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<b>PERITI ASSICURATIVI - FORMAZIONE E TENUTA DEL RUOLO - LA GESTIONE DELLA CONSAP - ISTITUITO L'ARCHIVIO INFORMATICO INTEGRATO</B>


<table width='100%' border=3>
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<b>IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE</b> <BR>
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<td><br>

<font class="special"><b>1. <u>Emanato il Codice delle Assicurazioni Private</b></u></font><br><br>

Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 163 del 13 ottobre 2005, il <b>D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209</b>, contenente il <b>Codice delle assicurazioni private</b>.<br>
Il codice rivede l'intera materia attuando una significativa operazione di semplificazione e delegificazione. <br>
Il testo <b>adegua le norme agli indirizzi europei e introduce una disciplina innovativa delle partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e riassicurazione</b>, su modello di quanto realizzato dal testo unico bancario. <br>
Particolarmente innovativa la disciplina prevista per il <b>nuovo sistema di indennizzo diretto nella responsabilità civile autoveicoli (RCA)</b>.<br><br></FONT>

<B>1.1. <U>Importanza del Codice</B></U><BR><br>

Il Codice, in un unico semplice e fruibile testo, si compone di 355 articoli in sostituzione e aggiornamento delle oltre 1.000 norme che regolavano il settore (compresi due Decreti Regi del 1922 e del 1925).<br>

Il Codice delle Assicurazioni ha il compito di portare avanti un riassetto, completo e duraturo, della regolazione di tutto il settore assicurativo. Non è quindi un semplice riordino normativo.<br>
Una riorganizzazione sistematica e complessa, l'ultimo testo organico in materia risaliva al 1959 e, nel frattempo, sono stati introdotti altri provvedimenti, di cui molti legati alle normative europee (viene recepita la direttiva 2002/92/CE su intermediazione assicurativa e riassicurativa).<br><br>

<B>1.2. <U>Vantaggi del Codice</B></U><BR><br>

L'indennizzo diretto, ossia la possibilità di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione, avrà positive ricadute sui tempi e sui costi dei risarcimenti, sulla qualità del servizio assicurativo e nel rapporto fiduciario delle imprese di assicurazione.
L'indennizzo diventerà operativo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Codice (1° gennaio 2006) con l'adozione del regolamento governativo.<br><BR>

Tra <B>le più importanti innovazioni </B>introdotte dal Codice, si segnala:<br>
• trasparenza nelle condizioni di contratto, con l'obbligo di scrivere in modo chiaro ed esauriente tutte le caratteristiche della polizza; <br>
• risarcimento del trasportato da parte dell'assicurazione del veicolo; rimborso del premio, per il periodo fino alla scadenza del contratto, in caso di vendita o furto del veicolo; <br>
• liquidazione dei danni provocati da veicoli rubati da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada; <br>
• più trasparenza nell'offerta di assicurazioni nei rami danni e vita;<br>
• istituzione di un registro unico elettronico per gli operatori del settore;<br>
• tempi più brevi per chi vuole avviare una nuova impresa di assicurazioni.<br><br>

</td></tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI </b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>

<font class="special"><b>1. <u>Premessa</b></u></font><br><br>

Con la pubblicazione del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, concernente il "Codice delle assicurazioni private" e a seguito dell'abrogazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono state dettate nuove norme che riguardano anche la formazione e la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi.<br>
Di seguito vengono, in sintesi, riportate le novità introdotte dal nuovo Codice, che, ricordiamo, <b>è entrato in vigore il 1° gennaio 2006</b>.</a><br><br><br>

<font class="special"><b>2. <u>Soggetti tenuti all’iscrizione nel Ruolo </b></u></font><br><br>

Deve essere iscritto nel Ruolo l'operatore che desideri esercitare l'attività professionale di <b>perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti</b>.<br>
L'iscrizione preliminare al Ruolo dei Periti assicurativi è condizione necessaria per esercitare l'attività professionale di perito assicurativo.<br><br><br>

