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AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO – APR – DRONI





AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO - APR

1. Aeromobili a Pilotaggio Remoto

Un aeromobile a pilotaggio remoto o APR, comunemente noto come drone, è un velivolo caratterizzato dall'assenza del pilota umano a bordo.
Il suo volo è controllato dal computer a bordo del velivolo, sotto il controllo remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in un altro veicolo.
L'inclusione del termine aeromobile sottolinea che, indipendentemente dalla posizione del pilota e/o dell'equipaggio di volo, le operazioni devono rispettare le stesse regole e le procedure degli aerei con pilota ed equipaggio di volo a bordo.
Il loro utilizzo è ormai consolidato per usi militari e crescente anche per applicazioni civili, ad esempio in operazioni di prevenzione e intervento in emergenza incendi, per usi di sicurezza non militari, per sorveglianza di oleodotti, con finalità di telerilevamento e ricerca e, più in generale, in tutti i casi in cui tali sistemi possano consentire l'esecuzione di missioni di vario tipo, spesso con costi minori rispetto ai velivoli tradizionali.

Sono noti anche attraverso altri acronimi, molti dei quali di derivazione anglosassone: oltre a RPA (Remotely piloted aircraft) possono essere indicati come UAV (Unmanned aerial vehicle), RPV (Remotely piloted vehicle), ROA (Remotely operated aircraft) o UVS (Unmanned vehicle system), ecc.


2. 16 DICEMBRE 2013 – Il regolamento ENAC – In vigore dal 30 aprile 2014

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), con delibera del 16 dicembre 1993, n. 42/2013, ha stabilito un regolamento sui “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” (i cosiddetti APR, che comunemente vengono anche chiamati “Droni”).
L'ENAC è ad oggi una delle prime autorità ad aver pubblicato una normativa per le operazioni con questa tipologia di aeromobili. Non esiste ancora, infatti, un unico standard di riferimento europeo, e l'ICAO (International Civil Aviation Organization) è impegnata a sviluppare le modifiche agli Annessi per ricomprendere nella loro applicabilità anche questi mezzi.
Il regolamento viene incontro alle esigenze espresse da costruttori e operatori del settore di avere un quadro regolamentare di riferimento in grado di garantire uno sviluppo ordinato e in sicurezza di questa nuova realtà.

Con disposizione del Direttore Generale dell'ENAC del 12 febbraio 2014, la data di entrata in vigore di tale Regolamento è stata posticipata dal 14 febbraio 2014 al 30 Aprile 2014.

Il Regolamento, distingue due tipologie di “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”:
- Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), mezzi impiegati o destinati all'impiego in operazioni specializzate o in attività sperimentali;
- Aeromodelli, mezzi impiegati esclusivamente per scopi ricreazionali e sportivi e che non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione.

Al fine di determinare i requisiti da soddisfare per operare e le diverse modalità di accesso allo spazio aereo, il Regolamento suddivide i Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto in due categorie di peso:
- inferiore a 25 kg;
- uguale o maggiore a 25 kg
.

I SAPR possono essere impiegati in operazioni specializzate non critiche o critiche .
Le operazioni di volo non critiche sono tipicamente quelle condotte in uno scenario operativo nel quale, in caso di malfunzionamenti, non si prevedono ragionevolmente danni a terzi.
Il sorvolo di aree congestionate o di infrastrutture industriali costituiscono, invece, operazioni critiche.
La capacità dell’operatore del SAPR a rispettare gli obblighi derivanti dal presente Regolamento viene attestata dall’ENAC mediante una autorizzazione nei casi di operazioni di volo critiche. Nei casi di operazioni di volo non critiche, tale capacità viene dichiarata dall’operatore secondo le modalità previste nel Regolamento.

Per i SAPR di massa massima al decollo inferiore a 25 kg e utilizzati in operazioni non critiche, l’operatore deve attestare nella dichiarazione da presentare all’ENAC (autocertificazione) che il pilota è qualificato al pilotaggio del sistema, in quanto ha le necessarie conoscenze delle Regole dell’Aria, le competenze per condurre il sistema ed idoneità psicofisica.
Per i SAPR di massa massima al decollo uguale o superiore ai 25 kg, invece, la qualificazione del pilota da parte dell’operatore è soggetta a riconoscimento da parte dell’ENAC che verifica l’adeguatezza dei titoli, l’esperienza eventualmente posseduta e l’adeguatezza dell’addestramento effettuato.
I SAPR con massa massima al decollo uguale o maggiore ai 25 kg, che effettuano attività all’interno dello spazio aereo italiano, sono registrati dall’ENAC mediante iscrizione nel Registro degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto.

