>>  Site Map >>  Content >>  Content Category #9

Requested content page:

<b>LEGGI COLLEGATE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 - D.L. N. 124/2019 (DECRETO FISCALE)</B> </B>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<TH align='center' bgcolor='#dddddd'>
<b>DECRETO FISCALE <br>D.L. N. 124/2019 CONVERTITO DALLA L. N. 157/2019</b> <BR> </th>
</tr>
<tr>
<td><br>


<font class='special'> <b>1. <U>26 OTTOBRE 2019 - Pubblicato il D.L. n. 124/2019 - DECRETO FISCALE</font></U> </b> <br><br>

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il <B>Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124</B>, recante <I>“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”</I>.<BR><BR>

<b>Molte sono le novità introdotte. Elenchiamo le principali</b>.<br><br>

<b>1)</b> Prevista l’introduzione del <b>documento amministrativo semplificato telematico</b>, da adottare con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, la quale dovrà fissare i tempi e le modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa (art. 10).<br><br>

<b>2)</b> Viene introdotta una norma nella quale si prevede che<b> i file delle fatture elettroniche vengano conservati per otto anni </b>dalla presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: <br>
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; <br>
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali (art. 14).<br>
In sostanza, le fatture elettroniche nella loro interezza saranno disponibili per tutte le attività di competenza dell’Amministrazione finanziaria per tutto il periodo di tempo ragionevolmente necessario in pressoché tutti gli scenari prevedibili (omissione della dichiarazione, reati tributari, etc.).<br><br>

<b>3)</b> A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'<b>obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri</b> esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (art. 15).<br><br>

<b>4)</b> A partire dalle operazioni IVA effettuate<b> dal 1° luglio 2020</b>, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in <b>apposita area riservata</b> del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: <br>
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; <br>
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA. (art. 16).<br><br>

<b>5)</b> Per quanto riguarda<b> l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b>, viene disposto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (art. 17).<br><br>

<b>6)</b> Apportate modifiche al regime di utilizzo del contante di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 231/23007.<br>
I commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 231/2007 stabiliscono, rispettivamente:<br><i>
“1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3.000 euro”. <br>
“3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia e' di 3.000 euro”</i>.<br>
La nuova norma dettata dal decreto fiscale prevede:<br>
a) che a decorrere <b>dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021</b>, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di <b>2.000 euro</b>,<br>
b) che a decorrere <b>dal 1° gennaio 2022</b>, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di <b>1.000 euro </b>(art. 18).<br><br>

<b>7)</b> Previsto un <b>credito d’imposta sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate </b>(art. 22).<br>
Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. <br>
Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. <br>
Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. <br>
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi. <br><br>

<b>8)</b> Previste <b>sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito</b> (art. 23).<br>
A partire <b>dal 1° luglio 2020</b>, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. <br>
Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorita' competente a ricevere il rapporto e' il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. <br>
All'accertamento delle violazioni provvedono gli organi che sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonche' gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.<br><br>

<b>9)</b> Prevista la istituzione del <b>Registro unico degli operatori del gioco pubblico </b>(art. 27).<br>
Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonche' di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. <br>
L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attivita' in materia di gioco pubblico ed e' obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti. <br>
Al Registro sono tenuti ad iscriversi le categorie di operatori indicate all’art. 27 del decreto in commento.<br><br>

<b>10) Disposizioni in materia di autotrasporto</b> (art. 53).<br>
Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate <b>ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020</b>, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al <b>rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi</b>.<br>

I contributi in questione sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009. <br>

I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed e' esclusa la loro cumulabilita' con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. <br>

Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entita' dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, e' differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalita' di alimentazione. <br>

Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entita' del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalita' di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorita' del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti. <br><br>

<b>Reati tributari: il Decreto fiscale innalza le pene e abbassa le soglie</b><br><br>

