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Somministrazione di alimenti e bevande

Qual è la disciplina generale attualmente applicabile alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici?

La risoluzione del Ministero delle attività produttive del 9 gennaio 2001, rispondendo ad una serie di quesiti, fa il punto sulla disciplina della vendita e della somministrazione mediante distributori automatici dopo l’entrata in vigore del decreto 114/1998, che ha riformato il settore del commercio.<br>
In materia di vendita mediante distributori automatici è attualmente applicabile l’art. 17 del decreto 114, il quale distingue due sole fattispecie.<br>
La prima è individuata dal quarto comma del predetto art. 17, ai sensi del quale <i>“la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita”.</i> Pertanto, l’apertura di un esercizio, nel quale venga effettuata la vendita esclusivamente tramite distributori automatici, è soggetta a comunicazione o autorizzazione al Comune competente per territorio, a seconda che si tratti rispettivamente di un esercizio di vicinato ovvero di una media struttura di vendita.<br>
L’altra fattispecie di vendita mediante distributore automatico è prevista dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 17 ed è individuata per il fatto che non viene svolta in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo. Tale vendita è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio e può iniziare decorsi trenta giorni dal ricevimento della medesima da parte del Comune. <br>
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e professionali, il settore merceologico e l’ubicazione del distributore automatico, nonché, l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico qualora il distributore fosse installato sulle aree pubbliche.<br>
Per quanto riguarda, invece, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici, è applicabile l’art. 1 comma 2 della legge 25 agosto 1991 n. 287 (legge che disciplina l’attività di somministrazione di alimenti e bevande), solo nel caso in cui gli alimenti e le bevande venduti mediante gli apparecchi automatici siano consumati dagli acquirenti in locali appositamente attrezzati ed adibiti esclusivamente a tale attività. In questo caso, l’esercente al quale è imputabile l’attività mediante il distributore automatico deve essere iscritto nel Registro esercenti il commercio, per poter richiedere successivamente l’autorizzazione amministrativa al Comune competente in relazione all’ubicazione dell’esercizio.<br>
Per tutti gli altri casi (ivi compresa l’installazione di distributori automatici negli spacci interni o in qualsiasi luogo il cui accesso non sia possibile a chiunque), torna applicabile l’art. 17 commi 1, 2 e 3 del decreto 114/1998: l’avvio dell’attività è consentito decorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, dell’apposita comunicazione. <br>
Un’ultima precisazione del Ministero riguarda l’installazione di più distributori automatici: il titolare di una ditta che gestisce distributori automatici non deve attendere il decorso dei trenta giorni per ogni nuovo apparecchio da installare, perché ciò determinerebbe di fatto un ostacolo all’iniziativa economica e alla necessità di riconoscere alla medesima il diritto di rispondere con efficienza alle esigenze del mercato.<br>

E’ necessaria l’iscrizione al Registro esercenti il commercio per aprire un bar all’interno di un’associazione senza scopo di lucro?

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle associazioni e dai circoli privati è stata regolamentata dal DPR n. 235 del 4 aprile 2001, il quale distingue le associazioni e i circoli aderenti ad enti ed organizzazioni nazionali con finalità assistenziali da quelli non aderenti.<br>
Nel primo caso, l’associazione o il circolo può svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, presentando al Comune competente per territorio, una denuncia di inizio di attività, dichiarando nella stessa, l’ente nazionale a cui si aderisce, il tipo di attività di somministrazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, la sussistenza delle finalità non lucrative di cui all’art 111 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, la conformità del locale alle norme in materia di edilizia, igiene e sanità e sicurezza, nonché il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. Alla denuncia di inizio dell’attività deve essere allegata una copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto.<br>
Nel secondo caso, il legale rappresentante dell’associazione o del circolo deve presentare una domanda di autorizzazione al Comune competente per territorio, contenente gli stessi elementi di cui sopra, ad eccezione, dell’indicazione dell’ente nazionale, nonché la specificazione della natura non commerciale dell’associazione o del circolo, ai sensi degli artt. 111 e 111 bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi. La domanda si considera accolta quando, entro 45 giorni dalla data di presentazione, non sia comunicato il diniego.<br>
Entrambe le tipologie associative disciplinate dal decreto possono svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar), senza l’obbligo di iscrizione nel Registro esercenti il commercio, a condizione che i rispettivi statuti siano conformi alle disposizioni contenute negli artt. 111 e 111 bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi. In particolare, lo statuto dovrà prevedere le seguenti clausole:<ul>
<li>Espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, tra gli associati, eventuali utili, fondi o riserve, durante la vita dell’associazione.<br>
<li>Obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere l’eventuale patrimonio residuo ad altra associazione avente finalità analoghe, ovvero per fini di pubblica utilità.<br>
<li>Effettività del rapporto associativo e della partecipazione alla vita associativa da parte degli associati o dei soci, escludendo espressamente la temporaneità del rapporto.<br>
<li>Attribuzione del diritto di voto ai soci maggiorenni per l’approvazione e la modificazione dello statuto e per la nomina degli organi, nonché diritto di tutti gli associati di poter accedere alle cariche associative.
<li>Obbligo della redazione e dell’approvazione annuale del rendiconto economico-finanziario.
<li>Previsione dell’intrasmissibilità e della non rivalutabilità della quota o dei contributi associativi.</ul>
Inoltre, l’attività di somministrazione deve essere esercitata presso la sede dove vengono svolte le attività istituzionali e deve essere diretta esclusivamente in favore degli associati. Infine, l’atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o semplicemente registrata.<br>
Qualora, invece, la conformità alle clausole sopra indicate non sussista o venga meno successivamente, l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all’iscrizione nel Registro esercenti il commercio del legale rappresentante dell’associazione o del circolo o di un suo delegato, nonché al rilascio dell’autorizzazione amministrativa prevista dalla legge 25 agosto 1991 n. 287, in materia di pubblici esercizi.<br>
Qualora l’associazione o il circolo affidi la gestione dell’attività di somministrazione a terzi, è evidente che su quest’ultimo ricade l’obbligo di iscrizione nel Registro esercenti il commercio e di richiesta dell’autorizzazione amministrativa al Comune.

