incarico.

A questo punto è lecito e doveroso chiedersi che fine faranno gli “Elenchi dei Verificatori” presenti presso le Camere di Commercio, considerato che il regolamento di attuazione della legge n. 46/1990 (D.P.R. n. 447/1991), che ne stabiliva la formazione e le modalità di tenuta, è stato integralmente abrogato?
Le Camere di Commercio dovranno continuare a tenere e ad aggiornare gli elenchi dei verificatori, previsti dalla precedente normativa o non sono più tenute a tale incombenza?
Si deve rilevare che, di fronte ad una carenza vistosa della normativa, le Camere di Commercio stanno adottando modalità operative diverse: alcune continuano ad aggiornare gli elenchi, altre hanno dismesso la tenuta degli stessi, ritenendoli abrogati.
Non essendo accertata la prosecuzione dell'operatività dell'Elenco Verificatori Impianti, non rimane che restare in attesa di ulteriori interventi normativi che chiariscano tale aspetto.
Del resto, si attendono ancora quei decreti previsti dal comma 13, lett. a), dell’art. 11-quaterdecies della legge n. 248/2005, di conversione del D.L. n. 203/2005, che avrebbero dovuto completare “il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.


4. LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO

4.1. Modelli approvati con il D.M. n. 37/2008

Secondo quanto stabilito all’art. 7 del D.M. n. 37/2009, al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti secondo la regola dell’arte.
In allegato a tale dichiarazione – che va resa secondo il modello Allegato I al decreto in commento – deve essere rilasciata la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto, redatto secondo le disposizioni dettate all’art. 5.
La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, secondo il modello di cui all'Allegato II del medesimo decreto.

Secondo quanto stabilito dall’art. 11, la dichiarazione di conformità deve essere depositata – entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori - unicamente presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune.
E’ stato pertanto soppresso l’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio.


4.2. Nuovi modelli approvati con il D.M. 19 maggio 2010

Con Decreto dirigenziale del 19 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010, tali modelli sono stati modificati e aggiornati alle nuove disposizioni dettate dalla Comunità europea.
La modifica riguarda l’aggiunta, tra gli allegati obbligatori, dell’”attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati”.
Nella rispettiva nota (8) viene precisato quanto segue:
”Se nell’impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell’Unione europea o che sia parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l’analisi dei rischi connessi con l’impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell’arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell’impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto”.
Il testo dei due nuovi modelli viene riportato nell'Appendice normativa, in allegato al D.M. 19 maggio 2010.


4.3. Previsto un nuovo unico modello per tutti gli impianti

L’articolo 9 del D.L. 9 febbraio 2010, n. 5 stabilisce che con un apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà essere approvato il modello di dichiarazione unica di conformità , che andrà a sostituire quelli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (allegati I e II), e la dichiarazione di cui all’articolo 284, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata dovranno essere conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli.<
La dichiarazione unica dovrà, inoltre, essere obbligatoriamente presentata quando viene richiesto il certificato di agibilità al Comune oppure nel caso di un nuovo allacciamento alla rete del gas, dell’energia elettrica o dell’acqua.
Mentre la dichiarazione di conformità prevista dal D.M. n. 37/2008 riguarda tutti gli impianti regolamentati dal citato decreto, la dichiarazione di conformità prevista dall’art. 284 del D. Lgs. n. 152/2006 riguarda solo gli impianti termici.


5. SANZIONI

5.1. Il procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio per la violazione delle norme dettate dal D.M. n. 37/2008 è disciplinato dalle diposizioni dettate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (art. 16), dallo stesso D.M. n. 37/2008 (art. 15) e dalla legge n. 689/1981 (artt. 13, 17 e 18).
Tale procedimento prevede due distinte fasi: quella dell'accertamento della violazione e quella dell'irrogazione della sanzione.

5.1.1. Importi delle sanzioni

Sia l'art. 16 della L. n. 46/1990 (tuttora vigente) che l'art. 15 del D.M. n. 37/2008 prevedono l'applicazione di sanzioni, ma con una particolarità: sono molto diverse.

L'articolo 16 della L. n. 46/1990 prevede per le violazioni alle norme della legge una sanzione da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 5.164,00 euro (in forma ridotta 1.032,00 euro, che raddoppiata diventa 2.064,00 euro); distinguendo soltanto una sanzione a carico del committente che viola l'art. 10 della stessa legge, affidando lavori ad impresa non regolarmentge abilitata, pari ad un importo da un minimo di 51,00 euro ad un massimo di 258,00 euro (oblata a 86,00 euro, che rfaddioppiato diventa 172,00 euro).

L'articolo 15, comma 1, del D.M. n. 37/2008 prevede due tipi di sanzioni:
1) una che va da 100,00 a 1.000,00 euro (oblato 200,00 euro), applicabile alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del decreto (dichiarazioni di conformità);
2) una che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro (oblato 2.000,00 euro), applicabile a tutte le violazioni agli obblighi previsti dal decreto.
Entrambe le sanzioni vanno applicate con riferimento all'entità e alla complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Ne consegue che, per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità e per l'affidamento di lavori ad impresa non abilitata da parte del committente, vengono previste sanzioni molto diverse:
- nel primo caso: 2.064,00 e 200,00 euro;
- nel secondo caso: 172,00 e 2.000,00 euro.
Si pone la questione di quale sia la disciplina prevalente: quella dettata dall'art. 16 della L. n. 46/1990 o quella dettata dall'art. 15 del D.M. n. 37/2008?

5.1.2. Accertamento delle sanzioni

La titolarità dell'accertamento è in capo al Comune.
Non è tuttavia chiaro se al Comune sia attribuita anche la competenza relativa alla successiva fase della predisposizione del verbale avente ad oggetto il rapporto dell'accertamento della violazione e l'ammontare delle relative sanzioni edittali, considerato che, a norma dell'art. 17 della L. n. 689/1981, il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni non viene trasmesso alla Camerta di Commercio nel caso di pagamento immediato in misura ridotta.

Su tale problema si inserisce anche quello concernente l'interpretazione dell'art. 15, comma 3, del D.M. n. 37/2008, che prevede la comunicazione alle Camere di Commercio delle violazioni accertate, affinchè queste provvedano all'annotgazione nel registro delle imprese: si tratta dello stesso verbale di accertamento della violazione o piuttosto di un'autonoma comunicazione?

5.1.3. Irrogazione delle sanzioni

Secondo quanto stabilito dal comma 6, dell'art. 15 del D.M. n. 37/2008, all'irrogazione delle sanzioni provvedono le Camere di Commercio.
Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono in ogni caso comunicate alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale dovrà provvedere all'annotazione nell'Albo provinciale delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale (art. 15, comma 3, D.M. n. 37/2008).


5.2. La vigenza di due normative diverse - Parere del Consiglio di Stato

Con la Circolare n. 3651/C del 17 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico definisce il rapporto tra la disciplina dell'articolo 16 della legge n. 46/1990 e l'articolo 15 del D.M. n. 37/2008 in tema di applicazione delle sanzioni per violazioni relative alla installazione di impianti tecnologici e alla comunicazione alla Camera di Commercio dei verbali sanzionatori.
In allegato alla circolare il Ministero ha riportato il Parere del Consiglio di Stato del 23 gennaio 2012, n. 319/2012, appositamente interpellato sulla materia dallo stesso Ministero.
Il Consiglio di Stato cerca di districare una matassa piuttosto ingarbugliata dovuta al fatto della vigenza di due disposizioni (art. 16, L. n. 46/1990 e art. 15, D.M. n. 37/2008) che non sembrano compatibili in quanto ciascuno prevede sanzioni molto diverse. Quale la disciplina prevalente?

