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<b>COMUNICAZIONE UNICA - ADEMPIMENTI ASSOLTI - RACCORDO TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE</B>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>ADEMPIMENTI ASSOLTI CON LA COMUNICAZIONE UNICA E <br>COMUNICAZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>


<font class='special'><B>1. <U>ADEMPIMENTI ASSOLTI TRAMITE LA COMUNICAZIONE UNICA - ENTI COINVOLTI</B></U></font><BR><BR>

Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione Unica sono:<BR><br>


<b>1.1. <u> REGISTRO IMPRESE</font></b></u><br>
- <b>Domanda d'iscrizione di nuove imprese, di modifica e di cessazione nel Registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio</b>.<br><br><br>

<b>1.2. <u> ALBO IMPRESE ARTIGIANI</font></b></u><br>
Per il coinvolgimento delle Commissioni Provinciali dell’artigianato, il regolamento tecnico di ComUnica dispone che l’applicazione della nuova procedura alle imprese artigiane deve essere <b>definita di intesa con le singole Regioni</b>.<br><br>

. Se vuoi <b>approfondire questo argomento</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5'> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<b>1.3. <u>IVA</font></b></u><br>
- <b>Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA</b> (<i>art. 35 del D.P.R. n. 633/1972</i>).<br><br><br>

<b>1.4. <u> INAIL</font></b></u><br>
- <b>Domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL</b>.<br><br><br>

<b>1.5. <u> INPS</font></b></u><br>
- <b>Domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali</b> (<i>Art. 44, comma 8, del D.L. n. 269/2003. convertito, con modificazioni, nella L. n. 326/2003</i>);<br>
- <b>domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS</b>;<br>
- <b>variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS</b> in relazione a:<br><I>
1) attività esercitata;<br>
2) cessazione attivita';<br>
3) modifica denominazione impresa individuale;<br>
4) modifica ragione sociale;<br>
5) riattivazione attività;<br>
6) sospensione attività;<br>
7) modifica della sede legale;<br>
8) modifica della sede operativa</I>;<br>
- <b>domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS</b>;<br>
- <b>domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane</b> (<i>art. 5, D.P.C.M. 6 maggio 2009</i>).<BR><BR>

Con il <b>messaggio n. 28736 del 10 dicembre 2009</b>, l'INPS ha comunicato che vengono rilasciati in produzione e resi operativi i servizi di trasmissione delle richieste di variazione dei dati d’impresa per le seguenti tipologie di informazioni:<br><i>
• variazione dell’indirizzo della sede legale dell’impresa;<br>
• variazione dell’indirizzo della sede operativa dell’impresa, intesa come la sede dove viene svolto in concreto l’attività lavorativa con dipendenti;<br>
• richiesta di sospensione della posizione aziendale per assenza temporanea di personale dipendente;<br>
• richiesta di ripresa dei versamenti contributivi per effetto di nuove assunzioni (riattivazione);<br>
• richiesta di cessazione dell’attività con dipendenti;<br>
• modifica della ragione sociale;<br>
• modifica della denominazione dell’impresa individuale;<br>
• modifica dell’attività esercitata</i>.<br><br><br>

<b>1.6. <u>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</font></b></u><br>
II Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, pure, rientra tra Ie amministrazioni alle quali occorre inviare Ie informazioni contenute nella "comunicazione unica", non ha finora fatto conoscere i dati che ad esso devono essere trasmessi e Ie modalità attraverso Ie quali devono essere comunicati.<br>
Pdertanto, alla situazione attuale e se non arrivano delucidazioni in merito, <b>gli utenti non devono mai valorizzare il campo relativo al Ministero del Lavoro</b>. <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br><br>


<font class='special'><B>2. <U>IL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE UNICA DA PARTE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - VERIFICHE - PROTOCOLLAZIONE - RILASCIO DELLA RICEVUTA</B></U></font><BR><BR>

L'Ufficio deI Registro delle Imprese diviene lo <b>"sportello unico" telematico</b> al quale l'impresa trasmette, con un'unica pratica telematica, le comunicazioni di domande o denunce di dati che in via ordinaria dovevano essere presentate separatamente a:<br><b>
• Registro delle Imprese - R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche e amministrative)<br>
• Agenzia delle Entrate<br>
• INPS<br>
• INAIL<br>
• Commissione Provinciale per l'Artigianato<br>
• Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali</b>.<br><br><br>

