>>  Site Map >>  Content >>  Content Category #9

Requested content page:

<b>FEDERALISMO FISCALE - FEDERALISMO DEMANIALE - FEDERALISMO MUNICIPALE - ITER PARLAMENTARE - CONTENUTI</B>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>FEDERALISMO – TUTTE LE TAPPE DELLA RIFORMA DAL 2010 AL 2014 </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc><br>

Il federalismo verrà attuato a tappe e, prima di entrare a regime, sarà necessario mettere progressivamente tutti i tasselli l’uno sull’altro. <br>
Ecco che cosa entra a regime da subito e che cosa è previsto nei prossimi quattro anni. <br><br>

<B><U>ANNO 2010</b></U><br><br>

<B>DEMANIO</b><br>
Il federalismo demaniale è stata la prima attuazione concreta (D. Lgs. n. 85/2010. <br>
È già stata pubblicata la lista dei beni dei quali le Regioni potranno chiedere il trasferimento. <br><br>

<B>ROMA CAPITALE</b> <br>
Roma cambia ordinamento. Il consiglio comunale diventa Assemblea Capitolina con 48 consiglieri e arriva la giunta capitolina composta da 12 assessori. <br>
Dopo il primo decreto ne arriveranno altri relativi alle nuove funzioni amministrative di Roma Capitale e al suo patrimonio. <br><br><br>

<B><u>ANNO 2011</b></u><br><br>

<B>CEDOLARE SECCA AFFITTI</b><br>
Dovrebbe entrare in vigore dopo l’emanazione del decreto legislativo in materia di federalismo municipale. <br><br>

<B>FONDO RIEQUILIBRIO COMUNI</b><br>
Parte in via sperimentale per ovviare alla differenza di gettito dei tributi legati agli immobili sul territorio. <br><br><br>

<B><u>ANNO 2012 </b></u><br><br>

<B>ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE</b><br>
Viene rideterminata l’aliquota per sostituire gli attuali trasferimenti dello Stato alle Regioni. <br><br>

<B>TASSA RC AUTO ALLE PROVINCE</b> <br>
Viene "provincializzata" anche l’accise sulla benzina. <br><br><br>

<B><u>ANNO 2013 </b></u><br><br>

<B>IVA REGIONALIZZATA</b> <br>
L’imposta sui consumi diventa in parte territoriale e la compartecipazione sarà stabilità in base al principio di territorialità che tiene conto del luogo del consumo. <br><br>

<B>NUOVI TRIBUTI REGIONALI</b>
Le Regioni avranno la possibilità di istituire nuovi tributi regionali e locali, su beni che però non sono già tassati dallo Stato. <br><br>

<B>COSTI STANDARD REGIONI</b> <br>
Vengono determinati i costi e i fabbisogni standard che costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica. <br><br>

<B>BOLLO AUTO, COMPARTECIPAZIONE A PROVINCE</b><br>
Si completa con il terzo tributo l’autonomia impositiva provinciale. <br><br><br>

<B><u>ANNO 2014 </b></u><br><br>

<B>POSSIBILE RIDUZIONE IRAP FINO A ZERO</b>
Le Regioni potranno ridurre, fino ad azzerare, l’Irap a patto che non abbiano aumentato l’addizionale Irpef oltre una certa soglia. <br><br>

<B>VIA SEI MICRO TASSE</b> <br>
Via a sei micro tasse che finanziano le Regioni: scompariranno alcuni balzelli ora applicati per l’occupazione del suolo regionale o sulle concessioni relative alle spiagge. <br><br>

<B>PEREQUAZIONE REGIONALE</b>
Arriva un fondo di solidarietà tra le Regioni per il finanziamento integrale della sanità, dell’istruzione scolastica, dell’assistenza sociale e del trasporto pubblico locale. <br><br>

<B>NUOVA IMPOSTA COMUNALE</b> <br>
Oltre al prelievo sul possesso, è previsto che i municipi incassino anche il tributo sulle compravendite sulle prime e le seconde case. <br><br>


</td>
</tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>IL FEDERALISMO FISCALE</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>


<font class='special'> <b>1. <U>L’articolo 119 della Costituzione - Da qui parte l'attuazione del Federalismo</U> </b> <br><br></FONT>

Si riporta l’<b>articolo 119 della Costituzione</b>, così come sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.<br><br>

<font class='special'> <i>"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni <b>hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa</b>.<br>
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni <b>hanno risorse autonome</b>.<br>
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.<br>
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.<br>
La legge dello Stato istituisce un <b>fondo perequativo</b>, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di <b>finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite</b>.<br>
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina <b>risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali</b> in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.<br>
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un <b>proprio patrimonio</b>,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”</i></font><br><br><br>

<font class='special'> <b>2. <U>3 SETTEMBRE 2008 - Presentazione della bozza del disegno di legge delega approvata dal Governo sul Federalismo Fiscale per l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione</U> </b> <br><br></FONT>

E’ stata presentata, il 3 settembre 2008, ai rappresentanti di ANCI e UPI, la <b>bozza di Disegno di legge delega sul federalismo fiscale</b>.<br>
La bozza è stata illustrata dal Ministro per la Semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e dovrebbe prossimamente approdare in Consiglio dei ministri, mentre la Conferenza Unificata sarà forse chiamata ad esprimere un parere il 18 settembre. <br><br>

Nei suoi <b>22 articoli</b> il testo presente alcune novità tra cui una tassa sulle auto e una sul carburante a favore delle Province e la razionalizzazione dell'imposizione fiscale immobiliare per riconoscere una adeguata autonomia a comuni e città metropolitane. <br>
L'articolo 10 prevede una <b><i>"razionalizzazione dell'imposizione fiscale relativa agli autoveicoli e alle accise sulla benzina e gasolio" con l'obiettivo di "riconoscere un'adeguata autonomia impositiva alle province"</i></b>.<br>
Nello stesso testo dell'articolo e' prevista anche <b><i>"la razionalizzazione dell'imposizione fiscale immobiliare, compresa quella sui trasferimenti della proprietà e di altri diritti reali"</b></i> per riconoscere autonomia ai Comuni e alle città metropolitane. <br>
Tali fondi di scopo, serviranno anche per la realizzazione di opere pubbliche e a "finanziare oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana". <br>
Anche le Regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in ambito tributario potranno <b>"istituire nuovi tributi comunali e provinciali e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali"</b>. <br>
Quest'ultimi hanno inoltre il potere <i>"di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni"</i> e dispongono infine di "piena autonomia" nel fissare le tariffe per prestazioni o servizi offerti "anche su richiesta di singoli cittadini".<br>
Con il nuovo disegno di legge sarebbero sette le città metropolitane (<b>Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino, Napoli e Genova</b>). <br><br>
L'articolo 12 prevede il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane relativo ai comuni capoluogo con più di 350 mila abitanti, <i>"in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni"</i>. <br>
Resta incerta la posizione di Bari e Venezia che, stando a queste prime indicazioni, non rientrerebbero nei parametri del finanziamento, perchè hanno una popolazione inferiore ai 350 mila abitanti. <br>
(Fonte: <i>www.regioni.it</i>)<br><br>

Il tema del federalismo fiscale, spiega la relazione introduttiva, rappresenta per diversi aspetti una <i>«pagina bianca della nostra storia della Repubblica che attende ancora di essere scritta in modo da attuarne compiutamente presupposti e potenzialità».</i><br>
Il provvedimento traccia i criteri direttivi generali, i principi di coordinamento, le soluzioni in tema di perequazione, definendo un quadro per l'autonomia tributaria. <br>
La relazione introduttiva precisa che <i>«analogamente a quanto indicato per le regioni viene proposta una classificazione delle spese degli enti locali che distingue tra spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lettera P della Costituzione; spese relative alle altre funzioni; spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione Europea e con i co-finanziamenti nazionali»</i>.<br><br>

Riguardo alle <b>fonti di finanziamento degli enti locali</b>, poi <i>«si prevede che sia lo Stato a individuare i tributi propri dei Comuni e delle Province; a definirne i presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; a stabilirne le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale»</i>.<br>
Il progetto prevede l'istituzione di una <b>commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale</b>, con lo scopo di <i>«acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi»</i>.<br>
Nascerà anche una <b>conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica</b>, con il compito di coordinare stabilmente la finanza pubblica: ne faranno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali.<br><br>

Si riporta il testo dello Schema di disegno di legge con allegata la relativa Relazione:<br>
. <a href='files/Archivio/Fed_Fiscale_Bozza_03_09_08.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Attuazione dell’articolo 119 della Costituzione: delega al Governo in materia di federalismo fiscale</b>. </a><br><br><br>

<font class='special'> <b>3. <U>11 SETTEMBRE 2008 - Approvazione in via preliminare dello Schema di disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri</U> </b> <br><br></FONT>

In data 11 settembre 2008, il testo nato dalla proposta Calderoli è stato approvato dal Consiglio dei Ministri.<br><br>

Si riporta il testo dello Schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri:<br>
. <a href='files/Archivio/Fed_Fiscale_Bozza_11_09_08.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Attuazione dell’articolo 119 della Costituzione: delega al Governo in materia di federalismo fiscale</b>. </a> <br><br><br>