L’abilitazione alla navigazione è attestata dal rilascio di un Permesso di Volo al SAPR, o da un Certificato di Navigabilità Ristretto nel caso di SAPR in possesso di un Certificato di Tipo Ristretto.
Il pilota del SAPR dovrà:
- avere un’età minima di 18 anni;
- avere conoscenza delle regole dell’aria applicabili, che può essere asseverata dal possesso di una licenza di volo civile o di un attestato di volo sportivo;
- seguire un programma di addestramento per lo specifico SAPR;
- essere in possesso e in corso di validità del certificato medico di seconda classe;
- aver stipulato un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi.


3. 16 MARZO 2015 – Modifiche al regolamento ENAC

ENAC, con una disposizione del Direttore Generale del 16 marzo 2015, Prot. 8/DG, ha apportato modifiche al regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto", adottato con Deliberazione n. 42/2013 del 16 dicembre 2013, prevedendo che l'attività sperimentale propedeutica alla presentazione della richiesta di autorizzazione o della dichiarazione per operazioni specializzate potrà essere svolta senza preventiva comunicazione all'ENAC, fermo restando che sia svolta secondo i requisiti del Regolamento stesso con le variazioni di cui alla pertinente Disposizione del 16 marzo 2015.
Non si provvederà, pertanto, ad ulteriori inserimenti di Dichiarazioni di Rispondenza al Regolamento ENAC per attività sperimentale propedeutica alla presentazione della richiesta di autorizzazione o della dichiarazione per operazioni specializzate nell'Elenco delle Dichiarazioni rese dagli Operatori SAPR ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 attualmente su questo sito.
Le Dichiarazioni di Rispondenza al Regolamento ENAC per attività sperimentale propedeutica alla presentazione della richiesta di autorizzazione o della dichiarazione per operazioni specializzate pervenute prima del 16 marzo 2015 non ancora pubblicate saranno esclusivamente archiviate senza ulteriore informazione da parte dell'ENAC al richiedente.


4. 30 APRILE 2015 – Circolare del Ministero dell’Interno – Vademecum e Prontuario per le infrazioni

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, con la circolare 30 aprile 2015, Prot. 555/OP/0001369/2012/2, dopo aver rilevato che il Regolamento tecnico (peraltro in fase di aggiornamento) adottato dall’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC) con Deliberazione n. 42/2013 del 16 dicembre 2013 (che contiene le linee guida relative alle procedure in materia dei permessi di volo rilasciati a cura dell’Ente stesso), “non è prevista alcuna comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, né tanto meno la richiesta di un parere” e che lo stesso tralasci l’aspetto dell’uso illecito delle apparecchiature in questione “non contemplando un relativo sistema sanzionatorio”, ha ravvisato la necessità di istituire, presso il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, un “Tavolo tecnico interforze e interdisciplinare” per la disanima degli aspetti regolamentatori ed autorizzatori per l’uso dei “Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – SAPR e degli aeromobili”.
Ricordiamo che tale regolamento, dopo un primo rinvio, è entrato in vigore il 30 aprile 2014.

Un approfondita analisi di settore, ha consentito di redigere:
1) un Vademecum, che riporta gli elementi fondamentali per una corretta classificazione dei veicoli e contiene indicazioni di carattere procedurale per l’accertamento del possesso dei requisiti personali indispensabili per l’utilizzo del mezzo;
2) un Prontuario per le infrazioni, destinato agli Operatori di Polizia nell’espletamento delle attività d’istituto, con lo scopo di facilitare, nel caso di violazioni, l’applicazione delle relative sanzioni mutuate dalle norme vigenti.

Nel prosieguo dei lavori, il Tavolo tecnico dovrà individuare tipiche condotte di volo per graduarne la pericolosità ed associare ad esse l’opportuno regime autorizzatorio di P.S., procedendo anche all’esame tecnico giuridico ed all’eventuali qualificazione di nuove fattispecie sanzionatorie.