<b><u>Incompatibilità </b></u><br>
Secondo quanto stabilito dall’art. 158, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2005, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel Ruolo: <br><i>
- gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, <br>
- i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno</i>. <br><br><br>

<font class="special"><b>3. <u>Requisiti richiesti per l’iscrizione </b></u></font><br><br>

Secondo quanto disposto dall’art. 158 del D. Lgs. n. 209/2005, per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: <br><i>
a) godere dei diritti civili; <br>
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; <br>
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ne' essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; <br>
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; <br>
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato; <br>
g) aver superato una prova di idoneità</i>. <br><br><br>

<b><u>La prova di idoneità</b></u><br>
Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una <b>prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività</b>. <br>
Spetterà all'ISVAP determinare, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione. <br><br><br>

<font class="special"><b>4. <u>Cancellazione dal Ruolo e reiscrizione </b></u></font><br><br>

Secondo quanto disposto dall’art. 159 del D. Lgs. n. 209/2005, la cancellazione dal ruolo e' disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di: <br><i>
a) rinuncia all'iscrizione; <br>
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d); <br>
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2; <br>
d) radiazione; <br>
e) mancato versamento del contributo di vigilanza, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP</i>. <br><br>
Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo. <br><br>

Nel successivo articolo 160 si stabilisce che il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può <b>richiedere di esservi iscritto nuovamente</b>, purchè siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti prescritti dalla legge. <br>
In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purchè abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione. <br>
Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, rimanendo valida l'idoneità già conseguita. <br><br><br>

<font class="special"><b>5. <u>Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari</b></u></font><br><br>

L'ISVAP, con il <b>Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006</b>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2006, alla luce della nuova normativa introdotta dal Codice delle assicurazioni private:<br>
a) ha disciplinato il funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;<br>
b) ha regolato la ripartizione delle funzioni istruttorie e
deliberative e
c) ha stabilito le norme di svolgimento della procedura, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell'interessato, in materia di illeciti disciplinari previsti dal decreto e dai regolamenti attuativi che siano commessi da
intermediari e periti assicurativi.<br>
<b>Il testo del provvedimento viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br><br>

<font class="special"><b>6. <u>TENUTA E VIGILANZA DEL RUOLO - Dall'ISVAP alla CONSAP </b></u></font><br><br><br>

<b>6.1. <u>Il trasferimento delle competenze dal Ministero dell'industria all’ISVAP </b></u><br><br>

Il Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 (successivamente abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. n. 209/2005 - in vigore dal 1° gennaio 2006), ha disposto il trasferimento all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) alcune competenze già attribuite al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dalla Legge 17 febbraio 1992, n. 166, riguardanti l'istituzione e il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della Legge 24 dicembre 1969, n. 990. <br>
Con lo stesso decreto sono state pure soppresse la Commissione nazionale e la Commissione provinciale per il Ruolo dei periti assicurativi e pertanto le domande di iscrizione nel predetto Ruolo dovranno essere presentate in carta legale all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo - ISVAP (Via del Quirinale. n. 21 - 00187 ROMA) secondo lo schema e le modalità indicate nel provvedimento 28 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 180 del 3 agosto 1999. <br><br><br>

<b>6.2. <u>Le competenze dell’ISVAP secondo il nuovo Codice delle assicurazioni</b></u><br><br>

Secondo quanto disposto all’art. 5 del nuovo Codice delle assicurazioni private, l'ISVAP: <br>
a) svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice; <br>
b) adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione; <br>
c) effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle
linee di politica assicurativa; <br>
d) promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario. <br><br>

Secondo quanto disposto nel successivo art. 6, l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti: <br>
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa; <br>
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile; <br>
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi; <br>
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo. <br><br><br>

<b>6.3. <u>Le competenze del Ministero delle attività produttive</b></u><br><br>

Secondo quanto disposto all’art. 4 del nuovo Codice delle assicurazioni private, al Ministero delle attività produttive sono devolute competenze nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. <br><br><br>

