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Diritto societario

<b>Individuazione del perito per la rivalutazione delle quote societarie</b>

<b>Domanda</b><br>
<i>Il perito che redige la stima del valore delle quote ai fini della rivalutazione in scadenza al prossimo 31 ottobre, può essere il dottore commercialista che assiste abitualmente la società oggetto di valutazione oppure incorre in un profilo di incompatibilità?</i><br><br>

<b>Risposta</b><br>
L'art. 2343, primo comma, dispone quanto segue: <i>"Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc. Civ. "</i>. <br><br>

La migliore dottrina ritiene che una valida stima del valore aziendale debba sempre essere caratterizzata dai seguenti requisiti:<br>
- <b>Razionalità</b>: il valore deve essere il frutto di un processo logico, chiaro e convincente, di conseguenza condivisibile; requisito ottenibile grazie all'uso di una formula avallata dalla dottrina aziendalistica. È chiaro infatti come in assenza di un simile requisito si potrebbero avere comportamenti estremamente soggettivi il cui risultato potrebbe non avere alcun precedente dimostrativo. <br>
- <b>Dimostrabilità</b>: i dati che entrano nel processo di calcolo e le formule che li utilizzano devono essere controllabili. Tutto questo è volto ad eliminare l'arbitrarietà dei giudizi. Pertanto la stima deve essere supportata da una relazione in cui il perito è tenuto a commentare e spiegare in modo efficace le ragioni delle scelte operate (formule ed elementi che vi rientrano) ed il riferimento alle fonti di mercato cui è ricorso (si pensi all'uso dei tassi). <br>
- <b>Neutralità</b>: si devono escludere scelte meramente soggettive, arbitrariamente immotivate. Non è difficile capire come questo requisito sia strettamente consequenziale ai requisiti della "razionalità" e della "dimostrabilità". <br>
- <b>Stabilità</b>: oscillazioni di valore dovute a fatti contingenti o a variazioni di prospettive determinate da opinioni devono essere evitate. È infatti chiaro come se, il valore è frutto di previsioni future la sua stabilità diventa elemento consequenziale che può venir meno solo in presenza di eventi straordinari ed eccezionali che necessariamente richiedono una variazione delle stime iniziali. <br><br>

Considerando i requisiti sopra riportati che devono caratterizzare le stime valutative, è facile rilevare come la figura del perito deve possedere competenze specifiche. Di questo hanno preso atto anche le disposizioni civilistiche (e di riflesso a volte quelle fiscali) che ritengono nelle perizie obbligatorie che il ruolo del perito venga svolto dai revisori contabili iscritti negli appositi albi (per le società quotate è richiesta generalmente la presenza di una o più società di revisione) la cui nomina è lasciata alla libertà della parti ad eccezione delle operazioni che coinvolgono società per azioni dove, invece, la nomina deve essere richiesta in Tribunale. <br>
Tuttavia, le competenze necessarie non possono che essere dimostrate attraverso l'attività svolta dal professionista che deve essere particolarmente dedicata a questo scopo e considerando altresì i lavori che lo stesso ha già svolto in tale ramo. <br>Un'attenta valutazione dei suddetti aspetti è essenziale per poter attribuire gli incarichi in modo da ottenerne perizie professionalmente utili.<br><br>

Una posizione da queste differente è invece quella del<b> perito indipendente </b>ovvero di colui il quale, dotato di elevate capacità professionali, viene chiamato dalle parti ad effettuare una valutazione imparziale dell'azienda; è usualmente chiamato di comune accordo (arbitrato e successivo lodo), ma può anche venire nominato d'ufficio dal giudice del tribunale ed in questo caso la valutazione dell'azienda o ramo di essa ha valore peritale vincolante.<br><br>