5. 16 LUGLIO 2015 - Arriva la “seconda edizione” del Regolamento ENAC sui droni - Nuove regole in vigore dal 14 settembre 2015

L’Italia è stata tra i primi paesi al mondo a regolamentare in dettaglio l’utilizzo dei droni per usi civili. L’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), ha infatti emanato un regolamento – adottato con delibera del 16 dicembre 1993, n. 42/2013 ed entrato in vigore il 30 aprile 2014 – che disciplina non solo l’uso dei droni per scopi commerciali, ma anche per scopi ricreativi, ponendo norme specifiche per gli aeromodelli, che possono essere utilizzati soltanto per scopi ricreativi o sportivi.
Il settore dei droni, come emerso anche in sede di Commissione europea (comunicazione 8 aprile 2014), è in enorme sviluppo e ha forti ricadute sulla ricerca, innovazione e occupazione e pone molteplici sfide al sistema regolatorio.
Il nuovo regolamento – adottato con Disposizione n. 32/DG del 16 luglio 2015 e pubblicato sul sito istituzionale dell’ENAC il 17 luglio 2015- è finalizzato a contemperare le necessarie garanzie di sicurezza dei cittadini sorvolati e le certezze di uso di tali mezzi per gli operatori che intendono farne uso.
Il testo del Regolamento viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi scaricare il testo della relazione introduttiva al Regolamento, clicca QUI.


5.1. Le principali novità introdotte con il nuovo regolamento

1. Requisiti generali per l’impiego dei SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto)

1. Il SAPR deve essere identificato attraverso l’apposizione sul mezzo aereo di una targhetta riportante i dati identificativi del sistema e dell’operatore. Tale targhetta deve essere installata anche sulla stazione di terra.
2. A far data dal 1 luglio 2016, in aggiunta alla targhetta di cui sopra, il SAPR deve essere dotato di un dispositivo elettronico di identificazione che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’APR ed il proprietario/operatore e dei dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi.
Le caratteristiche del sistema sono fissate dall’ENAC.
3. Tutti i SAPR devono essere dotati di un Manuale di Volo o documento equivalente (art. 8, commi 1, 2 e 3).

2. Attività di ricerca e di sviluppo

Tra le principali modifiche vi è l’introduzione di una nuova tipologia di utilizzo, l’attività di ricerca e sviluppo, definita come “attività di ricerca pura o finalizzata alla verifica di determinate concezioni di progetto del SAPR stesso o di nuovi equipaggiamenti, nuove installazioni, tecniche di impiego od usi” .
Quest’attività è soggetta ad autorizzazione ENAC (art. 8, comma 10).
I droni potranno poi essere utilizzati anche per il trasporto di merci pericolose, sempre previa autorizzazione ENAC.

3. Cambiano le operazioni specializzate

Le operazioni specializzate non critiche, ossia quelle che possono essere effettuate previa dichiarazione, sono significativamente ampliate.
Il divieto di sorvolo, oltre alle aree congestionate, assembramenti di persone e agglomerati urbani, si aggiunge per le “infrastrutture sensibili”.
Nel precedente regolamento invece si parlava di “infrastrutture” in genere, e di “linee e stazioni ferroviaria, autostrade e impianti industriali” (art. 9).

4. “Minidroni” e “microdroni”

Una delle più significative innovazioni introdotte nella seconda edizione del regolamento è quella legata agli APR con massa operativa al decollo minore o uguale a 2 chilogrammi ( “minidroni” ).
I droni “inoffensivi” sotto i 2 kg possono svolgere operazioni di volo anche in agglomerati urbani, considerate sempre operazioni non critiche, previa dichiarazione dell’operatore (e non autorizzazione) e sempre che si tratti di droni che abbiano caratteristiche di inoffensività, accertate da ENAC o da altro soggetto autorizzato.
Permane però il divieto assoluto di sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone.
Per condurre questi droni è sufficiente la presenza di un pilota dotato di attestato, che assume anche le funzioni (e le responsabilità) dell’operatore, senza necessariamente i requisiti organizzativi.

