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<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRIVACY E PUBBLICO IMPIEGO</B>


<table width="100%" border=3>
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<TH align="center" bgcolor="#dddddd">
<font class="special"><b><U> LA PRIVACY NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE </font></b></U><BR>
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Il <b>Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato, in data 11 febbraio 2005, la Direttiva n. 1/2005</b> contenente misure finalizzate all’attuazione nelle Pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel Codice sulla privacy, emanato con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.<br>
La presente direttiva – come si legge al punto - è finalizzata a richiamare l'attenzione delle Pubbliche Amministrazioni sulle prescrizioni del Codice che incidono maggiormente nel settore pubblico, richiedendo l'adozione di efficaci scelte organizzative per tradurre sul piano sostanziale le garanzie previste dal legislatore, nonchè sulle conseguenze connesse alla loro mancata attuazione. <br>
L'entrata in vigore del nuovo Codice comporta, per le pubbliche amministrazioni, la necessità di ripensare le proprie attività e la propria organizzazione al fine di consentire una piena ed effettiva garanzia dei diritti in esso affermati.<br>
Infatti, le tematiche relative alla privacy investono le amministrazioni nella quasi totalità delle proprie attività, assumendo significativo rilievo nello svolgimento di molti dei compiti istituzionali loro affidati dall'ordinamento.<br>
Le Amministrazioni pubbliche dovranno attuare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. <br><br>

. <a href='files/egov/2005_1_Dir_FP.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Direttiva 11 febbraio 2005, n. 1</b>: Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane.</a><br><br>


Per consultare la<b> normativa in materia di privacy</b>, cliccate <a href=' http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa'><b>QUI</a></b><br><br>

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<TH align="center" bgcolor="#dddddd">
<font class="special"><b><U> PRIVACY E PUBBLICO IMPIEGO – LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI </font></b></U> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><BR>
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Il Garante per la Protezione dei dati personali, con <b>Deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007</b> ha deliberato di adottare le <i><b>”Le linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”</i></b>.<br> <br>

Questi in sintesi alcuni dei punti principali del provvedimento:<br><br>

<b>Assenze per malattia, certificati e visite mediche</b><br>
In caso di assenza per malattia all'amministrazione vanno consegnati certificati medici privi di diagnosi e con la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermità. Se il lavoratore produce documentazione in cui è presente anche la diagnosi, l'ufficio deve astenersi dall'utilizzare queste informazioni e deve invitare il personale a non produrre altri certificati con le stesse caratteristiche. Particolari cautele devono essere adottate dall'ente pubblico quando tratta dati sulla salute dei dipendenti nei casi di visite medico legali, denunce di infortunio all'Inail, abilitazioni al porto d'armi e alla guida.<br><br>

<b>Diffusione dei dati in Internet</b><br>
Le amministrazioni devono assicurare l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete e garantire il "diritto all'oblio", cioè una tutela dinamica della riservatezza delle persone (trascorso un certo periodo dalla pubblicazione è opportuno spostare i nominativi in un parte del sito dove non siano più rintracciabili dai motori di ricerca esterni). Nelle graduatorie relative a concorsi o selezioni vanno riportati solo dati pertinenti (elenchi nominativi abbinati ai risultati, elenchi di ammessi alle prove scritte o orali, no a recapiti telefonici, codice fiscale ecc.) É sempre vietata la diffusione di informazioni sulla salute del lavoratore o dei familiari interessati.<br><br>

<b>Dati biometrici dei lavoratori pubblici</b><br>
Anche nell'ambito del pubblico impiego non è consentito un uso generalizzato dei dati biometrici dei dipendenti (impronte digitali, iride) per controllare le presenze o gli accessi sul luogo di lavoro. Il Garante può autorizzare l'attivazione di tali sistemi di rilevazione solo in presenza di particolari esigenze (aree adibite alla sicurezza dello Stato, torri di controllo, conservazione di oggetti di particolare valore) e con precise garanzie (verifica preliminare dell'Autorità, no ad archivi centralizzati, codice cifrato dell'impronta memorizzato solo nel badge del dipendente).<br><br>

<b>Comunicazioni tra amministrazione e lavoratore</b><br>
Per prevenire la conoscenza ingiustificata di dati da parte di persone non autorizzate, l'amministrazione deve adottare forme di comunicazione con il dipendente protette e individualizzate: inoltrando le note in busta chiusa, inviandole all'e-mail personale o invitandolo a ritirare personalmente la documentazione.<br>
(Fonte: <i>Sito del Garante per la Privacy</i>)<br><br>
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<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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. <a href='files/egov/2007_23_Del_GPDP.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – Deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007</b>: Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

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<table width='100%' border=3>
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<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>

. Se vuoi <b>visitare il sito del Garante per la protezione dei dati personali</b>, clicca <a href =' http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp '> <b>QUI</a></b><br><br>


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Date 2009-03-31 23:36:18



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