Per la definizione del <b>capitale economico</b>, ossia quella particolare configurazione del capitale d'impresa che si intende determinare quando si valuta il sistema aziendale nel suo complesso al fine del trasferimento è necessaria la presenza di un perito indipendente; detto in altri termini: solo quando la valutazione aziendale è effettuata da un perito indipendente ai fini del trasferimento, si ha valutazione del capitale economico d'impresa. <br>
Per la determinazione del capitale economico vi è, cioè, la necessità di due requisiti:<br>
- uno oggettivo, consistente nella finalità del trasferimento; <br>
- uno soggettivo, ovvero la posizione di perito indipendente. <br>
Pertanto, in base a quanto suesposto e soprattutto alla luce dei principi di razionalità, dimostrabilità, neutralità e stabilità che devono ispirare la redazione di una perizia per la rivalutazione delle quote societarie, sebbene non vi sia un obbligo espresso di legge in tale senso, si ritiene sia più opportuno investire di tale incarico un perito indipendente.<br>
(di <i>Maurizio Villani</i> - Tratto da: Esperto Fisco - Casi e soluzioni)

<b>Trasformazione societaria e contenuto della relazione illustrativa</b>

<b>Domanda</b><br>
<i>Si intende proporre la trasformazione di una S.r.l. in una SAS. L'Amministratore unico quali informazioni deve rendere nella relazione illustrativa? La relazione deve essere depositata presso il registro delle imprese? </i><br><br>

<b>Risposta</b><br>
L'art. 2500-sexies, comma 2, del Codice civile prevede che gli amministratori redigano una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione di una società di capitali in società di persone.<br>
Si può ritenere che, anche in analogia ad altre relazioni illustrative di altre operazioni straordinarie (per esempio in caso di fusione ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice civile), le motivazioni debbano riguardare le giustificazioni della proposta operazione sotto il profilo giuridico e anche economico. <br>
Queste motivazioni debbono essere adeguatamente contestualizzate rispetto alla concreta situazione della società: per esempio la riduzione dei costi amministrativi (redazione e deposito bilancio ad esempio) in relazione ad una attività economica ridotta. Come pure potrebbero incidere inefficienze connesse al contesto normativo: ad esempio penalizzazioni fiscali in capo alla società (ad esempio quanto agli interessi passivi deducibili).<br>
Quanto agli effetti, si ritiene che l'amministratore unico debba dare contezza ai soci delle conseguenze della trasformazione, specie sotto il profilo della responsabilità personale che alcuni (accomandatari) andranno ad assumere anche per obbligazioni sorte prima della trasformazione stessa. <br>
Peraltro si evidenzia che mentre la trasformazione può essere approvata a maggioranza, se del caso qualificata, in base allo statuto, i soci destinati ad assumere una responsabilità illimitata (accomandatari della SAS) debbono esprime il proprio personale consenso, che condiziona l'efficacia della trasformazione.<br>
Quanto alla pubblicità di tale relazione illustrativa della trasformazione, la norma ne prevede esclusivamente il deposito presso la sede sociale durante i trenta giorni precedenti la data dell'assemblea convocata per deliberare in merito. <br>
La relazione <b>non deve invece essere depositata presso il Registro delle imprese</b>, e non è pertanto noto conoscibile dai terzi. <br>
Essendo solo i soci i destinatari della relazione illustrativa, si può ritenere che i soci - ma solo all'unanimità - possano sia ridurre il termine di deposito presso la sede sociale sotto la soglia legale dei trenta giorni, sia dispensare tout court l'organo amministrativo dalla stessa redazione del documento.<br>
(di <i>Massimo Gabelli</i> - Tratto da: Esperto Società - Casi e Soluzioni)

<b></i>Modifiche al progetto di fusione in sede di approvazione </b></i>

<b>Domanda</b><br>
<i>In sede di approvazione del prospetto di fusione per incorporazione della società B. S.r.l. nella società T. S.p.A., si intendono apportare delle modifiche allo stesso. Quali sono le modifiche che possono essere apportate e quali le condizioni da rispettare?</i><br><br>

