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<b>SVILUPPO, INTERNAZIONALIZZAZIONE E ENERGIA – I CONTENUTI DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99</B>


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<b> I CONTENUTI DELLA LEGGE</b> <BR>
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E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, la <b>Legge 23 luglio 2009, n. 99</b> recante <b><i>”Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”</b></i>. <br>
La legge entrerà in vigore il 15 agosto 2009.<br><br>

Fra le <b>principali novità</b>, per quanto riguarda i contenuti del nostro sito, meritano di essere segnalate: <br><br>

• <B>ART. 6 - Autocertificazioni - Comunicazioni ai Centri per l’impiego</B>. <br>
Potranno essere presentate alla pubblica amministrazione dalle imprese, al posto delle classiche e costose "certificazioni", ai fini di ottenere titoli autorizzatori o concessioni da parte della Pubblica Amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici o, semplicemente, per partecipare a una procedura a evidenza pubblica.<br>
L'autocertificazione dovrà essere corredata dall'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica di quanto dichiarato, ferma restando, in caso di asserzioni false da parte dell'impresa, l'esclusione dalla procedura. <br>
Entro un anno, un decreto del presidente del Consiglio dei ministri indicherà le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita dall'autocertificazione. <br>
La norma tende ad <b>implementare l’utilizzo dell’autocertificazione</b> rispetto alle ipotesi già previste dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, peraltro successivamente ampliate per effetto dell’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che vi ha inserito l’art. 77-bis.<br><br>

Ai commi 4 e 5 viene disposta la modifica del comma 6, dell’art. 4-bis, del D.Lgs. n. 181/2000. <br>
A seguito di tale modifica, le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro, previste dalla normativa vigente, inviate ai Centri per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli unificati, sono valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie (comma 4). <br>
Inoltre, il modello unico di prospetto annuale sarà definito con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome (comma 5).<br>
Si tratta del prospetto informativo dal quale devono risultare il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’art. 3
della legge n. 68/99, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili a favore dei lavoratori in
condizione svantaggiata.<br><br>

Sull'argomento della semplificaziione e dell'abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese, segnaliamo la <b>Circolare n. 7 del 21 luglio 2009</b> della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della Circolare</b>, clicca <a href =' http://www.consulentidellavoro.it/pdf/fondazionestudi/Circolare_fs_7_2009.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


• <B>ART. 9 - Disciplina dei Consorzi agrari</B>. <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br>
I consorzi agrari dovranno avere la forma di società cooperativa e saranno considerati a mutualità prevalente, se rispettosi dei requisiti previsti dall'articolo 2514 Codice civile. <br>
Questi consorzi dovranno <b>adeguare i propri statuti</b> alle disposizioni del Codice Civile entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. <br>
Viene abrogato il comma 9-bis, dell’articolo 1, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.<br>
Per consentire, poi, la <b>chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa</b> dei consorzi agrari, gli stessi consorzi, entro il 30 settembre 2009, dovranno sottoporre all'autorità amministrativa vigilante tutti gli atti della procedura di chiusura della fase di liquidazione (e cioè il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza). <br>
L’omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell’autorità amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. <br><br>

• <B>ART. 10 - Società cooperative</B>. <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br>
Possono costituirsi come società cooperative a responsabilità limitata o illimitata, le imprese che hanno scopo mutualistico, iscritte presso l'apposito Albo delle società cooperative, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. <br>
Al comma 2 viene chiarito che, nel caso di società cooperativa, la presentazione della <b>Comunicazione Unica</b>, di cui all’articolo 9 del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 49/2007, all’ufficio del Registro delle imprese determina l’<b>automatica iscrizione nell’Albo delle società cooperative</b>.<br>
A tal fine, l’ufficio del Registro delle imprese dovrà trasmettere immediatamente all’Albo delle società cooperative la Comunicazione Unica.<br>
Analoga comunicazione dovrà essere fatta nel caso di cancellazione della società cooperativa dal Registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l’immediata cancellazione dal suddetto Albo.<br><br>

Al comma 4 si stabilisce che le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all’articolo 2513 del Codice Civile, dovranno <b>annualmente comunicare, per via telematica, le notizie di bilancio</b> all’amministrazione presso la quale è tenuto l’Albo delle società cooperative. <br>
L’omessa comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della <b>sospensione semestrale di ogni attività dell’ente</b>, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.<br><br>

Al comma 7 viene, inoltre, previsto che la <b>vidimazione del registro</b>, di cui all’articolo 38, primo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dovrà essere effettuata in forma semplificata dalla Camera di Commercio territorialmente competente.<br>
Si tratta del registro che deve essere tenuto dal Curatore e nel quale egli deve quotidianamente annotare tutte le operazioni relative alla sua amministrazione.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del Codice Civile aggiornato dalle modifiche apportate dall'art. 10 della legge n. 99/2009</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento dell'Albo nazionale delle società cooperative</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=182 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento della Comunicazione Unica</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=264 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