<font class='special'> <b>4. <U>18 SETTEMBRE 2008 - Gli emendamenti proposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome</U> </b> <br><br></FONT>

La Conferenza delle Regioni, nel corso della Conferenza Unificata del 18 settembre, ha consegnato al Governo le proprie proposte di emendamenti al disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri in materia di federalismo fiscale.<br><br>

. Se vuoi <b>conoscere il testo degli emendamenti</b>, clicca <a href =' http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=147268 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'> <b>5. <U>3 OTTOBRE 2008 - Approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri</U> </b> <br><br></FONT>

Il disegno di legge delega sul federalismo fiscale è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2008.<br>
L'approvazione del testo sul federalismo è avvenuta dopo che con le Regioni, le Province e i Comuni era stato raggiunto un accordo il giorno 2 ottobre a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Berlusconi. <br>
Immediatamente dopo la firma dell'accordo, la Conferenza Unificata ha dato il proprio assenso con alcune modifiche, recepite poi nel provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 ottobre.<br><br>

. Se vuoi <b>conoscere le osservazioni dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani e dell’Unione delle Province d’Italia, presentate il 1° ottobre 2008</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale/parere_federalismo.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>scaricare una sintesi del provvedimeto approvato il 3 ottobre 2008</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale/sintesi031008.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l'argomento del federalismo fiscale e visitare il sito del Governo</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale/index.html '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b><U>Il testo passa all'esame del Senato</U> </b> <br><br>

La delega per il federalismo fiscale comincia il suo iter parlamentare al Senato (Disegno di legge - <b>“atto Senato” n. 1117</b>).<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del disegno di legge all'esame del Senato</b>, clicca <a href =' http://www.regioni.it/upload/1117.pdf '> <b>QUI.</a></b> <br><br><br>

<font class='special'> <b>6. <U>22 GENNAIO 2009 - Approvazione da parte del Senato (S 1117)</U> </b> <br><br></FONT>

Il 22 gennaio 2009 il Senato ha approvato il disegno di legge <i>"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"</i>.<br>
Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei Deputati.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del disegno di legge approvato dal Senato</b>, clicca <a href =' http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=16&id=00339528&part=doc_dc-testo_t&parse=no&stampa=si&toc=no '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale/ '> <b>QUI.</a></b> <br><br><br>

<font class='special'> <b>7. <U>24 MARZO 2009 - Approvazione da parte della Camera (A.C. 2105-A)</U> </b> <br><br></FONT>

Approvato alla Camera il disegno di legge delega al governo (C2105) con 319 voti favorevoli, 195 astenuti, 35 contrari. A favore, oltre alla maggioranza, anche l'Idv. Contraria l'Udc. <br>
<b>Ora il provvedimento passa all'esame in terza lettura del Senato</b>.<br>
Nel passaggio a Montecitorio, tra Commissioni e Aula, il testo del disegno di legge ha subito delle variazioni importanti.<br>
Dei 13 articoli licenziati le modifiche più rilevanti hanno interessato solo le Regioni a statuto speciale, dove è stata recepita la previsione di istituire appositi tavoli bicamerali esecutivo-governatori per definire la loro partecipazione alla riforma, e le Città metropolitane. <br>
Oltre all'introduzione di Reggio Calabria nell'elenco di aree interessate è stato portato a 36 mesi i termini per l'emanazione dei decreti legislativi previsti per la loro istituzione.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del disegno di legg S 1117-B approvato dalla Camera dei Deputati il 24 marzo 2009</b>, clicca <a href =' http://www.riformeistituzionali.it/media/64839/as.%201117-b%20approvato%20camera%2024_3_09.pdf '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

. Se vuoi <b>approfondire il tema del federalismo fiscale</b>, clicca <a href =' http://www.riformeistituzionali.it/documentazione/le-riforme/il-federalismo-fiscale/le-iniziative-del-governo.aspx '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

. Se vuoi <b>conoscere i resoconti delle audizioni svolte presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali nell’ambito della indagine conoscitiva sull’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione</b>, clicca <a href =' http://www.riformeistituzionali.it/documentazione/le-riforme/il-federalismo-fiscale/attivita-conoscitiva.aspx '> <b>QUI.</a></b> <br><br><br>

<font class='special'> <b>8. <U>29 APRILE 2009 - il Senato ha approvato la legge sul federalismo fiscale</U> </b> <br><br></FONT>

Nella seduta pomeridiana del 29 aprile 2009, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1117-B <i>"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione"</i> con 154 voti favorevoli, 6 contrari e 87 astenuti.<br>
Il testo votato il 29 aprile dall'Aula del Senato, in terza lettura, era stato approvato dal Senato il 22 gennaio 2009 e dalla Camera dei deputati, con modifiche, il 24 marzo 2009. <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del disegno di legge n. 1117-B approvato dal Senato il 29 aprile 2009</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale/federalismofiscaleapprovatosenato.pdf '> <b>QUI.</a></b> <br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale/index.html '> <b>QUI.</a></b> <br><br><br>

<font class='special'> <b>9. <U>16 MAGGIO 2009 - Il Federalismo Fiscale è legge dello Stato</U> </b> <br><br></FONT>

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009, la <b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>, concernente <i><b>"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"</i></b>.<br>
<b>Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>

<font class='special'> <b>10. <U>3 LUGLIO 2009 - Istituita la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del Federalismo Fiscale - COPAFF</U> </b> <br><br></FONT>

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2009, il <b>D.P.C.M. 3 luglio 2009</b>, che istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la <b>Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale</b>.<br><br>

La legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, ha previsto all'art. 4, l’istituzione della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti di cui all’art. 2 della legge 42 del 2009.<br>
La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) è istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie con compiti di fornire elementi istruttori utili per la concreta attuazione del federalismo fiscale. <br>
La Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle amministrazioni statali, regionali e locali previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42:<br><i>
a) promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi;<br>
b) svolge attività consultiva per il riordino dell’ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative;<br>
c) trasmette informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi</i>.<br><br>

La Commissione opera nell’ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.<br>
I membri della Commissione, inclusi quelli della segreteria e dei gruppi di lavoro, non percepiscono alcun compenso, comunque nominato, per la partecipazione alle attività della Commissione.<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale/commissione_paritetica.html '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

Sull'argomento, segnaliamo uno studio curato da Elisabetta Vigato dal titolo <b>"Il ruolo della COPAFF nel sistema di governance del federalismo fiscale"</b>, nel quale vengono approfonditi temi quali: la composizione e e le modalità di funzionamento; le competenze, la natura e l'interazione con gli altri organi deputati
all’attuazione del federalismo fiscale.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo dello studio</b>, clicca <a href =' http://www.uilpadirigentiministeriali.com/Documentazione/Articoli,%20interventi,%20contributi/2010/Novembre%202010/19-11-2010/Il%20ruolo%20della%20Copaff%20nel%20sistema%20di%20governanc.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'> <b>11. <U>30 GIUGNO 2010 - Relazione tecnica sul federalismo fiscale</U> </b> <br><br></FONT>

Il 30 giugno 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato, ai fini della trasmissione alle Camere, la <b>relazione sul quadro generale di finanziamento degli enti territoriali</b> e sulle ipotesi di definizione delle strutture fondamentali dei rapporti finanziari fra Stato, Regioni e Province autonome ed Enti locali secondo quanto previsto dalla legge delega n. 42 del 2009 (art. 2, comma 6).<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della Relazione tecnica</b>, clicca <a href =' http://newsletter.palazzochigi.it/statistics/trampolino/I2L4INOVXOZM8QPRQQ3F,Q687NHZSF7EHPRO0ZF21,16734 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'> <b>12. <U>2 LULGLIO 2010 - All'esame il disegno di legge di riforma degli enti locali e Carta delle autonomie locali (AS 2259), </U> </b> <br><br></FONT>

Prosegue l’esame presso le Commissioni parlamentari competenti del disegno di legge di riforma degli enti locali e Carta delle autonomie locali (AS 2259), nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato il 2 luglio 2010, recante: <i>"Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonchè delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati"</i>. Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del disegno di legge AS2259</b>, clicca <a href =' http://www.riformeistituzionali.it/media/76497/as%202259%20carta%20autonomie%20locali.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


<font class='special'> <b>13. <U>7 OTTOBRE 2010 - Federalismo fiscale per regioni e province e fabbisogni standard nel settore sanitario - Approvato lo schema di decreto legislativo
</U> </b><br><br></FONT>

Il 7 ottobre 2010 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.<br>
Secondo quanto previsto dalla legge delega n. 42/2009, lo schema di decreto legislativo verrà trasmesso alla Conferenza unificata Stato-regioni per l’acquisizione dell’intesa e, successivamente, alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e alle altre Commissioni parlamentari competenti.<br>
Per quanto riguarda le entrate, lo schema di decreto individua sia le compartecipazioni delle Regioni e delle Province al gettito di tributi erariali sia i tributi propri delle Regioni e delle Province. <br>
Esso, inoltre, disciplina i meccanismi perequativi che regolano il finanziamento complessivo delle spese di tali enti.<br><br>