<b>Risposta</b><br>
L'articolo 2502, primo comma, del codice civile prevede che un'operazione di fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto. <br>
Il successivo comma secondo dispone, inoltre, che in tale sede è possibile apportare delle modifiche al progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter del codice civile.<br>
Le modifiche in questione possono essere relative solamente ai diritti dei soci, e non anche quelli dei terzi, e possono essere apportate a condizione che la decisione venga approvata con il consenso di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e che di dette modifiche ne sia stata fatta menzione nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione, ovvero, in mancanza di tale menzione, a condizione che l'assemblea dei soci sia riunita in forma totalitaria.<br>
Stante quanto detto, si ritiene che i soci possano apportate all'unanimità le seguenti modifiche al progetto di fusione:<br>
a) modificare le clausole dello statuto della società incorporante o della società risultante dalla fusione;<br>
b) modificare il rapporto di cambio, aumentando anche il capitale sociale della società risultante dalla fusione o della società incorporante;<br>
c) modificare le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società risultante dalla fusione o della società incorporante;<br>
d) modificare la data dalla quale le azioni o le quote assegnate in concambio parteciperanno agli utili;
e) modificare la data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate a bilancio della società che risulta dalla fusione o della società incorporante;<br>
f) modificare il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci;<br>
g) modificare la data di efficacia fiscale della fusione.<br><br>

Per converso i soci non possono in sede di approvazione del progetto di fusione, nemmeno all'unanimità, apportare delle modifiche che incidano sui diritti di terzi, quali ad esempio:<br>
a) diminuire il capitale sociale della società risultante dalla fusione o della società incorporante, e ciò neanche nel caso in cui la diminuzione del capitale sociale derivi da una modifica del rapporto di cambio;<br>
b) modificare il trattamento dei possessori di titoli diversi dalle azioni;<br>
c) modificare il trattamento eventualmente riservato agli amministratori delle società partecipanti alla fusione, salvo che tale modifica venga approvata all'unanimità da tutti gli amministratori interessati.<br>
(di <i>Massimo Gabelli</i> - Tratto da: Esperto Società - Casi e Soluzioni)

<b>La nomina del Collegio sindacale nelle SRL</b></i>

<b>Domanda</b><i><br>
L'art. 2477 c.c., novellato dal D.Lgs. n. 39/2010, nel disciplinare espressamente i casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale nulla dispone per le società di modeste dimensioni e non rientranti nei parametri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo de quo in caso di emissione di titoli di debito. Emissione, per meglio focalizzare la tematica, non rientrante nella definizione di "diffusione rilevante tra il pubblico". Tali società sarebbero eventualmente tenute alla nomina obbligatoria " sui generis " del collegio sindacale? In caso affermativo, a chi competerebbe la revisione legale dei conti? Allo stesso collegio sindacale?</i><br><br>

<b>Risposta</b><br>
L'art. 2477 c.c., novellato dal D.Lgs. n. 39/2010, nel disciplinare espressamente i casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale nulla dispone per le società di modeste dimensioni e non rientranti nei parametri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo de quo in caso di emissione di titoli di debito. Emissione, per meglio focalizzare la tematica, non rientrante nella definizione di "diffusione rilevante tra il pubblico". Tali società sarebbero eventualmente tenute alla nomina obbligatoria " sui generis " del collegio sindacale? In caso affermativo, a chi competerebbe la revisione legale dei conti? Allo stesso collegio sindacale?


