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<b>RIFIUTI - RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO</b>


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<b>RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO </b> <BR>
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<font class='special'><b>1. <u>Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 209/2003</font></b></u><br><br>

Con il <b>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209</b> concernente l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, sono state apportate delle novità anche in campo ambientale. <br>
In particolare, l'art. 11, comma 3, prevede, per <b>i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali</b>, la comunicazione annuale dei dati relativi ai veicoli fuori uso ed i pertinenti materiali e componenti sottoposti al trattamento, nonchè i dati relativi ai materiali, ai prodotti e ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale.<br><br><br>

<b><u>Capitolo MUD - Sezione veicoli fuori uso</b></u><br><br>

A seguito di quanto sopra, con <b>D.P.C.M. 22 dicembre 2004</b> (Pubblicato nella G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004), è stato aggiornato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2005, con <b>l'inserimento della scheda sui veicoli fuori uso</b>.<br>
Con lo stesso decreto sono state inoltre chiarite talune modalità di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di comunicazione annuale in presenza di una normativa di riferimento mutata. <br>
Pertanto, per le <b>dichiarazioni da presentare con riferimento all’anno 2004</b>, il modello di dichiarazione ambientale da utilizzare sarà quello allegato al D.P.C.M 24 dicembre 2002, integrato nel Cap. 1 dalle schede e dalle istruzioni allegate al D.P.C.M. 22 dicembre 2004.<br><br>

Il MUD "sezione veicoli fuori uso" va presentato da chi ha effettuato nel corso dell’anno attività di autodemolizione e/o rottamazione e/o frantumazione dei veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso). <br>
Sono esenti dall’obbligo della denuncia MUD sezione veicoli fuori uso i soggetti che non effettuano sul veicolo fuori uso attività di autodemolizione, rottamazione e frantumazione ed i soggetti che, pur facendo tali attività, le effettuano su veicoli fuori uso o altri rifiuti da questi derivati non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003. <br><br><br>


<font class='special'><b>2. <u>Le ultime novità introdotte dalla legge n. 217/2011 - Legge comunitaria 2010</font></b></u> <br><br>

Le ultime novità introdotte dalla Legge comunitaria 2010 riguardano adempimenti a carico degli autoriparatori.<br><br>

. Se vuoi <b>approfondire questo argomento</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=30 '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'><b>3. <u>FEBBRAIO 2017 - Veicoli fuori uso - Modifiche alla lista dei componenti ammessi a livello europeo </font></b></u> <br><br>

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017, il <b>Decreto 20 gennaio 2017</b> del Ministero dell'Ambiente recante modifica dell'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 che attua in Italia la direttiva 200/53/CE, oggetto di modifica a livello europeo con la recentissima direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 2016.<br>

Il Decreto 20/1/2017 sostituisce completamente la Tabella dell'allegato II del D.Lgs. n. 209/2003 <i>"Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1"</i>.<br>
Tale articolo prevede espressamente che dal 1° luglio 2003 viene vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti, per l'appunto, nell'allegato II, oggetto ora di completa sostituzione.<br>
In allegato al decreto la nuova tabella che riporta i materiali esclusi dal divieto, con riferimento ai componenti dei veicoli fuori uso.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo del decreto e dell'allegata tabella</b>, clicca <a href =' http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/03/17A00790/sg%20;jsessionid=jYm9t5LI4oI1w2O8oy4G9g__.ntc-as2-guri2b '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'><b>4. <u>NOVEMBRE 2022 - VEICOLI FUORI USO - Pubblicato il regolamento che disciplina il registro unico telematico</font></b></u> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

E’ stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022, il <B>D.P.R. 23 settembre 2022, n. 177</B>: recante <I><B>“Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”</i></b>.<br><br>

Il regolamento disciplina la formazione e la tenuta registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il presso il centro elaborazione dati (CED) della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 5, comma 10 del D.Lgs. n. 209 del 2003, e contiene i dati trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.<br><br>

Il registro unico si compone di due sezioni:<br>
a) la <b>sezione veicoli iscritti al PRA</b>, <br>
b) la <b>ezione veicoli non iscritti al PRA</b>.<br><br>

Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, mediante apposito applicativo, di <b>generare in formato digitale il CRD</b> (il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 6 e 7, del D.Lgs. n. 209/2003 e il certificato di cui all'articolo 231, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006) e di<b> stamparlo su supporto cartaceo per la consegna all'intestatario del veicolo</b>, ovvero all'avente titolo o al detentore o ad altro soggetto eventualmente delegato.<br><br>

Da entrambi i certificati, rilasciati al proprietario del veicolo consegnato alla demolizione dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato in nome e per conto dei centri di raccolta, risultano la descrizione dello stato e gli estremi di identificazione del veicolo consegnato, la data di consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, nonché l’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).<br><br>