A distanza di quattro anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, il legislatore torna ad occuparsi del diritto penale tributario, progettando con il D.L. n. 124/2019 una riforma di ampio respiro che apre anche a scelte innovative. In realtà, nonostante di tratti di novella ad efficacia differita, si delineano alcune direttrici fondamentali: <br>
- l’innalzamento delle pene edittali, minime e massime, della più parte delle fattispecie penali tributarie, accompagnate dall’enucleazione di alcune ipotesi circostanziali attenuate; <br>
- l’abbassamento delle soglie di rilevanza penale dell’imposta evasa o degli elementi attivi sottratti all’imposizione, per specifici delitti tributari; <br>
- nel contesto del contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera ed in ragione dell’estensione del reverse charge nel versamento delle ritenute, l’enucleazione di una nuova fattispecie penale nei confronti dei committenti di un’opera o di un servizio ad un’impresa;<br>
- l’estensione della confisca allargata prevista dall’art. 240 bis c.p. a specifiche figure di reati tributari, ulteriormente delimitate in seno al nuovo art. 12 ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; <br>
- l’innesto del delitto previsto dall’art 2 D.Lgs. n. 74/2000 nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato. <br><br><br>

<font class='special'> <b>2. <U>6 DICEMBRE 2019 - Approvato dalla Camera il DdL di conversione del D.L. n. 124/2019</font></U> </b> <br><br>

La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (<b>A.C. 2220-A/R&#8203;</b>). <br>
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato (A.S. 1638).<br><br>

Il primo passaggio parlamentare del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) ha introdotto molte novità rispetto al testo presentato dal Governo.<br>

Si è intervenuto un po’ su tutto, cercando, da un lato di smussare alcune norme che, nella versione originaria avevano sollevato non poche perplessità (si pensi all’art. 4 sulle ritenute negli appalti, alla stretta sulle compensazioni con modello F24 o, ancora, a quella sui reati tributari) e, dall’altro, di introdurre qualche semplificazione (in questo senso vanno lette le norme sull’esterometro trimestrale e, anche se in minor misura, quelle sul nuovo calendario del modello 730).<br><br>

. Se vuoi <b>consultare il testo del D.L. approvato dalla Camera il 8 dicembre 2019</b>, clicca <a href ='http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01132957.pdf '> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>approfondire i contenuti dal sito della Camera dei Deputati</b>, clicca <a href ='https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili.html'> <b>QUI.</a></b><br><br>

. Se vuoi <b>consultare il testo del DOSSIER</b>, clicca <a href ='http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01133391.pdf'> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'> <b>3. <U>17 DICEMBRE 2019 - Approvato in via definitiva dal Senato il DdL di conversione del D.L. n. 124/2019</font></U> </b> <br><br>

L'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il DdL n. 1638, collegato alla manovra finanziaria, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.<br><br>

. Se vuoi <b>consultare testi, note di lettura e dossier</b>, clicca <a href ='http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/52595_dossier.htm '> <b>QUI.</a></b><br><br><br>

<font class='special'> <b>4. <U>24 DICEMBRE 2019 - Pubblicata la L. n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019</font></U> </b> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la <b>Legge 19 dicembre 2019, n. 157</b>, recante<i><b> “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.”</i></b>.<br>
<b>Il testo coordinato viene riportato nei Riferimenti normativi</b>.<br><br><br>


<b>4.1. <u>Struttura del provvedimento</b></u><br> <br>

Il provvedimento è composto di <b>90 articoli suddivisi in 5 Capi</b> così strutturati:<br>
Capo I - Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali (artt. 1 - 23)<br>
Capo II - Diposizioni in materia di giochi (artt. 24 - 31)<br>
Capo III - Ulteriori disposizioni fiscali (artt. 32 - 38)<br>
Capo IV - Disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti (art. 39)<br>
Capo V - Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili (artt. 40 - 60)<br><br><br>

<b>4.2. <u>Contenuti</b></u><br> <br>

<b>Estensione del ravvedimento operoso</b><br><br>

L’istituto del ravvedimento operoso - disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs, n. 472 del 1997, come successivamente modificato nel tempo - consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
In particolare gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati e seguendo spontaneamente il pagamento: dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.<br>
L’articolo 10-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede l’abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. <br>
A seguito di tale abrogazione sia amplia l’ambito operativo del cd. “ravvedimento operoso”, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise.<br>
Il comma 1-bis del citato articolo 13 - introdotto dalla L. n. 190 del 23 dicembre 2014 e da ultimo modificato dal D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016 e ora abrogato dalle disposizioni in esame - dispone nella formulazione vigente: <br>
- l’applicazione ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate delle già menzionate riduzioni sanzionatorie a un settimo, a un sesto e a un quinto del minimo, alle illustrate circostanze di legge (riduzioni disposte dall’articolo 13, comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater);<br>
- l’applicazione ai tributi doganali e alle accise, amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle riduzioni a un settimo e a un sesto del minimo, alle condizioni di legge (disposte dall’articolo 13, comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater).<br>
Di conseguenza, per effetto dell’abrogazione, le predette disposizioni di riduzione delle sanzioni (a un settimo, un sesto e un quinto del minimo) trovano applicazione ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate, dai tributi doganali e dalle accise, inclusi quelli regionali e locali.<br><br>

