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Registro Imprese

<b>Sulla competenza a disporre la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese</b>

<b>Domanda</b><br>
<i>L'art. 2490 C.C. - nel testo novellato dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - prevede che le società di capitali in liquidazione che non hanno depositato il bilancio di esercizio negli ultimi tre anni vengano cancellate d'ufficio.<br />
Si chiede, pertanto, di conoscere di chi è la competenza a disporre la cancellazione.<br />
Il Conservatore o il Giudice del R.I.?
Lo scrivente propende per il Giudice considerato che l'' ordinamento giuridico <br />
( art. 2190 e 2191 C.C.- D.P.R. n. 247/2004) affida sempre la competenza al Giudice e non sembra che il citato art. 2490 possa costituire norma speciale .<br /></i>
Dott. Vincenzo Casiglia <br><br>

<b>Risposta</b><br>
Non esistono deroghe in materia, pertanto <b>la competenza a disporre la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di una qualsiasi impresa, sia essa costituita sotto forma di impresa individuale che sotto forma di società di qualsiasi tipo, rimane in capo esclusivamente al Giudice del Registro</b>.<br>

<b>Trasformazione societaria e contenuto della relazione illustrativa</b>

<b>Domanda</b><br>
<i>Si intende proporre la trasformazione di una S.r.l. in una SAS. L'Amministratore unico quali informazioni deve rendere nella relazione illustrativa? La relazione deve essere depositata presso il registro delle imprese? </i><br><br>

<b>Risposta</b><br>
L'art. 2500-sexies, comma 2, del Codice civile prevede che gli amministratori redigano una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione di una società di capitali in società di persone.<br>
Si può ritenere che, anche in analogia ad altre relazioni illustrative di altre operazioni straordinarie (per esempio in caso di fusione ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice civile), le motivazioni debbano riguardare le giustificazioni della proposta operazione sotto il profilo giuridico e anche economico. <br>
Queste motivazioni debbono essere adeguatamente contestualizzate rispetto alla concreta situazione della società: per esempio la riduzione dei costi amministrativi (redazione e deposito bilancio ad esempio) in relazione ad una attività economica ridotta. Come pure potrebbero incidere inefficienze connesse al contesto normativo: ad esempio penalizzazioni fiscali in capo alla società (ad esempio quanto agli interessi passivi deducibili).<br>
Quanto agli effetti, si ritiene che l'amministratore unico debba dare contezza ai soci delle conseguenze della trasformazione, specie sotto il profilo della responsabilità personale che alcuni (accomandatari) andranno ad assumere anche per obbligazioni sorte prima della trasformazione stessa. <br>
Peraltro si evidenzia che mentre la trasformazione può essere approvata a maggioranza, se del caso qualificata, in base allo statuto, i soci destinati ad assumere una responsabilità illimitata (accomandatari della SAS) debbono esprime il proprio personale consenso, che condiziona l'efficacia della trasformazione.<br>
Quanto alla pubblicità di tale relazione illustrativa della trasformazione, la norma ne prevede esclusivamente il deposito presso la sede sociale durante i trenta giorni precedenti la data dell'assemblea convocata per deliberare in merito. <br>
La relazione <b>non deve invece essere depositata presso il Registro delle imprese</b>, e non è pertanto noto conoscibile dai terzi. <br>
Essendo solo i soci i destinatari della relazione illustrativa, si può ritenere che i soci - ma solo all'unanimità - possano sia ridurre il termine di deposito presso la sede sociale sotto la soglia legale dei trenta giorni, sia dispensare tout court l'organo amministrativo dalla stessa redazione del documento.<br>
(di <i>Massimo Gabelli</i> - Tratto da: Esperto Società - Casi e Soluzioni)



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