Può un provvedimento diretto a stabilire le condizioni di rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio di somministrazione imporre, in aggiunta ai “parametri numerici” il rispetto delle “distanze minime” tra esercizi della stessa tipologia?

Il Ministero delle attività produttive è intervenuto più volte sull’argomento (<i>si vedano i Pareri n. 190212 del 18 marzo 1992, n. 191121 del 31 maggio 1994, n. 507799 del 8 giugno 2001, n. 513957 del 30 ottobre 2001</i>), affermando che la legge n. 217/1991, contrariamente a quanto previsto nella precedente normativa dettata dalla legge n. 524/1974, non prevede il rispetto delle distanze minime fra gli esercizi.<br>
Di recente, poi, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6309 del 20 dicembre 2001, ha accolto l’appello proposto, avverso la contraria sentenza del TAR della Campania, dal titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il quale, in conseguenza di uno sfratto, aveva richiesto al Comune il trasferimento dell’attività in nuovi locali e si era visto opporre dal Sindaco il diniego per mancanza della distanza prescritta da un regolamento locale.<br>
La determinazione dei parametri numerici spetta ai Sindaci; tali parametri, in relazione alla tipologia degli esercizi, devono assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.<br>
Pertanto, nelle norme attualmente in vigore non si riscontrano riferimenti all’eventuale determinazione, al di là dei parametri numerici, di distanze minime da rispettare nell’apertura o nel trasferimento di un esercizio pubblico.

Dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 114/98 di riforma del commercio e l’abrogazione da parte del citato decreto della legge n. 426/71 e del D. M. n. 375/88 come viene regolamentata la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande tramite distrib

Per effetto di quanto disposto dall’art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 114/98, con cui è stata abrogata la legge n. 426/71 ed il D. M. n. 375/88, alla vendita mediante distributori automatici è applicabile l’articolo 17 del D. Lgs. n. 114/98 che, al comma 4, dispone che tale vendita “… è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita”.<br>
Ciò vuol dire che l’apertura di un esercizio, nel quale viene effettuata la vendita esclusivamente tramite distributori automatici, è soggetta a comunicazione, se la superficie rientra nei limiti individuati per gli esercizi di vicinato, è invece soggetta al regime autorizzatorio qualora si tratta di medie e grandi strutture di vendita.<br>
Va comunque notato che la formulazione del citato articolo non esplicita chi sia tenuto, in caso di nuova apertura, a presentare la comunicazione, a chi vada attribuito il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, ne chi sia tenuto ad osservare le norme sull’occupazione del suolo pubblico. <br>
Si fa, pertanto, tacitamente, riferimento all’esercente al quale è imputabile l’attività, che può essere un soggetto diverso dal titolare dell’esercizio nel quale l’apparecchio è installato.<br>
E’ quanto viene sostenuto in una recentissima risoluzione ministeriale, la n. 550254 del gennaio 2001, in cui si sostiene anche che l’art. 17 abbia sostituito l’art. 54, comma 5, del D.M. n. 375/88 anche nella parte relativa alla somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici.<br>
A questa specifica attività, infatti, non è applicabile la legge n. 287/91 che disciplina l’attività di somministrazione di alimenti e bevande la quale, all’art. 1, comma 2 specifica che tale legge <i>” è applicabile alla somministrazione di alimenti e bevande venduti con gli apparecchi automatici solo quando tali prodotti siano consumati in locali appositamente attrezzati ed adibiti esclusivamente all’uso degli apparecchi medesimi”</i>.<br>
Per finire, va rilevato che l’art. 17 è applicabile anche in caso di installazione di distributori automatici negli spacci interni o in altri luoghi non accessibili al pubblico dal momento che, nella formulazione del suddetto articolo non si utilizza mai il richiamo “al pubblico” con la conseguenza che le disposizioni in esso contenute devono intendersi applicabili anche nel caso di vendita rivolta a cerchie ristrette di persone.




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