<b><u>Cosa prevede il decreto legislativo</b></u><br><br>

<b>Regioni</b><br>
Dal 2012, sono soppressi i trasferimenti statali alle regioni. Queste potranno aumentare e diminuire l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base entro tetti fissati, stabilire aliquote differenziate in base al reddito; disporre detrazioni e utilizzare tale strumento come mezzo di attuazione di politiche sociali, a carico del proprio bilancio e senza forme di compensazione. Nel caso in cui la regione sia impegnata nel piano di rientro sanitario le detrazioni sono sospese.<br>

Dal 2013 le regioni potranno determinare d’intesa con i comuni una compartecipazione degli stessi alla addizionale regionale dell’IRPEF.<br>

Alle regioni spetta anche una compartecipazione all’IVA. Le regioni possono ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle.<br>

Il fondo perequativo, istituito dal 2014, è alimentato dal gettito prodotto dalla compartecipazione all’IVA. In ogni caso è contemplata una gradualità nel funzionamento di tale fondo con adeguamento dalla spesa storica ai costi standard, ad eccezione del settore sanitario dove la spesa coincide con il fabbisogno standard determinato in coerenza con il quadro macroeconomico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi a livello comunitario.<br><br>

<b>Province</b><br>
A decorrere dal 2012 sono soppressi i trasferimenti statali alle Province delle Regioni a Statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza, contestualmente diventa tributo proprio l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.<br>
L’imposta provinciale sulle trascrizioni rimane alle Province, mentre a decorrere dal 2012, spetta a ciascuna Provincia una compartecipazione all’accisa sulla benzina.<br>
Dal 2012 è soppressa l’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica e il gettito va allo Stato; dal 2013 le regioni sopprimono i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle province e determinano d’intesa con le stesse una compartecipazione alla tassa automobilistica sugli autoveicoli.<br><br>

<b>Perequazione</b><br>
Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2016, un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, le cui modalità di alimentazione sono stabilite previo accordo in Conferenza unificata con DPCM salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello stato.<br><br>

<b>Sanità</b><br>
A decorrere dal 2013 il fabbisogno standard del settore sanitario è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi a livello comunitario, distinguendo la quota destinata alle province e regioni autonome.<br>
I costi e i fabbisogni standard regionali verranno determinati annualmente.<br>
(Fonte: <i>Sito del Governo italiano</i>).<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo dello schema di decreto legislativo</b>, clicca <a href =' http://www.riformeistituzionali.it/media/79224/fabbisogni%20standard_sett_sanit.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi scaricare una scheda illustrativa, a cura di Giuseppe Pisauro, dal titolo <b> I fabbisogni standard nel settore sanitario - Commento allo schema di decreto legislativo</b>, clicca <a href =' http://www.nens.it/_public-file/FEDERALISMO.%20SANITA.%208.10.10.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


<font class='special'> <b>14. <U>24 MARZO 2011 - Federalismo - Si della Camera al fisco regionale e provinciale</U> </b> <br><br></FONT>

Il 24 marzo 2011 è stato espresso il parere favorevole dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale al decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, e determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. <br>
Il decreto in sintesi individua le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e dispone la contestuale soppressione dei trasferimenti statali. <br>
A decorrere dal 2013 verrà rideterminata l’addizionale regionale all’Irpef, con corrispondente riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale a carico del contribuente; la rideterminazione deve comunque garantire alle regioni entrate equivalenti alla soppressione sia dei trasferimenti statali che della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina, entrambe disposte dallo schema in esame.<br>
All’aliquota così rideterminata si aggiungono le eventuali maggiorazioni dell’addizionale, attualmente pari all’ 0,9%, che ciascuna regione può effettuare nel limite dello 0,5% fino al 2013, dell’1,1% per il 2014 e del 2,1% dal 2015; qualora peraltro la maggiorazione sia superiore allo 0,5% la parte eccedente tale quota non si applica ai contribuenti titolari di redditi ricadenti nel primo scaglione di reddito (fino a 15.000 euro).<br>
Alle regioni spetta altresì una compartecipazione al gettito Iva, che per gli anni 2011 e 2012 viene calcolata in base alla normativa vigente, mentre dal 2013 sarà fissata in misura pari al fabbisogno sanitario “in una sola regione”. <br>
Prima di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto deve avere l’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri. <br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale_decreto/ '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'> <b>15. <U>12 MAGGIO 2011 - Pubblicato il decreto sul nuovo fisco regionale e sui fabbisogni standard nel settore sanitario</U> </b> <br><br></FONT>

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10'9 del 12 maggio 20110, il <b>D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b>, recante <i>"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"</i>.<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nei riferimenti normativi</b>.<br><br>

Si tratta del quinto decreto attuativo del federalismo, che detta disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario. <br>
Il decreto interviene sulla fiscalità regionale e provinciale attribuendo, in relazione alla soppressione dei trasferimenti in favore di tali enti, tributi e potestà fiscali. <br>
Viene inoltre introdotta l'autonomia di entrata delle città metropolitane ed è istituita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. <br>
Ulteriori disposizioni concernono, infine, la regolamentazione dei costi e delle risorse relative al settore sanitario.
<br><br>
Sul fronte dell'<b>autonomia di entrata delle Regioni</b>, il decreto individua le fonti di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario e dispone la contestuale soppressione dei trasferimenti statali. <br>
In particolare, a decorrere dal 2013 viene rideterminata l’addizionale regionale IRPEF, con corrispondente riduzione delle aliquote IRPEF di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale a carico del contribuente; la rideterminazione deve comunque garantire alle Regioni entrate equivalenti alla soppressione sia dei trasferimenti statali che della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina, entrambe disposte dal provvedimento. <br>
All’aliquota così rideterminata si aggiungono le eventuali maggiorazioni dell’addizionale, attualmente pari all’ 0,9%, che ciascuna regione può effettuare nel limite: <br><i>
- dello 0,5% fino al 2013,<br>
- dell’1,1% per il 2014,<br>
- del 2,1% dal 2015</i>; qualora peraltro la maggiorazione sia superiore allo 0,5% la parte eccedente tale quota non si applica ai contribuenti titolari di redditi ricadenti nel primo scaglione di reddito (fino a 15.000 euro). <br><br>

Alle Regioni spetta altresì una <b>compartecipazione al gettito IVA</b>, che per gli anni 2011 e 2012 viene calcolata in base alla normativa vigente, mentre dal 2013 sarà fissata in misura pari al fabbisogno sanitario “in una sola regione”. <br>
In applicazione del principio di territorialità, tale compartecipazione dal 2013 verrà attribuita in base al luogo effettivo di consumo (vale a dire quello in cui avviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ovvero, nel caso degli immobili, il luogo di ubicazione); regole specifiche vengono previste per l’IVA concernente i beni e servizi di mercato. <br><br>

Per quanto concerne l’<b>IRAP</b>, a decorrere dal 2013 ciascuna Regione, a carico del proprio bilancio, può ridurne le aliquote, fino ad azzerarle; la riduzione non è tuttavia ammessa qualora la regione interessata abbia aumentato l’addizionale IRPEF in misura superiore all’ 0,5 %. <br>
Alle Regioni è poi riconosciuta la facoltà di istituire - a carico dei propri bilanci - ulteriori detrazioni in favore delle famiglie, nonché in sostituzione di misure di sostegno sociale. <br>

Al fine di incentivare l’attività di contrasto all’evasione fiscale, alle Regioni è inoltre attribuito l’intero gettito derivante dall’attività di recupero fiscale nel proprio territorio, sui tributi propri derivati, nonché una quota (commisurata all’aliquota di compartecipazione) del gettito recuperato in riferimento all’IVA.<br>

Per la gestione dei loro tributi le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con l’Agenzia delle Entrate. <br><br>

Per quanto riguarda i <b>rapporti tra Regioni e Comuni</b>, dal 2013 sono soppressi i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese comunali, sostituti con una compartecipazione dei comuni ai tributi regionali, prioritariamente all’addizionale regionale IRPEF. <br>
Il relativo gettito confluirà, per una percentuale non superiore al 30%, in un fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, per venire poi distribuito dalla regione agli enti locali, previo accordo. <br><br>

<b>Autonomia di entrata di province e città metropolitane</b><br><br>

Il finanziamento delle Province si incentra principalmente:<br>
- sull'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motori (RC auto), che diviene tributo proprio derivato con aliquota del 12,5%, manovrabile dal 2011 in aumento o in diminuzione nella misura di 3,5 punti percentuali;<br>
- sulla compartecipazione provinciale all’IRPEF, a compensazione, dal 2012, della soppressione dei trasferimenti statali alle province nonché dell'addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (anch'essa soppressa, con attribuzione del gettito allo Stato).<br>
Rimane, inoltre, ferma la vigente attribuzione alle province dell’imposta provinciale di trascrizione, di cui peraltro viene previsto un riordino finalizzato, per gli atti soggetti all’IVA, al passaggio dall’attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli. <br>
Anche i trasferimenti regionali destinati al finanziamento delle spese provinciali sono soppressi, dal 2013, con compensazione a valere sull’istituzione di una compartecipazione provinciale al gettito della tassa automobilistica regionale.<br>
Il gettito di tale compartecipazione affluisce, in misura non superiore al 30%, ad un fondo sperimentale di riequilibrio regionale, di durata triennale, per essere poi devoluto ad ogni singola provincia, previo accordo.<br>