RispostaAlfredo Frangini
Con riferimento al quesito posto, l'art. 2477 c.c. prevede le situazioni in cui, per le società a responsabilità limitata, diviene obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
In particolare, il secondo comma della disposizione in esame si riferisce ai casi in cui il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; il terzo comma si riferisce invece al caso in cui la società (a) si tenuta alla redazione del bilancio consolidato; (b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; (c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis c.c.
Secondo tale ultima disposizione, poi, le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Come si vede, si tratta di limiti legati ai valori dell'attivo o dei ricavi, ovvero a determinate soglie dimensionali della società.
Al di fuori di tali tassative disposizioni, non v'è dunque alcun obbligo di provvedere alla nomina del collegio sindacale.
Tale conclusione, in assenza di diversi indici normativi, va tenuta ferma anche nel caso in cui la società, in rapporto ad una espressa disposizione statutaria, decida di provvedere alla emissione di titoli debito.
Va pure opportunamente considerato che, contrariamente a quanto avviene per le società per azioni, per le società a responsabilità limitata il legislatore non ha previsto alcun limite alla emissione di titoli di debito.
Ciò si giustifica con la considerazione che i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata sono destinati, per espressa disposizione normativa, non al pubblico (non almeno in "prima battuta") ma ad investitori professionali altamente qualificati e che, se per effetto di successiva circolazione pervengono ad investitori non professionali, essi sono comunque assistiti dalla garanzia di un soggetto - l'intermediario sottoscrittore - dotato di particolare solidità patrimoniale.
Non è dunque necessario porre vincoli per favorire il mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'emittente, perché gli investitori professionali (ed i soci) si presumono in grado di valutare da soli il merito creditizio del debitore, mentre l'investitore privato è già sufficientemente tutelato.
Sotto tale profilo, dunque, le esigenze di tutela del mercato e dei risparmiatori derivanti dall'emissione dei titoli di debito sono già sufficientemente presidiate dai meccanismi imposti dalla legge, senza che vi sia necessità di immaginare la obbligatoria istituzione del collegio sindacale.
Ciò, beninteso, sempre che le condizioni indicare dall'art. 2477, secondo e terzo comma, e dall'art. 2435 bis c.c., risultino, nella specie non ricorrere.
Piuttosto, considerato il limitatissimo ricorso allo strumento della emissione di titoli di debito da parte delle società a responsabilità limitata, di qualsiasi dimensione, che è dato registrare dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario, v'è da chiedersi se una società di piccole dimensioni, così come ipotizzato nel quesito, riesca davvero a godere presso gli investitori professionali di un affidamento tale da indurli a sottoscrivere titoli di debito che essa abbia eventualmente in mente di emettere.<br>
(di <i>Alfredo Frangini</i> - Tratto da: Esperto Società - Casi e Soluzioni - 28 gennaio 2011)

<b>Trasformazione di società - Requisiti richiesti da parte dell'esperto che deve effettuare la perizia di stima</b>

<b>Domanda</b><i><br>
Devo procedere alla trasformazione di una società di persone in una società a responsabilità limitata. Vorrei sapere quali titoli deve possedere ed a quali albi/registri deve esser iscritto l'esperto che deve effettuare la perizia di stima di cui all'art. 2465 c.c.? </i><br><br>

<b>Risposta</b><br>
La disciplina relativa alla trasformazione di una società di persone in una società di capitali è recata, tra gli altri, dall'art. 2500 ter c.c., il quale prevede che, salvo diversa disposizione del contratto sociale, la stessa è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. <br>
Tale norma stabilisce, inoltre, che il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare dalla relazione di stima redatta, nel caso di società a responsabilità limitata, a norma dell'art. 2465 c.c., ossia da un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.<br>
L'apposito registro" a cui fa riferimento la norma è il Registro dei Revisori Legali, per l'iscrizione al quale è necessario da parte delle persone fisiche il possesso dei seguenti requisiti:<br>
- il domicilio in Italia;<br>
- il non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 8, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (quali per esempio: trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; aver riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione);<br>
- l'aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di scuola diretta ai fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;<br>
- l'aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati;<br>
- l'aver superato l'esame da revisore indetto annualmente con decreto del Ministero della Giustizia.<br>
Le società di revisione che intendono iscriversi nello stesso Registro devono:<br>
- avere la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia;<br>
- perseguire l'oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;<br>
- avere i propri rappresentanti e la maggioranza dei loro amministratori iscritti nel Registro dei Revisori Legali;<br>
- avere, nel caso in cui siano costituite nella forma di società di persone, la maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da persone fisiche iscritte nel Registro dei Revisori Legali;<br>
- avere, nel caso in cui siano costituite nella forma di società di capitali, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettanti a persone fisiche iscritte nel Registro dei Revisori Legali;<br>
- avere azioni nominative e non trasferibili mediante girata, nell'ipotesi in cui siano costituite nella forma di società per azioni e in accomandita per azioni.<br>
(di Massimo Gabelli - <i>L'Esperto - Casi e Soluzioni - Ipsoa</i> - 17 febbraio 2011)