<b>2.1. <u>Verifiche da parte del Registro imprese</b></u><br>
Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del Registro delle imprese provvede a: <br>
a) verificare le <b>credenziali di accesso al servizio</b>, nel caso di presentazione telematica;<br>
b) verificare la <b>consistenza e correttezza formale dei file informatici</b> in base alle regole descritte nel decreto della modulistica;<br>
c) verificare la <b>consistenza e validità delle firme digitali apposte</b>;<br>
d) verificare la <b>correttezza del recapito di PEC</b> indicato dal mittente come casella dell'impresa;<br>
e) verificare la <b>correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti</b>, in caso di variazione e cessazione;<br>
f) verificare che i <b>soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa</b> presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;<br>
g) verificare il <b>buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte</b> ove richiesti, nel caso di presentazione telematica.<br><br>

<b>Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni riportate sopra, la Comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in
opportuna area riservata all'utente nel sito</b>. (<i>art. 10, D.P.C.M. 6 maggio 2009</i>).<BR><BR><BR>


<b>2.2. <u>Protocollazione</b></u><br>
Nel caso abbiano esito positivo le verifiche di cui sopra, la Comunicazione unica viene <b>protocollata immediatamente</b> nel sistema del
Registro imprese.<br>
Nel caso di presentazione telematica, la protocollazione avviene automaticamente. (<i>art. 12, D.P.C.M. 6 maggio 2009</i>).<BR><BR><BR>

<b>2.3. <u>Rilascio della ricevuta e inizio dell'attività d'impresa</b></u><br>
A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la <b>ricevuta quale titolo per l'avvio dell'attività</b> ai sensi dell'art. 9, comma 3, della D.L. n. 7/2007.<br>
La ricevuta e' un documento informatico firmato digitalmente dal conservatore del Registro delle imprese o suo delegato, con marcatura temporale del momento della firma. (<i>art. 13, D.P.C.M. 6 maggio 2009</i>).<BR>
Questo sta a significare che è <b>preclusa la possibilità di avviare l'attività d'impresa prima della presentazione della Comunicazione Unica</b>. <br>
La struttura di tale procedura è pertabto incompatibile anche con il preventivo avvio dell'attività nei termini indicati dall'art. 2196 C.C. (<i>Ministero dello Sviluppo Economico, Nota del 1 ottobre 2009, Prot. 81805</i>).<br> <BR><BR>

<font class='special'><B>3. <U>TRASFERIMENTO TELEMATICO ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE</B></U></font><BR><BR>

La Comunicazione unica viene trasmessa immediatamente alle Amministrazioni interessate, ad esclusione di quella per una nuova impresa ai fini previdenziali, la quale viene inviata a seguito del
completamento dell'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero nell'Albo delle imprese artigiane.<br><br>

Le comunicazioni sono inviate tramite sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPCC) e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC.<br><br>

Il Registro delle imprese invia le comunicazioni alle
Amministrazioni espressamente indicate nel modulo di Comunicazione unica. <br>
Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le
comunicazioni non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse all'Istituto.<br><br>

I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della modulistica relativamente a:<br><i>
a) modello di Comunicazione unica;<br>
b) modulistica di competenza dell'ente;<br>
c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA</i>.<br><br>

Contestualmente al ricevimento della Comunicazione unica, le Amministrazioni comunicano al Registro delle imprese:<br><i>
a) il numero identificativo della richiesta;<br>
b) l'esito del ricevimento</i>.<br><br>

Alla conclusione del procedimento di competenza, le
amministrazioni comunicano al Registro delle imprese:<br><i>
a) l'esito del procedimento;<br>
b) il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di nuova posizione</i>.<br><br>

Le Amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle Entrate, comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.<br><br>

Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notifica alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della
Comunicazione unica. <br>
Ogni Amministrazione deve comunicare all'impresa le modalità con le quali provvedere alle modifiche richieste. (<i>art. 15, D.P.C.M. 6 maggio 2009</i>).<br><br>


</td>
</tr>
</table><br>


Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2010-01-11 20:15:27



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