Relativamente al <b>sistema finanziario delle città metropolitane</b>, il decreto prevede che alle stesse siano sostanzialmente attribuite le fonti di entrata già attribuite alle province sostituite dalle città medesime; si dispone peraltro che con la legge di stabilità l’autonomia di entrata delle città metropolitane possa essere adeguata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite.<br>
(Fonte: <i>IPSOA Fisco - 13 maggio 2011</i>)<br><br><br>

<font class='special'> <b>16. <U>20 SETTEMBRE 2011 - Federalismo fiscale – Emanato l’ottavo decreto attuativo</U> </b> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br></FONT>

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2011, il <b>D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>, recante <i>“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”</i>.<br>
Si tratta dell’ottavo e ultimo decreto attuativo del federalismo fiscale, emanato in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009.<br>
Cambiano le sanzioni per i comuni e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2010.<br>
Il nuovo decreto modifica le penalità per gli enti inadempienti ai vincoli di finanza pubblica, a partire dagli sforamenti realizzati nel 2010.<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br>

. Per una <b>sintesi delle tappe finora compiute per l'attuazione del federalismo fiscale</b>, clicca <a href =' http://www.semplificazionenormativa.it/media/99295/federalismo%20fiscale%20e%20attuazione%20-%2010_6_2011.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br>

</td>
</tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>IL FEDERALISMO DEMANIALE</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>

<font class='special'> <b>1. <U>20 MAGGIO 2010 - Approvato il primo decreto attuativo della legge n. 42/2009</U> </b> <br><br></FONT>

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 maggio 2010, ha approvato (su proposta dei Ministri Tremonti, Bossi, Calderoli, Fitto e Ronchi) il primo decreto attuativo in materia in attuazione dell’articolo 19 della legge n. 42 del 2009. <br>
Si tratta del primo decreto legislativo di attuazione della legge sul federalismo fiscale.<br>
Il testo approvato recepisce i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il decreto del Governo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, individua e attribuisce, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni parte del demanio pubblico.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del decreto sul federalismo demaniale</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_demaniale/decreto_fed_demaniale_20100520.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento del federalismo demaniale e visitare il sito del Governo</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_demaniale/ '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento del federalismo demaniale e visitare il sito dell'Agenzia del Demanio</b>, clicca <a href =' http://benidellostato.agenziademanio.it/BeniPatrimoniali/index.php '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'> <b>2. <U>11 GIUGNO 2010 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo decreto attuativo della legge n. 42/2009</U> </b> <br><br></FONT>

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 11 giugno 2010, il<b> Decreto Legislativo 20 maggio 2010, n. 85</b> recante <i>"Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'art. 19 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"</i>.<br>
Parte, quindi, la “nuova stagione” federalista: immobili dimessi e abbandonati, oppure che versano in condizioni di degrado, fiumi (con esclusione di quelli interregionali), laghi (previa intesa con lo Stato) e spiagge passeranno direttamente sotto il controllo di Regioni, Province e Comuni. <br>
Cosa prevede nello specifico tale decreto? <br>
Il trasferimento dei beni del demanio marittimo, idrico, gli aeroporti di interesse regionale o locale, le miniere e gli altri beni immobili dello Stato e i beni mobili ad essi collegati.<br>
Sono esclusi dall'attribuzione:<br><i>
- i fiumi e i laghi di ambito sovraregionale, salvo per questi ultimi che vi sia intesa tra le Regioni interessate; <br>
- i beni della Difesa e i beni culturali, nei termini già previsti dalla normativa vigente; <br>
- la dotazione della Presidenza della Repubblica e i beni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale; <br>
- gli immobili per uso istituzionale dello Stato, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, le reti di interesse statale, le strade ferrate dello Stato, i parchi nazionali e le riserve naturali statali</i>.<br><br>

L’attribuzione dei beni dovrà avvenire in base alle richieste degli enti, che dovranno indicarne le modalità e i tempi di utilizzo. <br>
Tutti i beni non richiesti confluiranno in un patrimonio vincolato: verranno valorizzati e alienati (in base ad accordi tra Stato, Regioni ed Enti Locali) entro 36 mesi. <br>
Non vi saranno oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche: le maggiori risorse (derivanti a regioni ed enti locali dalla alienazione o dalle quote dei fondi immobiliari) verranno destinate - per il 75% - alla riduzione del debito dell’ente, e, per la residua parte, del debito statale. <br>
Ogni alienazione di immobili da parte delle Regioni o degli Enti locali dovrà esser preceduta dall’attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio.<br>
Mantengono, in ogni caso, il carattere demaniale (a maggior garanzia dell’interesse pubblico) i beni trasferiti del demanio marittimo, idrico e aeroportuale.<br><br>

Per quanto concerne gli altri beni trasferiti può essere disposto dallo Stato il mantenimento nel demanio o nel patrimonio indisponibile; in ogni caso, l’eventuale sdemanializzazione continua ad essere dichiarata dallo Stato.<br><br><br>

<font class='special'> <b>3. <U>Attribuzione a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 42/2009</font></U> </b> <br><br>

<b>3.1. <u>Adempimenti</b></u><br><br>

Il Direttore dell'Agenzia del Demanio, in attuazione delle previsioni introdotte dal D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, ha emanato la <b>Circolare del 24 giugno 2010, Prot. 24320</b>, indirizzata a tutte le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli Enti pubblici destinatari di immobili statali in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999, relativamente all’obbligo dei predetti soggetti di comunicare all’Agenzia del Demanio, <b>entro 90 giorni</b> dall’entrata in vigore del citato decreto, l’elenco dei beni di cui richiedono l’esclusione dal trasferimento. <br><br>

Successivamente, con <b>Circolare del 26 luglio 2010, Prot. 28104</b>, sono state diramate specifiche <b>istruzioni operative</b> al fine di consentire ai medesimi soggetti di adempiere a tale obbligo di comunicazione, mediante un apposito sistema denominato<b> U.GOV</b>.<br><br>

Infine, con <b>Circolare del 17 settembre 2010, Prot. 33426</b>, è stato comunicato che, in data 24 settembre 2010, l'Agenzia effettuerà l'estrazione delle informazioni disponibili sul sistena U.GOV, rendendo accessibile quest'ultimo in modalità di "sola lettura".<br>
Entro i successivi 45 giorni l'Agenzia redigerà e renderà pubblico, con provvedimento direttoriale e mediante pubblicazione sul proprio sito Internet , l'elenco completo dei beni sottratti al trasferimento.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo delle tre circolari</b>, clicca <a href =' http://www.agenziademanio.it/export/demanio/servizi/Documenti1Circolari/index.htm '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>3.2. <u>Il sistema U.GOV</b></u><br><br>

L'Agenzia del Demanio ha reso disponibile il <b>sistema U.GOV</b>, il nuovo strumento da utilizzare da parte delle Pubbliche Amministrazioni per <b>elaborare e comunicare all'Agenzia stessa gli elenchi dei beni di proprietà statale di cui le amministrazioni richiederanno l'esclusione dal trasferimento a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni</b>, nell'ambito dell'attuazione del Federalismo demaniale (D.Lgs. n. 85/2010). <br>
Al fine di consentire l’elaborazione di un primo elenco di beni esclusi da sottoporre al parere della Conferenza Unificata, il sistema - a far data <b>dal 28 settembre 2010</b> - è stato posto in modalità di “sola lettura”. <br>
A partire <b>dal 12 novembre 2010</b> l’applicativo è nuovamente disponibile per la conclusione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento da parte delle Amministrazioni interessate.<br><br>

. Se vuoi <b>accedere al sistema U.GOV</b>, clicca <a href =' https://ugov.agenziademanio.it/UGOV/ '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'> <b>4. <U>Domanda di
attribuzione agli Enti Locali ai sensi dell’art. 3, comma 4 , del D.Lgs. n. 85/2010 - Procedura informatizzata</font></U> </b> <br><br>

Entro il termine perentorio di <b>sessanta giorni</b> dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. contenenti gli elenchi ufficiali dei beni trasferibili, gli Enti territoriali potranno presentare all'Agenzia del Demanio un’apposita <b>domanda di attribuzione degli immobili di proprio interesse</b>.<br>
Al fine di semplificare e facilitare la presentazione delle domande di attribuzione, verrà attivato sul sito dell'Agenzia un apposito applicativo informatico che consentirà loro di inoltrare le istanze. <br>
Le Amministrazioni richiedenti, seguendo le relative istruzioni, dovranno compilare tutti i campi predisposti sul sistema. <br>
E’ possibile scaricare il documento che descrive il funzionamento del citato applicativo informatico, a breve disponibile online.<br><br>

