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<b>RIFIUTI - RAEE - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE</B>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE</b> <BR>
</th>
</tr>
<tr>
<td><br>


<font class='special'> <b>1. <u>LE APPARECCHIATURE DA ILLUMINAZIONE</b></u><br></font><br>

Gli <b>"Apparecchi da illuminazione"</b> sono una delle 10 categorie che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 151/2005.<br>
Nell’allegato 1A del Decreto, al punto 5°, si fa
riferimento ad “apparecchiature di illuminazione”,
mentre nel secondo Allegato sono menzionate,
per quanto riguarda le apparecchiature di
illuminazione, le seguenti tipologie di prodotti:<BR>
&#10074; apparecchi di illuminazione;<br>
&#10074; tubi fluorescenti, lineari e non;<br>
&#10074; lampade fluorescenti compatte non integrate;<br>
&#10074; lampade fluorescenti compatte integrate a risparmio di energia;<br>
&#10074; lampade a scarica ad alta intensità, ad alta o
bassa pressione.<br><br>

I <b>rifiuti di apparecchiature di illuminazione</b>, siano questi sorgenti luminose o apparecchi di illuminazione, intercettati dal sistema di raccolta,
confluiscono tutti presso appositi impianti di riciclaggio.<br>
La prima fase del riciclo comporta lo <b>stoccaggio dei rifiuti all’interno dell’impianto</b>, dove i beni a fine vita raccolti vengono suddivisi in base alla caratteristiche di ciascun prodotto.<br>
Una volta divisi, i rifiuti di illuminazione sono
organizzati e ordinati in appositi pallet e successivamente destinati al <b>processo di riciclo</b>.<br>
All’interno dei rifiuti di illuminazione, i quantitativi
maggiormente recuperati sono quelli delle
sorgenti luminose. <br>
Attraverso tecnologie all’avanguardia e strumenti di ultima generazione, è possibile recuperare e riciclare quasi il 99% delle componenti presenti all’interno delle lampade fluorescenti.<br>
Il <b>trattamento e riciclo delle sorgenti luminose</b>
viene attualmente effettuato attraverso due metodologie, che utilizzano tecnologie differenti:
<b>taglio e separazione dei componenti</b> la prima,
<b>frantumazione e separazione</b> la seconda.<br><br>

Nel caso degli <b>apparecchi di illuminazione</b>, vale a dire i lampadari, il trattamento segue processi
differenti rispetto alle sorgenti luminose.<br>
Composti in prevalenza da componenti plastiche
e metalliche, gli apparecchi di illuminazione
subiscono specifici <b>processi di smontaggio e separazione delle parti</b>, attraverso cui è possibile
recuperare quantità considerevoli dei materiali
presenti nella componente elettronica e nei
supporti.<br>
I processi di <b>riciclo e trattamento dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione</b> consentono di
recuperare quantitativi considerevoli di materiali,
pari a circa il 90% dell’intero prodotto, pensando
così ad una loro successiva reintroduzione
nel mercato.<br><br><br>

<font class='special'><b>2. <u>Soggetti coinvolti nella raccolta</b></u></font><br><br>

Il Decreto Legislativo n. 151/2005 individua tre
categorie di soggetti cui vengono attribuiti oneri
specifici all’interno del sistema di raccolta:<br>
&#10074;<b> i produttori</b>, i soggetti con maggiori obblighi, cui compete la pianificazione e gestione di sistemi di raccolta;<br>
&#10074;<b> i Comuni</b>, categoria quantitativamente maggiore (8.101), cui la legge impone l’allestimento
gratuito di centri di raccolta dei RAEE domestici;<br>
&#10074; <b>i distributori</b>, cui compete per legge il ritiro gratuito del prodotto usato all’atto dell’acquisto
di uno nuovo.<br><br><br>

<font class='special'><b>3. <u>Il Consorzio ECOLAMP</b></u></font><br><br>

Il Consorzio Ecolamp, per il recupero e lo smaltimento
di apparecchiature di illuminazione, è stato
costituito il 19 ottobre del 2004 per volontà delle
principali aziende del settore illuminotecnico nazionale.<br>
Scopo del Consorzio è l’implementazione di un
sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti
da apparecchiature di illuminazione, oltre che la
corretta informazione e sensibilizzazione su questo
argomento, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo
151 del 2005.<br><br>