<b>Recesso del socio nelle società personali</b>

<b>Domanda</b><br>
<i>Nelle società di persone quando "temporalmente" si cristallizzerebbe la perdita dello "status socii" in capo al socio recedente a seguito della relativa dichiarazione di recesso?
Forse nel momento in cui il recesso diventa efficace nei confronti della società, ossia quando la dichiarazione di recesso viene portata a conoscenza di tutti i soci?
In caso affermativo (i.e. conoscenza da parte di tutti i soci), tale evento determinerebbe tout court la perdita dello "status socii", a differenza di quanto, invece, previsto medio tempore per le società di capitali, rispettivamente ai sensi dell'ultimo comma degli artt. 2437-bis e 2473 c.c.?</i><br><br>

<b>Risposta</b><br>
Per giurisprudenza di legittimità costante il recesso del socio di società personali, previsto ex art. 2285 cod. civ., richiamato per le società in nome collettivo dall'art. 2293 cod. civ., in ipotesi in cui la società sia contratta a tempo indeterminato, ovvero per giusta causa, ovvero per le altre eventuali cause previste dal contratto sociale, rappresenta un negozio giuridico unilaterale recettizio, a forma libera, che <b>si perfeziona dal momento in cui perviene a conoscenza degli altri soci</b>. <br>
Nel caso di recesso per giusta causa, in quel momento, oltre a perfezionarsi, esso diviene anche efficace; mentre, nel caso di recesso in ipotesi di società contratta a tempo indeterminato, esso, pur già perfezionatosi, diviene efficace allo scadere del termine di preavviso di tre mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2285 cod. civ. In tali momenti, dunque, si "cristallizza" la perdita dello status di socio del recedente. <br>
Si ricorda infatti che la pubblicità del recesso ha solo natura dichiarativa e non costitutiva.<br>
Discorso diverso riguarda l'ipotesi, esaminata da una recente sentenza della S.C. (30 gennaio 2009, n. 2438), in cui il recesso venga esercitato al di fuori delle ipotesi sopra esaminate, previste dalla legge o dal contratto sociale. <br>
In questo caso il recesso si atteggia, in base ai normali principi in materia contrattuale, a mera proposta di modifica del contratto sociale, con la conseguenza che per la sua efficacia necessita dell'accettazione degli altri soci.<br>
Discorso molto più complesso, che tuttavia esorbita dai limiti del quesito, concerne invece la <b>decorrenza del recesso nelle società di capitali</b>, la cui soluzione, tuttora non univoca, non si limita a quanto previsto agli ultimi commi, rispettivamente dell'art. 2437 bis cod. civ. e dell'art. 2473 cod. civ.<br>
(Simone Borella - IPSOA Editore - 21/04/2011)

<b>Perdita superiore ad un terzo del capitale sociale</b>

<b>Domanda</b><br><i>
Una Srl ha accumulato una perdita superiore ad un terzo del capitale sociale, pari a 10.000 euro, interamente versato. In relazione alla situazione venutasi a creare, a seguito della menzionata perdita, cosa devono fare gli amministratori? </i><br><br>


<b>Risposta</b><br>
Ai sensi dell'art.2482-ter del Codice civile riguardante le Srl, se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito, come è noto, a 10.000 euro, l'organo amministrativo deve "senza indugio" convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al predetto ammontare minimale di 10.000 euro. Resta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della Srl in una società di persone non avente l'obbligo di essere dotata di un capitale sociale minimale.<br>
L'azzeramento, per ripianare la perdita, e la ricostituzione del capitale sociale si configurano come un obbligo di legge prescritto espressamente dal 1° comma del citato art. 2482-ter a seguito della perdita riportata, nel caso in esame, superiore ad un terzo capitale sociale, pari al minimo stabilito. <br>
In assenza della ricostituzione del capitale sociale minimale, la società non può continuare ad operare; a meno che, come già accennato, non sia deliberata dall'assemblea dei soci la trasformazione della società, come prevede il 2° comma del menzionato articolo 2482-ter del Codice civile.<br>
Dopo l'azzeramento del capitale sociale, va da sé che, in sede di ricostituzione del medesimo, chi non è in grado di sottoscrivere la propria quota di capitale sociale, posseduta anteriormente alla perdita sofferta, perde il proprio status di socio.<br>
(Luigi Fiaccola - IPSOA Impresa - 11 maggio 2011)

<b>Libro del Collegio sindacale</b><br><br><b>Domanda</b><br>Chi puo' consultare il libro del collegio sindacale? Le verifiche di revisione ogni quanto devono essere effettuate?