<b>6.4. <u>1° GENNAIO 2013 - Le competenze passano dall'ISVAP alla CONSAP Spa</b></u><br><br>

A partire <b>dal 1° gennaio 2013</b> la gestione del Centro di informazione italiano e la tenuta del Ruolo Periti sono trasferiti dall’ISVAP alla CONSAP Spa.<br>
Il trasferimento è stato disposto dall’articolo 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto:<br>
- la <b>soppressione dell’ISVAP</b>, <br>
- l’<b>istituzione dell’IVASS</b> (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e<br>
- il contestuale trasferimento della gestione del Centro di informazione italiano (comma 36) e della tenuta del Ruolo dei periti assicurativi e di ogni altra competenza in materia (comma 35).<br><br>

Dunque, dal 1° gennaio 2013, tutte le richieste relative al Centro di informazione italiano dovranno essere indirizzate a:<br><b>
CONSAP S.p.A.<br>
Centro di Informazione Italiano<br>
Via Yser, 14 - 00198 Roma<br>
mail: richieste.centro@consap.it<br>
fax: +39 06 85796270<br>
telefono: +39 06 85796415</b>.<br><br>

<b><u>La tenuta del Ruolo passa alla CONSAP</b></u><br><br>

Dal 1° gennaio 2013, per effetto del citato trasferimento che assegna alla CONSAP la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi ed ogni altra competenza in materia, il Ruolo sarà consultabile dal sito della CONSAP <i>www.consap.it</i> e tutte le richieste ad esso relative (iscrizione, cancellazione, variazioni anagrafiche, segnalazioni, richieste di informazioni) dovranno essere inoltrate al seguente recapito:<br><b>
CONSAP S.p.A.<br>
Ruolo dei periti assicurativi<br>
Via Yser, 14 – 00198 Roma<br>
mail: ruoloperitiassicurativi@consap.it<br>
fax: 06 85796568<br>
telefono: +39 06 8579641</b>.<br><br>

. Se vuoi <b>accedere al sito della CONSAP Spa</b>, clicca <a href =' http://www.consap.it/ '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


<font class="special"><b>7. <u>16 DICEMBRE 2015 - La CONSAP disciplina le modalità di accesso all’attività peritale e la procedura sanzionatoria relativa all’applicazione delle sanzioni </b></u></font> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 ottobre 2015<b> due provvedimenti </b>della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP), <b>entrambi datati 23 ottobre 2015</b>, riguardanti:<br>
1) Regolamento concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private - Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI - Disciplina dell'attività peritale) (Regolamento n. 1);<br>
2) Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private) (Regolamento n. 2).<br><br>

Il <b>primo Regolamento</b>, che va a sostituire il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 (ora abrogato), disciplina le modalità di accesso all'«attività peritale» intesa come<i> «attività professionale volta all'accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell'art. 156 del Codice delle assicurazioni private»</i> e le modalità di svolgimento della stessa.<br><br>
Il <b>secondo Regolamento</b> disciplina la procedura sanzionatoria relativa all'applicazione delle sanzioni in materia di illeciti disciplinari previsti dal Codice delle assicurazioni che siano commessi dai Periti assicurativi iscritti al Ruolo, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 329 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), i periti assicurativi che, nell'esercizio della loro attività, violino le norme del Codice stesso, dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: <br>
- richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, disposto per fatti di lieve manchevolezza; <br>
- censura, disposta per fatti di particolare gravità e <br>
- radiazione, disposta per fatti di eccezionale gravità e determinante l'immediata cancellazione dal Ruolo. <br>
Entrambi i regolamenti sono <b>in vigore dal 16 dicembre 2015</b>.<br>
<b>Il testo dei due provvedimenti viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>


<font class="special"><b>8. <u> IL CONTRIBUTO DI VIGILANZA </b></u></font><br><br>