L'intera materia dell'impiantistica è ora disciplinata dal regolamento adottato con il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, salvo per le parti corrispondenti alle norme di legge non abrogate (artt. 8, 14 e 16, L. n. 46/1990) che, dunque, oltre che per il loro rango formale, devono essere prioritariamente considerate.
La fase dell'accertamento è disciplinata dall'art. 14 della L. n. 46/1990, mentre la fase di applicazione delle sanzioni è disciplinata dall'art. 15, commi 3 e 6, del D.M. n. 37/2008.
Nulla è previsto nella che si articola nella fase necessaria della contestazioni al trasgressore, cui può seguire il pagamento in misura ridotta ed in quella eventuale della trasmissione del rapporto all'Autorità competente ad erogare la sanzione definitiva. Tale fase resta, pertanto, disciplinata dalla L. n. 689/1981.
Quanto alla comunicazione di cui all'art. 15, comma 3, del D.M. n. 37/2008 nulla osta a ritenerla autonoma da quella avente ad oggetto il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/1981, ma la stessa non può essere effettuata dall'organo che ha proceduto all'accertamento.

Per quanto riguarda le disposizioni dettate dall'art. 16 della L. n. 46/1990 e dall'art. 15 del D.M. n. 37/2008, il Consiglio di Stato sostiene che il legislatore dovrà intervenire sul citato D.M. "per ragioni di chiarezza normativa, eliminando il conflitto tra norme segnalato".


6. APPROFONDIMENTI E TABELLE

- Per evidenziare le novità introdotte dal nuovo decreto, si riporta il testo della:
Legge n. 46/1990 a confronto con il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

- Riportiamo anche un prospetto nel quale si mettono a confronto le seguenti norme:
D.P.R. n. 380/2001, Capo V - Legge n. 46/1990 e D.P.R. n. 447/1991 - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.


- In data 26 marzo 2008, è arrivato anche il parere ufficiale dell'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico sulla interpretazione dell'art. 13 del D.M. n. 37/2008:
Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio legislativo - Quesiti interpretativi concernenti l'art. 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.


- In data 28 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso note le:
Risposte ai quesiti interpretativi sulla sicurezza degli impianti formulati da Confedilizia.


CASISTICA IN MATERIA DI POSSESSO DEI REQUISITI NELLA VIGENZA DEL D.M. N. 37/2008

1. Possesso della qualifica di "operaio installatore specializzato"

E’ stato chiesto se, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 37/2008, la qualifica di dipendente “operaio installatore specializzato” debba essere considerato quale livello lavorativo esclusivo ai fini della maturazione dei requisiti professionali ivi previsti, ovvero, qualora un soggetto sia stato direttamente assunto o abbia successivamente conseguito promozioni tali da conseguire la qualifica di “impiegato tecnico” o “quadro direttivo”, si ritenga in ogni caso acquisita la capacità professionale di cui al citato art. 4.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, richiamando il punto d) del comma 1 dell’art. 4 del D.M. n. 37/2008, ritiene che la qualifica richiesta, ai fini della maturazione dei requisiti tecnico professionali, deve necessariamente essere quella di “operaio installatore specializzato” e la prestazione lavorativa – con il possesso di tale qualifica – deve avere una durata complessiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla qualifica eventualmente posseduta dal soggetto interessato al momento della valutazione dei citati requisiti. (Ministero dello Sviluppo Economico, Note del 15 luglio 2008, Prot. 0006378; del 23 settembre 2008, Prot. 0026938).


2. La maturazione dei requisiti ante D.M. n. 37/2008

Ai soggetti che hanno maturato, ante D.M. n. 37/2008, i requisiti tecnico-professionali in base alla legge n. 46/1990 senza aver, tuttavia, presentato, prima del 27 marzo 2008. la D.I.A. all'Ufficio del Registro delle imprese, non può che essere applicata la normativa di cui all'art. 4 del D.M. n. 37/2008.
Al riguardo, infatti, non è stata dettata una disciplina specifica come in passato, quale poteva essere l'art. 5 della legge n. 46/1990 e, successivamente, l'art. 6 della legge n. 25/1996 (Ministero dello Sviluppo Economico, Note del 30 luglio 2008, Prot. 0012600; del 23 settembre 2008, Prot. 0026938).


3. La figura del responsabile tecnico

Il responsabile tecnico deve svolgere la sua funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Pertanto al responsabile tecnico di un'impresa è escluso l'esercizio di qualsiasi attività autonoma ovvero di attività subordinata presso terzi, dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l'impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla normativa vigente (Ministero dello Sviluppo Economico, Note del 5 agosto 2008, Prot. 0014963; del 8 agosto 2008, prot. 0016827).

Secondo il Ministero, con il disposto di cui all'art. 3, comma 2, dove si prevede che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, il legislatore ha voluto esprimere la necessità che la qualifica di responsabile tecnico non può essere in nessun caso attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal D.M. n. 37/2008, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica.
Affermato questo principio, non si può non rilevare come tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un singolo lavoratore.
Ciò premesso, il Ministero sostiene che sono da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, semprechè il soggetto medesimo sia rivestito di poteri di amministrazione e/i di rappresentanza.
Tale incompatibilità, sempre secondo il Ministero, va estesa anche nel caso in cui il medesimo soggetto ricopra la carica di liquidatore di una società (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 1° ottobre 2008, Prot. 0029404).

L'incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 2, del D.M. n. 37/2008 va necessariamente estesa anche a coloro che svolgano presso l'impresa di impiantistica anche altre mansioni che non siano direttamente collegate a quelle di responsabile tecnico.
Il Ministero ritiene che sia necessario evitare che tali attività supplitive siano continuative, ovvero che impediscano il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impiantistica (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 23 settembre 2009, Prot. 82858).

E' stato chiesto se un socio di società artigiana possa rivestire la carica di responsabile tecnico in due società, o se esso possa, in quanto responsabile tecnico, incorrere nel divieto sancito dal comma 2, dell'art. 3, del D.M. n. 37/2008.
Al quesito ha risposto il Ministero dello Sviluppo Economico sostenendo che, per il combinato disposto del 1° e 2° comma dell'art. 3, del D.M. n. 37/2008, il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico e non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma.
Pertanto, nel caso il socio sia legale rappresentante di due società, si deve ritenere che non vi è incompatibilità nel fatto che esso possa abilitare entrambe le imprese.
Sia il D.M. n. 37/2008 (art. 3, comma 1) che la legge n. 46/90 (art. 2, comma 2) fondano l'abilitazione dell'impresa sulla qualificazione tecnico-professionale dell'imprenditore e del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, l'impresa può proporre un soggetto ad essa (fino ad allora) estraneo, che assume la qualifica di responsabile tecnico (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 10 ottobre 2008, Prot. 0022694).
Naturalmente, aggiungiamo noi, il socio di società artigiana può rivestire la carica di responsabile tecnico in due società, di cui una artigiana e una non artigiana.

Al quesito se un socio non amministratore di una Srl possa svolgere l'incarico di responsabile tecnico per le attività di installazione di impianti, il Ministero ha confermato che, qualora un socio conferisca nel capitale sociale la propria prestazione lavorativa (cosiddetto "socio d'opera", figura prevista dal Codice civile), può essere nominato responsabile tecnico dell'impresa medesima.
Cosa non possibile nel caso in cui il socio non amministratore sia solo socio di capitale, poichè si ritiene che manchi il rapporto di immedesimazione, richiesto per il responsabile tecnico (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 25 marzo 2009, Prot. 0027066).

