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<b>FIGURE PROFESSIONALI - NUOVA ISTITUZIONE - DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO</b>


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<b>LA CORTE COSTITUZIONALE SANCISCE CHE L'INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E' RISERVATA ALLO STATO</b> <BR>
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Più volte la Corte Costituzionale, chiamata a scrutinare – con riferimento alla dedotta violazione del riparto di competenze in materia di professioni previsto dall’art. 117, terzo comma, Cost. – la legittimità costituzionale di leggi regionali volte a disciplinare l’ordinamento di cosiddette “professioni emergenti”, con la <b>Sentenza n. 93 del 11 aprile 2008</b>, ha ulteriormente precisato che <i><b>«la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale […]. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali»</i></b> (<i>Sentenze n. 300 e n. 57 del 2007, n. 424 e n. 153 del 2006</i>) non rilevando, a tal fine, che esse rientrino o meno nell’ambito sanitario (<i>Sentenza n. 355 del 2005</i>). <BR><br>

A tale considerazione, di carattere generale, la Corte Costituzionale ha aggiunto, quale indice sintomatico della istituzione di una nuova professione, quello costituito dalla previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell’attività che la legge regionale veniva a regolamentare. Ha, infatti, affermato che <i><b>«l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale»</i></b> (<i>Sentenze n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005</i>), anche prescindendo dal fatto che la iscrizione nel suddetto registro si ponga come condizione necessaria ai fini dell’esercizio della attività da esso contemplata .<BR><br>

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<center><b>SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE</b></center>
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. <a href='files/attivita/2005_355_Sent_CC.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza del 30 settembre 2005, n. 355</b> - Norme impugnate: artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio). </a><br><br>

. <a href='files/attivita/2006_153_Sent_CC.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza del 14 aprile 2006, n. 153</b> - Norme impugnate: art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento). </a><br><br>

. <a href='files/attivita/2006_424_Sent_Corte_Cost.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza del 19 dicembre 2006, n. 424</b> - Norme impugnate: artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista); art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, degli artt. 1, 2, comma 1, lettera a), e 3 della medesima legge regionale. </a><br><br>

. <a href='files/attivita/2007_57_Sent_Corte_Cost.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza del 2 marzo 2007, n. 57</b> - Norme impugnate: artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili). </a><br><br>

. <a href='files/attivita/2007_300_Sent_Corte_Cost.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza del 20 luglio 2007, n. 300</b> - Norme impugnate: art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori), e, per conseguenza, della restante parte della intera legge; art. 1, commi 3 e 4, dell'art. 2, dell'art. 3, comma 1, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge regionale del Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali), e, per conseguenza, della restante parte della intera legge. </a><br><br>

. <a href='files/attivita/2008_93_Sent_Corte_Cost.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza del 11 aprile 2008, n. 93</b> - Norme impugnate: artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale. </a><br><br>

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Date 2008-05-26 13:07:24



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