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<b>SICUREZZA PUBBLICA - ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA - T.U.L.P.S.</B>


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<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b> PUBBLICA SICUREZZA </b> <BR>
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<font class='special'> <b><u>Pubblica sicurezza </b></u></font><br><br>

Con riferimento alle attività di governo, anche degli enti locali, la locuzione <b”pubblica sicurezza”</b> indica il complesso di quelle attività, interessi, apparati, autorità e strutture (anche in senso giuridico) di cui l'ordinamento giuridico oppure l'apparato legislativo o esecutivo dispongano per garantire un'accettabile grado di sicurezza per i cittadini di uno stato, per fronteggiare emergenze e gravi necessità collettive, nell'obiettivo dell'incolumità pubblica. <br>
La pubblica sicurezza riguarda perciò tanto le attività di polizia, volte ad <b>assicurare la "sicurezza" </b> attraverso il rispetto delle norme di legge, quanto quelle comunque finalizzate a prevenire che la collettività possa patire danni da eventi fortuiti e accidentali, infortuni e disastri naturali, climatici, o di qualunque altro genere, o comunque a prevenirne l'aggravio del danno attraverso l'organizzazione di forme di prevenzione e di soccorso. <br><br><br>


<font class='special'><b><u>Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e Regolamento di esecuzione</b></u></font><br><br>

Il T.U.L.P.S., Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, emanato con <b>Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773</b>, è la norma fondamentale nell'ordinamento giuridico italiano per le materie relative alla pubblica sicurezza.<br>

Emanato appunto nel 1931, in un frangente di forte consolidamento delle attività di polizia da parte del regime fascista, il T.U.L.P.S. tuttora regola la vita quotidiana in Italia, quantunque oggetto in età repubblicana di numerosi aggiustamenti e mutilato di molti articoli per ripetuti interventi della Corte Costituzionale e del legislatore.<br><br>
Per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stato emanato un regolamento approvato con <b>R.D. 6 maggio 1940, n. 635</b>.<br><br><br>


<font class='special'><b><u>Autorità di pubblica sicurezza</b></u></font><br><br>

Nell'ordinamento amministrativo italiano, secondo l'art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (<i>Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>), l'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni (e, ora, anche delle regioni), nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. <br>
Missione dell'autorità di pubblica sicurezza è dunque quella di garantire le condizioni di pace sociale, prevenendo i fattori che potenzialmente la minacciano ed eliminando gli stati di turbativa già in atto. <br><br>

L'autorità di pubblica sicurezza è <b>nazionale, provinciale e locale</b>: <br>
• le attribuzioni dell'<b>autorità nazionale di pubblica sicurezza</b> sono esercitate dal <b>Ministro dell'interno</b>, al quale l'art. 1 della legge 121/1981 ha attribuito la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; <br>
• le attribuzioni dell'<b>autorità provinciale di pubblica sicurezza</b> sono esercitate dal <b>prefetto</b> e dal <b>questore</b>; <br>
• le attribuzioni dell'<b>autorità locale di pubblica sicurezza</b> sono esercitate dal <b>capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo</b> (il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia negli altri comuni) o, in mancanza, dal <b>sindaco</b> in qualità di ufficiale del Governo. <br><br><br>

<font class='special'><b><u>Amministrazione della pubblica sicurezza</b></u></font><br><br>

L'art. 2 della legge n. 121/1981 prevede che il Ministro dell'interno espleti i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Questa, secondo l'art. 3 della stessa legge, è costituita: <br>
• dal <b>personale del Dipartimento della pubblica sicurezza</b> e degli altri uffici, istituti e reparti in cui lo stesso si articola; <br>
• dalle <b>autorità provinciali di pubblica sicurezza</b> e dal personale da esse dipendente; <br>
• dalle <b>autorità locali di pubblica sicurezza</b>; <br>
• dagli <b>ufficiali di pubblica sicurezza</b> e dagli <b>agenti di pubblica sicurezza</b> che operano sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza. <br><br>

Il prefetto dipende gerarchicamente da Ministro dell'interno, in via diretta, mentre il questore dipende al contempo dal prefetto e dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, il quale è preposto al Dipartimento della pubblica sicurezza e dipende dal Ministro. <br>
Il sindaco, quando opera come autorità locale di pubblica sicurezza, dipende funzionalmente dal prefetto e del questore. <br>
Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato nei comuni dove non vi è un commissariato, sospendendo la competenza del sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza. <br><br><br>

<font class='special'><b><u>Amministrazione della pubblica sicurezza nelle Regioni a statuto speciale </b></u></font><br><br>

Nelle Regioni a statuto speciale il sistema delle autorità di pubblica sicurezza sopra illustrato presenta delle variazioni, in relazioni alle particolari competenze degli organi regionali. <br>
In <b>Trentino-Alto Adige</b>, dove non vi sono i prefetti, i <b>presidenti delle province</b> esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto. <br>
Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza devolvono al prefetto sono affidate ai <b>questori</b> (art. 20 dello Statuto regionale). <br><br>

Nella <b>Valle d'Aosta</b>, dove la provincia è stata soppressa e non vi è quindi un prefetto, il <b>Presidente della Regione</b> per delegazione del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. <br>
In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico (art. 44 dello Statuto regionale). <br><br>

In <b>Sicilia</b> al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il <b>Presidente della Regione</b> a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. <br>
Il Presidente della Regione può anche chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato. Tuttavia il Governo può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza (art. 31 dello Statuto regionale). <br><br>