Il <b>certificato di rottamazione generato in formato cartaceo</b> è contraddistinto dalla relativa data di rilascio e da un numero progressivo preceduto dal codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero del centro di raccolta, al quale il CED associa la sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale dopo che il certificato stesso è stato trasmesso, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, in formato digitale e sottoscritto con firma digitale. <br><br>

La <b>cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso</b> - ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del D.Lgs. n. 209/2003 - avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, avviene a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. <br><br>

Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilascio del CRD, o del certificato di rottamazione in formato cartaceo, il centro di raccolta trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale.<br><br>

Il CED, verificato il versamento delle imposte e delle tariffe dovute e verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell' Archivio nazionale dei veicoli
(ANV), nella sezione del registro unico e nella banca dati del PRA, consente al centro di raccolta, mediante le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, la stampa della ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso.<br><br>

Entro le ore venti e trenta di ciascuna giornata lavorativa, il CED consente la stampa dell'elenco delle ricevute di avvenuta cancellazione emesse dal centro di raccolta nella giornata stessa. <br>
La<b> ricevuta di avvenuta cancellazione</b> si considera regolarmente rilasciata quando essa è riprodotta nel predetto elenco e l'istanza e la documentazione, a seguito dell'esame da parte dell'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile (UMC) e del PRA competenti, risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED.<br><br>

Si rimane, tuttavia, in attesa di uno o più decreti del direttore della Direzione Generale per la Motorizzazione con i quali dovranno essere stabilite:<br>
a) le<b>modalità di svolgimento delle attività di rilascio del codice identificativo</b> del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il CED, da completare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento;<br>
b) le <b>modalità per la graduale implementazione e ottimizzazione delle procedure telematiche</b> previste dal presente regolamento, da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (art. 5).<br><br>

Il registro unico, come stabilito dall’art. 5, comma 2, del provvedimento, sarà avviato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente lettera b), e quindi <b>presumibilmente dal 7 giugno 2024</b>.<br><br><br>


</td>
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<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Per approfondire l'argomento del <b>MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=326 '<b>QUI</b>.</a><br><br>


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<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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. <a href='files/neuropea/2000_53_Dir_CE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0>
<b>DIRETTIVA 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000</b> relativa ai veicoli fuori uso. </a> <br><br>

. <a href='files/ambiente/2003_209.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0>
<b>D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209</b>: Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (<i>Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217 - In vigore dal 17 gennaio 2012</i>). </a> <br><br>

. <a href="files/attivita/2004_12_22.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0>
<b> D.P.C.M. 22 dicembre 2004</b>: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2005 - Cap. 1 sezione veicoli a fine vita o fuori uso. </a><br><BR>

. <a href='files/neuropea/2016_774_Dir_UE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0>
<b>DIRETTIVA (UE) 2016/774 della Commissione del 18 maggio 2016</b> recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. </a> <br><br>

. <a href='files/neuropea/2018_849_Dir_UE.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0>
<b>DIRETTIVA (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018</b> che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche </a> <br><br>

. <a href='files/ambiente/2020_119.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0>
<b>DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119</b>: Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. </a> <br><br>

. <a href='files/ambiente/2022_177_GU.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0>
<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 settembre 2022, n. 177</b>: Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso. </a> <img src="/images/flashing_new.gif"> <br><br>

</td>
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<table width="100%" border=3>
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<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>GIURISPRUDENZA
</b></center>
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<font class='special'><b>Smontare e vendere parti di veicoli fuori uso equivale a smaltire rifiuti</font></b><br>

<b>Lo smontaggio di veicoli non più funzionanti e la commercializzazione dei componenti ancora utilizzabili è da considerarsi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti e pertanto deve essere autorizzata</b>.<br>
La <b>Sentenza 8 febbraio 2008, n. 7455</b> della Corte di Cassazione (Sezione terza penale) riafferma tale concetto e chiarisce che tale attività configura il reato di cui all’articolo 51, D.Lgs. n. 22/1997 (ora articolo 231, D.Lgs. n. 152/2006), ossia illecità attività di smaltimento, recupero, commercializzazione di rifiuti speciali.<br>
Inoltre, lo sversamento di oli esausti ed altri liquidi sul suolo, quale conseguenza di detta attività di smontaggio è configurabile come reato, indipendentemente dalla quantità sversata e dalla prova di un danno accertato all’ambiente.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il testo della sentenza</b>, clicca <a href =' http://www.autodemolizionepollini.it/upload/news/allegati/sentenza7455.pdf '> <b>QUI.</a></b> <br><hr><br>


</td>
</tr>
</table><br>

Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2004-12-31 20:03:23



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