<b>8.1. <u>Norme di carattere generale</b></u> <br><br>

Secondo quanto disposto dall’art. 337 del D. Lgs. n. 209/2005, per ottenere l'iscrizione, gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un <b>contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui periti assicurativi</b> nella <b>misura massima di 100,00 euro</b>. <br>
La misura del contributo di vigilanza viene determinato - entro il 30 maggio di ogni anno - con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. <br>
Il decreto viene pubblicato entro il 30 giugno sulla Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP. <br>
L'attestazione relativa al pagamento deve essere comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui sopra. <br>
Il mancato pagamento del contributo di vigilanza comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, tramite ruolo, secondo le modalità di cui all’art. 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme dovute e la cancellazione dal ruolo.
<br><br><br>

<b>8.2. <u>Contributo di vigilanza per l'ANNO 2008</b></u> <br><br>

Con <b>decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 giugno 2008</b> è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2008 all'ISVAP.<br><br>
Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP dai periti
assicurativi iscritti nel relativo ruolo e' determinato, per l'anno 2008, nella <b>misura di euro 40,00</b>.<br><br>

Sono tenuti al pagamento del contributo di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2008.<br>
I periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2008, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br><br>

<b>8.3. <u>Contributo di vigilanza per l'ANNO 2009</b></u> <br><br>

Con <b>decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 giugno 2008</b> è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2009 all'ISVAP.<br><br>
Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP dai periti
assicurativi iscritti nel relativo ruolo e' determinato, per l'anno 2009, nella <b>misura di euro 48,00</b>.<br><br>

Sono tenuti al pagamento del contributo di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2009.<br>
I periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2009, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br><br>

<b>8.4. <u>Contributo di vigilanza per l'ANNO 2010</b></u> <br><br>

Con <b>decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 8 luglio 2010</b> è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto dai periti assicurativi per l'anno 2010 all'ISVAP.<br><br>
Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP dai periti
assicurativi iscritti nel relativo ruolo e' determinato, per l'anno 2010, nella <b>misura di euro 50,00</b>.<br><br>

Sono tenuti al pagamento del contributo di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2010.<br>
I periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2010, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br><br>

<b>8.5. <u>Contributo di vigilanza per l'ANNO 2011</b></u> <br><br>

Con <b>decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2011</b> è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2011, dai periti assicurativi, iscritti al Registro alla data del 30 maggio 2011, all'ISVAP.<br>
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2011 all'ISVAP e' determinato nella misura di <b>euro 50,00</b>. <br>
I periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2011, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br><br>

<b>8.6. <u>Contributo di vigilanza per l'ANNO 2012 dovuto all'ISAVAP</b></u> <br><br>

Con <b>decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2012</b> è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2012, dai periti assicurativi, iscritti al Registro alla data del 30 maggio 2012, all'ISVAP.<br>
Il contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP e' determinato, per l'anno 2012, nella misura di <b>euro 50,00</b>. <br>
I periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2012, sulla base di apposito provvedimento dell'ISVAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br><br>

<b>8.7. <u>Contributo di vigilanza per l'ANNO 2013 dovuto alla CONSAP</b></u> <br><br>

Con <b>decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2014</b> è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2013, dai periti assicurativi, iscritti al Registro alla data del 30 maggio 2013, alla CONSAP.<br>
Il contributo di vigilanza e' determinato, per l'anno 2013, nella misura di <b>euro 50,00</b>. <br>
I periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2013, sulla base del Provvedimento della CONSAP n. 2 del 14 febbraio 2014, concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.<br>
<b>Il testo del decreto e del provvedimento CONSAP viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br><br>

<b>8.8. <u>Contributo di vigilanza per l'ANNO 2014 dovuto alla CONSAP</b></u> <br><br>

Con <b>decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 ottobre 2014</b> è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2014, dai periti assicurativi, iscritti al Registro alla data del 30 maggio 2014, alla CONSAP.<br>
Il contributo di vigilanza e' determinato, per l'anno 2014, nella misura di <b>euro 50,00</b>. <br>
I periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2014, sulla base di apposito provvedimento della CONSAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br><br>