. Se vuoi <b>scarucare il documento</b>, clicca <a href =' http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/APPLICATIVO_INFORMATICO.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'> <b>4. <U>Federalismo demaniale - Adottate le linee guida per i programmi di valorizzazione</font></U> </b> <br><br>

<b><u>Premessa</b></u><br><br>

Il D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85 ha previsto la possibilità di attribuzione ai comuni, province, città metropolitane e regioni di beni statali secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni ed, infine, di valorizzazione ambientale (cfr. artt. 1 e 2).<br>
L’attribuzione di un patrimonio alle Regioni e agli enti locali trova il suo fondamento nell’art. 119, sesto comma della Costituzione – secondo le modifiche della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - che prevede espressamente l’attribuzione di un patrimonio a regioni, comuni, province e città metropolitane.<br>
In particolare, il legislatore Costituzionale utilizza la nozione di <b>“patrimonio”</b> in luogo di quella di “demanio” e prevede l’attribuzione di un proprio patrimonio non solo alle regioni, bensì a tutti i livelli territoriali.<br>
Tra le finalità perseguite rientra anche quella che rappresenta un moderno approccio per la gestione e la valorizzazione dei beni pubblici, un’opportunità per ampliare le potenzialità di utilizzo di un patrimonio spesso, in passato, trascurato o inadeguatamente messo a reddito.<br>
Tra i beni che possono formare oggetto di trasferimento sono compresi anche i beni culturali mobili ed immobili oggetto di specifici accordi di valorizzazione e di programmi e piani strategici di sviluppo culturale sottoscritti dallo Stato con le Regioni e gli altri enti territoriali.<br>
A tal fine si è concluso un <b>Protocollo di Intesa il 9 febbraio 2011 tra MiBAC ed Agenzia del Demanio</b> che ha previsto l’istituzione di una Cabina di Regia incaricata di procedere ad una definizione delle principali fasi procedurali ed operative dell’attuazione delle previsioni relative ai beni culturali di cui all’articolo 5, comma 5 del D. Lgs. n. 85/2010.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del Protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Agenzia del Demanio</b>, clicca <a href =' http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/accordiProtocolliIntesa/2011_02_09_Protocollo_dxIntesa_tra_Ministero_per_i_Beni_e_le_Attivitx_Culturali_e_Agenzia_Demanio.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


<b><u>Il contenuto della circolare del MiBAC</b></u><br><br>

La <b>Circolare 18 maggio 2011, n. 18</b> del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) ha reso finalmente disponibili le linee guida per l’elaborazione dei programmi di valorizzazione necessari per dar luogo al c.d. federalismo demaniale. <br><br>
La circolare, al fine di garantire un'omogenea e coordinata attuazione delle procedure previste dall'art. 5 del D. Lgs.n. 85/2010, descrive l’<b>iter procedurale di riferimento</b> (Allegato A), nonché <b>le linee guida per l’elaborazione del programma di valorizzazione</b> (Allegato C). <br>
L'Allegato B riguarda il decreto costitutivo del Tavolo Tecnico Operativo (TTO), mentre l'Allegato D riguara lo schema di "Accordo di valorizzazione".<br><br>

Con riferimento all’<b>iter procedurale</b> le singole fasi sono scandite secondo una precisa cadenza temporale. <br>
Tra queste vi è in primo luogo la <b>richiesta di attivazione del procedimento da parte degli enti territoriali interessati</b> che, pertanto, mantengono l’iniziativa in merito. <br>
Nella richiesta, da indirizzare alle Direzioni regionali del MiBAC ed alle Filiali territoriali dell’Agenzia del Demanio, l’ente territoriale dovrà individuare gli immobili che formano oggetto di interesse, illustrando le finalità e le linee strategiche generali che si intende perseguire con l’acquisizione del bene. <br>
Successivamente si costituirà, a livello regionale, un <b>Tavolo Tecnico Operativo (TTO)</b> ad opera delle singole Direzioni regionali del MiBAC con il compito di valutare preliminarmente la sussistenza delle condizioni per la conclusione di un accordo di valorizzazione ed in un secondo momento per il successivo trasferimento dei beni individuati. <br>
Durante le riunioni del TTO, oltre che un’attività informativa e divulgativa dell’iter procedimentale, dovranno essere approfondite le questioni relative al programma di valorizzazione che dovrà essere presentato ad opera dell’ente territoriale richiedente. <br>
Il programma dovrà essere condiviso per poter approdare alla sottoscrizione dell’Accordo di valorizzazione, ai sensi dell’art. 112, comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004. <br>
Sulla base della sottoscrizione dell’Accordo, infine, saranno attivate le <b>procedure di trasferimento a titolo gratuito dei beni all’ente territoriale richiedente</b>.<br>
Una volta trasferiti in proprietà agli enti territoriali i beni conservano la natura di demanio pubblico (ramo storico, archeologico, artistico), restando integralmente assoggettati alla disciplina di tutela e salvaguardia ai sensi del Codice dei beni culturali.<br>
Sarà il Soprintendente competente territorialmente a verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute negli Accordi di valorizzazione.<br><br>

Con riferimento alle <b>linee guida per l’elaborazione del programma di valorizzazione</b>, l’Allegato “C” della circolare in commento si sofferma su quei contenuti che necessariamente devono essere presenti o, nei casi di minore rilevanza e complessità, possono risultare assenti. <br>
Le parti relative alla descrizione e all’interesse culturale del bene, nonché al programma di valorizzazione (parte 1 e parte 2) dovranno essere presenti in tutti i programmi costituendone il contenuto minimo. <br>
Si tratta quindi di individuare il bene, descriverlo, fornire gli estremi della situazione vincolistica del bene, nonché indicare la destinazione d’uso attuale. Inoltre, il programma dovrà essere descritto sinteticamente, con l’indicazione degli obiettivi e delle strategie perseguite, le modalità di attuazione, la sostenibilità economica ed i tempi di realizzazione.<br>
Per i casi di maggiore rilevanza, potranno essere presenti maggiori indicazioni relative all’approfondimento conoscitivo del bene, al contesto territoriale di riferimento, nonché alle specifiche di attuazione del programma e della sostenibilità economico-finanziaria.<br>
<b>Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br>


</td>
</tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>IL FEDERALISMO MUNICIPALE</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>


<font class='special'> <b>1. <U>Il quarto decreto attuativo della legge n. 42/2009</U> </b> <br><br></FONT>

<b>1.1. <U>3 AGOSTO 2010 - Approvato il quarto decreto attuativo della legge n. 42/2009</U> </b> <br><br></FONT>

Con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2010, è iniziato l'iter del <b>quarto decreto attuativo della legge delega sul federalismo</b> (Atto del Governo n. 292).<BR>
Lo schema di decreto legislativo verrà trasmesso alla Conferenza unificata Stato-Regioni per l’acquisizione dell’intesa e, successivamente, alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale ed alle altre Commissioni parlamentari competenti. L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per l’inizio del prossimo anno.<br>
Secondo lo schema di decreto, la riforma della fiscalità comunale sarà realizzata in due fasi:<br>
- <b>una prima fase di avvio di durata triennale (2011-2014)</b>, nella quale viene istituita la nuova cedolare secca sugli affitti, il cui gettito sarà devoluto ai Comuni, unitamente al gettito di una serie di altri tributi statali, diretti e indiretti, oggi gravanti sugli immobili;<br>
- <b>una seconda fase a regime, a partire dal 2014</b>, nella quale saranno introdotte nell’ordinamento fiscale due nuove forme di tributi propri dei Comuni (che sostituiranno in larga misura le imposte che nella fase di avvio costituiscono oggetto di devoluzione): <br>
a) un’imposta municipale propria; <br>
b) un’imposta municipale secondaria facoltativa.<br><br>

In sintesi, il provvedimento prevede dal 2011:<br>
1) l’istituzione di una <b>nuova imposta sostitutiva sui canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo</b>, la c.d. <b>cedolare secca sugli affitti</b>. <br>
Il proprietario di un immobile residenziale dato in affitto potrà applicare, in alternativa al regime di tassazione ordinario e progressivo IRPEF, questa nuova cedolare secca, ad aliquota del 20 per cento, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo sul contratto di locazione (la cedolare potrà essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione). <br>
L’imposta cedolare non si applica sui canoni delle locazioni di fabbricati commerciali (uffici, negozi, cantine, garages, opifici, ecc.), né sugli affitti dei terreni: per tali redditi, pertanto resta fermo il regime ordinario di tassazione. All’istituzione della cedolare secca si riconnette il raddoppio delle sanzioni per chi non dichiari le abitazioni in affitto. <br><br>

2) la <b>devoluzione ai Comuni del gettito delle seguenti imposte sugli immobili</b> ubicati nel loro territorio: <br>
a) la nuova cedolare secca sugli affitti;<br>
b) l’IRPEF relativa ai redditi fondiari (escluso il reddito agrario), quindi anche l’IRPEF sugli immobili locati, per i soggetti che non optano per la cedolare secca;<br>
c) l’imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento e sui contratti di locazione relativi agli immobili; <br>
d) le imposte ipotecaria e catastale;<br>
e) i tributi speciali catastali;<br>
f) le tasse ipotecarie.<br><br>