<b>Risposta</b><br>
L'art. 2476, comma 2, del c.c. ha ampliato il diritto di controllo dei soci della Srl consentendo a ciascun socio che non partecipa all'amministrazione della società sia di avere notizie dall'organo amministrativo in merito allo svolgimento degli affari sociali, sia di consultare, anche con l'ausilio di professionisti di fiducia, la documentazione della società. La norma sopra richiamata sotto un profilo soggettivo riconosce ai soci che non partecipano all'amministrazione della società un diritto di controllo; mentre da un punto di vista oggettivo estende il diritto di controllo sia ai libri sociali obbligatori di cui all'art. 2478 c.c. (tra cui vi è il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore) e sia a quelli non obbligatori. In merito, poi, alle modalità di esercizio del diritto di consultazione l'art. 2476 c.c. precisa che il singolo socio può anche farsi assistere o delegare un professionista di fiducia. L'art. 2409-bis del c.c., come riformulato dal Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39 che disciplina l'attività di revisione legale, prevede che la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore o da una società di revisione. L'attribuzione della revisione legale al collegio sindacale, con la nuova normativa in vigore dal 7 aprile 2010, è ammessa per tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli tenuti alla redazione del bilancio consolidato. L'art. 14 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39, al pari dell'art. 2409-ter c.c. che risulta abrogato a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina, prevede tra l'altro che il revisore legale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili non facendo più riferimento "alla periodicità almeno trimestrale" prevista dalla previgente normativa di cui art. 2409-ter. <br>
(Carmela Varasano - IPSOA Impresa - 07/06/2012)

<b>Trasformazione di un consorzio con attività esterna in società consortile</b>

<b>Domanda</b><br>
<i>Un consorzio con attività esterna vuole trasformarsi in società consortile. Qual è il quorum deliberativo richiesto? La maggioranza assoluta dei consorziati (art. 2500-octies, comma 2 del c.c.) oppure, ai sensi dello statuto in I convocazione, il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorziati e in II convocazione il voto favorevole della maggioranza dei consorziati?</i><br><br>


<b>Risposta</b><br>
La riforma societaria del 2003 (DLgs 6/2003) ha modificato i criteri della trasformazione.<br>
In passato essa era consentita - salvo alcune testuali eccezioni - solo tra tipi societari aventi medesima causa (lucrativa,mutualistica,consortile).<br>
Oggi, invece, tale limite è superato ed accanto alle trasformazioni c.d.omogenee (stessa causa) di cui agli artt. 2500-ter e 2500-sexies, sono previste le trasformazioni c.d.eterogenee (oltre la causa) di cui agli artt. 2500-septies e 2500-octies.<br>
Tali ultime norme consentono che le spa, srl, (e le coop. ex art. 2545 deciec c.c.) possano trasformarsi, fra l'altro, in consorzi, società consortili, fondazioni, etc e viceversa.<br>
Per un verso, quindi, sembrerebbe che la trasformazione che ci occupa sia un "minus" rispetto alla cd trasformazione eterogenea, in quanto tra entità con medesima causa (consortile), dall'altro, invece, sembra essere tale trasformazione ben più invasiva delle trasformazioni eterogenee, e come tale non contemplata, perchè non voluta, nel testo degli artt.2500 septies ed octies che, invece,<br>
- prevedono la trasformazione da consorzi o da soc.consortili in srl/spa e viceversa;<br>
- NON prevedono la trasformazione tra consorzi e società consortili e viceversa.<br>
Con la conseguenza<br>
- per un verso (laddove fosse "invasiva") dell'inammissibilità della trasformazione, in quanto la tipicità dei casi contemplati non consentirebbe l'inclusione di essa fra le ipotesi previste;<br>
- per verso opposto (laddove fosse un "minus") dell'ammissibilità della trasformazione, sostenendosi che, essendovi lo stesso ceppo causale, nulla doveva dirsi; ma si potrebbe obiettare che la medesima causa consentiva la trasformazione nell'ambito di tipi societari non fra un ente non societario ed un ente societario.<br><br>
Il legislatore del 2003, complicando ulteriormente il tema, ha, improvvidamente, presupposto che le società consortili non rientrassero nei tipi dei Capi V,VI,VII( e perciò ha previsto la trasformazione delle società consortili in società di capitali), laddove invece l'art. 2615-ter le fa rientrare.<br>
In forza di tale ultimo assunto dovremmo far rientrare la nostra fattispecie nel 2500-octies. Ma, anche laddove, per quanto esposto, ritenessimo le trasformazione eterogenea non rientrare in tale norma, ma essere atipica, proprio in quanto non prevista da detta norma (che fra l'altro non prevede neppure la trasformazione da o in società di persone), dovremmo ritenerla ammissibile perchè non violerebbe gli unici due principi che sul tema vuolsi sia meritevoli di tutela: i principi cioè sia del diritto individuale del socio al mantenimento dello scopo sia del diritto alla tutela dei creditori che hanno fatto affidamento in un contesto precostituito di responsabilità dell'ente e dei membri.<br>
Da tale ultimo assunto consegue:<br>
- Unanimità non necessita in quanto nel ns caso lo scopo non muta;<br>
- Efficacia sospesa per 60 giorni ex art. 2500-nonies.<br>