• <B>ARTT. 15, 16 e 17 - Contrasto alla contraffazione e alterazione dei prodotti</B>. <br>
Previste modifiche ad alcuni articoli del Codice Penale in tema di marchi e brevetti. Carcere da 1 a 4 anni e multa fino a 35mila euro per chi altera o riproduce marchi e diritti di proprietà industriale protetti da brevetto oppure introduce in Italia e commercia, al fine di trarne profitto, prodotti con segni falsi o alterati. <br>
Prevista l'aggravate specifica se il fatto è commesso con l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, mentre c'è uno sconto di pena se si collabora con le forze di polizia. <br>
Per i prodotti contraffatti scatta la confisca, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno. <br>
Carcere, invece, fino a 2 anni e multa fino a 20mila euro per fabbrica o adopera industrialmente prodotti o beni usurpando il titolo proprietario e chi altera indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari protetti. E tali false indicazioni non possono più essere regolarizzate se la merce è già immessa nel mercato. <br>
Sconti di pena (fino a 2/3) per chi collabora e confisca dei prodotti e dei locali ove vengono prodotti, detenuti, venduti materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede. <br>
Previsto, poi, che i beni mobili iscritti in pubblici registri, navi, imbarcazioni, natanti, aeromobili sequestrati, sono affidati all'autorità giudiziaria in custodia per, poi, essere affidati a altri enti pubblici e utilizzati per fini di giustizia, di protezione civile o tutela ambientale. <br><br>

• <B>ART. 20 - Bollo virtuale</B>. <br>
Viene modificata la lettera a), del comma 1-quater, dell’articolo 1 della Tariffa dell’imposta di bollo, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992:<br>
- per ogni domanda di concessione o registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori sarà dovuta l'imposta di bollo di <b>euro 42,00</b>.<br><br>
Dopo la lettera a) del comma 1-quater, dell’articolo 1 della citata Tariffa dell’imposta di bollo, Parte I, viene aggiunta la lettera a-bis:<br>
- per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:<br><i>
1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;<br>
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;<br>
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito</i> sarà dovuta l'imposta di bollo di <b>euro 20,00</b>.<br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento dell'imposta di bollo sui marchi d'impresa e brevetti</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=27 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

• <B>ART. 22 - Pubblicità ingannevole</B>. <br>
Prevista una modifica al codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005), con l'introduzione dell’articolo 22-bis, che considera ingannevole, anche, la pubblicità che reclamizza il prezzo di un biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri, comunque, destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che include tutte queste voci. <br><br>

• <B>ARTT. 25 e 26 - Delega al Governo in materia nucleare</B>. <br>
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della <b>localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare</b>, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate.<br><br>

• <B>ART. 29 - Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare</B>. <br>

Viene istituita l’Agenzia per la sicurezza nucleare. L’Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l’autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell’energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonchè le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l’esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.<br>
L’Agenzia è composta dalle strutture dell’attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA e dalle risorse dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell’Agenzia che le verranno associate.<br><br>

• <B>ART. 37 - Istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA</B>. <br>

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonchè alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.<br><br>

• <B>ART. 44 - Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti</B>. <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br>
Viene previsto che, ai fini dell'accertamento e della riscossione del diritto annuale dovuto a ogni singola Camera di Commercio, <b>limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009</b>, il fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti s'intende <b>al netto delle accise</b>. <br>
Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale, pari a circa 1,5 milioni di euro, saranno compensate attraverso il fondo per interventi strutturali di politica economica. <br>
La norma, per ora, riguarda solo il versamento relativo all'anno 2009, ma non è esclusa la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata.<br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento del diritto annuale</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

• <B>ART. 49 - Class action</B>. <br>
Viene interamente sostituito l’art. 140-bis del Codice del consumo, aggiunto dall’art. 2, comma 446 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. <br>
La class action sarà azionabile solo per gli<b> illeciti compiuti all'entrate in vigore della presente legge</b> e non potrà, pertanto, essere retroattiva.<br>
Una formulazione, questa, che comunque lascia pochi margini di dubbio sul momento di inizio della azionabilità dei diritti, e che entra però palesemente in conflitto con la proroga stabilita dal D.L. n. 78/2009, fissata al <b>1°gennaio 2010</b>.<br><br>

Servirà, tra l'altro, per tutelare i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori, che aderiscono all'azione collettiva, anche senza patrocinio di un avvocato, rinunciando a ogni pretesa individuale. Potranno quindi agire in giudizio anche i singoli consumatori in grado di aggregare gli interessi di una classe omogenea. <br>
Si propone con citazione e il giudice, con ordinanza, reclamabile in appello, ne valuta l'ammissibilità e, se positiva, determina il corso della procedura, assicurando contraddittorio, equa, efficace e sollecita gestione del processo. <br>
La sentenza che definisce il contenzioso fa stato anche nei confronti degli aderenti. <br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento della class action</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=159 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


• <B>ART. 53 - Riforma delle Camere di Commercio</B>. <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br>
Tale riforma dovrà arrivare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e che punterà a semplificare le procedure gestionali e di vigilanza su tali enti, oltre che a valorizzarne missione specifiche e singole attività. <br><br>

. Per un <b>approfondimento sui principi e criteri direttivi che dovranno essere seguiti e sull’attuale ordinamento delle Camere di Commercio</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=49 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

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<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
</b></center>
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<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br><BR>

. Se vuoi scaricare il testo di un documento elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico dal titolo <b>"Legge Sviluppo: le grandi riforme per rilanciare l'economia del Paese" </b>, clicca <a href =' http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/LEGGE-SVILUPPO-CONFERENZA-STAMPA.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br>

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<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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</tr>
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<td bgcolor=#ffffcc><br><br>


. <a href='files/Archivio/2009_99.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Legge 23 luglio 2009, n. 99</b>: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. </a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>



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Date 2009-07-10 22:41:29



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