In <b>Sardegna</b> il Governo può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. In tal caso, queste sono esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal <b>Presidente della Regione</b>, che, a tale scopo, può richiedere l'impiego delle forze armate (art. 49 dello Statuto regionale). <br><br>

Nessuna attribuzione in ordine alla pubblica sicurezza spetta invece alla <b>Regione Friuli-Venezia Giulia</b>.<br><br><br>

<font class='special'><b><u>Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo</b></u></font><br><br>

La Prefettura, organo periferico del Ministero dell'Interno e sede di rappresentanza del governo in ogni provincia, ha attraversato negli ultimi anni importanti cambiamenti. <br>
Nel 1999, con la riforma dell'organizzazione del Governo (<b>D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300</b>), la Prefettura è stata trasformata in <b>Ufficio Territoriale del Governo</b>, mantenendo tutte le funzioni di competenza e assumendone delle nuove. <br>
Con il <b>D. Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29</b>, che ha introdotto modifiche alla precedente organizzazione, è stata assunta la denominazione di <b>Prefettura - Ufficio territoriale del Governo</b>.<br>
Il Prefetto del capoluogo di regione è rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali (<i>art. 10 della Legge 5 giugno 2003, n. 131</i>). In questo caso, è coadiuvato da una conferenza permanente, che presiede, composta anche dai dirigenti regionali delle strutture periferiche regionali dello Stato. <br>
In ambito provinciale, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo svolgono un'azione propulsiva, di indirizzo, di mediazione sociale e di intervento, di consulenza e di collaborazione, anche rispetto agli enti locali, in tutti i campi del "fare amministrazione", in esecuzione di norme o secondo prassi consolidate, promuovendo il processo di semplificazione delle stesse procedure amministrative. <br>
I prefetti, titolari delle Prefetture - U.T.G., sono coadiuvati nelle nuove complesse funzioni da una <b>Conferenza permanente</b> (<b>D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180</b>), presieduta dai medesimi e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato.<br>
La Conferenza permanente rappresenta lo strumento fondamentale per l'esercizio da parte del Prefetto della funzione di coordinamento delle attività degli Uffici periferici dello Stato e di leale collaborazione con i rappresentanti delle Autonomie locali.<br><br><br>

<font class='special'><b><u>Le Questure</b></u></font><br><br>

Ai sensi dell'art. 14, della L. n. 121/1981, <i> ".....il Questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Ha la direzione, la responsabilità ed il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione. A tale scopo viene tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica"</i>. <br>
Il Questore è il vertice dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza in ogni provincia. <br>
Esercita anche tutte le attività proprie della polizia di sicurezza e della polizia amministrativa, che si concretizzano in un'ampia tipologia di atti quali ordinanze, diffide, permessi, licenze ed autorizzazioni.<br>
Dirige e coordina l'attività della Questura e delle relative articolazioni in ambito provinciale.<br><br>

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<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI
</b></center>
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<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>

. Se vuoi <b>visitare il sito del Ministero dell'Interno</b>, clicca <a href =' http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/ '<b>QUI</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>consultare il nuovo sito web per le Prefetture </b>, clicca <a href =' http://www.prefettura.it/ '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>consultare i siti web delle Prefetture</b>, clicca <a href =' http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/prefetture/scheda_20831.html '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>conoscere le funzioni del Questore e l'attività della Questura</b>, clicca <a href =' http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/questure/scheda_15856.html '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>consultare l'elenco delle questure in rete</b>, clicca <a href =' http://questure.poliziadistato.it/ '> <b>QUI.</a></b><br><br>

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</tr>
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<table width='100%' border=3>
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<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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. <a href='files/psicurezza/1931_773.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> R.D. 18 giugno 1931, n. 773</b>: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (<i>Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L. n. 48 del 18 aprile 2017, di conversione del D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 - In vigore dal 19 aprile 2017</i>). </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>

. <a href='files/psicurezza/1940_635.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> R.D. 6 maggio 1940, n. 635</b>: Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (<i>Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 - In vigore dal 11 dicembre 2016</i>). </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo aggiornato dal sito NORMATTIVA</b>, clicca <a href =' http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


. <a href="files/psicurezza/1956_1423.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0>
<b>Legge 27 dicembre 1956, n. 1423</b>: Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. (<i>Legge abrogata dall'art. 120, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159</i>). </a><br><br>

. <a href='files/Archivio/1967_895.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> Legge 2 ottobre 1967, n. 895</b>: Disposizioni per il controllo delle armi.</a> <br><br>

. <a href='files/psicurezza/1975_110.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> Legge 18 aprile 1975, n. 110</b>: Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. (<i>Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121 - In vigore dal 5 novembre 2013</i>). </a> <br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della legge dal sito NORMATTIVA</b>, clicca <a href =' http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

. <a href='files/Archivio/1981_121.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> Legge 1 aprile 1981, n. 121</b>: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/1992_527.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527</b>: Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2008_152.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153</b>: Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2008_557_Circ_MI.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Circolare del 15 dicembre 2008, Prot. 557/PAS/15403.10089.D (1)REG</b>: Decreto del Presidente delle Repubblica 4 agosto 2008 n. 153, “Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata”..</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio/2009_154.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> D.M. 15 settembre 2009, n. 154</b>: Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta', adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.</a> <br><br>

. <a href='files/psicurezza/2013_121.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b> D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121</b>: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.</a> <br><br>

</td>
</TR>
</table><br>

Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2009-03-23 23:36:18



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