Secondo statuto (art. 16 sub d) la competenza residuale ("qualsiasi altro argomento") è dell' assemblea straordinaria con le maggioranza di cui all'ultimo comma.<br>
Secondo art. 2500-octies: maggioranza assoluta.<br>

Ritenendo che il 2500-octies non faccia che riportare il testo del 2606 c.c. in tema di consorzi e che in tema di consorzi le previsioni ex lege scattano solo in assenza dei patti consortili (artt.2606 e 2607 c.c.) riteniamo applicabile l'art.16 dello statuto.<br>
Secondo il principio di tutela e garanzia del patrimonio verso i terzi nelle società di capitali (spa/srl sia con scopo lucrativo sia consortile per il rinvio del 2615 ter) di cui agli artt.2465 e 2343 c.c. sia in sede di costituzione che di successivo conferimento il patrimonio deve essere valutato a termini di tali norme. Ritengo quindi necessaria tale preventiva relazione.<br>
(Salvatore Giordano - IPSOA Esperto - 11/06/2012)

<b><i>Quali sono le procedure ed i termini per il deposito del bilancio? Negli anni bisestili l'approvazione va eseguita al più tardi il 29 aprile?</b></i>

Il procedimento relativo al bilancio si conclude con la sua pubblicazione. L'art. 2435 co. 1 c.c. impone agli amministratori di depositare presso l'Ufficio del Registro delle imprese:<br>
- una copia del bilancio;<br>
- le relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c.;<br>
- il verbale di approvazione dell'assemblea (o del Consiglio di sorveglianza);<br>
- l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero di azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime (art. 2435 co. 2 primo periodo c.c.).<br><br>

Il deposito dell'elenco dei soci è previsto per le sole società per azioni non quotate. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente (art. 2435 co. 2 secondo periodo c.c.).<br><br>

L'art. 16 co. 12-septies del DL 29.11.2008 n. 185, inserito in sede di conversione in L. 28.1.2009 n. 2, ha eliminato il libro soci dal novero dei libri sociali obbligatori nelle srl. È, infatti, stato abrogato il n. 1 dell'art. 2478 co. 1 c.c.<br>
L'abrogazione del libro soci ha inciso sull'art. 2478-bis co. 2 c.c., ai sensi del quale, entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio, dovevano essere depositati presso il Registro delle imprese:<br>
- copia del bilancio approvato;<br>
- l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
<br>L'art. 16 co. 12-octies del DL 185/2008, inserito in sede di conversione in legge, infatti, ha modificato l'art. 2478-bis co. 2 c.c., <b>imponendo il solo deposito di copia del bilancio approvato</b>.<br><br>