<b>Utilizzo dei file delle fatture elettroniche</b><br><br>

L’articolo 14 legge introduce i nuovi commi 5-bis e 5-ter all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (concernente la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati). <br>
Il comma 5-bis prevede che i file in formato XML delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.<br>
Si consente, inoltre, alla Guardia di Finanza - nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria - e all’Agenzia delle entrate - per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali - l'utilizzo dei medesimi file.
A tal fine, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate adottano, sentito il Garante della protezione dei dati personali, idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati. <br>
La relazione illustrativa ricorda che, attualmente, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i predetti file esclusivamente per le attività di controllo di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di attribuzioni degli Uffici relative all'accertamento e alla riscossione IVA) e all'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di attribuzioni degli Uffici relative all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi), con le modalità fissate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2016, emanato in attuazione del d.lgs. n. 127 del 2015. <br>
La norma in esame consente quindi un più ampio utilizzo di tali file da parte dei medesimi soggetti.<br>
Una modifica introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati (con il comma 5-quater) mantiene ferma l’applicazione della disciplina speciale prevista dalla legge n. 124 del 2007 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) in materia fatturazione elettronica, con riguardo alla memorizzazione, conservazione e consultazione di fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e altre prestazioni destinate agli organismi di informazione per la sicurezza (DIS - Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; AISE - Agenzia informazioni e sicurezza esterna; AISI - Agenzia informazioni e sicurezza interna).<br><br>

<b>Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria</b><br><br>

L'articolo 15 interviene sugli obblighi in materia di fatturazione elettronica riferita ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. <br>
Si tratta delle aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. In particolare:<br>
- viene prorogato dal 2019 al 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica (comma 1);<br>
- a decorrere dal 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (comma 2).<br><br>

<b>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b><br><br>

L'articolo 17, comma 1, novella l'art. 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019, recando la nuova disciplina applicabile ai casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio. <br>
Il testo, modificato dalla Camera dei deputati, introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. <br>
L’amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. <br>
Viene altresì ridotta la misura delle sanzioni dovute.<br>
Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il nuovo comma 1-bis, con il quale si dispone che nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro consente di pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.<br>
Ricordiamo che l’articolo 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019 (convertito dalla L. n. 58 del 2019) consente all’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. <br>
L’Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (disciplinato dall’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008).<br>
L’Agenzia include nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.<br>
Nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972 che reca il Testo Unico sull’imposta di bollo.<br>
Nella formulazione previgente, il terzo periodo prevedeva che nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta - resa nota dall'Agenzia delle entrate secondo le ordinarie procedure - si applicasse la sanzione per ritardati od omessi versamenti, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (30% dell’importo non versato, ridotto alla metà nel caso di ritardo non superiore alla metà, ulteriormente ridotta nel caso di ritardo non superiore a quindici giorni).<br>
Con le modifiche in esame si introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta (in luogo di riferirsi al mancato, insufficiente o tardivo pagamento della stessa). <br>
L’Agenzia delle entrate deve comunicare al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi. <br>
Per quanto riguarda la sanzione, rispetto alla vigente misura essa è ridotta di un terzo rispetto all’importo indicato dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per ritardato od omesso versamento.
Con riferimento agli interessi, si chiarisce che vengono comunicati quelli dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.<br>
Si prevede inoltre che, se il contribuente non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.<br>
Con le modifiche al quarto periodo dell’articolo 12-novies si chiarisce che alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 si applicano tutte le norme del medesimo articolo 12-novies, in luogo di prevedere l’applicazione da tale termine del solo primo periodo (e cioè della disciplina relativa all’integrazione automatica delle fatture).<br>
Il comma 1-bis dispone che, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.<br><br>