<b>8.9. <u>Contributo di vigilanza per l'ANNO 2015 dovuto alla CONSAP</b></u> <br><br>

Con <b>decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2015</b> è stato fissato l'importo del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2015, dai periti assicurativi, iscritti al Registro alla data del 30 maggio 2015, alla CONSAP.<br>
Il contributo di vigilanza e' determinato, per l'anno 2015, nella misura di <b>euro 50,00</b>. <br>
I periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2015, sulla base di apposito provvedimento della CONSAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa</b>.<br><br>

Con il <b>Provvedimento n. 5 del 5 agosto 2015</b> la CONSAP ha poi stabilito che il pagamento dovrà essefe effettuato <b>entro il 30 settembre 2015</b>, secondo le modalità e i termini di seguito riepilogati:<br>

- Versamento: bonifico bancario<br>
- Banca: BNL - Gruppo BNP Paribas<br>
- Beneficiario: CONSAP S.p.A. - Ruolo Periti Assicurativi<br>
- IBAN: IT 76 W 01005 03239 000000001002<br>
- Swift Code: BNL II TRR<br>
- Causale (obbligatoria): matricola, cognome e nome perito, anno del contributo (esempio: P000009999, Rossi Mario, 2015).<br><br>

Si ricorda che il mancato pagamento del contributo di gestione è<b> causa di cancellazione dal Ruolo</b> e comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute tramite ruolo.<br><br><br>

<b>8.10. <u>Contributo di gestione per l'ANNO 2016 dovuto alla CONSAP</b></u> <br><br>

Con <b>decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 luglio 2016</b> è stato fissato l'importo del contributo di gestione dovuto, per l'anno 2016, dai periti assicurativi, iscritti al Registro alla data del 30 maggio 2016, alla CONSAP.<br>
Il contributo di vigilanza e' determinato, per l'anno 2016, nella misura di <b>euro 70,00</b>. <br>
I periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2016, sulla base di apposito provvedimento della CONSAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>


<b>8.11. <u>Contributo di gestione per l'ANNO 2017 dovuto alla CONSAP</b></u> <br><br>

Con <b>decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 giugno 2017</b> è stato fissato l'importo del contributo di gestione dovuto, per l'anno 2016, dai periti assicurativi, iscritti al Registro alla data del 30 maggio 2017, alla CONSAP.<br>
Il contributo di vigilanza e' determinato, per l'anno 2017, nella misura di <b>euro 70,00</b>. <br>
I periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2017, sulla base di apposito provvedimento della CONSAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>


<b>8.12. <u>Contributo di gestione per l'ANNO 2018 dovuto alla CONSAP</b></u> <br><br>

Con <b>decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2018</b> è stato fissato l'importo del contributo di gestione dovuto, per l'anno 2018, dai periti assicurativi, iscritti al Registro alla data del 30 maggio 2018, alla CONSAP.<br>
Il contributo di vigilanza e' determinato, per l'anno 2017, nella misura di <b>euro 70,00</b>. <br>
Sono tenuti al pagamento i soggetti che risultano iscritti nel Ruolo alla data del 30 maggio 2018, secondo le modalità e i termini di cui al <b>provvedimento Consap n. 12 del 8 agosto 2018</b>.<br><br><br>


<b>8.13. <u>Contributo di gestione per l'ANNO 2019 dovuto alla CONSAP</b></u> <br><br>

Con <b>decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2019</b> è stato fissato l'importo del contributo di gestione dovuto, per l'anno 2019, dai periti assicurativi, iscritti al Registro alla data del 30 maggio 2019, alla CONSAP.<br>
Il contributo di vigilanza e' determinato, per l'anno 2019, nella misura di <b>euro 85,00</b>. <br>
I periti assicurativi versano il contributo di vigilanza di cui sopra, per l'anno 2019, sulla base di apposito provvedimento della CONSAP concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.<br><br><br>