La rubrica dell'art. 2435 c.c. parla di "Pubblicazione del bilancio"; ciò potrebbe far pensare alla necessità di procedere all'"iscrizione" dello stesso. Il bilancio, tuttavia, deve essere semplicemente "depositato" presso il Registro delle imprese.<br>
Coerente con questa soluzione appare la funzione che si riconosce alla pubblicità del bilancio. Attraverso essa, infatti, non si vuole rendere opponibile il bilancio ai terzi (effetto connesso all'iscrizione), ma realizzare uno scopo meramente conoscitivo proprio della pubblicità-notizia (che si ottiene con il deposito), consentendo a tutti gli interessati di esaminarlo e di trarre le conclusioni sui rapporti da instaurare o da proseguire con la società.<br><br>

Il deposito del bilanci e degli allegati deve essere effettuato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio (art. 2435 co. 1 c.c.).<br>
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.P.R. 14.12.99, n. 558 la presentazione delle domande al Registro delle imprese, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.<br>
Di conseguenza, ove il termine di trenta giorni per il deposito dovesse scadere di sabato o di domenica, si può provvedere allo stesso il primo giorno lavorativo successivo. Ciò vale anche in caso di deposito con modalità telematica.<br><br>

Negli anni bisestili, se l'approvazione (ultimo giorno dei 120 concessi) dovesse essere il 29 aprile, il deposito va eseguito entro il 29 maggio.<br>
(Salvatore Giordano - IPSOA Esperto - 19/10/2012)

<b>Trasformazione di società a responsabilità limitata semplificata in Srl ordinaria</b>

<b>Domanda</b><br>
<i></b>Con riferimento alla nuova società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'articolo 2463 bis, del codice civile, si chiede se l'assemblea possa deliberare la trasformazione della stessa in una s.r.l. ordinaria e se sì quale sia la procedura da adottare</i></b><br><br>

<b>Risposta</b><br>
Il nuovo modello di società a responsabilità limitata semplificata, introdotto dall'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. dalla legge n. 27/2012, è disciplinato nel codice civile dal solo articolo 2463 bis, che ne regola le condizioni di costituzione e quelle di funzionamento.<br>
L'assemblea dei soci di s.r.l. semplificate può legittimamente deliberare, mantenendo la propria forma giuridica originaria, tutte le modificazioni dell'atto costitutivo che siano compatibili con l'insieme delle regole e dei limiti che caratterizzano l'uno o l'altro sotto-tipo. Siffatte modificazioni sono assoggettate alla medesima disciplina delle modificazioni dell'atto costitutivo delle s.r.l. ordinarie.<br>
Inoltre, anche in virtù di quanto concluso dalla Commissione Società, del Consiglio Notarile di Milano, nella massima n. 132, pubblicata il 5 marzo 2013, si reputa ammissibile anche l'adozione di modificazioni statutarie che comportino il passaggio da un sotto-tipo all'altro (da s.r.l. semplificata e viceversa).<br>
A tal fine è, però, necessario che:<br>
(i) l'atto costitutivo (o lo statuto, ove sussistente) risultante da siffatte modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione;<br>
(ii) siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci, richiesti dalla legge in sede di costituzione del modello di destinazione.<br><br>
Il passaggio da s.r.l. semplificata alla forma di s.r.l. ordinaria richiede, inoltre, necessariamente il contestuale aumento del capitale sociale sino a un ammontare di almeno euro 10.000 - a titolo gratuito o a pagamento - con modalità analoghe a quanto avviene in caso di trasformazione di una s.r.l. (con capitale inferiore a euro 120.000) in s.p.a., senza che a tal fine risulti necessario accertare il valore del patrimonio sociale mediante una relazione di stima.<br>
Per completezza espositiva, si ricorda, infine, che nel caso inverso, ossia di passaggio da s.r.l. ordinaria a s.r.l. semplificata, è d'altro canto necessario ridurre il capitale sociale a un importo inferiore a euro 10.000.<br>
Ne consegue che il passaggio al sotto-tipo prescelto può essere deliberato:<br>
i) con efficacia immediata (salva l'iscrizione nel registro delle imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi dell'art. 2482 ter c.c.;<br>
ii) con efficacia subordinata al decorso del termine di novanta giorni di cui all'art. 2482, comma 2, c.c. (e alle altre condizioni ivi previste), qualora alla riduzione del capitale sociale risulti applicabile la disciplina dettata dal citato art. 2482 c.c.<br>
(Massimo Gabelli - Esperto IPSOA)



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