<b>Modifiche al regime dell’utilizzo del contante e dei titoli al portatore</b><br><br>

L'articolo 18 detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante.<br>
In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame modifica l’articolo 49, del decreto legislativo n. 231 del 2007 (<i>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione</i>), che definisce i limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, ridefinendo: <br>
- la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche; e<br>
- la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.<br>
In entrambi i casi viene previsto che il valore soglia, pari a 3.000,00 euro nella legislazione previgente, venga ridotto a 2.000,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.<br>
Nell’ambito delle misure contro l’evasione, le nuove disposizioni prevedono, dunque, limitazioni al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. La riduzione avverrà in modo graduale, e in particolare:<br><b>
- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000,00 euro;<br>
- dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000,00 euro</b> (comma 1, lett. a)).<br>
La novella in esame – integrando l’articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 con l’aggiunta del comma 1-ter – apporta modifiche al regime sanzionatorio stabilendo che il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1: <br>
- per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è fissato a 2.000,00 euro;<br>
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è fissato a 1.000,00 euro (comma 1, lett. b)).<br>
Ricordiamo che il citato comma 1 dell’articolo 63, stabilisce che alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, in materia di limitazione all’uso del contante, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro. <br><br>

<b>Lotteria degli scontrini - Esenzione fiscale dei premi</b><br><br>

1) L'articolo 19 esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina).<br>
Si ricorda al riguardo che i commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione – inizialmente dal 2018, poi dal 2020 per effetto del decreto-legge n. 119 del 2018 – di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. <br>
Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. <br>
Il comma 543, che prevedeva l’istituzione di una lotteria sperimentale da istituire nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, è stato abrogato dall'art. 18 del decreto-legge n.119 del 2018.<br>
Il comma 1, lettera a), modifica il comma 540 - istitutivo della lotteria degli scontrini – chiarendo che i premi della lotteria, per l'intero ammontare, non concorrono alla formazione del reddito del vincitore percepito nel periodo di imposta di riferimento.<br>
Inoltre, le somme non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.<br>
Il tetto di spesa per i nuovi premi è determinato in 45 milioni di euro annui. Al fine di garantire le risorse per l'istituzione dei premi aggiuntivi e per le connesse spese di gestione amministrativa, la norma stabilisce un incremento, di 50 milioni annui a decorrere del 2020, del Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018. <br><br>

2) L'articolo 20, interamente riscritto durante l’esame presso la Camera dei deputati, interviene sull'art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016. Nello specifico si posticipa dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 la possibilità di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (la c.d. lotteria degli scontrini (comma 1, lettera a)).<br>
Si prevede poi che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, debbano comunicare all'esercente al momento dell'acquisto uno specifico codice lotteria che dovrà essere individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini (comma 1, lettera b)).<br>
Il consumatore potrà segnalare, nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate, la circostanza che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.<br><br>

<b>Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici - Soppresse le sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito</b><br><br>

1) L’articolo 22, al comma 1, riconosce agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con essi rapporti; tra questi si annoverano le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio. <br>
Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 1-bis che riconosce il medesimo credito di imposta anche per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. A copertura del citato ampliamento oggettivo, stimato in 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).<br>
Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis spetta per le commissioni dovute in relazione ad operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi, dell'anno d'imposta precedente, rilevati dai beneficiari non superino i 400.000 euro.<br>
Ai sensi del comma 3 il credito è fruibile nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.<br>
Il comma 4 specifica che il beneficio in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili. <br>
Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. <br>
Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP.
Esso, inoltre, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES.<br>
Il comma 5, modificato durante l'esame parlamentare, prevede che i soggetti che emettono le carte di pagamento di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis, sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del credito d'imposta.<br>
La modifica introdotta prevede che la Banca d’Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relative alle transazioni effettuate.
Con il comma 6 si fa rinvio ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni telematiche di cui al precedente comma 5.<br><br>

2) L'articolo 23 risulta soppresso per effetto delle modifiche approvate durante l'esame presso la Camera dei deputati.
Ricordiamo che il testo del decreto-legge in esame disciplinava le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, a decorrere dal 1° luglio 2020. L'importo della sanzione era fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. <br>
Non trovava applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.<br><br>

