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La redazione degli atti

Devo vendere il mio appartamento ad una cittadina straniera, che comprende e parla l'italiano - anche se in modo elementare -, ma non sa leggere e scrivere in italiano, nè nella lingua d'origine. Come può intervenire all'atto di acquisto?

Per trovare la soluzione al quesito posto, è necessario capire, in primo luogo, <b>in quale lingua deve essere redatto l'atto</b> e, secondariamente, se sia necessaria <b>la presenza dei testimoni</b>, visto che la parte non sa leggere e scrivere in nessuna lingua. <br>
In relazione al problema della lingua da utilizzare per l'atto, occorre ricordare che gli articoli 54 e 55 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89), nel disciplinare il caso di comparenti che non conoscono l'italiano, stabiliscono delle soluzioni differenti a seconda che la lingua straniera parlata dalle parti sia conosciuta dal notaio. <br>
Qualora, infatti, il notaio conosca la lingua straniera, egli può ricevere l'atto in tale lingua e deve altresì redigere la traduzione in italiano; qualora, invece, il notaio non conosca la lingua straniera, egli dovrà redigere l'atto in italiano e sarà necessario nominare un interprete che effettui la traduzione. <br>
La ratio di tale normativa consiste, evidentemente, nel <b>garantire a tutti i comparenti l'effettiva comprensione dell'atto su un piano di reciproca parità</b>. <br>
Il presupposto di entrambe le norme è che la parte dichiari di non conoscere la lingua italiana: dal quesito posto, però, si evince che la cittadina straniera conosce l'italiano in modo approssimativo. <br>
In tale ipotesi, non appare indispensabile ricorrere alla disciplina sopra vista. Basta, infatti, considerare che, se la parte si sa esprimere in italiano in modo sufficiente per esporre al notaio la sua volontà negoziale, non è possibile affermare che la stessa non conosca la lingua. <br>
Pertanto, finchè la parte non dichiari di non conoscere l'italiano, il notaio dovrà ricevere l'atto in lingua italiana, senza, a maggior ragione, la presenza di alcun interprete. <br>
Per quanto concerne, invece, l'incapacità della parte di leggere e scrivere, è necessario ricorrere al disposto dell'articolo 48 della legge notarile, il quale prevede una serie di fattispecie che pretendono la presenza dei testimoni, fra le quali rileva la circostanza che la parte non sappia leggere e scrivere, nè nella propria lingua, nè nella lingua italiana. <br>
In conclusione, nel caso prospettato, si può affermare che il notaio possa ricevere l'atto in lingua italiana, facendo comparire i testimoni e purchè egli abbia l'avvertenza di non formalizzare in atto che la parte non conosca la lingua italiana. <br>
La circostanza che la parte sia una cittadina straniera non influisce sulla lingua utilizzata, perchè l'uso della lingua straniera rileva soltanto allorquando la parte non sia assolutamente in grado di comprendere la lingua italiana.
(<i>Federica Chessa</i>)



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