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<b>SOA – SOCIETA’ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE</B>


<b><u>Premessa</b></u><br>
<font class="special">Con il <b>D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34</b> (riportato in calce) è stata data una svolta definitiva al nuovo regolamento sugli appalti pubblici. In sintesi : <br>
• È sparito l’Albo nazionale dei costruttori, <br>
• Sono nate SOA che attestano le attività di qualificazione, <br>
• il nuovo sistema è divenuto obbligatorio per tutti i lavori pubblici affidati dai soggetti tenuti ad applicare la Legge n. 109/1994 (amministrazioni, concessionarie di lavori pubblici e di pubblico servizio), <br>
• sono state ridefinite le categorie di appalto, <br>
• sono state escluse del sistema le gare inferiore a 150.000 Euro, <br>
• Le imprese vengono ora qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione; all’interno di una categoria ci sono classi di importi, <br>
• L’impresa potrà concorrere nella categoria di qualificazione per importi fino al tetto della categoria incrementato di un quinto, <br>
• Nel caso di raggruppamento di impresa, ciascuna delle imprese dovrà essere qualificata per una categoria pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara<br>
• Una volta superato il periodo transitorio, le aziende volendo partecipare a appalti pubblici superiori a 150.000 Euro dovranno essere qualificate da SOA; ciò comporta il possesso: <br><i>
a) di requisiti generali, <br>
b) di requisiti speciali, <br>
c) &#61472;di eventuali elementi di sistema qualità o della certificazione UNI EN ISO 9000</i>, <br>
• Il possesso di elementi di sistema qualità ovvero della certificazione ISO 9000 viene ora attestato dalla SOA. <br><br></font>

<b><u>Definizione di qualificazione</b></u><br>
La qualificazione delle imprese nell'ambito delle costruzioni e manutenzioni in genere, compresi gli impianti tecnologici, è l'insieme dei requisiti che un'impresa deve possedere per eseguire lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 <i>(Legge-quadro in materia di lavori pubblici)</i> e successive modifiche, <b>di importo superiore a Euro 154.947</b>.<br><br>

<b><u>Le SOA "organismi di attestazione" di diritto privato</b></u><br>
<font class="special">Il ruolo di accreditamento per la qualificazione è svolto a partire <b>dal 1° gennaio 2000</b> da società commerciali di diritto privato, "Organismi di attestazione" denominate "SOA - Società Organismo di Attestazione", che operano sotto la sorveglianza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 109 del 1994. <br>
La struttura societaria delle SOA è quella di Società per azioni, con capitale minimo di 516.456,90 euro, interamente versato, ed un organigramma tecnico qualificato. <br>
A tali società è demandato anche il compito di rilasciare l'idonea certificazione di qualificazione e la notifica all'Osservatorio dei lavori pubblici dell'elenco delle imprese qualificate. </font><br><br>

<b><u>Categorie e Classifiche</b></u> <br>
Le imprese sono <b>qualificate</b>: <br><b><i>
a) per categorie di opere generali, <br>
b) per categorie di opere specializzate, nonché <br>
c) per prestazioni di sola costruzione e <br>
d) per prestazioni di progettazione e costruzione, <br></b></i><br>
e <b>classificate</b>, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo i seguenti importi: <br><b>
I - fino a euro 258.228,00<br>
II - fino a euro 516.457,00<br>
III - fino a euro 1.032.913,00<br>
IV - fino a euro 2.582.284,00<br>
V - fino a euro 5.164.569,00<br>
VI - fino a euro 10.329.138,00<br>
VII - fino a euro 15.493.707,00<br>
VIII - oltre euro 15.493.707,00</b><br><br>

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. <br>
<b>Le categorie sono specificate nell'allegato A, al D.P.R. n. 34/2000</b>. <br>
Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. <br>
Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea, infatti, l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi (art. 8, comma 11.bis, L. n. 109/1994). <br>
La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione Europea. <br>
Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge n. 109/1994.<br><br>

<b><u>Sistema qualità aziendale UNI EN ISO 9000 come ulteriore requisito</b></u><br>
Oltre ai consueti requisiti di ordine generale e speciale (adeguata capacità economica e finanziaria, adeguata idoneità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di attrezzature tecniche, adeguato organico medio annuo), elemento di novità del Regolamento è <b>l'obbligo del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000</b> ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema per importi di appalto superiori a Euro 258.228,00. <br><br><hr>


<b>Si riporta il testo del</b>:<br>
. <a href="files/attivita/2000_34.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34</b>: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni.</a><br><br><hr>

<font class="special">. Per scaricare la <b>normativa completa, le circolari e le risoluzioni dei Ministeri competenti, le determinazioni, le deliberazioni e i comunicati dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici</b>, cliccate <a href =" http://massimario.avlp.it "> <b>QUI</a></b><br><br><hr></font>



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Date 2005-10-30 18:16:56



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