<b>Istituito il Registro unico degli operatori del gioco pubblico</b><br><br>

L’articolo 27 prevede la istituzione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020, del Registro unico degli operatori del gioco pubblico. <br>
L'obiettivo espresso è quello di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta del gioco pubblico.
Al comma 3 vengono specificate le diverse categorie di operatori tenuti all'iscrizione nel Registro.<br>
L'iscrizione al registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari dei diritti e dei rapporti in esso previsti.<br>
Sono quindi individuati i soggetti tenuti all'iscrizione. <br>
L'iscrizione al registro è disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso delle necessarie licenze, autorizzazioni e concessioni e della certificazione antimafia, nonché dell'avvenuto versamento da parte dei richiedenti di una somma annua pari a:<br>
a) euro 200,00 per gli esercenti,<br>
b) euro 500,00 per i gestori,<br>
c) euro 2.500,00 per iproduttori88,<br>
d) euro 3.000 per i concessionari di scommesse ed euro 10.000 per i concessionari di giochi.<br>
I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.<br>
L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di versamento della somma d’iscrizione.<br>
L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e l’impossibilità di iscriversi al registro per i successivi 5 anni. <br>
A decorrere dalla data di istituzione del Registro e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto attuativo del MEF, è soppresso l’elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate (“Albo RIES” o “elenco soggetti”, di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall'articolo1, comma 82, della legge n. 220 del 2010).<br><br>

<b>Introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA</b><br><br>

L’articolo 38-ter, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che a far data dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA, di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.<br>
La piattaforma pagoPA è la piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici, che consente a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA. <br>
Il Sistema pagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, in attuazione dell’articolo 5 del CAD, il quale precisa che l’Agenzia per l’Italia Digitale mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l’autenticazione certa dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.<br>
L’articolo 8 del D.L. 135/2018 , convertito dalla L. n. n. 12/2019, ha trasferito, dall'Agenzia per l'Italia Digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. A tale fine è stata prevista la costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato per lo svolgimento delle suddette attività. <br>
Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni per assicurare la massima diffusione delle forme di pagamento con strumenti elettronico.<br>
Per quanto riguarda le tasse automobilistiche, si ricorda che a seguito del trasferimento (dal 1° gennaio 1999) delle competenze in materia di tasse automobilistiche alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano - Alto Adige e di Trento, tali soggetti possono affidare a terzi le attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, mentre tali funzioni per alcune Regioni a Statuto Speciale sono svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). <br>
Il successivo decreto ministeriale n. 418 del 1998 ha stabilito le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali. <br>
Detto regolamento stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche siano effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi. <br>
Mediante convenzione, inoltre, le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.<br><br>

<b>Tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. - Modifica alla disciplina introdotta dalla legge n. 145/2018</b><br><br>

L’articolo 50, al comma 1, alle lettere a) - c), modifica la disciplina introdotta in materia dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).<br>
In particolare, viene abrogato il comma 857 dell’articolo 1, della legge 145/2018, che prevede il raddoppio nel 2020 delle misure di garanzia richieste agli enti per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non abbiano richiesto l’anticipazione di liquidità nei termini previsti o, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati (lettera a).<br>
Si prevede, quindi, che, limitatamente all’esercizio 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l’applicazione delle misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall’ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) (come previsto dal comma 861). <br>
Qualora l’ente decida di avvalersi di tale facoltà, deve effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall’applicativo SIOPE+ (lettere b) e c)).<br>
Infine, viene posticipato - dal 31 gennaio al 28 febbraio - il termine. previsto dal comma 862, entro il quale gli enti che adottano la contabilità finanziaria e presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto, devono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali (lettera d)).<br>
Il comma 2 anticipa - dal 30 aprile al 31 gennaio - il termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale PCC (Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni) dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell’esercizio precedente.<br>
Il comma 3 stabilisce che entro il 1° gennaio 2021 le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196/200926, che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura. <br>
A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2021 viene meno per le stesse Amministrazioni l’obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.<br>
Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in prima lettura, attenua gli obblighi, a carico di ordini e collegi professionali, di adeguamento ai principi in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.<br><br>

