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<b>PRATICA TELEMATICA - L’INVIO TELEMATICO DA PARTE DI PROFESSIONISTI APPOSITAMENTE INCARICATI</B>


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<TH align="center" bgcolor="#dddddd">
<font class="special"><b><U> L’INVIO TELEMATICO DA PARTE DI PROFESSIONISTI APPOSITAMENTE INCARICATI </font></b></U> <BR>
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</tr>
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<font class='special'><b><u> I dubbi interpretativi dell’art. 31 della legge n. 340/2000 </b></u></font><br><br>

I commi 2-quater e 2-quinquies della legge n. 340/200, aggiunti dall’art. 2, comma 54 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in vigore dal 1° gennaio 2004, stabilisce, rispettivamente, <br>
- che <i>Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato tramite trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società “</i> e <br><br>

- che <i>“Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di <b>tutti gli altri atti societari</b> per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio”</i>. <br><br>

Il contenuto di questi due commi ha sempre creato più di un dubbio interpretativo, soprattutto in riferimento alle locuzioni <i>“tutti gli altri societari”</i> e <i>“incaricati dai legali rappresentanti della società”</i>.<br>
Tali difficoltà interpretative sono state evidenziate anche dalla stesso Ministero delle attività produttive nella Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004 e nel recente Parere n. 549 del 17 gennaio 2007. <br>
I dubbi vertono in sostanza sulla seguente questione: <i>quali sono gli “atti societari” che possono essere iscritti nel Registro delle imprese direttamente dai professionisti “incaricati dai legali rappresentanti della società” e muniti di firma digitale?</i><br><br><br>


<font class='special'><b><u> Le risposte del Ministero</b></u></font><br><br>

<b>La Circolare n. 3575/C del 2004</b><br><br>

In ordine ai commi 2-quater e 2-quinquies dell’art. 31 della legge n. 340/2000, aggiunti dall’art. 2 comma 54 della legge n. 350/2003, il Ministero delle attività produttive, con la <b>Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004</b> ha tenuto a precisare quanto segue: <br>
a) la facoltà di attestazione della conformità all’originale della documentazione trasmessa deve ritenersi limitata, per i soggetti interessati dalla norma, ai bilanci e agli altri atti di cui all’art. 2435 C.C. E’, pertanto, escluso che tale facoltà possa essere estesa ad atti societari di altra natura; <br>
b) la legittimazione è riconosciuta ai soli dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei rispettivi albi e muniti di firma digitale; <br>
c) l’incarico deve essere conferito “allo scopo” dai legali rappresentanti della società; <br>
d) il professionista dovrà attestare la conformità dei documenti inviati agli originali depositatati presso la società, mediante la sottoscrizione digitale dell’attestazione; <br>
e) la qualifica del richiedente, l’appartenenza ad ordini o collegi professionali e l’iscrizione in albi vanno autocertificati; <br>
f) la Camera di Commercio avrà il potere-dovere di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; <br>
g) qualsiasi altri soggetto potrà provvedere all’invio telematico senza avvalersi dell’apposito incarico ma di una delega da parte dell’obbligato. <br><br>

<b>Il Parere n. 549 del 17 gennaio 2007</b><br><br>

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il <b>Parere n. 549 del 17 gennaio 2007</b>, riconoscendo che effettivamente esiste una problematica di complessa interpretazione, ha cercato di dare una risposta sia partendo dall’analisi di alcune pronunce della Corte di Cassazione e sua ricorrendo alla dottrina più accreditata, arrivando alla conclusione che la locuzione “atti societari” utilizzata dal legislatore nell’art. 31, comma 2-quinquies della legge n. 340/2000, fa riferimento a tutti quegli atti comunque riconducibili ad una società ed anche ai soggetti che intrattengono rapporti organici con la società medesima. <br>
Dunque, anche gli atti di nomina di amministratori, di liquidatori o di rappresentanti comuni degli obbligazionisti rientrano tra gli atti che possono essere depositati da professionisti muniti di incarico. <br><br>

<b>Il testo della Circolare e del Parere citati sono riportati nell’Appendice normativa</b>.<br><br>

</td>
</tr>
</table><br>


Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2010-01-11 20:09:45



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