Un Ingegnere che svolge la libera professione in qualità di iscritto all'Ordine degli ingegneri, non può assumere, contemporaneamente, la funzione di responsabile tecnico in un'impresa esercente l'attività di impiantistica, mediante la stipula di un contratto di collaborazione a progetto, in quanto non viene assicurata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 7 ottobre 2008, Prot. 0031288).


4. Svolgimento dell’attività di installazione di impianti elettrici da parte di associazione culturale

In un primo tempo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 19 agosto 2009, Prot. 74440, aveva sostenuto che l’esercizio dell’attività impiantistica è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, previa dimostrazione del possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 4 del ripetuto decreto n. 37. Di conseguenza, doveva ritenersi precluso lo svolgimento dell’attività in questione in via secondaria da parte di una associazione culturale, atteso che, in tali casi, ricorre, se del caso, il presupposto per l’iscrizione nel REA e non, come richiesto per l’attività in questione, nel Registro delle imprese o nell’Albo provinciale per le imprese artigiane.

Successivamente, nell'intento di salvaguardare il principio della parità di trattamento di soggetti che si trovino in condizioni identiche, il Ministero, con Parere del 15 ottobre 2009, Prot. 90968, rivede la propria posizione ritenendo che anche i soggetti diversi dalle imprese (amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico o privato) possono ottenere l'autorizzazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti, purchè dispongano di un ufficio tecnico interno rispondente alla definizione recata all'art. 2, comma 1, lett. c) (strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4).


5. Avvio dell’attività presso unità locali – Verifica della SCIA - Modalità di nomina del responsabile tecnico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 30 settembre 2011, Prot. 181848, risponde ai seguenti due quesiti posti da una Camera di Commercio:
1) nel caso dello svolgimento delle attività di cui al decreto 37/2008, con concreto avvio dell’attività presso una unità locale, presso quale Camera di Commercio dovrà essere presentata la SCIA e quindi valutati i requisiti? Presso quella della sede o presso quella dell’unità locale?;
2) atteso che l’art. 3, comma 1, del D.M. n. 37/2008 dispone che il responsabile tecnico è preposto “con atto formale” è necessario ricorrere ad una scrittura privata autenticata o è sufficiente che tale nomina sia ricompresa all’interno della SCIA e nella modulistica R.I./REA (Intercalare P)?


Nel rispondere ai due quesiti il Ministero ritiene che siano ancora idonee le modalità indicate nella Circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998.
In ordine al primo quesito, il Ministero ritiene che la SCIA con la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge vada presentata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell’impresa, anche se l’attività di impiantistica viene esercitata in luogo diverso dalla sede (utilizzando il modello I2, nel caso di impresa individuale, o il modello S5, nel caso di società, per l’indicazione del complessivo avvio dell’attività da parte dell’impresa, e l’intercalare P per l’indicazione dei dati del preposto).
Nei confronti della Camera di Commercio competente per l’unità locale dovrà invece essere presentato un semplice modulo UL, con i generici dati relativi alla localizzazione.

Circa il secondo quesito posto, il Ministero esprime l’avviso che, in mancanza di ulteriori specificazioni della norma (che parla semplicemente di “atto formale”), debba essere escluso che la nomina del responsabile tecnico debba avvenire attraverso una apposita "procura institoria", di cui agli artt. 2203 ss. Codice Civile, trattandosi di un incarico di natura prettamente tecnico.
La nomina del responsabile tecnico deve avvenire pertanto mediante la sottoscrizione di una apposita dichiarazione contenuta all’interno del modello della SCIA.
La modalità di nomina indicata esclude la necessità di richiedere o di allegare alla domanda ulteriori documenti quali, ad es., l’estratto dell’eventuale verbale di nomina del responsabile tecnico.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


APPROFONDIMENTI – GUIDE E MANUALI

- Sull'argomento proponiamo un approfondimento, a cura di Claudio Venturi, con la collaborazione di Giuseppe Del Vecchio (dell'Ufficio legislativo della Confartigianato), dal titolo:
L'attività di impiantistica dopo l'emanazione del D.M. n. 37/2008. Le prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sicurezza degli impianti all'interno degli edifici in vigore dal 27 marzo 2008. (Data ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2008).


- Segnaliamo un contributo dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale del notariato, a commento dell'articolo 13, dal titolo:
. Sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/2008) - Nessun limite alla circolazione degli immobili.

- Riceviamo dall'Ufficio Legislativo della CONFARTIGIANATO Imprese un interessante approfondimento sul nuovo provvedimento in materia di impianti, che pubblichiamo ringraziando del prezioso contributo:
. Confartigianato Imprese - Settore Legislativo - Riordino delle norme in materia di attività di installazione di impianti - I contenuti del nuovo provvedimento - Prime valutazioni interpretative.


- Se vuoi scaricare la Guida predisposta dalle Camere di Commercio della LOMBARDIA, dal titolo IMPRESE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI - Istruzioni per la presentazione della dichiarazione di inizio attività al Registro delle imprese, cliccate QUI.

- Se vuoi scaricare la Guida predisposta dalle Camere di Commercio del TRIVENETO, dal titolo IMPRESE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI - Istruzioni per la compilazione dei modelli di denuncia di inizio attività, cliccate QUI.


RIORDINO DELLA MATERIA DELL’IMPIANTISTICA
LE VARIE FASI CHE HANNO PRECEDUTO L'EMANAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

1. NUOVO STOP ALL’ALBO DEGLI INSTALLATORI DI IMPIANTI - ULTERIORE PROROGA AL 31 DICEMBRE 2007

L’art. 3, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, aveva nuovamente prorogato il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2006, n. 228, “fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007”.

La Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. n. 300/2006, ha ulteriormente modificato il comma 1 dell’art. 3, prevedendo, tra l’altro, una ulteriore proroga al 31 dicembre 2007.
Dunque, l’Albo degli installatori e manutentori di impianti subisce la nona proroga.

- Si riporta l'articolo 3, comma 1, della legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in vigore dal 27 febbraio 2007):
"1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma".


I decreti di riordino del settore della sicurezza degli impianti che ancora si attendono

Il comma 13, lett. a), dell’art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione) del D.L. n. 203/2005, convertito dalla Legge n. 248/2005, cui fa riferimento l’articolo 3 del D.L. n. 300/2006, stabilisce quanto segue:
“13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b)”
.


Tutte le proroghe

Il termine di entrata in vigore dell'intero Testo Unico - fortemente contestato dalle associazioni di categoria degli impiantisti - è stato più volte prorogato:
- al 30 giugno 2002, dall'art. 5-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione;
- al 30 giugno 2003, dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122;
- al 1° gennaio 2004, dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147;
- al 1° gennaio 2005, dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355;
- al 1° luglio 2005, dall'articolo 19-quater del D.L. 9 novembre 2004, n. 266;
- al 1° luglio 2006, dall'art. 5-bis, 2° comma, della Legge 26 luglio 2005, n. 148, di conversione del D.L. 27 maggio 2005, n. 86;
- al 1° gennaio 2007, dall’articolo 1-quater aggiunto dalla legge 12 luglio 2006, n. 288, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173;
- al 31 maggio 2007, dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300;
- al 31 dicembre 2007, dall'art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17;
- al 31 marzo 2008, dall'art. 29-bis, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.