<b>Disposizioni in materia di trasporto</b><br><br>

L'articolo 53 stanzia per l’anno 2019 ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada. <br>
Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, tramite contributi destinati agli investimenti per il rinnovo dei veicoli che siano effettuati fino al 30 settembre 2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con la contestuale acquisizione - anche mediante locazione finanziaria - di autoveicoli, nuovi di fabbrica, che abbiano una trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida e elettrica ovvero che siano a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.<br>
Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime (comma 5-bis).<br>
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà essere definito il piano triennale degli incentivi.
l comma 5-ter dell’articolo 53, introdotto durante l'esame presso la Camera, estende le disposizioni di pagamento cumulativo della tassa automobilistica, già previste per i veicoli concessi in locazione finanziaria, anche alle ipotesi di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.<br>
Il nuovo comma 5-quater, anch’esso introdotto dalla Camera, inserisce nelle disposizioni che individuano i soggetti passivi delle tasse automobilistiche il riferimento ai contratti di locazione a lungo termine senza conducente.<br><br>

<b>Organo di revisione economico-finanziario degli Enti locali</b><br><br>

L’articolo 57-ter, inserito dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali.<br>
A tal fine viene novellato il comma 25 dell’articolo 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148),il quale reca la normativa attualmente vigente per la scelta dei soggetti che possono svolgere la funzione di revisori dei conti degli enti locali, che ha sostituito la disciplina prevista nell’articolo 234 del TUEL.<br>
In base alla normativa vigente – recata dal citato comma 25 dell’articolo 16 del D.L. n. 138/2011 – dal 2012 i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco articolato a livello regionale, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. <br>
Il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che ha dato attuazione alla suddetta normativa istituendo l’elenco dei revisori dei conti presso il Ministero dell'interno, prevede che tale elenco sia articolato a livello regionale, precisando a tal fine, all’articolo 1, comma 2, che l'inserimento dei soggetti richiedenti nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.<br>
Tale disciplina viene modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 57-ter, al fine di precisare che l’elenco da cui vengono estratti i revisori dei conti degli enti locali sia articolato su base provinciale e non più regionale.<br>
Con l’aggiunta del nuovo comma 25-bis, si introduce, inoltre, una deroga alla scelta del componente con funzioni di presidente, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario, stabilendo che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente.<br>
Infine, si dispone la modifica da parte del Governo del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, che disciplina la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dei revisori, al fine di prevedere che l’inserimento dei soggetti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del citato D.M. avvenga a livello provinciale anziché regionale.<br><br>

<b>Coefficienti per il calcolo della tassa rifiuti per gli studi professionali</b><br><br>

L’articolo 58-quinquies, introdotto durante l'esame dalla Camera, modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.<br>
Per la legislazione vigente invece gli studi professionali sono considerati, sotto il profilo tariffario, come gli uffici e le agenzie. A tal fine modifica l’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).<br>
L’articolo in esame provvede a modificare i punti 4.3 e 4.4 dell’allegato 1, ove sono indicate le varie categorie produttive con i relativi intervalli, costituiti dai coefficienti presuntivi minimi e massimi di produzione dei rifiuti.<br>
La modifica consiste nell’eliminare gli studi professionali dalla categoria “uffici, agenzie, studi professionali” in cui sono attualmente contenuti, per inserirli nella categoria che attualmente riguarda “banche ed istituti di credito”.
Poiché i coefficienti massimi previsti dai citati punti 4.3 e 4.4 per la categoria “banche ed istituti di credito” sono sempre inferiori a quelli minimi previsti dai medesimi punti per la categoria “uffici, agenzie, studi professionali”, lo spostamento in questione – come si legge nei documenti del servizio studi di Camera e Senato – “sembrerebbe determinare una riduzione della TARI per gli studi professionali”.<br><br>

<b>Nuove norme in materia di quote di genere negli organi delle società quotate</b><br><br>

1) Il comma 1, dell’articolo 58-sexies, sostituendo il comma 1-ter dell’articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, stabilisce che gli statuti delle società quotate devono prevedere, per la composizione del consiglio di amministrazione, che almeno un terzo degli amministratori eletti deve essere appannaggio del genere meno rappresentato, pena, previa diffida, l'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della CONSOB, che vanno da euro 100.000 a euro 1.000.000.<br>
In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. <br>
Il comma 2 dello stesso articolo 58-sexies reca analoga disposizione con riferimento al collegio sindacale, sostituendo il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.<br>
L'atto costitutivo della società deve prevedere che il riparto dei membri sia effettuato in modo che il sesso meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi, pena, previa diffida, l’erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte della CONSOB, che vanno da euro 20.000 a euro 200.000 e la fissazione di un nuovo termine di tre mesi per adempiere.
In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. <br><br>