La seconda fase del federalismo fiscale municipale scatterà dal 2014. <br>
L’<b>imposta municipale propria</b> sostituirà, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta di bollo, l’imposta sulle successioni e donazioni e l’imposta comunale sugli immobili. <br>
Sarà, invece, mantenuto il regime impositivo degli immobili locati, compresa la possibilità di avvalersi della cedolare secca: il gettito relativo a questa imposizione continuerà, quindi, ad alimentare il fondo destinato ai trasferimenti dallo Stato ai comuni e sarà oggetto di compartecipazione dello Stato.<br><br>

L’<b>imposta municipale secondaria facoltativa</b> potrà essere introdotta per sostituire una o più delle seguenti forme di prelievo: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. <br>
Tale tributo potrà essere istituito dai singoli comuni previa consultazione popolare da svolgere secondo lo statuto comunale. <br>
In sostanza, la nuova imposta tende ad accorpare prelievi che, attualmente, possono sovrapporsi realizzando duplicità di tassazione. Il presupposto del tributo è costituito dall’occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo dello Schema di decreto legislativo (Atto n. 292) con la relativa relazione illustrativa e la relazione tecnica</b>, clicca <a href =' http://www.camera.it/682?atto=292&tipoatto=Atto&leg=16&tab=2#inizio '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire ulteriormente l’argomento del federalismo municipale e visitare il sito del Governo</b>, clicca <a href =' http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_municipale/ '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>scaricare una nota di lettura sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale
(Atto del Governo n. 292)</b>, clicca <a href =' http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL92.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>1.2. <U>9 NOVEMBRE 2010 - Lo schema di decreto legislativo al vaglio delle Commissioni parlamentari</U> </b> <br><br></FONT>

In data 9 novembre 2010 è stato assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio delle due Camere - che dovranno esprimere il proprio parere entro l'8 gennaio 2011 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. <br>
Il provvedimento dispone la devoluzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali, istituisce una cedolare secca sugli affitti ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. <br>
Lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale sposta dallo Stato ai comuni il gettito di numerosi tributi erariali. <br>
In una prima fase di avvio, della durata di tre anni, (2011-2013), gli enti locali riceveranno il gettito dei tributi immobiliari, che manterranno per questo periodo l’assetto attuale; poi, dall’anno 2104, saranno introdotte nell’ordinamento fiscale due nuove forme di tributi comunali: l’imposta municipale propria (IMU) e l’imposta municipale secondaria facoltativa. <br>
In relazione a ciò, il provvedimento destina alle finanze comunali, nel periodo triennale transitorio, il gettito relativo all’applicazione di specifici tributi sugli immobili ubicati nel loro territorio: imposta di registro, ipotecaria e catastale, Irpef sui redditi fondiari non agrari, imposta di registro e bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, nonché la cedolare secca sugli affitti, istituita dal provvedimento medesimo.<br><br>

. Se vuoi <b>visitare il sito della Camera sul tema del federalismo municipale</b>, clicca <a href =' http://www.camera.it/465?area=19&tema=342&Federalismo+municipale '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>1.3. <U>23 NOVEMBRE 2010 - Audizione dell'ANCI</U> </b> <br><br></FONT>

Secondo l'ANCI lo schema di decreto legislativo in esame costituisce un passaggio fondamentale per il sistema dei Comuni, perché attraverso di esso si compie un passo importante dal sistema dei trasferimenti erariali determinati secondo criteri storici a quello della autonomia fiscale. <br>
Lo schema di provvedimento disegna un sistema di fiscalità comunale fortemente basato sui cespiti immobiliari, recependo così una delle istanze più diffuse circa l’opportunità di ancorare l’autonomia fiscale dei Comuni a cespiti legati al territorio. <br>
ANCI ritiene che questo provvedimento non esaurisca l’attuazione della legge n. 42/2009 e che almeno altri due provvedimenti per quanto riguarda il sistema dei Comuni debbano essere adottati. <br>
Il primo volto a “fiscalizzare” l’insieme dei trasferimenti comunali oggi individuati nei bilanci dello Stato e delle regioni con forme di compartecipazione al gettito dei tributi nazionali e regionali. <br>
Il secondo volto a costruire un completo ed efficace sistema di perequazione che definisca in modo chiaro quali risorse destinare a questo fine e con quali modalità. L'ANCI non ritiene infatti sufficiente in questo senso il richiamo fatto nello schema di decreto delegato in materia di federalismo regionale, sia per l’errata sede della materia trattata, sia per i contenuti troppo superficiali e in contrasto con la Costituzione e la legge n. 42.<br>
Infine i Comuni ritengono non più differibile lo sblocco selettivo dell’addizionale IRPEF e dell’aliquota ordinaria ICI a partire dall’anno 2011. <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo dell'audizione</b>, clicca <a href =' http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9181234n9rn8394r34mc0r34urc034 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>1.4. <U>6 DICEMBRE 2010 - Audizione al Senato del Direttore dell'Agenzia delle Entrate</U> </b> <br><br></FONT>

Si è svolta il 6 dicembre 2010, in 6ª Commissione finanze e tesoro del Senato, l'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale. <br>
Nel merito dell'esame del provvedimento, Befera ha contribuito all'analisi delle misure contenute, come la cedolare secca sui canoni di locazione, sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali, dell'imposta di bollo e, in alcuni casi, dell'imposta di registro, illustrando il funzionamento e la gestione della nuova imposta evidenziandone anche i profili di criticità. <br>
Nell'approfondire i contenuti dello schema di decreto il direttore delle Entrate ha riferito anche sulle varie imposte municipali, per finire, quindi, toccando l'importante tasto dell'importanza della collaborazione tra Agenzia e enti locali nel contrasto all'evasione fiscale, mettendo in evidenza anche il ruolo dell'Anagrafe tributaria. <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo dell'audizione</b>, clicca <a href =' http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ae6d848044f2c2fc9eb8be5615ad7411/2010_12_06+Audizione++Befera+Senato+Commissione+Finanze+e+Tesoro.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ae6d848044f2c2fc9eb8be5615ad7411 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire i contenuti dell'audizione</b>, clicca <a href =' http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/fare-sistema-con-gli-enti-locali-contrastare-meglio-l-evasione '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>1.5. <U>9 DICEMBRE 2010 - Audizone della Corte dei Conti</U> </b> <br><br></FONT>

Il 9 dicembre 2010 si è tenuta l'audizione della Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo. <br>
Nell'audizione la Corte dei Conti ha evidenziato che la scelta di puntare sulla fiscalità immobiliare è certamente coerente con la necessità di garantire un chiaro riferimento alla territorialità e risponde a esigenze da tempo avanzate dai comuni. Si tratta di una scelta che, tuttavia, risente fortemente del vincolo da rispettare di riconferma dell'esenzione da ogni forma di imposizione (patrimoniale e reddituale) sulla prima casa.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo dell'audizione</b>, clicca <a href =' http://www.gazzettadelleautonomie.it/images/stories/audizione_9_dicembre_2010.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>1.6. <U>19 GENNAIO 2011 - L'ANCI boccia il decreto ora all'attenzione della Commissione bicamerale per il federalismo</font></U> </b> <br><br>

Il testo del decreto sul fisco municipale contiene al suo interno <i>”molte incertezze su numerosi punti fondamentali per la vita dei Comuni italiani. Così non va assolutamente e preghiamo il Governo di apportare gli opportuni chiarimenti quanto prima”</i>. Questo è il parere del presidente dell’ANCI, Sergio Chiamparino, secondo il quale <i>”il provvedimento licenziato dal ministro Calderoli e ora all’attenzione della commissione Bicamerale per il federalismo è dominato da confusione e incertezza, che probabilmente sono il prodotto dell’attuale fase politica che Governo e Parlamento stanno vivendo”</i>.<br>
Il decreto sul fisco municipale <i>”ha fra l’altro un grave torto: ledere in sostanza l’autonomia dei comuni”</i>, sostiene ancora Chiamparino, secondo il quale le problematiche del provvedimento riguardano sia la disciplina transitoria che quella a regime.<br>
Per la prima, secondo il presidente dell’ANCI, il testo non contiene <i>”quelle risposte in materia di autonomia più volte richieste dall’Anci, che potevano consentire di recuperare anche se parzialmente i tagli alle risorse prodotti nel 2010, come lo sblocco dell’addizionale Irpef, il contributo di soggiorno e la devoluzione dell’incremento di gettito dei tributi immobiliari attribuiti ai comuni”</i>.<br>
Per quanto concerne invece la parte a regime, il testo <i>”contiene ancora troppe incertezze sui tempi e sui valori e ciò non consente una piena valutazione degli effetti che le nuove norme potranno provocare sul territorio”</i>.<br>
Da ultimo il presidente dell’ANCI ha rilevato la totale mancanza di <i>”una regolamentazione della perequazione, da cui dipende la tenuta dell’assetto complessivo così come definito dalla legge 42”</i>.<br><br>
Ma cosa prevede il provvedimento licenziato dal ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli?<br>
1) I Comuni potranno godere di una compartecipazione all’Irpef al 2%, <br>
2) viene introdotta la cedolare secca sugli affitti, con un’unica aliquota fissata al 23% per i canoni liberi (è al 20% l’aliquota per i canoni concordati), <br>
3) viene previsto un fondo da 400 milioni di euro per agevolare le famiglie con figli a carico che vivono in una casa in affitto, <br>
4) in via facoltativa arriva anche la tassa di soggiorno per i turisti, da 50 centesimi a 5 euro al massimo a seconda della struttura ricettiva (il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo),<br>
5) è previsto il quuadruplicamento delle sanzioni previste per chi dopo il 31 marzo non si mette in regola con la sanatoria prevista per gli immobili fantasma. Il 75% degli introiti delle sanzioni è dovuto al Comune sul quale è ubicato l'immobile interessato.<br>
6) l’Imu (im,osta municipale unica) sulle seconde case slitta al 2014 e verrà determinata anno per anno dalla legge di stabilità. <br><br>
In conclusione: secondo l'ANCI e secondo altre forze politiche presenti in Parlamento, il decreto sul federalismo municipale non ha nulla di federalista, tradisce lo spirito della legge 42 e dell'art. 119 della Costituzione, non garantisce la perequazione e prelude ad un aumento di tasse e balzelli. <br><br>