2. TRAMONTA L'IDEA DELLA ISTITUZIONE DI UN ALBO DEGLI INSTALLATORI DI IMPIANTI

Il contenuto dello schema di decreto

E’ imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento recante le norme di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, previsto dall'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Tale comma prevede che il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, emani uno o più decreti disciplinanti:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b)
.

Pur nella problematicità della formulazione legislativa, anche al fine di interrompere la serie di proroghe, il Ministero ha stabilito di dare attuazione, per il momento, solo alla previsione legislativa di cui alla lettera a), concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, non abrogando la normativa primaria (L. n. 46/1990 e D.P.R. n. 380/2001) e non procedendo ad alcuna innovazione di carattere sostanziale, ma effettuando una ricognizione razionalizzata della normativa esistente.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera a), saranno abrogati:
1) la legge 5 marzo 1990, n. 46 (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16);
2) il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;
3) gli articoli dal 107 al 121 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.


Parere favorevole, con qualche riserva, del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell’adunanza del 7 maggio 2007, ha espresso parere favorevole nonostante abbia avanzato qualche perplessità e alcune osservazioni sullo schema di regolamento che riordina la normativa tecnica impiantistica all’interno degli edifici.

Tale riordino deve definire un sistema di verifiche degli impianti, determinare le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di conferenza unificata, e prevedere le sanzioni in caso di violazioni della normativa.
Una materia complessa – fa notare il Consiglio di Stato – resa ancora più complicata dal fatto che l’art. 11-quaterdecis , comma 13, lettera a), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, non parla espressamente di abrogazione (né di norme primarie, né di norme regolamentari) e non detta criteri e principi guida per il riordino della normativa esistente.

Il Consiglio di Stato “manifesta la propria perplessità” sulla scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera a), rimandando ad un successivo momento l’attuazione delle successive lettere b), c) e d), che attengono alle verifiche degli impianti, alla determinazione delle competenze dello Stato, Regioni ed Enti locali, e alle sanzioni.

Si riporta il testo del parere del Consiglio di Stato:
. Adunanza del 7 maggio 2007 - N. della Sezione: 159/2007.


Parere negativo del Consiglio nazionale dei Periti industriali e degli Ingegneri

Sullo schema di decreto elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico, hanno espresso le proprie considerazioni anche i Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Periti Industriali ritenendolo assolutamente insoddisfacente, in quanto non rispetta la delega parlamentare e prevarica le norme sulla progettazione.

Si riporta il testo del:
. Parere del Consiglio Nazionale dei Periti industriali e degli Ingegneri sulla bozza di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.


3. NUOVA PROROGA AL 31 MARZO 2008 PER L'ALBO DEGLI INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI

L'ultima proroga relativa alla istituzione dell'Albo degli installatori e manutentori di impianti era stata fissata al 31 dicembre 2007 ed era stata prevista dalla Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 (“Decreto Milleproroghe”).
Dopo tale data, non essendo stata emanata alcuna normativa che prevedesse una ulteriore proroga o un riordino totale della materia, di fatto, è rientrato in vigore il Capo V del D.P.R. n. 380/2001, che si prevedeva potesse essere abrogato a seguito dell'emanazione di una decreto di riordino dell'intera materia.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le persone fisiche che intendevano svolgere le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti ad uso residenziale o produttivo, di cui all'art. 107 del D.P.R. n. 380/2001, avevano l'obbligo della iscrizione all' "Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 109 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380", tenuto dalla Camera di Commercio della provincia in cui risiedono o nella quale abbiano eletto domicilio professionale.

Questo "vuoto normativo" a costretto il legislatore ad inserire, nella fase di conversione del decreto-legge n. 248/2008 (decreto "Milleproroghe"), un nuovo articolo che, in attesa dell'emanazione della normativa di riordino, sanasse, in qualche modo, la situazione che si era di fatto creata.

La legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, ha così aggiunto il seguente articolo:
ARTICOLO 29-bis. (Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici).
1. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: « 31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2008 ».


La legge n. 31/2008 è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 47, alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008.

. Se vuoi conoscere il testo del decreto-legge, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca QUI.


ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE – APPROFONDIMENTI

1. MANOVRA CORRETTIVA 2010 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RIFORNIMENTO A METANO

Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione economica e finanziaria (Manovra correttiva 2010) ha dettato, all’articolo 51, disposizioni semplificative anche in materia di installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione (metano) prevedendo la sola presentazione di una dichiarazione d'inizio attività (DIA), da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che risultano iscritte presso la Camera di Commercio e che esercitano le attività di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi.

L’articolo introduce disposizioni dirette a semplificare le procedure per l’installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere l’utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, i quali, negli ultimi tempi, stanno trovando una sempre più elevata diffusione soprattutto nelle Regioni del nord Italia.
Purtroppo, allo stato attuale, la rete distributiva di metano è piuttosto scarsa essendo presenti sul territorio italiano circa 750 distributori, con poche stazioni autostradali e orari di apertura relativamente ridotti.
Per ovviare a tale inconveniente e creare le condizioni perché si possa formare nel territorio italiano una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, si propone di eliminare una serie di inutili adempimenti che di fatto ostacolano il raggiungimento di tale obiettivo.

In particolare, il comma 1 introduce la possibilità di installare i suddetti impianti di rifornimento con una semplice dichiarazione di inizio attività (DIA), da presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco.
A tale semplificazione si aggiunge la previsione del comma 5 che elimina la necessità del preventivo rilascio di una autorizzazione antincendio, fermi restando i poteri dell’autorità competente di effettuare controlli ed emettere prescrizioni, nonché l’obbligo per l’impresa installatrice di rilasciare al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti alla normativa vigente, la cui mancata esibizione comporta l’applicazione di apposite sanzioni amministrative pecuniarie.

Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che risultano iscritte presso la Camera di Commercio e che esercitano le attività di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi.
Le regole per l’installazione degli apparecchi di distribuzione e le modalità di esercizio degli stessi saranno dettate con apposito decreto del Ministro dell’interno.

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2. LA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

In ingegneria elettrica la messa a terra, o più propriamente messa a massa, è l'insieme di azioni e sistemi volti a portare un elemento metallico allo stesso potenziale elettrico del terreno.
Le funzioni di tale connessione possono essere:
1. Messa a terra di protezione
Collegamento imposto dalla norma vigente (D.P.R. n. 547/1955; Legge n. 46/1990; D.P.R. m. 462/2001; Norma CEI 64-8/4) per mantenere le masse al potenziale di terra in condizione di normale utilizzo, realizzando una protezione mediante messa a terra;
2. Messa a terra di funzionamento
Collegamento di parti attive del sistema così da sfruttare il terreno come conduttore (es. Trazione elettrica ferroviaria)
3. Messa a terra per lavori
Collegamento temporaneo per mettere fuori servizio la parte di impianto soggetta a lavori, utilizzando un sistema sicuro e ben visibile.
(Fonte: dal sito Wikipedia).

Gli scopi fondamentali della messa a terra sono:
• Offrire protezione contro la folgorazione indiretta;
• Agevolare l'intervento dell'interruttore differenziale in caso di guasto verso terra;
• Proteggere persone e impianti dalla fulminazione e da tensioni elettriche di qualsiasi origine
.
Altre funzioni sono:
• Impedire l'accumulo di elettricità statica e prevenire scariche elettrostatiche dannose per apparati elettronici e di telecomunicazione;
• In elettronica ha anche la funzione di scaricare i disturbi elettromagnetici e fornire un potenziale di riferimento
.


Le verifiche periodiche e straordinarie

Con il D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001 è stata dettata la disciplina dei procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.

La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.