Ancora maggior libertà è concessa ai “microdroni” , di massa al decollo minore o uguale a 0,3 chilogrammi, e con una velocità massima minore o uguale a 60 chilometri all’ora.
Fermo restando il divieto di sorvolo di assembramenti, le operazioni sono considerate non critiche in tutti gli scenari, e non è neanche richiesto l’attestato di pilota anche se, naturalmente, devono essere rispettate le regole di navigazione. Anche in questi casi occorre sempre far precedere le operazioni dalla dichiarazione all’ENAC.
Si aprono quindi interessantissimi scenari per l’uso in aree urbane (ad esempio per scopi giornalistici): bisogna però ricordare che anche se le operazioni sono lecite sotto il profilo della sicurezza della navigazione, rimangono fermi tutti i limiti in materia di trattamento di dati personali e di interferenze illecite nella vita privata.

5. Piloti e centri di addestramento APR

La seconda edizione contiene significative novità anche per i piloti. Si distingue infatti tra “attestato di pilota” e “licenza di pilota” : il primo per condurre gli APR di massa inferiore a 25 kg in condizioni VLOS (Visual Line of Sight), per il cui rilascio occorre una certificazione medica, la frequenza di un corso di formazione, un programma di addestramento e un esame pratico presso un centro di Addestramento APR approvato dall’ENAC (art. 21); il secondo necessario per le operazioni BLOS (Beyond Line Of Sight), o per gli APR di massa uguale o superiore a 25 kg, rilasciato secondo le procedure in uso per le altre licenze per il personale di volo (art. 22).
Viene inoltre inserito l’art. 23, interamente dedicato alla disciplina dei “Centri di addestramento APR”.
I Centri di Addestramento APR sono approvati dall’ENAC e forniscono sia la formazione teorica che l’addestramento pratico. Essi devono essere dotati di idonea organizzazione e disporre di adeguate procedure, materiale didattico e mezzi per l’addestramento, uno o più Istruttori e almeno un Esaminatore, riconosciuto dall’ENAC, per la conduzione di prove pratiche finalizzate al rilascio ed al rinnovo degli Attestati di pilota di APR.

6. Regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo

Il nuovo articolo 24 regola le operazioni in VLOS (visual line of sight).
1. Nelle operazioni in VLOS, il pilota deve essere in grado di mantenere il contatto visivo diretto con l’APR, in maniera tale da monitorarne il profilo di volo nei riguardi di altri aeromobili, persone, imbarcazioni, veicoli e infrastrutture allo scopo di evitare le collisioni.
2. Le operazioni in VLOS sono consentite fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 500 metri e fino ad un altezza massima di 150 metri e devono essere condotte in modo sicuro e senza arrecare danni a terzi.
Si tratta di limiti molto più elevati rispetto a prima. Tra l’altro, possono essere autorizzate dall’ENAC distanze e altezze superiori, previa presentazione di adeguata valutazione del rischio.

Permane, ovviamente, il divieto di effettuare operazioni all’interno delle ATZ (aerodrome traffic zone) di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio, e a una distanza inferiore a 5 chilometri dall’aeroporto stesso (prima erano 8), a meno che non sia istituita una ATZ a protezione delle operazioni di volo, e fatte salve espresse procedure pubblicate dall’ENAC(art. 24, comma 4).
Non si può poi operare all’interno delle zone regolamentate attive e delle zone proibite, riportate in AIP (Aeronautical Information Publication).

Un grande ampliamento dell’ambito operativo è reso possibile dall’art. 24, comma 5, che consente di volare all’interno delle CTR (Control zone – spazio aereo controllato in corrispondenza degli aerodromi), pur ponendo una serie di limiti, in quanto nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio, e fino a 15 chilometri, il limite di altezza per le operazioni è ridotto a 30 metri.

Permane il limite, per le operazioni specializzate non critiche, della distanza di almeno 150 metri dalle aree congestionate e di 50 metri dalle persone (escluse quelle sotto il controllo diretto dell’operatore SAPR) (art. 27, comma 3).

Anche le operazioni critiche (che richiedono sempre espressa autorizzazione) vengono riviste, con un’apertura sostanziale al volo in aree urbane, sia pure adottando sistemi che garantiscano un “accettabile livello di sicurezza” , i cui requisiti sono delineati nell’art. 10.

Rimane un limite generale: il divieto di sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone, divieto che si applica addirittura anche alle operazioni condotte in spazi indoor (art. 10, comma 8).

Il Regolamento stabilisce, infine, che i droni debbano sempre “dare la precedenza” in caso di traffico interferente di un altro aeromobile, portandosi a terra o a un’altezza di sicurezza massima di 25 metri (art. 27, comma 1).