Il provvedimento licenziato dal ministro Calderoli e ora all’attenzione della <b>Commissione Bicamerale per il federalismo</b>, composta di 15 deputati e 15 senatori.<br><br><br>

<b>1.7. <U>20 GENNAIO 2011 - Numerose forze politiche chiedono un rinvio all'approvazione del decreto o minacciano voto contrario</font></U> </b> <br><br>

Anche il Pd, come il Terzo Polo, chiede una proroga per l'approvazione definitiva del decreto sul federalismo municipale e sulla delega complessiva.<br> La richiesta e' giunta alla Commissione Bicamerale per il federalismo.<br><br>

In data 20 gennaio 2011, l'ufficio di presidenza dell'ANCI ha approvato un documento sul decreto di attuazione del federalismo municipale. <br>
Troppi punti critici; chiesta subito una Conferenza Unificata straordinaria.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del documento</b>, clicca <a href =' http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/ufficio%20di%20presidenza%20del%2020%20gennaio.doc '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>1.8. <U>24 GENNAIO 2011 - Proposte di emendamenti presentate dall'ANCI</font></U> </b> <br><br>

L'ANCI presenta un documento nel quale vengono presentate le proposte di emendamenti al decreto sul federalismo municipale.<br>
L'ufficio di presidenza dell'ANCI si riunisce il 26 gennaio 2011 per valutare le risposte del Governo.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del documento</b>, clicca <a href =' http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/EMENDAMENTI%20IMU%2024%20gennaio%20Commissione1.doc '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>1.9. <U>2-3 FEBBRAIO 2011 - La Bicamerale respimge il parere della maggioranza - Il Consiglio dei Ministri decide d'urgenza di procedere per dereto - Lo STOP del Quirinale</font></U> </b> <br><br>

È finito con un pareggio (15 a 15) il voto della Bicamerale sul federalismo municipale. Con il pareggio viene respinto il parere di maggioranza sul decreto legislativo. <br>
Per ovviare a questo stop, in serata il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legislativo sul fisco comunale nella versione su cui la commissione Bilancio del Senato ha espresso parere favorevole, cioè con tutte le modifiche frutto dell'intesa con l'ANCI (Associazione dei Comuni).<br>
Enrico La Loggia ha dichiarato che per l'approvazione è sufficiente il parere favorevole già espresso dalla commissione Bilancio del Senato.<br><br>

Il decreto, prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Ma il Presidente della Repubblica rispedisce al mittente il testo del decreto sul federalismo fiscale municipale. Secondo Giorgio Napolitano, nella lettera inviata al Presidente del Consiglio, spiega che non ci sono le condizioni per l'emanazione del decreto legislativo e afferma di «non poter ricevere, a garanzia della legittimità di un provvedimento di così grande rilevanza, il decreto approvato ieri dal governo».<br>
Dal comunicato pubblicato il 3 febbraio 2011 dal Quirinale, si apprende che il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio, in cui rileva che non sussistono le condizioni per procedere alla richiesta emanazione, <b>non essendosi con tutta evidenza perfezionato il procedimento per l'esercizio della delega previsto dai commi 3 e 4 dall'art. 2 della legge n. 42/2009</b> che sanciscono l'obbligo di rendere comunicazioni alle Camere prima di una possibile approvazione definitiva del decreto in difformità dagli orientamenti parlamentari. <br><br><br>

<b>1.10. <U>2 MARZO 2011 - Il Governo ottiene la fiducia alla Camera - Passa il quarto decreto attuativo </font></U> </b><br><br>

Con 314 voti a favore, 291 contro e 2 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione presentata a seguito delle comunicazioni del Governo in relazione allo schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, sulla quale era stata posta la questione di fiducia. <br><br>

<b>1.10.1. <u>Fiscalità immobiliare </b></u><br>

Dal 2011 vengono attribuiti ai Comuni: <br>
a) l’intero <b>gettito dell’IRPEF </b>sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;<br>
b) una quota (30%) del <b>gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali </b>sugli atti di trasferimento immobiliare;<br>
c) una quota (21,7% nel 2011; 21,6% dal 2012) del <b>gettito della cedolare secca sugli affitti</b>.<br>
I gettiti affluiscono nel <b>Fondo sperimentale di riequilibrio</b>, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti stessi ai Comuni.<br>
Due i criteri per la ripartizione: <br><i>
- il 30% del Fondo, in base al numero dei residenti;<br>
- al netto di tale quota, l’ulteriore percentuale del 20% ai piccoli Comuni</i>.<br><br>

Istituito anche un <b>Fondo perequativo</b> a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte da Comuni e Province. <br><br>

<b>1.10.2. <u>Cedolare secca sugli affitti</b></u><br>

I proprietari di immobili concessi in locazione possono optare dal 2011, in luogo dell’ordinaria tassazione IRPEF sui redditi dalla locazione, per un <b>regime sostitutivo</b>, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, con aliquote:<br><i>
- del 21% per i contratti a canone libero;<br>
- del 19% per quelli a canone concordato</i>.<br>
In caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto. <br><br>

<b>1.10.3. <u>Transazioni immobiliari</b></u><br>

Cambiano le aliquote di tassazione (attualmente stabilite rispettivamente al 3 ed al 10%, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate) delle transazioni immobiliari: <br><i>
- 2% nel caso di prima casa di abitazione;<br>
- 9% nelle restanti ipotesi</i>.<br>
Le nuove aliquote dell’imposta di registro sostituiscono - a decorrere dal 2014 (data di entrata in vigore delle stesse) - l’imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie. <br><br>

<b>1.10.4. <u>Compartecipazione al gettito IVA</b></u><br>

Attribuita ai Comuni, dovrà essere determinata con apposito D.P.C.M. in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF. <br>
Sempre con D.P.C.M. verranno definiti i criteri di attribuzione del gettito ai singoli Comuni. <br><br>

<b>1.10.5. <u>Contrasto all’evasione</b></u><br>

Inasprite le sanzioni amministrative per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili (comprese quelle in materia di canone di locazione nell’ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca); viene ampliato anche l’ interscambio informativo sui dati catastali. <br><br>

Incentivato anche il ruolo dei Comuni: ad essi è assegnata una quota pari al <b>50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento</b>; la quota è assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo. <br><br>

<b>1.10.6. <u>Addizionali all’IRPEF</b></u><br>

I Comuni nei quali non risulti finora stabilita oltre la percentuale dello 0,4% (che comunque costituirà il limite massimo raggiungibile) potranno aumentare l’addizionale IRPEF. <br>
L’aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2% annuo. <br><br>

<b>1.107. <u>Imposta di soggiorno</b></u><br>

I Comuni capoluogo di provincia e le città turistiche e d’arte potranno istituire un’<b>imposta fino a 5 euro per notte</b> a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo. <br><br>

<b>1.10.8. <u>IMU - Imposta Municipale</b></u><br>

L’imposta municipale propria è introdotta a decorrere dal 2014, in sostituzione (per la componente immobiliare) dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’ICI. <br>
Presupposto è il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze. <br>

L’aliquota è stabilita nello 0, 76%, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i Comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l’IRES. <br>

Ai Comuni è lasciata la possibilità di modificare l’aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione (fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati). <br>

Sono <b>esenti dall’IMU</b> gli immobili posseduti dalle Amministrazioni pubbliche, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell’ICI (fabbricati destinati ad usi culturali, all’esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit, etc..). <br>

Sempre a decorrere dal 2014, l’<b>imposta municipale secondaria</b>, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale in sostituzione degli attuali tributi sull’occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull’installazione dei mezzi pubblicitari.<br>
(Fonte: IPSOA Fisco)<br><br><br>

<b>1.11. <U>23 MARZO 2011 - Pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale </font></U> </b> <br><br>

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 20110, il <b>D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>, recante <i>"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"</i>.<br><br><br>