<b>8.14. <u>Contributo di gestione per l'ANNO 2020 dovuto alla CONSAP</b></u> <img src="images/flashing_new.gif" border=0> <br><br>

Con <b>decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 agosto 2020</b> è stato fissato l'importo del contributo di gestione dovuto, per l'anno 2020, dai periti assicurativi, iscritti al Registro alla data del 30 maggio 2020, alla CONSAP.<br>
Il contributo di gestione dovuto alla società CONSAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del comma 35 dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2020, nella misura di <b>euro 85,00</b>.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del decreto</b>, clicca <a href =' https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-19&atto.codiceRedazionale=20A04517&elenco30giorni=false '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


</td>
</tr>
</table><BR>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>ARCHIVIO INFORMATICO INTEGRATO</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>


<font class="special"><b>1. <u>OTTOBRE 2012 - Le previsioni del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 </b></u></font> <br><br>

Il comma 3 dell'art. 21 (Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative) del D.L. n. 179/2012, prevede che l'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo). al fine di prevenire le frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, si avvalga di un <b>archivio informatico integrato</b>, connesso:<br>
- con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, <br>
- con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, <br>
con l'archivio nazionale dei veicoli,<br>
- con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, <br>
- con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, <br>
- con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, <br>
- con i dati a disposizione per i sinistri relativi ai veicoli di cui all'articolo 125 gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché<br>
- con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS. <br><br><br>

<font class="special"><b>2. <u>27 AGOSTO 2014 - Parere favorevole del Garante Privacy
</b></u></font> <br><br>

Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto per l'istituzione e il funzionamento dell' "archivio informatico integrato" contro le frodi assicurative. <br>
In base alla bozza di regolamento, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il nuovo archivio sarà istituito presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) con lo scopo di fornire dati alle imprese di assicurazione (per la valutazione del livello di anomalia di ogni sinistro e per la loro liquidazione) e agli altri soggetti previsti dal regolamento come autorità giudiziaria e forze di polizia (per finalità antifrode).<br>
L'IVASS raccoglierà in un unico database le informazioni di numerose banche dati come quella dei sinistri, l'anagrafe testimoni e l'anagrafe danneggiati (già istituite presso l'IVASS), della banca dati dei contrassegni assicurativi, dell'archivio nazionale dei veicoli, dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e del PRA (Pubblico registro automobilistico), della banca dati contenente le informazioni relative al ruolo dei periti assicurativi. All'archivio informatico integrato confluiranno anche le informazioni sull'installazione e attivazione delle cosiddette "scatole nere", raccolte a fini antifrode.<br>

Dai dati raccolti, l'IVASS sarà in grado di calcolare per ogni sinistro un cosiddetto "indicatore di anomalia" sul rischio di fenomeni fraudolenti, per poi comunicarlo alle imprese di assicurazione coinvolte. L'Autorità, prima del via libera, considerando i potenziali rischi per la privacy di un progetto così ampio, ha indicato agli uffici competenti adeguate tutele poi inserite nella bozza di decreto. In particolare il Garante ha richiesto che vengano utilizzati solo dati pertinenti e non eccedenti, oltre che espressamente individuati, rispetto alle specifiche finalità perseguite dall'IVASS con questa iniziativa.<br>

Dovranno inoltre essere individuati con precisione tempi e modalità di conservazione dei dati.<br>

Particolari misure, infine, dovranno essere adottate per garantire la sicurezza dei dati, anche in fase di trasmissione e conservazione.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del parere del Garante</b>, clicca <a href ='http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3320757 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


<font class="special"><b>3. <u>15 LUGLIO 2015 - Istituito presso l’ IVASS l’Archivio informatico integrato
</b></u></font> <img src="images/flashing_new.gif" border=0><br><br>

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, il <b>Decreto 11 maggio 2015, n. 108</b>, recante <i>“Regolamento recante l'istituzione dell'archivio informatico integrato, di cui si avvale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) per l'individuazione e il contrasto delle frodi assicurative nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”</i>.<br>
Con tale decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, è stato <b>istituito, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS), l’Archivio informatico integrato</b>, al fine di favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti.<br>
La istituzione di tale archivio è stata prevista dal comma 3, dell'articolo 21, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.<br><br>