7. Sanzioni

È finalmente presente, all’art. 30, il richiamo espresso ad una norma sanzionatoria del Codice della navigazione: l’art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia) per le ipotesi di effettuazione di operazioni specializzate con l’uso di SAPR in carenza dell’autorizzazione dell’ENAC per operazioni critiche o della dichiarazione da parte dell’operatore per operazioni non critiche, ovvero per l’inosservanza delle norme di sicurezza nel corso delle operazioni. La sanzione amministrativa prevista va da 1.032,00 a 6.197,00 euro.
In realtà, le sanzioni applicabili non si limitano al solo art. 1174 del Codice della navigazione ma riguardano anche altre fattispecie, sia attinenti alla navigazione aerea, che al codice della privacy e al codice penale.

8. Decorrenza e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito internet dell’Ente (avvenuta il 17 luglio 2015 e quindi dal 14 settembre 2015), ad eccezione delle seguenti disposizioni:
a) utilizzo del sito web ENAC per il deposito delle dichiarazioni di cui all’art. 9 comma 2 e per la notifica degli attestati di cui all’art. 23 comma 3 a far data dal 1 gennaio 2016;
b) obbligo dell’attestato di cui all’art. 21, a far data dal 1 aprile 2016. Le qualificazioni dei piloti già rilasciate mantengono la loro validità fino al 1 ottobre 2016 e possono essere convertite a far data dal 1 aprile 2016;
c) le autorizzazioni dei Centri di Addestramento APR, rilasciati sulla base dell’Edizione 1 del Regolamento, mantengono la loro validità fino al 1 aprile 2016. Decorso tale periodo decadono di validità
.

2. Le autorizzazioni per l’impiego di SAPR rilasciate dall’ENAC agli operatori e le dichiarazioni rese in base all’Edizione 1 del Regolamento decadono di validità dal 1 luglio 2016. Entro il predetto termine, le suddette autorizzazioni devono essere convertite in accordo ai nuovi requisiti.
A far data dal 1 gennaio 2016, le dichiarazioni devono essere confermate tramite inserimento nel data base ENAC.


6. 21 DICEMBRE 2015 - Primo emendamento al Regolamento ENAC sui droni

L'ENAC, con Deliberazione del Consiglio di Ammnistrazione n. 44/2015 del 21 dicembre 2015, ha approvato l'Emendamento n. 1 al Regolamento del 16 luglio 2015, disponendo che l’Art. 37 del Regolamento “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”.
Il testo del regolamento nella sua redazione aggiornata viene riportato nei Riferimenti normativi.

Con Lettera del 29 dicembre 2015, Prot. 136156/CRT, la Direzione Centrale - regolazione tecnica ha illustrato le novità introdotte dall'Emendamento.
Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC - si legge nel comunicato - ha adottato nella seduta del 21 dicembre 2015 l'Emendamento 1 alla Ed.2 del Regolamento "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" per adeguare in tempi brevi alcuni requisiti alle esigenze prospettate dall'Aeronautica Militare e per un primo allineamento agli orientamenti che si stanno consolidando a livello europeo.
Ulteriori adeguamenti potranno intervenire a seguito degli approfondimenti in corso sulla Opinion recentemente emessa dall'EASA, tendente a fornire agli Stati Membri un quadro armonizzato di rifèrimento regolamentare per l'adozione delle normative nazionali.
A tale scopo si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte ai requisiti inerenti:
- le operazioni nei CTR,
- le operazioni di notte,
- le caratteristiche degli APR<300g,
- il regime sanzionatorio.