<font class='special'> <b>2. <U>2 AGOSTO 2011 - Sulla Gazzetta Ufficiale due decreti attuativi del federalismo fiscale municipale</font></U> </b> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2011, due decreti ministeriali attuativi del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sul Federalismo fiscale municipale:<br>
- il <b>Decreto del Ministero dell'Interno 21 giugno 2011</b>, recante <i>"Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 7, Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)"</i>.<br>
- il <b>Decreto del Ministero dell'Interno 21 giugno 2011</b>, recante <i>"Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 7, Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)"</i>.<br><br><br>


<font class='special'> <b>3. <U>2 SETTEMBRE 2011 - Sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce l'aliquota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario</font></U> </b> <br><br>

E' stato, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2011 (Suppl. Ord. n. 201), il <b>D.P.C.M. 17 giugno 2011</b>: <i>"Disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in materia di attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011"</i>.<br><br>


</td>
</tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>

. Se vuoi <b>accedere al sito delle RIFORME PER IL FEDERALISMO</b>, clicca <a href =' http://www.riformeistituzionali.it/ '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b><u>CONFERENZA STATO REGIONI - “Dossier di documentazione”, curato dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome</b></u><br><br>

Il confronto istituzionale che ha portato al varo della legge 5 maggio 2009, n. 42 ha registrato, oltre al ruolo del Parlamento e del Governo, la funzione propositiva della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come unanimemente riconosciuto e come sottolineato dallo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione di un Suo intervento in cui ha colto “con
grande compiacimento il contributo venuto unitariamente dalle Regioni per la definizione di un disegno di legge per il federalismo fiscale”.<BR>
Il presente dossier di documentazione, curato dagli uffici della Segreteria della Conferenza delle Regioni, intende ricostruire il percorso e il dibattito fra i rappresentanti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome nel corso del complesso rapporto
con il Governo. <BR>
Lungi dal voler rappresentare una posizione rispetto alla strada intrapresa, compito che evidentemente spetta alla sfera politica, il dossier vuole invece
contribuire al mantenimento di una memoria che può risultare determinante nel prosieguo del dibattito, visto che ci troviamo di fronte ad una serie di principi, come è naturale che sia in una legge delega, che dovranno trovare nel futuro una concreta applicazione nella elaborazione dei decreti legislativi di attuazione.<BR><BR>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del dossier</b>, clicca <a href =' http://www.regioni.it/dossier/FedFisc09/DOSSIERFEDERALISMOFISCALE2009.pdf '> <b>QUI.</a></b> <br><hr><br>

<b><u>FONDAZIONE ANCI - Federalismo fiscale e Federalismo municipale</b></u> <br><br>

L’obiettivo del presente Dossier sul Federalismo fiscale è quello di offrire una visione completa dell’argomento trattato grazie all’offerta di contributi di varia natura: dal commento delle questioni di particolare rilevanza per gli Enti locali all’illustrazione delle tematiche connesse alla fase attuativa.<br>
In particolare, l’approfondimento della fase dell’attuazione del Federalismo fiscale con l’analisi dei singoli decreti attuativi nasce dall’esigenza di rendere il più possibile trasparente e fruibile a tutti gli interessati il processo che porterà all’attuazione concreta del federalismo fiscale che una volta entrato a regime implicherà cambiamenti rilevanti nell’organizzazione della finanza locale.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del dossier</b> (chiuso in data 27 ottobre 2010), clicca <a href =' http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getAllegato&idAllegato=12211 '> <b>QUI.</a></b> <br><hr><br>


<b><u>ASSONIME - Riforma della finanza pubblica e federalismo fiscale</b></u> <br><br>

Questa nota illustra nelle linee fondamentali la struttura della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), che ha impostato un ampio processo di riforma delle regole di finanza pubblica e del sistema di contabilità dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche.<br>
L’attuazione della legge n. 196/2009 prevede l’esercizio da parte del Governo di una serie di deleghe legislative e richiede importanti modifiche
organizzative e comportamentali da parte delle amministrazioni. I principali obiettivi della riforma consistono nell’assicurare un governo unitario della finanza pubblica attraverso un più stretto coordinamento tra i diversi livelli di governo, la modifica del ciclo di bilancio in un’ottica di programmazione di medio periodo, l’aumento della
trasparenza e il rafforzamento del controllo della spesa pubblica.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della nota di Assonime</b>, clicca <a href =' http://www.assonime.it/AssonimeWEB/public/initAction.do?evento=getDocumentAttach&idSelectedDocument=224617&idSelectedAttach=224618 '> <b>QUI.</a></b> <br><br><br>

. Se vuoi <b>scaricare altri studi e commenti disponibili sul sito di Assonime in materia di federalismo</b>, clicca <a href =' http://www.federalismoeimpresa.assonime.it/ '> <b>QUI.</a></b> <br><hr><br>

<b><u>IRDCEC - Il sistema di contabilità pubblica alla vigilia dell’attuazione del Federalismo Fiscale. Alcuni spunti di analisi (Documento n. 8) </b></u> <br><br>

Dal primo gennaio 2010 è entrata in vigore nel nostro Paese la Legge di riforma della contabilità e finanza pubblica (<b>Legge n. 196 del 31 dicembre 2009</b>).<br>
La norma segue a una serie di interventi legislativi (Legge n. 15/2009, riforma Brunetta e Legge n. 42/2009, attuazione del Federalismo Fiscale) che hanno modificato la forma di Stato e il funzionamento della Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di migliorare gli equilibri della finanza pubblica. <br>
Il presente documento illustra il contenuto della Legge di riforma del sistema di contabilità pubblica individuando: <br>
- le modalità di coordinamento delle scelte di finanza pubblica con i vincoli europei; <br>
- gli strumenti di controllo della spesa alla luce del processo di organizzazione su base federale dello Stato.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del documento</b>, clicca <a href =' http://www.irdcec.it/filemanager/active/0274/Doc_IRDCEC_08_2010.pdf?fid=274 '> <b>QUI.</a></b> <br><hr><br>

<b><u>CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - Raccolta normativa sul federalismo fiscale</b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>

Tutta la normativa finora emanata in materia di federalismo fiscale (L n. 42/2009 e i successivi otto decretiu attuativi) è stata raccolta in un documento, curato dal Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO) della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dal titolo <b>""FEDERALISMO FISCALE - Legge n. 42/2009 e decreti attuativi"</b> (aggiornato a Ottobre 2011).<br><br>

Il presente lavoro è una raccolta dei decreti legislativi attuativi della <b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b> recante <i>“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”</i>. <br><br>
Di seguito, l’elenco dei successivi otto decreti attuativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale:<br>
1. Federalismo demaniale: <b>Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85</b> - Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42;<br>
2. Roma Capitale: <b>Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156</b> - Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale;<br>
3. Fabbisogni standard: <b>Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216</b> - Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province;<br>
4. Federalismo municipale: <b>Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b> - Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale; <br>
5. Autonomia tributaria di Regioni e Province: <b>Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</b> -
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;<br>
6. Perequazione e rimozione squilibri: <b>Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88</b> - Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;<br>
7. Armonizzazione sistemi contabili: <b>Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118</b>: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;<br>
8. Sanzioni e premi per Regioni, Province e Comuni: <b>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149</b> - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il documento</b>, clicca <a href =' http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/Dossier%20Federalismo%20fiscale%20legge%20n%20%2042_2009%20e%20decreti%20attuativi%20ottobre%202011.pdf '> <b>QUI.</a></b> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

</td>
</tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc><br>


. <a href='files/Archivio/2009_42.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>: Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.</a><br><br>

. <a href='files/Archivio/2009_42_A.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Legge 5 maggio 2009, n. 42</b>: Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. (<i>Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L. 31 dicembre 2009, n. 196 - In vigore dal 1° gennaio 2010</i>). </a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2009_07_03.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.P.C.M. 3 luglio 2009</b>: Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2009_196.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Legge 31 dicembre 2009, n. 196</b>: Legge di contabilità e finanza pubblica.</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2010_85.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D. Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</b>: Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2010_156.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156</b>: Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. </a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2010_216.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D. Lgs. 26 novembre 2010, n. 216</b>: Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province.</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2011_23.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</b>: Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2011_68.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b>: Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2011_18_Circ_MBAC.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero per i Beni e le Attività Culrurali - Circolare del 18 maggio 2011, n. 18, Prot. 4691</b>: D. Lgs. 20 maggio 2010, n. 85 - Protocollo d'intesa tra ministero per i Beni e le Attività. linee guida e schemi tipo.</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2011_88.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 88</b>: Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. </a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2011_85.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Legge 8 giugno 2011, n. 85</b>: Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale. </a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2011_06_21_A.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.M. 21 giugno 2011</b>: Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 2, comma 8 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). </a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2011_06_21_B.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.M. 21 giugno 2011</b>: Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 7, Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). </a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2011_06_17.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D.P.C.M. 17 giugno 2011</b>: Disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in materia di attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011. </a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2011_118.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118</b>: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio2009, n. 42.</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2011_149.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</b>: Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>

</td>
</tr>
</table><br>

Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>



Read 4005 times
Date 2009-03-23 23:16:13



Attention! You are currently viewing sitemap page!
We strongly suggest to look at original content

Search from web

Valid HTML 4.01 Valid CSS