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- Si riporta il:
. Fac-simile della presentazione della dichiarazione di conformità per la messa in esercizio dell’impianto (art. 2, D.P.R. n. 462/2001).

- Si riporta l’elenco della documentazione a corredo della domanda di abilitazione, predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico:
. D.P.R. n. 462/2001 – Elenco della documentazione a corredo della domanda di abilitazione all’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie di terra degli impianti elettrici.


3. ASCENSORI – MESSA IN ESERCIZIO E SICUREZZA - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI

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4. COPERTURA ASSICURATIVA PER I DANNI PROVOCATI DAL GAS

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, introdotta con la delibera 12 dicembre 2003, n. 152/03 dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas, concernente: “Adozione di disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali o di reti di trasporto”.
Tale delibera è stata successivamente integrata con deliberazione del 19 dicembre 2005, n. 277/05.

La copertura assicurativa nazionale, disposta in favore di 18,5 milioni di famiglie per incidenti domestici eventualmente dovuti all’uso del gas (infortuni, incendi e responsabilità civile), prevede i seguenti importi minimi:
• per responsabilità civile verso terzi, un massimale di € 6.197.483,00 per ogni cliente finale e per ogni sinistro sia per danni a persone che a cose anche se appartenenti a più persone;
• per incendio, un capitale di € 103.292,00 per evento per immobili o porzione degli stessi, di proprietà del cliente finale assicurato o in locazione e € 41.317,00 per evento per cose mobili di proprietà del cliente finale assicurato;
• per infortuni, un capitale di € 129.114,00 per il caso di morte o invalidità permanente totale, che decresce proporzionalmente in caso di invalidità parziale.
La copertura assicurativa nazionale è presente dal 1991 e da allora tutti i consumatori di gas contribuiscono al suo costo attraverso le tariffe (40 centesimi di euro in totale per famiglia all'anno).
Le amministrazioni condominiali e i consumatori singoli sono comunque liberi di stipulare ulteriori assicurazioni integrative (ad esempio per aumentare i massimali).
L’Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel prendere atto del fatto che a tutt’oggi l’esistenza di tale assicurazione collettiva per gli incidenti per l'uso del gas non è ancora a conoscenza di tutti i clienti finali civili del gas distribuito via rete e che, come recentemente segnalato dal Comitato Italiano Gas (CIG), la comunicazione sull’assicurazione riportata in bolletta, risulta spesso non chiara, in data 21 dicembre 2005, ha emesso un comunicato stampa dal titolo: “Più informazioni ai consumatori sull'assicurazione per gli incidenti da gas distribuito via rete”.
Con tale comunicato ha rafforzato gli obblighi di comunicazione mediante la definizione della seguente dicitura obbligatoria da riportare annualmente in bolletta entro il 30 giugno 2006:
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Per ulteriori informazioni si può contattare direttamente il CIG al numero verde 800 92 92 86 o con le modalità indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla pagina intitolata Assicurazione utenti finali.”
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha deciso misure affinché i fornitori di gas, distribuito a rete, informino capillarmente e periodicamente tutti i consumatori sull’esistenza a loro favore di una assicurazione a copertura di eventuali danni conseguenti ad incidenti per l’uso del gas.
L’Autorità ha, inoltre, reso obbligatoria la pubblicazione del seguente testo sui siti internet delle aziende di distribuzione, o trasporto o vendita di gas:
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a) i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
b) i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
c) i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente il CIG al numero verde 800 92 92 86 o con le modalità indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla pagina “Assicurazione utenti finali”.

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5. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS - COINVOLTE ANCHE LE CAMERE DI COMMERCIO

Con la Deliberazione n. 40/04 del 18 marzo 2004 sono state dettate le regole per l’attivazione della fornitura di gas.
Queste regole, intese ad accertare la sicurezza degli impianti del gas di nuova istallazione, affidano compiti diversi e specifici ad ognuno dei quattro soggetti che intervengono in questa operazione, ovvero:
1) Cliente Finale: colui che richiede l’attivazione della fornitura del gas;
2) la Società di Vendita del gas (detta anche "Venditore"): la società scelta dal Cliente Finale;
3) l’Installatore abilitato: il tecnico abilitato ai sensi della legge n. 46/1990 che ha realizzato l’impianto su richiesta del Cliente Finale;
4) la Società di Distribuzione (detta anche "Distributore"): la società che gestisce la rete di distribuzione del gas nel Comune dove si trova l’impianto di cui si deve accertare la sicurezza.
La Deliberazione n. 40/04, con le modifiche apportate dalla Deliberazione n. 129/04, è entrata in vigore il 1° ottobre 2004. A partire da tale data, le Società di distribuzione del gas hanno adottato la modalità transitoria prevista dalla delibera, attivando la fornitura, nel caso di nuovi impianti a gas, solo ed esclusivamente dopo aver ritirato dal cliente il Modulo Allegato E, debitamente compilato e sottoscritto dalla ditta installatrice.
Dal 1° luglio 2005, a seguito della proroga di cui alla Deliberazione n. 43/05 del 15 marzo 2005, è cessato il periodo transitorio e sono entrate in vigore le nuove regole previste dalla Deliberazione n. 40/04.
Il regolamento non si applica agli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi, industriali o artigianali.

Con la Deliberazione n. 192/05 del 21 settembre 2005, pubblicata nella G.U. n. 234 del 7 ottobre 2005, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha modificato ed integrato la Deliberazione n. 40/04.
Una importante modifica è quella apportata all’articolo 11, al quale viene aggiunto il comma 11.7, che riguarda la fase finale di accertamento.
Nel caso l’accertamento sia positivo, l’iter di attivazione della fornitura si ritiene concluso.
Nel caso si riscontrino errori non sostanziali o una mancanza di documentazione, viene concessa all’installatore la possibilità di correggere od integrare quanto incompleto entro 60 giorni dalla comunicazione.
Qualora non si provveda entro tale termine, l’accertamento sarà dichiarato negativo.
In questo caso, ai sensi del nuovo comma 11.7 il distributore dovrà comunicare alla competente Camera di Commercio gli estremi dell’installatore interessato, i casi di accertamento negativo o di mancato invio della documentazione nei tempi previsti dal regolamento.

Non viene chiarito chi deve intervenire e quali conseguenze ne derivano per l’installatore.
Secondo il nostro parere, in questo caso dovrebbe tornare applicabile il disposto di cui al 4° comma dell’at. 10 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, secondo il quale la violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte di imprese abilitate comporta la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
La eventuale sospensione dovrebbe essere fissata dalla Giunta Camerale, per le imprese iscritte al Registro delle imprese, dalla Commissione provinciale dell'artigianato, per le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane.
I testi delle Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas citate sono riportate nell’Appendice normativa.


6. INSTALLAZIONE DI ANTENNE PARABOLICHE E DI IMPIANTI DECODER

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3643/C del 24 ottobre 2011, rispondendo ad un quesito posto dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Mantova e dalla Camera di Commercio di Firenze, ha precisato che per l'installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite, comprensivi dell'antenna parabolica e del decoder, è sufficiente essere in possesso dell'abilitazione alla mera "installazione di antenne" e non anche di "impianti elettronici in genere".
Secondo il Ministero non si ravvisa, rispetto agli altri impianti televisivi via cavo, una peculiarità della fattispecie tale da richiedere una più ampia abilitazione.
Sotto taluni aspetti - scrive il Ministero - l’installazione del decoder, che rappresenterebbe l’upgrade rispetto ai sistemi tradizionali, non appare altro che una installazione di apparecchiatura plug and play che, per definizione dello stesso D.M. 37 è sottratta all’applicazione della disciplina.
D’altronde se fosse diversamente non si ravviserebbe (tenuto conto dell’ormai quasi definitivo switch off del sistema ATV sul territorio nazionale) una differenza con l’installazione di antenne tradizionali e la successiva installazione del decoder DTV, con la conseguenza che sarebbe interdetta ogni attività alle imprese legittimamente abilitate per la sola installazione di antenne.
Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Per la MODULISTICA da utilizzare, a decorrere dal 31 luglio 2010, per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro delle imprese, cliccate QUI.

. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI.

. Per gli adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, cliccate QUI.

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI.

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.

. Per le Istruzioni per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in Paesi appartenenti e non all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia delle attività di impiantistica, pulizia, autoriparazione e facchinaggio, emanate dal Ministero delle attività produttive, cliccate QUI.


. Per scaricare la guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate dal titolo "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico", aggiornata con la legge finanziaria 2008 e con il decreto interministeriale 7 aprile 2008, cliccate QUI.


. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito un MASSIMARIO contenente la raccolta dei pareri, delle circolari e delle lettere circolari in materia di impiantistica.

. Se vuoi scaricare il testo del Massimario direttamente dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.


APPENDICE NORMATIVA
DIRETTIVE EUROPEE - LEGGI E DECRETI

. L. 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

. L. 5 marzo 1990, n. 46: Norme per la sicurezza degli impianti. (Legge abrogata dall’art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, a decorrere dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del D.M. n. 37/2008, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16).

. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio, delle Assicurazioni e dei Servizi - Div. VIII - Circolare n. 3209/C del 21 maggio 1990: L. 5 marzo 1990, n. 46. Norme per la sicurezza degli impianti.

. L. 9 gennaio 1991, n. 10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

. D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti. (Decreto abrogato dall’art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, a decorrere dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del D.M. n. 37/2008).

. D.M. 20 febbraio 1992: Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.

. D.M. 11 giugno 1992: Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.

. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392: Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

. D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

. L. 5 gennaio 1996, n. 25: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.

. D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37: Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

. D.P.R. 13 maggio 1998, n. 218: Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.

. Direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

. D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162: Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

. D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

. D.M. 6 aprile 2000: Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti. (Legge 5 marzo 1990, n. 46).

. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A). Artt. 107 - 121. (Articoli abrogati dall’art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, a decorrere dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del D.M. n. 37/2008).

. D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (Legge 5 marzo 1990, n. 46).

. Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia.

. Legge 26 luglio 2005, n. 148: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio. .

. D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
. Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L annessi al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

. D.M. 15 settembre 2005: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

. D. L. 30 settembre 2005, n. 203: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (Convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248). Art. 11-quaterdecies, comma 13.

. Ministero delle attività produttive – D.M. 26 ottobre 2005: Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE.

. D.L. 28 dicembre 2006, n. 300: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2007, n. 17). Art. 3.

. Legge 26 febbraio 2007, n. 17: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa. (Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione). Art. 3.

. D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
(In allegato al decreto vengono riportati i due modelli relativi alla "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte").


. D.M. 11 aprile 2008: Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici.

. D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17: Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

. D.M. 19 maggio 2010: Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
. D.M. 19 maggio 2010 - ALLEGATI (I due nuovi modelli relativi alla "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte").

. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.


APPENDICE NORMATIVA
CIRCOLARI – RISOLUZIONI E NOTE MINISTERIALI

. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio, delle Assicurazioni e dei Servizi - Div. VIII - Circolare n. 3307/C del 5 marzo 1993: L. 5 marzo 1990, n. 46. Norme per la sicurezza degli impianti.

. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio, delle Assicurazioni e dei Servizi - Div. VIII - Circolare n. 3311/C del 22 giugno 1993: L. 5 marzo 1990, n. 46. Norme per la sicurezza degli impianti.

. Testo coordinato delle Circolari del M.I.C.A. n. 3239/C del 22 marzo 1991; n. 3253/C del 10 settembre 1991; n. 3282/C del 30 aprile 1992; n. 3342/C del 22 giugno 1994: L. 5 marzo 1990, n. 46. Norme per la sicurezza degli impianti.

. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio, delle Assicurazioni e dei Servizi - Div. VIII - Nota del 6 novembre 1997, Prot. n. 489284: Legge 5 marzo 1990, n. 46. Modifica di attività.

. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio, delle Assicurazioni e dei Servizi - Div. VIII - Circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998: Legge 5 marzo 1990, n. 46. Chiarimenti e interpretazioni evolutive sugli aspetti problematici più importanti.

. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio, delle Assicurazioni e dei Servizi - Div. VIII - Circolare n. 3562/C del 7 luglio 2003 – Leggi 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), e 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione) – Problematiche connesse all’applicazione dell’art. 6 della legge n. 25/1996.

. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas – Deliberazione n. 40/04 del 18 marzo 2004: Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. (Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle delibere n. 129/04, n. 43/05 e n. 192/05).

. Ministero delle attività produttive – D.M. 24 novembre 2004: Disposizioni di attuazione dell’art. 109, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.


. Se vuoi scaricare il testo del decreto con i due allegati relativi alla modulistica da utilizzare, clicca QUI.


. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio, delle Assicurazioni e dei Servizi - Div. VIII - Circolare n. 3580/C del 24 novembre 2004 - Prot. 5589329: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Problematiche connesse all’applicazione dell’art. 109, comma 2.

. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale del Commercio, delle Assicurazioni e dei Servizi - Div. VIII - Circolare n. 3584/C del 14 giugno 2005 - Prot. 0005525: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 109, comma 2. Immediata applicabilità parziale dell'albo degli installatori.

. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas – Deliberazione n. 192/05 del 21 settembre 2005: Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.

. Ministero delle attività produttive – D.M. 26 ottobre 2005: Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE.

. Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006 - Prot. 0003469: Attività regolamentate (installazione di impianti, autoriparazioni, pulizie, facchinaggio). Utilizzo di alcune figure contrattuali previste dalla riforma del diritto del lavoro.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio e le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Nota del 25 luglio 2007, Prot. 7583: Responsabile tecnico di impresa individuale di installazione di impianti (legge n. 46/1990).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio e le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Lettera-Circolare del 7 agosto 2007, Prot. 0007821: Legge 46/90 ("Norme per la sicurezza degli impianti") - Ambito di applicazione - Attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici e solari-termici.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio e le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Nota del 12 settembre 2007, Prot. 0008514: Riconoscimento requisito professionale legge n. 46/1990 - Parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio e le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Nota del 13 novembre 2007, Prot. 0010403: Qualifica giuridica del soggetto esercente attività di installazione di impianti disciplinata dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio e le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Nota del 5 dicembre 2007, Prot. 0011135: Legge n. 46/90 (esercizio dell'attività di impiantistica) - Diploma di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio e le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio B4 - Nota del 18 dicembre 2007, Prot. 0011618: Richiesta di chiarimenti in merito al requisito dell’immedesimazione del responsabile tecnico.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolarizzazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio B4 - Nota del 4 febbraio 2008, Prot. 855: Richiesta parere in merito all'idoneità di un titolo di scuola secondaria superiore al fine del riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 3, c. 1, lett. "b", della legge n. 46/90.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolarizzazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 15 luglio 2008, Prot. 0006373: Richiesta di parere su attività di impiantistica – Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008. Art. 4.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolarizzazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 22 luglio 2008, Prot. 0009196: Requisito tecnico-professionale di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 – Idoneità della laurea di dottore in Architettura.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolarizzazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 30 luglio 2008, Prot. 00012600: Richiesta di parere su attività di impiantistica – Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolarizzazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 6 agosto 2008, Prot. 00015314: Richiesta di parere su attività di impiantistica – Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolarizzazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 8 agosto 2008, Prot. 00016827: Richiesta di parere su attività di impiantistica – Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolarizzazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 23 settembre 2008, Prot. 0026938: Richiesta di parere su attività di impiantistica – Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolarizzazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 1° ottobre 2008, Prot. 0029404: Richiesta di parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolarizzazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 7 ottobre 2008, Prot. 0031288: Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (riordino della normativa in materia di impiantistica) - Possibilità di assolvimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 4, mediante incarico a professionista ovvero mediante intrattenimento, con il medesimo professionista, di un rapporto di collaborazione a progetto.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolarizzazione del Mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 10 ottobre 2008, Prot. 0032694: Installazione di impianti - Responsabile tecnico.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 14 gennaio 2009, Prot. 3101: D.M. n. 37/2008 (attività di installazione di impianti all'interno degli edifici) - Valutazione dell'esperienza professionale maturata.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 9 febbraio 2009, Prot. 12122: Art. 4 DM n. 37/2008 - Richiesta parere sul riconoscimento del requisito tcnico-professionale con esperienza nel settore “non civile”.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 24 febbraio 2009, Prot. 0016985: Richiesta parese su attività di impiantistica - D.M. n. 37 dell 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 3 marzo 2009, Prot. 0019540: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2OO8.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 19 marzo 2009, Prot. 0055124: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2OO8.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 24 marzo 2009, Prot. 0026657: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2OO8.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 8 aprile 2009, Prot. 0031853: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2OO8.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 29 aprile 2009, Prot. 0038235: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2OO8.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 8 giugno 2009, Prot. 0051680: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2OO8.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 26 giugno 2009, Prot. 0058929: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2OO8.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 30 giugno 2009, Prot. 0059597: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2OO8.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 30 giugno 2009, Prot. 0059609: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2OO8.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 19 agosto 2009, Prot. 74440: Svolgimento dell’attività di installazione di impianti elettrici da parte di associazione culturale.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 10 settembre 2009, Prot. 0079381: Richiesta di parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 15 ottobre 2009, Prot. 90968: Svolgimento dell’attività di installazione di impianti elettrici da parte di associazione culturale. Rettifica precedente parere Prot. 74440 del 19 agosto 2009.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 29 ottobre 2009, Prot. 0095892: Richiesta di parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 9 novembre 2009, Prot. 0100442: Richiesta di parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 9 novembre 2009, Prot. 0100451: Richiesta di parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio XI - Nota del 10 novembre 2009, Prot. 0101167: Richiesta di parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Nota del 24 novembre 2009, Prot. 107640: Art. 19 della legge n. 241 del 1990, come modificato, in ultimo, dall’articolo 9, commi da 4 a 6, della legge n. 69 del 2009 - Problematiche interpretative con riferimento ad alcune attività soggette a verifica dei requisiti da parte degli uffici del registro delle imprese.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 19 febbraio 2010, Prot. 0017140: Richiesta parere su D.M. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXIII - Normativa Tecnica - Nota del 24 febbraio 2010, Prot. 0001118: Orientamento su attività di installazione di caminetti e stufe. D.M. 37/2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 1° marzo 2010, Prot. 0002915: Richiesta parere su D.M. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 8 marzo 2010, Prot. 0005992: Richiesta parere su D.M. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 11 marzo 2010, Prot. 0008617: Richiesta parere su D.M. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 22 marzo 2010, Prot. 0015364: Richiesta parere su D.M. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 30 marzo 2010, Prot. 0018464: Richiesta parere su D.M. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 7 aprile 2010, Prot. 0023274: Richiesta parere su D.M. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 28 aprile 2010, Prot. 0038908: Richiesta parere su D.M. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 7 giugno 2010, Prot. 0065823: Responsabili tecnici di cui al D.M. n. 37 del 2008 - Omessa comunicazione della cesszione della carica.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010, Prot. 105485: Impatto sulle procedure di avvio di alcune attività regolamentate, della riformulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevista dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 17 gennaio 2011, Prot. 0006703: Richiesta di parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 25 maggio 2011, Prot. 0098420: Richiesta di parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 25 maggio 2011, Prot. 0098942: Richiesta di parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 31 maggio 2011, Prot. 103639: Richiesta di parere su Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Registro Ufficiale - Lettera-Circolare del 16 giugno 2011, Prot. 0115431: Valutabilità dei diplomi, attestati e brevetti rilasciati dal Ministero della difesa ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività regolamentate .

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 30 settembre 2011, Prot. 181848: D.M. 37/2008 - Svolgimento dell’attività di impiantistica al servizio degli edifici - Richiesta di parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 3 ottobre 2011, Prot. 0183538: Richiesta di parere su decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 3 ottobre 2011, Prot. 0183531: Richiesta di parere su decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 5 ottobre 2011, Prot. 0185084: D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Art. 15 - Procedura sanzionatoria.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Circolare del 24 ottobre 2011, n. 3643/C: Installazione di antenne paraboliche ed impianti decoder.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 16 febbraio 2012, Prot. n. 0032838: D.M. 37/2008 - Richiesta di parere sul riconoscimento dei requisiti tecnici - Installazione impianti elettrostatici per allontanamento volatili posti al servizio di edifici.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Circolare del 17 febbraio 2012, n. 3651/C: D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Art. 15 - Regolamento l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 - Verbale di accertamento delle saznioni.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Lettera-Circolare del 19 marzo 2012, Prot. n. 0068402: D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Imprese iscritte in vigore dalla legge 5 marzo 1990, n. 46; conversione d'ufficio della iscrizione, a norma dell'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e dell'articolo 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.


LE IMPRESE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SECONDO LA LEGGE N. 46/1990

1. LA VIGENZA DELLA LEGGE N. 46/1990

1.1. Normativa di riferimento

La fonte normativa è la legge 5 marzo 1990, n. 46, il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 9.
Sono state successivamente emanate dal Ministero delle attività produttive cinque Circolari:
- la n. 3439/C del 27 marzo 1998;
- la n. 3562/C del 7 luglio 2003;
- la n. 3580/C del 24 novembre 2004;
- la n. 3584/C del 14 giugno 2005;
- la n. 3600/C del 6 aprile 2006
.


1.2. Ambito di applicazione

Le imprese che intendono svolgere le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione dei seguenti impianti:
a) di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, anche se installati in immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi;
b) radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne, gli impianti di protezione da scariche atmosferiche, solo ad uso civile;
c) di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido, liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie, solo per edifici ad uso civile;
d) idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore, solo per edifici ad uso civile;
e) per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore, solo per edifici ad uso civile;
f) di sollevamento di persone o di cose a mezzo ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, solo per edifici ad uso civile;
g) di protezione antincendio, solo per edifici ad uso civile
.

Sono esclusi dall'applicazione della legge gli interventi di ordinaria manutenzione sugli impianti sopra elencati.
Per interventi di ordinaria manutenzione si intendono quelli relativi a:
- contenere il degrado normale d'uso;
- eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi e che non modificano la struttura essenziale dell'impianto o la sua destinazione d'uso.