L'archivio informatico integrato verifica ed integra le informazioni contenute nella banca dati sinistri e nelle banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, già costituite presso l'IVASS, attraverso la connessione alle seguenti banche dati: <br>
a) banca dati dei contrassegni assicurativi; <br>
b) archivio nazionale dei veicoli; <br>
c) anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; <br>
d) PRA: il pubblico registro automobilistico; <br>
e) ruolo dei periti assicurativi. <br><br>

Con successivo regolamento saranno disciplinate la tempistica e le modalità di connessione delle banche dati previste dal comma 3, dell’articolo 21, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, non espressamente elencate all'articolo 5 del presente decreto. <br>
<b>Il testo del decreto e dei suoi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br>



</td>
</tr>
</table><BR>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>MODULISTICA</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign="top" bgcolor=#CCFFCC><BR>


. <a href='files/modulistica/Periti_Assicurativi_Iscrizione_Ruolo.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DOMANDA DI ISCRIZIONE</b> nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all’art. 157 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.</a><br>

. <a href='files/modulistica/Periti_Assicurativi_Dich_Sostitutiva.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Attestazione di compiuto tirocinio</b> - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. </a><br>

. <a href='files/modulistica/Periti_Assicurativi_Reiscrizione_Ruolo.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DOMANDA DI REISCRIZIONE</b> nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all’art. 157 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.</a><br><hr><br>


<b><u>NUOVA MODULISTICA</B></U> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><BR><BR>

A decorrere <b>dal 16 dicembre 2015</b>, la CONSAP, con il Regolamento n. 1 del 23 ottobre 2015, ha approvato la nuova modulistica per:<br><b>
- la domanda di iscrizione al Ruolo, <br>
- la domanda di cancellazione,<br>
- la domanda di reiscrizione nel Ruolo,<br>
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,<br>
- la comunicazione di variazione dei dati informativi</b>.<br><br>

Si riporta in allegato la:<br>
. <a href='files/modulistica1/Periti_Assicurativi_Modulistica.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>NUOVA MODULISTICA</b> per la domanda di iscrizione, di cancellazione e di reiscrizione nel Ruolo e per la comunicazione di variazione dei dati informativi.</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

</td>
</tr>
</table><BR>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign="top" bgcolor=#CCFFCC><BR>


. Se vuoi <b>accedere al sito della CONSAP Spa</b>, clicca <a href =' http://www.consap.it/ '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>accedere al Ruolo dei periti assicurativi</b>, clicca <a href =' http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/ruolo-dei-periti-assicurativi '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>accedere al sito dell' IVASS</b>, clicca <a href =' http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp '> <b>QUI.</a></b><br><br>


</td>
</tr>
</table><BR>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 bgcolor=#ffffcc><BR>

. <a href="files/camcom/1992_166.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Legge 17 febbraio 1992, n. 166</b>: Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione.<br>
<i>(Legge abrogata dall'art. 354 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, a decorrere dal 1° gennaio 2006)</i>. </a><br><br>

. <a href="files/camcom/1992_562.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.M. 9 settembre 1992, n. 562</b>: Regolamento recante modalità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.<br>
<i>(A seguito dell’abrogazione della legge n. 166/1992, anche il relativo regolamento è da intendere implicitamente abrogato)</i>.</a><br><br>

. <a href="files/attivita/2005_209.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209</b>: Codice delle assicurazioni private.<b> Artt. 156 - 160 e art. 337</b>. </a> <br> <br>

. <a href="files/attivita/2006_6_Reg_ISVAP.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b> ISVAP - Regolamento n. 6 del 20 0ttobre 2006</b>: Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.</a> <br><br>

. <a href="files/attivita/2008_06_06.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b> D.M. 6 giugno 2008</b>: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2008 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.</a> <br><br>