. Se vuoi <b>visitare il sito del Consorzio ECOLAMP</b>, clicca <a href =' http://www.ecolamp.it/GetHome.pub.do?language=ITA '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>


<font class='special'><b>4. <u>APPROFONDIMENTI</b></u></font> <br><br>

- Si riporta il testo di un contributo, a cura di Luca Bernardi, dal titolo:<br>
. <a href='files/studi/Illuminazione_Bernardi.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>Raccolta e trattamento delle apparecchiature di illuminazione</b>. </a><br><br><br>

<font class='special'><b>5. <u>Nuovo adempimento entro il 16 SETTEMBRE 2009</b></u></font> <br><br>

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, il <b>decreto 12 maggio 2009</b>, che individua le <i>"Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse"</i>.<br>
Questo decreto, che è <b>entrato in vigore il 17 luglio 2009</b>, ha un impatto sul Registro A.E.E. in quanto stabilisce che gli apparecchi di illuminazione sono suddivisi in fasce legate al loro peso e aggiunge che i produttori di apparecchi di illuminazione dovranno comunicare al Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, – e quindi <b>entro il 16 settembre 2009</b> - la fascia o le fasce di appartenenza, indicando altresì, nel caso di appartenenza a più fasce, il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia.<br>
I produttori di apparecchiature da illuminazione, che si sono iscritte al registro per la tipologia di apparecchiatura codificata con il numero 5.1 e hanno comunicato il dato relativo ai pezzi e al peso complessivo, dovranno modificare i dati comunicati al momento dell’iscrizione, indicando <b>il peso e il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale relativamente ad ogni fascia</b>. <br><br>

Il periodo di riferimento è il medesimo dei dati comunicati al momento dell’iscrizione: <br>
• se il produttore era attivo <b>nel 2006</b> dovrà fornire i dati relativi alle quantità, ripartite tra i nuovi apparecchi, immesse sul mercato nel 2006;<br>
• se il produttore ha cominciato ad immettere apparecchiature classificate con il 5.1 solo <b>nel 2007</b> dovrà fornire i dati relativi alle quantità, ripartite tra i nuovi apparecchi, immesse sul mercato nel 2007;<br>
• se il produttore ha cominciato ad immettere apparecchiature classificate con il 5.1 <b>successivamente al 2007</b> si dovrà limitare a specificare quale apparecchiatura ha cominciato ad immettere sul mercato.<br>
Il produttore che ha immesso sul mercato apparecchiature di illuminazione classificate con il codice 5.1 dovrà quindi <b>ripartire la quantità in relazione alla fascia</b> di peso unitario delle apparecchiature stesse:<br><i>
a) fascia 1: <= 2 kg; <br>
b) fascia 2: > 2 kg e < 8 kg; <br>
c) fascia 3: >= 8 kg</i>.<br><br>

La pratica di variazione va inserita dal sito <i>impresa.gov.it</i>.<br><br>

A fronte della presentazione della pratica il produttore dovrà versare i diritti di segreteria (<b>30,00 euro</b>) e l’imposta di bollo (<b>14,62 euro</b>).<br>
<b>Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br>

. Se vuoi <b>scaricare il manuale per la comunicazione dei dati sulle apparecchiature di illuminazione suddivise per fasce</b>, clicca <a href =' http://www.registroaee.it/download.aspx/documenti/107/Help%20-%20Registro%20AEETEL%20-%20Variazioni%20ver2.2%20settembre%202009.pdf '> <b>QUI.</a></b> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

</td>
</tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td valign='top' bgcolor=#CCFFCC><br>

. Se vuoi <b>accedere al sito dedicato ai RAEE e scaricare le varie guide operative</b>, clicca <a href =' http://www.registroaee.it/ '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Per la <b> NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 151 DEL 2005</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per la <b>NUOVA NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 49 DEL 2014</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=650'><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per la <b>COMUNICAZIONE ANNUALE</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=651'><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per la <b>FORMAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE – I COMPITI DELLE CAMERE DI COMMERCIO</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=649 '><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per la <b>GESTIONE DEI RAEE – “RITIRO UNO CONTRO UNO” – “RITIRO UNO CONTRO ZERO”</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=648'><b>QUI.</a></b><br><br>

. Per i <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>, cliccate <a href =' https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=646 '><b>QUI.</a></b><br><br>

</td>
</tr>
</table><br>

Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

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Date 2019-04-08 16:19:49



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