1) Nei CTR (Controlled Traffic Region) la quota per i SAPR è fissata in 70 metri, altezza che l’Authority definisce “Compatible con le necessità dell’aviazione civile e militare”, e se servono quote maggiori si può fare, ma solo con l’autorizzazione.
2) Le operazioni VLOS (volo a vista) possono essere fatte solo di giorno. Il volo notturno non è vietato, ma deve essere autorizzato e presto dovrebbero arrivare le linee guida per le operazioni in VLOS di notte.
Dunque, obbligo di effettuare voli a vista (VLOS) soltanto di giorno, ad un’altezza massima di 150 metri e ad una distanza massima orizzontale di 500 metri (salvo deroghe concordate).
E' comunque intenzione dell'ENAC stabilire apposite regole per l'effettuazione di operazioni in VLOS di notte, ponendo in essere le usuali procedure di concertazione con l'Aeronautica Militare, in accordo ai concetti di uso flessibile dello spazio aereo, e di consultazione pubblica degli stakeholders, incluse le associazioni di categoria. Come negli altri casi gli operatori che intendono svolgere attività in condizioni VLOS di notte, nelle more della definizione degli appositi requisiti, potranno farne espressa richiesta aIl'ENAC.
3) L’emendamento in esame ha anche approfondito le caratteristiche degli APR con peso inferiore ai 300g, difatti nella recente Opinion emessa dall'EASA per fornire agli Stati membri un quadro armonizzato di regole da utilizzare nell'adozione di normative nazionali, è stato introdotto il concetto di APR inoffensivo, ed è stato fissato in 250g il limite di peso di questa categoria.
E' altresì previsto che tale limite di peso possa essere incrementato associando ad esso ulteriori limitazioni e condizioni quali limiti di velocità o materiali con caratteristiche di assorbimento di energia.
Per un iniziale allineamento a tali concetti, nell’attuale regolamento è stato mantenuto il peso di 300g con la previsione aggiuntiva di dispositivi di protezione delle parti rotanti. Tale scelta, secondo la stessa ENAC, necessita comunque di disposizioni attuative per gli APR il cui peso ricade tra 250g e 300g, e di una possibile integrazione nelle linee guida sulle caratteristiche di inoffensività attualmente in fase di consultazione pubblica.
4) L’emendamento è intervenuto anche sul regime sanzionatorio poiché sono stati riportati ulteriori articoli del Codice della Navigazione (artt. 1216, 1228, 1231) inerenti le sanzioni di fattispecie applicabili anche alle attività condotte con APR. Ma, come giustamente precisato dall’ENAC, la modifica del Regolamento non introduce alcuna innovazione in quanto strumento giuridicamente inadeguato a tale scopo. Le sanzioni in parola peraltro erano già attive e possono essere applicate ove se ne ravvisino gli estremi.


. 7. 1° APRILE 2016 - Dilazione dei termini di applicazione delle norme transitorie

L'ENAC, con Disposizione n. 29/DG del 1° aprile 2016, ha disposto una dilazione termini di applicazione delle norme transitorie provvedendo, di conseguenza, ad una modifica dell'art. 37 del regolamento come segue:
- comma 1b): obbligo dell’attestato di cui all’art. 21, a far data dal 1 giugno 2016. Le qualificazioni dei piloti già rilasciate mantengono la loro validità fino al 1 ottobre 2016 e possono essere convertite a far data dal 1 giugno 2016;
- comma 1c): le autorizzazioni dei Centri di Addestramento APR, rilasciati sulla base dell’Edizione 1 del Regolamento, mantengono la loro validità fino al 1 giugno 2016. Decorso tale periodo decadono di validità.

Questo il testo del nuovo articolo 37:
Art. 37 - Decorrenza e norme transitorie
1. Ferma restando la data di entrata in vigore dell’Edizione 2 del regolamento, già fissata al 16 settembre 2015, le modifiche e integrazioni introdotte con il presente Emendamento 1 entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito internet dell’Ente, ad eccezione delle seguenti disposizioni:
a) utilizzo del sito web ENAC (www.enac.gov.it) per il deposito delle dichiarazioni di cui all’art.9, comma 2 e per la notifica degli attestati di cui all’art. 23, comma 3 a far data dal 1 gennaio 2016;
b) obbligo dell’attestato di cui all’art. 21, a far data dal 1 aprile 2016. Le qualificazioni dei piloti già rilasciate mantengono la loro validità fino al 1 ottobre 2016 e possono essere convertite a far data dal 1 giugno 2016;
c) le autorizzazioni dei Centri di Addestramento APR, rilasciati sulla base dell’Edizione 1 del Regolamento, mantengono la loro validità fino al 1 aprile 2016. Decorso tale periodo decadono di validità.
2. Le autorizzazioni per l’impiego di SAPR rilasciate dall’ENAC agli operatori e le dichiarazioni rese in base all’Edizione 1 del Regolamento decadono di validità dal 1 luglio 2016. Entro il predetto termine, le suddette autorizzazioni devono essere convertite in accordo ai nuovi requisiti.
A far data dal 1 gennaio 2016, le dichiarazioni devono essere confermate tramite inserimento nel data base ENAC.