. <a href="files/attivita/2009_06_18_A.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b> D.M. 18 giugno 2009</b>: Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione. </a> <br><br>

. <a href="files/attivita/2009_06_18_B.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b> D.M. 18 giugno 2009</b>: Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2009 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi. </a> <br><br>

. <a href="files/attivita/2010_07_08.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.M. 8 luglio 2010</b>: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2010 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi.</a> <br><br>

. <a href="files/professioni/2011_06_27.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.M. 27 giugno 2011</b>: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private, del contributo dovuto per l'anno 2011 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi. </a> <br><br>

. <a href="files/professioni/2012_05_24.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.M. 24 maggio 2012</b>: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto, per l'anno 2012, dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione. </a> <br><br>

. <a href="files/professioni/2012_07_18.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.M. 18 luglio 2012</b>: Misura e modalità di versamento all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo del contributo dovuto, per l'anno 2012, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e dai periti assicurativi. </a><br><br>

. <a href="files/professioni/2014_01_14.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>DECRETO 14 gennaio 2014</b>: Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP), del contributo dovuto per l'anno 2013 dai periti assicurativi. </a> <br><br>

. <a href="files/professioni/2014_2_Provv_CONSAP.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>COSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Provvedimento n. 2 del 10 febbraio 2014</b>: Contributo di vigilanza 2013. </a> <br><br>

. <a href="files/professioni/2014_10_24.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>DECRETO 24 ottobre 2014</b>: Misura e modalita' di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 dai periti assicurativi. </a> <br><br>


. <a href="files/assicurazioni/2015_8_Reg_IVASS.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - REGOLAMENTO n. 8 del 3 marzo 2015</b>: Regolamento concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese assicurative, intermediari e clientela, in attuazione dell'art. 22, comma 15-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre2012, n. 221. </a> <br><br>

. Per <b>scaricare il testo del Regolamento con tutti gli allegati e la relativa relazione</b>, clicca <a href =' http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F26113/Regolamento%20n_8_del_3_marzo_2015.zip '> <b>QUI.</a></b><br><br>


. <a href="files/assicurazioni/2015_108.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>DECRETO 11 maggio 2015, n. 108</b>: Regolamento recante l'istituzione dell'archivio informatico integrato, di cui si avvale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) per l'individuazione e il contrasto delle frodi assicurative nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. </a> <br>

. <a href="files/assicurazioni/2015_108_Allegato_A.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>DECRETO 11 maggio 2015, n. 108</b> - ALLEGATO A.</a><br><br>

. <a href="files/assicurazioni/2015_07_20.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>DECRETO 20 luglio 2015</b>:
Misura e modalita' di versamento alla Concessionaria servizi
assicurativi pubblici. S.p.a. (Consap) del contributo dovuto per
l'anno 2015 dai periti assicurativi. </a> <br><br>

. <a href="files/assicurazioni/2015_5_Provv_CONSAP.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A. - PROVVEDIMENTO n. 5 del 5 agosto 2015</b>. </a> <br><br>

. <a href="files/assicurazioni/2015_1_Reg_CONSAP.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A. - REGOLAMENTO 23 ottobre 2015</b>: Regolamento concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private - Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, Capo VI - Disciplina dell'attività peritale). Regolamento n. 1). </a> <br><br>

. <a href="files/assicurazioni/2015_2_Reg_CONSAP.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A. - REGOLAMENTO 23 ottobre 2015</b>: Regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private). (Regolamento n. 2). </a> <br><br>

. <a href="files/assicurazioni/2016_07_28.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>DECRETO 28 luglio 2016</b>: Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. del contributo dovuto per l'anno 2016 dai periti assicurativi. </a> < <br><br>

. <a href="files/assicurazioni/2016_06_06.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>DECRETO 6 giugno 2017</b>: Misura e modalita' di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) del contributo dovuto per l'anno 2017 dai periti assicurativi. </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>

</td>
</tr>
</table><BR>

Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2005-10-20 09:54:11



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