2) L’articolo 58-sexies, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 (legge Golfo-Mosca).<br>
Con particolare riferimento alle società quotate, la legge n. 120 del 2011 ha apportato significative modifiche al TUF, Testo unico della finanza (di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998), allo scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. <br>
L'articolo 3 della legge estende il campo di applicazione di tali disposizioni anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni (società pubbliche).<br>
Scopo delle norme del 2011 è affrontare la situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle predette imprese e riequilibrare l'accesso agli organi apicali.<br>
A tal fine è stato previsto che:<br>
- per le società quotate in mercati regolamentati, la disciplina in materia di equilibrio di genere sia recata puntualmente dalle disposizioni di rango primario;<br>
- per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.<br>
L'articolo 1 della legge n. 120 del 2011 ha introdotto il comma 1-ter all'articolo 147-ter del TUF, le cui disposizioni hanno imposto la modifica degli statuti societari degli emittenti azioni quotate, al fine di prevedere un riparto degli amministratori da eleggere che sia effettuato in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi, dovendo il genere meno rappresentato ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.<br><br>

3) Gli effetti della legge n. 120/2011, che ha introdotto il principio della parità di genere nell’accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni per un periodo di tre mandati consecutivi, sono in scadenza.<br>
Tuttavia, il tema della diversità di genere negli organi sociali, è nuovamente oggetto di due distinte iniziative legislative, entrambe volte a prorogare tali effetti.<br>
Da un lato, la legge di bilancio 2019 che introduce una nuova quota per il genere “meno rappresentato” pari a due quinti dell’organo (i.e. 40%) e che dovrebbe trovare applicazione per sei mandati consecutivi a partire dalla sua entrata in vigore.<br>
Dall’altro, la legge n. 157/2019, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, che intende proporre soltanto un prolungamento del regime temporale dell’attuale quota di un terzo, estendendone la validità ad altri tre mandati.<br>
Sull’argomento segnaliamo la circolare n. 33/2019, con la quale Assonime fornisce una prima ricognizione delle criticità poste dai due provvedimenti, e suggerisce alcune modifiche correttive sia a livello legislativo che regolamentare.<br><br>



</td>
</tr>
</table><br>


<table width='100%' border=3>
<tr>
<th bgcolor=#dddddd>
<center><b>RIFERIMENTI NORMATIVI </b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#ffffcc><br>

. <a href='files/Archivio1/2019_124_GU.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124</B>: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (<i>Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale.</i>).</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>

. <a href='files/Archivio1/2019_124.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124</B>: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (<i>Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale</i>).</a> <br>

. <a href='files/Archivio1/2019_124_Allegato.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124</B> - Elenco 1.</a> <br><br>

. <a href='files/Archivio1/2019_157_GU.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157</B>: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (<i>Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, con annotazioni e riferimenti normativi.</i>).</a> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br>

. <a href='files/Archivio1/2019_157.pdf' target=_new><img src='images/pdf.gif' border=0> <b>LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157</B>: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (<i>Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale</i>).</a> <br><br>

</td>
</tr>
</table><br>

<table width='100%' border=3>
<tr>
<th colspan=2 bgcolor=#dddddd>
<center><b>RICERCA SU NORMATTIVA</b></center>
</th>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 bgcolor=#ffffcc><br><br>


. Se vuoi <b>fare una ricerca su NORMATTIVA per verificare il testo aggiornato di una legge o di un decreto</b>, clicca <a href =' https://www.normattiva.it/ricerca/semplice '> <b>QUI.</a></b> <img src='images/flashing_new.gif' border=0><br><br>


</td></tr>
</table><br>
Tutti i documenti elencati sono <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">realizzati in formato PDF</span>; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader <a href="http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html" target=_blank><img style="border: none;" src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_adobe_reader.gif" alt="Scarica Adobe Reader" /></a>

Read 3050 times
Date 2019-10-26 21:40:51



Attention! You are currently viewing sitemap page!
We strongly suggest to look at original content

Search from web

Valid HTML 4.01 Valid CSS