8. 22 DICEMBRE 2016 - Secondo emendamento al Regolamento ENAC sui droni

L'ENAC, con Deliberazione del Consiglio di Ammnistrazione n. 21/2016 del 22 dicembre 2016, ha approvato l'Emendamento n. 2 dell'Edizione n. 2 del Regolamento “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”.
L'emendamento 2 si è reso necessario, in particolare, per modificare la norma transitoria prevista dal comma 1, lett. b), dell' art. 37 "Decorrenza e norme transitorie".
Nel dettaglio, alla luce dell'elevato numero di domande di approvazione dei Centri di Addestramento che non avrebbe consentito la chiusura dei procedimenti nei tempi tali da rispettare la scadenza prevista, si è proceduto a differire al 30 giugno 2017 la validità delle qualificazioni dei piloti già rilasciate ai sensi della precedente edizione del Regolamento.
In aggiunta, si è colta l'occasione per ampliare il comma 2, dell'art. 29 "Comunicazioni di eventi e indagini", per individuare in ENAC il soggetto che ha la responsabilità di effettuare le indagini a seguito di incidenti e inconvenienti gravi per SAPR di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg.
Il testo del regolamento nella sua redazione aggiornata viene riportato nei Riferimenti normativi.


9. 24 MARZO 2017 - Secondo emendamento al Regolamento ENAC sui droni

L'ENAC, con Deliberazione del Consiglio di Ammnistrazione n. 15/2017 del 24 marzo 2017, ha approvato le modifiche all'art. 29 del regolamento "Mezzi aerei a pilotaggio remoto", edizione 2 - Emendamento 2, che risulta riformulato.


10. 28 MAGGIO 2018 - Quarto emendamento al Regolamento ENAC sui droni

L'ENAC, con Deliberazione del Consiglio di Ammnistrazione n. 14/2018 del 21 maggio 2018, ha approvato l'emendamento 4 dell'edizione 2 del Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto".


11. 11 NOVEMBRE 2019 - Approvata la terza edizione del Regolamento sui droni

L’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), ha approvato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 11 novembre 2019 la terza edizione del regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, alias i droni.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Per saperne di più e accedere al sito dell’ENAC, cliccate QUI.

. Per MODULISTICA predisposta dall’ENAC, cliccate QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. REGOLAMENTO (CE) N. 785/2004 del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

. REGOLAMENTO (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.

. REGOLAMENTO (UE) N. 285/2010 della Commissione del 6 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili

. ENAC – Regolamento 16 dicembre 2013 : Mezzi aerei a pilotaggio remoto.

. ENAC – Disposizione 4/DG del 14 febbraio 2014: Modifica dell'articolo 26 del Regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto".

. ENAC – Disposizione 8/DG del 16 marzo 2015: Modifica del Regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto".

. Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Circolare del 30 aprile 2015, Prot. 555/OP/0001369/2012/2: Aeromobili a Pilotaggio Remoto – Vademecum e Prontuario per le infrazioni.

. ENAC - MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO - Edizione n. 2 del 16 luglio 2015.

. ENAC - MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO - Edizione n. 2 del 16 luglio 2015 - Emendamento 1 del 21 dicembre 2015.

. ENAC - Lettera del 29 dicembre 2015, prot. 136156/CTR: Regolamento "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" - Chiarimenti.

. ENAC - Disposizione n. 29/DG del 1° aprile 2016: Regolamento “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” - Dilazione termini di applicazione delle norme transitorie

. ENAC - MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO - Edizione n. 2 del 16 luglio 2015 - Emendamento 2 dell'Edizione 2 del 22 dicembre 2016.

. ENAC - MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO - Edizione n. 3 del 24 marzo 2017 - Emendamento 3 dell'Edizione 2 del 16 luglio 2015.

. ENAC - MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO - Edizione n. 4 del 21 maggio 2018 - Emendamento 4 dell'Edizione 2 del 16 luglio 2015.

. ENAC - MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO - Edizione n. 3 del 11 novembre 2019.



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Pubblicato su: 2015-06-29 (2552 letture)

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