1.3. Requisiti richiesti

I requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di impiantistica sono di ordine generale, di ordine morale e di ordine tecnico-professionale.
Le imprese che esercitano attività di impiantistica devono designare un responsabile tecnico che sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
Il responsabile tecnico deve avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa, inteso come vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività.
Il responsabile tecnico può pertanto essere:
- il titolare;
- un familiare (se può essere coadiuvante secondo la normativa delle imprese artigiane);
- un socio di società di persone (anche accomandante);
- un socio di società a responsabilità limitata e di società cooperative;
- l’amministratore di società di capitali e di società cooperative;
- un dipendente;
- una persona estranea all’impresa, se legata da contratto d’opera o da contratto di associazione in partecipazione o in possesso di una apposita procura institoria
.

Ai sensi dell’art. 2 della L. n. 443/1985 le imprese artigiane possono individuare il responsabile tecnico, per le ditte individuali, esclusivamente nella persona del titolare, per le società, nella persona di un socio partecipante alle lavorazioni e iscritto nei relativi elenchi assistenziali e previdenziali.


1.4. Modalità di denuncia

Il giorno stesso in cui si inizia l’attività deve essere presentata la denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, con allegata la documentazione richiesta.
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dal Responsabile del procedimento e, per le imprese artigiane dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia i requisiti devono essere riconosciuti o negati: oltre tale termine vale il principio del silenzio-assenso.


1.5. Dichiarazione di conformità

Il committente è tenuto ad affidare i lavori di impiantistica esclusivamente ad imprese abilitate.
E´ fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell´impresa di rilasciare al committente, al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità degli impianti resa sulla base del modello approvato con D.M. 20 febbraio 1992, alla quale devono essere allegati:
• il progetto (quando necessario);
• la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati;
• il certificato attestante il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
• scheda di impianto
.
Copia della medesima, priva di allegati, dovrà essere trasmessa alla Camera di Commercio a cura dell´impresa stessa entro 6 mesi dal rilascio.


1.6. Sanzioni

Alla violazione di quanto disposto in materia di dichiarazione della conformità degli impianti consegue a carico del committente o del proprietario una sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00.
Alle violazioni delle altre norme previste dalla Legge 46/90, commesse dall´impresa installatrice, consegue una sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5.164,00.


2. CASISTICA IN MATERIA DI POSSESSO DEI REQUISITI NELLA VIGENZA DELLA LEGGE N. 46/1990

2.1. Imprese operanti nel settore industriale e non in quello civile

Un'impresa, regolarmente iscritta nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, che abbia operato nei settori dell'impiantistica ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 della legge n. 46/1990, per un periodo superiore a tre anni, anche se nel settore industriale e non in quello civile, è da considerare in possesso dei requisiti minimi richiesti dall'art. 3 della medesima legge e, in particolare, quello di cui alla lettera a).
Ciò specialmente in considerazione del fatto che per il settore industraile vengono utilizzati impianti di potenza molto più elevata di quelli che si utilizzano nel settore civile e, per tale motivo, i requisiti tecnico-professionali richiesti sono, ai sensi della normativa vigente molto più rigorosi.
(Nota del MICA del 6 novembre 1997, Prot. 489284)


2.2. Riconoscimento dei requisiti professionali al coadiuvante

La collaborazione, per almeno tre anni di un familiare privo di titoli di studio relativi al settore dell'impiantistica, per l'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali, è equiparabile al periodo lavorativo necessario a chi quei titoli di studio possiede, semprechè, naturalmente, l'attività svolta sia formalmente riconducibile a quella di un "operaio installatore con qualifica di specializzato", come previsto dallo stesso articolo 3, comma 2, lettera d), della legge n. 46/1990.
(Nota del MICA del 12 agosto 1999, Prot. 597597; Vedi anche Circ. MICA n. 3439/C del 27 marzo 1998, punto 2, lett. d)).


2.3. Il responsabile tecnico di un'impresa individuale di installazione impianti non può essere espresso da una società tra professionisti

Il ruolo di responsabile tecnico può essere svolto anche da uno o più soci di una società tra professionisti, purché il relativo compito venga effettuato da ciascuno dei più professionisti, i cui nominativi siano previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità: dovendosi preventivamente indicare il nominativo del responsabile tecnico, il relativo compito non può comunque essere svolto direttamente dalla società tra professionisti.
(Ministero dello Sviluppo Economico - Parere del 25 luglio 2007, Prot. 7583).


2.4. Riconoscimento dei requisiti professionali ad un lavoratore che ha prestato la sua opera presso imprese operanti nel settore industriale, prive dell'abilitazione prevista dalla legge n. 46/1990

Nulla osta al riconoscimento del requisito professionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 46/1990 nel caso in cui il lavoratore abbia prestato la sua opera, per almeno tre anni, come operaio specializzato nell'installazione, etc. degli impianti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), dell'art. 1, legge n. 46/1990 citata, in imprese operanti nel settore industriale (prive, quindi, dell'abilitazione prevista dalla stessa legge), nonché in qualità di titolare di impresa o legale rappresentante di società operanti nel settore di cui sopra.
Resta chiaro, tuttavia, che sarà onere dell'interessato fornire tutta la documentazione ritenuta necessaria dalla Camera di Commercio al fine di dimostrare il concreto svolgimento dell'attività da parte dell'impresa in cui era inserito.
(Nota del Ministero Sviluppo Economico del 12 settembre 2007, Prot. n. 8514).


2.5. Diploma di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 5 dicembre 2007, Prot. n. 0011135, rispondendo ad un quesito posto da una Camera di Commercio in merito all'idoneità ai fini del riconoscimento del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della legge n. 46/1990, del diploma di maturità tecnica nautica, indirizzo "Aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili", ha rinviato ad una lettera-circolare diramata nel 1995 portante il parere del Ministero della pubblica istruzuzione proprio in merito al titolo in questione.
Il Ministero della Pubblica Istruzione (Div. VII), nel parere del 5 luglio 1995, Prot. 1828/2710 (inviato alle Camere di Commercio con lettera-circolare del MICA del 1° agosto 1995, Prot. 388187), ha precisato che la maturità tecnica nautica prevede i seguenti tre indirizzi:
a) aspirante al comando di navi mercantili (capitani);
b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili (macchinisti);
c) costruttore navale
.

Tenuto conto dei relativi curricola degli studi delle discipline e dei programmi, il competente Ministero ha ritenuto che tali diplomi potessero essere ritenuti idonei alle attività relative agli impianti previsti dalla legge n. 46/1990, con le seguenti limitazioni:
a) capitani: limitatamente alla lettera G (impianti di protezione anticendio);
b) macchinisti: limitatamente alla lettera C (impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme gassoso e di qualsiasi natura o specie) e alla lettera D (impianti idrosanitari, di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di con segna dell’acqua fornita dall’ente distributore);
c) costruttori navali: limitatamente alla lettera G (impianti di protezione antincendio).


2.6. Requisito dell'immedesimazione del responsabile tecnico. Chiarimenti

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 18 dicembre 2007, Prot. 0011618, ha fornito chiarimenti in merito al requisito dell’immedesimazione del responsabile tecnico, precisando che:
a) nel caso S.n.c. il socio che assume l’incarico di responsabile tecnico deve essere uno dei soci partecipanti al lavoro;
b) nel caso sia l’accomandante ad assumere l’incarico di responsabile tecnico, lo stesso dovrà essere socio prestatore d’opera.
In entrambi i casi la prestazione d’opera del socio è soddisfatta anche quando la prestazione d'opera si sostanzia nello svolgimento di un costante controllo sui servizi offerti dall'impresa, senza necessità di una prestazione lavorativa anche manuale, purché sia verificata la stabilità e continuità del vincolo e il rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa stessa.


  

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