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<b>PICCOLA E MEDIA IMPRESA - NUOVA DEFINIZIONE EUROPEA</b>


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<b>LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA - DEFINIZIONE COMUNITARIA</b> <BR>
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<td><br>

Dal <b>1° gennaio 2005</b> è operante una nuova definizione europea delle piccole e medie imprese, microimprese, adottata dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che sostituisce la Raccomandazione del 3 aprile 1996, n. 96/280/CE.<BR><br>

Viene considerata <b>“impresa”</b> qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga una attività economica, comprese le entità che svolgono un’attività artigianale o altre attività svolte a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un’attività economica.<br><br>

La categoria delle <b>PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)</b> è costituita da imprese:<br>
a) che hanno un organico inferiore alle 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro i il cui totale nel bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro;<br>
b) che hanno un organico inferiore alle 50 persone e il cui fatturato o bilancio annuale non superi i 10 milioni di euro.<br><br>

A queste due definizioni si può aggiungere quella relativa alla microimpresa. <br>
La categoria delle <b>MICROIMPRESE</b> è costituita da imprese:<br>
a) che occupano meno di 10 persone,<br>
b) che hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio che non supera i 2 milioni di euro.<br><br>

Tali definizioni tornano rilevanti <b>ai fini della individuazione dei potenziali beneficiari di provvedimenti agevolativi</b>.<br><br>
Ma qual è l’utilità di tale definizione?<br>
Gli scopi di un’unità europea, della creazione di un riferimento comune, sono di facile intuizione. <br>
Da un lato la necessità di ordinare il mercato del lavoro europeo e dall’altro creare un obiettivo comune e chiaro agli interventi di sostegno e finanziamento istituzionale, sia a livello nazionale che a livello europeo, primo fra tutti i sostentamenti provenienti dal Fondo europeo per gli investimenti.<br>
Recentemente la stessa Commissione europea ha pubblicato un vademecum, una guida contenente la storia della definizione, le motivazioni, le categorie individuate dalla definizione e i moduli per avanzare richiesta di riconoscimento. <br><br><br>


<b><u>Autonome, partner, collegate</b></u><br><br>

Data per assodata la suddivisione di imprese medie, piccole e micro riportata in apertura del post la definizione continua nel chiarire cosa si intenda per <b>imprese autonome, partner e collegate</b>.<br><br>

Sono definite <b>“autonome”</b> le imprese che: <br>
- non possiedono partecipazioni del 25% o più di un’altra impresa, <br>
- non è detenuta al 25% (a meno che non siano business angels) o più da altra entità pubblica o privata, <br>
- non elabora conti consolidati e <br>
- non ripresa nei conti di un’impresa che elabora conti consolidati.<br><br>

Sono definite <b>“partner” </b>:<br>
- le imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l’una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull’altra;<br>
- le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. <br>
Un’impresa è “partner” di un’altra impresa se: possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa; quest’altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell’impresa richiedente; l’impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l’altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un’impresa ad essa collegata.<br><br>

Sono definite <b>“collegate”</b> le aziende che fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un’influenza dominante su un’impresa. <br>
Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. <br>
Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adattate all’oggetto della definizione, le condizioni indicate all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un’impresa sa subito di essere “collegata”, poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un’impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.<br><br><br>

<b><u>Il calcolo dell’organico</b></u><br><br>

Per quanto riguarda l’organico effettivo di un’azienda, indispensabile per rientrare nei parametri da piccola media o mico impresa, questo si calcola per ULA (Unità di lavoro per anno). <br>
I dipendenti che non sono stati impiegati nell’anno intero o impiegati part-time vengono considerati come unità frazionali. Rimangono fuori dal conteggio gli apprendisti, i congedi per maternità e gli studenti in formazione professionale.<br><br>

<b>Si riporta il testo del Vademecum</b>:<br>
. <a href="files/guide/PMI_Guida_UE.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>COMMISSIONE EUROPEA - Guida dell'utente alla definizione di PMI</b>.</a><br><br>


</td></tr>
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<table width='100%' border=3>
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<b>LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA - DEFINIZIONE ITALIANA</b> <BR>
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Le PMI (Piccole e Medie Imprese) vengono definite come organismi aziendali che hanno un numero limitato di dipendenti e che rientrano in parametri fissati dalla legge. <br>
Nel mondo le PMI vengono definite in vario modo, tenendo conto di parametri sia qualitativi che quantitativi. In particolare le varie definizioni hanno in comune cinque parametri quantitativi:<br><i>
• numero di addetti;<br>
• fatturato;<br>
• capitale investito;<br>
• quota di mercato;<br>
• valore aggiunto</i>.<br><br>

E quattro qualitativi:<br><i>
• coincidenza tra proprietà e management;<br>
• struttura organizzativa semplice;<br>
• posizione non di forza nei mercati in cui opera;<br>
• ricorso a forme di autofinanziamento</i>.<br><br>

Con la raccomandazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 30 aprile 1996 e il successivo aggiornamento con la raccomandazione 1442 del 6 maggio 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2005 <b>la definizione di PMI in Italia e in tutta l’UE è stata uniformata</b>. <br><br>

La normativa italiana che recepisce quella europea è il <b>Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005</b>, pubblicato sulla GU n. 238 del 12 ottobre 2005. <br>
Le imprese vengono così definite in base a:<br><i>
• numero di lavoratori dipendenti;<br>
• giro di affari o valore attivo patrimoniale;<br>
• autonomia economica</i>.<br><br>

Per appartenere a una certa categoria un’impresa deve avere almeno due dei tre requisiti indicati dai parametri citati; in particolare l’Allegano 1 prevede la seguente suddivisione:<br>
• <b>Medie imprese</b>: numero di dipendenti sotto le 250 unità – fatturato annuo sotto i 50 milioni di euro o Stato Patrimoniale attivo sotto i 43 milioni di euro;<br>
• <b>Piccole imprese</b>: numero di dipendenti inferiore a 50 – fatturato annuo o totale dello Stato patrimoniale attivo sotto i 10 milioni di euro;<br>
• <b>Microimprese</b>: numero di dipendenti inferiore a 10 – fatturato annuo o totale dello Stato patrimoniale attivo sotto i 2 milioni di euro.<br><br>
Non vengono considerate autonome le imprese collegate o associate. <br>
Con impresa collegata si intendono tutte quelle che hanno una delle seguenti relazioni: <br>
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; <br>
- un’impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza; <br>
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; <br>
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. <br>
L’impresa associata viene invece definita come l’impresa il cui 25% del capitale o dei diritti di voto è in mano, da sola o insieme a una o più imprese collegate.<br><br>

</td></tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
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<center><b>APPROFONDIMENTI </b></center>
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L’argomento dell’introduzione dei nuovi criteri per la definizione della dimensione d’impresa da parte dell’Unione Europea, è stato approfondito anche dalla Fondazione Aristeia con lo studio dal titolo:<br>

<b>I nuovi parametri per la definizione della dimensione d’impresa. </b> <br>
<i>(Documento n. 56 del 28 marzo 2006)</i><br><br>

. Per scaricare il testo del documento, cliccare <b><a href=' http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/ari/docari56.pdf ' target=_blank>QUI</a></b> <br><br>

</td>
</tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
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<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
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. <a href="files/neuropea/2003_361_Racc_CE.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003</b> relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.</a><br><br>

. <a href="files/attivita/2005_4_18.pdf" target=_new><img src="images/pdf.gif" border=0> <b>Ministero delle attività produttive - D.M. 18 aprile 2005</b>: Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese.</a> <br><br><hr>



</td>
</tr>
</table><br>




Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2005-01-28 19:02:31



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