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<B>AUTORIPARAZIONE - PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE</B>


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<b>PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE </b> <BR>
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<font class='special'><b>1. <u>DICHIARAZIONE
SULL'IMMISSIONE SUL MERCATO DI PITTURE, VERNICI E PRODOTTI PER CARROZZERIA </b></u></font> <br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=462 '> <b>QUI.</a></b><br><hr><br>


<font class='special'><b>2. <u>VEICOLI FUORI USO - NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI A CARICO DEGLI AUTORIPARATORI</b></u></font> <br><br>

<B>2.1. <U> Le novità introdotte dalla legge n. 196/2009</b></u><br><br>

Le imprese esercenti attività di autoriparazione <b>possono consegnare</b>, ove ciò sia tecnicamente fattibile, <b>ad un centro di raccolta</b>, direttamente, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, <b>i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli</b>, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.<br>
Questo è quanto stabilito all'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009 - Suppl. Ord. n. 215), recante <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”</i>, il quale ha modificato il comma 15 dell'art. 5, del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (<i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso</i>).<br><br><br>

<B>2.2. <U>Ulteriori novità introdotte dalla legge n. 217/2011 - Legge comunitaria 2010</b></u> <br><br>

Gli autoriparatori, quando tecnicamente possibile, <b>avranno l’obbligo</b> di consegnare i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli - ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta - direttamente ai centri di raccolta autorizzati o agli operatori autorizzati per il trasporto e la raccolta. <br>
Il produttore dei componenti del veicolo dovrà, inoltre, mettere a disposizione degli impianti di trattamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.<br>
È quanto previsto all’articolo 23 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010).<br>
Detto articolo, attraverso la modifica diretta dell’articolo 5, comma 15 e dell’art. 10, comma 1-bis del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), <b>ha trasformato in obbligo quella che prima rappresentava una facoltà</b>.<br><br>

Questi i testi vigenti dopo le richiamate modifiche:<br>
1. <b>Art. 5, comma 15, D. Lgs. n. 209/2003</b><br>
<font class='special'>”15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, <b>consegnano</b>, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti: <br>
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali; <br>
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3”.</font><br><br>

2. <b>Art. 10, comma 1-bis, D. Lgs. n. 209/2003</b><br>
<font class='special'>”1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione <b>degli impianti di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti</b>, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati”.</font><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire l’argomento</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=59 '> <b>QUI.</a></b><br><hr><br>

<font class='special'><b>3. <u>GENNAIO 2019 - L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - ATTIVITA’ DI REVISIONE DI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 T. - Affidamento in concessione quinquennale alle imprese di autoriparazione</b></u></font> <img src='images/flashing_new.gif' border=0> <br><br>

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la <B>legge 30 dicembre 2018, n. 145</b>, recante <i>"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”</i>. (Legge di Bilancio 2019).<br>
La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2019 - si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 1143 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-19.<br>
I <b>commi 1049 e 1050</b> consentono l’affidamento in concessione alle imprese di autoriparazione delle attività di revisione dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate per trasporto di merci non pericolose o deperibili.<br>
Nello specifico, si modifica l’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che prevede attualmente la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di affidare in concessione quinquennale le revisioni relative a veicoli a motore che contengano al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.<br>
Il<b> comma 1049</b> estende, dunque, la possibilità di affidare in concessione quinquennale alle suddette imprese di autoriparazione anche le revisioni dei veicoli a motore con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, se tali veicoli siano destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP). <br>
Il comma 1050 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti i provvedimenti necessari alla attuazione delle modifiche sopra indicate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.<br><br>

. Se vuoi <b>approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019)</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212 '> <b>QUI.</a></b><br><br>


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</table><br>

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<center><b>RIFERIMENTI
</b></center>
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. Per le <b>denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE</b>, cliccate <a href=" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1"><b>QUI</a></b><br><br>

. Per gli <b>adempimenti presso l’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE</b>, cliccate <a href=" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5
"><b>QUI</a></b><br><br>

. Per consultare gli <b>importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio</b>, cliccate <a href=" https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=40 "><b>QUI</a></b><br><br>

. Per consultare gli<b> importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE </b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=41
'> <b>QUI</b>.</a><br><br>

. Per quanto riguarda<b> L'IMPOSTA DI BOLLO</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=48 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per l’attività di <b>IMPIANTISTICA </b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=506 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per l’attività di <b>IMPRESE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=503 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per l’attività di <b>FACCHINAGGIO</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=505 '><b>QUI.</a></b><br><br>

- Per l’attività di <b>REVISIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI</b>, clicca <a href='https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=88'><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per un <b>approfondimento dell’argomento dei titoli e qualifiche professionali</b>, clicca <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=324 '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Per approfondire l'argomento del <b>Riconoscimento qualifiche professionali estere</b>, di competenza del ministero dello Sviluppo Economico, cliccate <a href=" http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2016847 "><b>QUI</a></b><br><br>

. Per le istruzioni per il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti in Paesi appartenenti e non all'Unione Europea, ai fini dell'esercizio in Italia delle <b>attività di impiantistica, pulizia, autoriparazione e facchinaggio</b>, emanate dal Ministero delle attività produttive, cliccate <a href=" http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/giugno/minattprod-ricon-titoli.pdf "><b>QUI</a></b><br><br><HR><BR>

. Per i <b>CONTENUTI E FINALITA’ della L. n. 122 del 1992</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=504 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per l’<b>attività di MECCATRONICA – Legge n. 224/2012</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=504 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per i <b>REQUISITI ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ - Casistica</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=608 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per <b>MANUALI E GUIDE OPERATIVE - MODULISTICA </b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=611 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per i <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=612 '><b>QUI.</a></b><br><br>


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</table><br>


Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2019-02-02 12:51:57



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