TuttoCamere.it FAQ (Frequently Asked Questions)
Categoria: Principale -> Commercio al dettaglio in sede fissa
Risposta | · L’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può costituire requisito professionale idoneo per esercitare l’attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso di prodotti alimentari? Tra i requisiti professionali necessari per poter esercitare l’attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari (espressamente stabiliti dall’art. 5 comma 5 del decreto “Bersani", n. 114/1998, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”) si parla di iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio per il commercio relativo ad uno dei gruppi merceologici alimentari previsti dal D. M. n. 375/1988 (regolamento di attuazione della legge 426/1971 sulla disciplina del commercio, entrambi abrogati), e precisamente: prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli e dolciumi (tabelle I, VI e VII), carni e prodotti ittici (tabelle II, III, IV e V), prodotti alimentari e non, venduti da supermercati (tabella VIII).
Pertanto, stante il tenore letterale della norma, l’iscrizione per la somministrazione di alimenti e bevande non può essere considerata come requisito professionale idoneo per poter svolgere il commercio all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari.
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| · L'esercizio dell'attività artigianale di produzione e vendita di pasta all'uovo, esercitata per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, può essere ritenuto requisito professionale valido per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari? Al quesito ha risposto il Ministero dell'industria, con Parere del 3 dicembre 1999, n. 530923, sostenendo che il tenore della disposizione di cui all'articolo 5, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 114/1998, facendo espressamente riferimento alle figure professionali e dipendenti alle quali applicare il riconoscimento del requisito, non consente una interpretazione estensiva.
La previsione di cui all'articolo 5, comma 5, lett. b) è finalizzata a garantire una idonea preparazione professionale ai futuri esercenti l'attività commerciale nel settore alimentare a tutela dell'esercizio dell'attività nello specifico settore, nonché a tutela del consumatore.
Le funzioni svolte nell'ambito della produzione e della manipolazione da parte degli artigiani iscritti all'Albo sono, invece, spesso limitate a determinate e specifiche tipologie di prodotti, senza che venga acquisita una qualificazione professionale non correlabile con tutti i prodotti appartenenti al settore alimentare.
Pertanto, secondo l’interpretazione del Ministero, non da tutti condivisa, l'esercizio dell'attività artigianale di produzione e vendita di pasta all'uovo, esercitata per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, non può essere ritenuto requisito professionale valido per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari.
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| · La variazione della denominazione o della ragione sociale di una società che esercita il commercio al dettaglio deve essere comunicata al Comune? Se si con quale modello? Il cambiamento della denominazione o della ragione sociale di una società che svolge attività commerciale non è soggetto ad alcuna comunicazione, in quanto il D. Lgs. n. 114/1998 non prescrive alcun obbligo di presentare al Comune, territorialmente competente, questo tipo di variazione. Per questo motivo, nei modelli di comunicazione al Comune non è stato previsto questo caso.
Gli attuali modelli (anche nella nuova versione approvata dalla Conferenza Stato-Regioni con deliberazione n. 344 del 12 ottobre 2000 – pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 294 del 18 dicembre 2000) prevedono, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, comma 1, D. Lgs. n. 114/1998, la comunicazione delle sole seguenti variazioni: il trasferimento di sede, l’ampliamento o la riduzione della superficie di vendita, la variazione del settore merceologico.
D'altra parte, bisogna anche far presente, che attualmente nessuna norma prevede che il Registro delle imprese, a cui viene obbligatoriamente comunicato questo tipo di variazioni, debba a sua volta comunicarle d’ufficio ai Comuni interessati.
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| · Nel caso di subingresso in un'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, per cessione o affitto di azienda, qual è la data di effettivo inizio dell'attività per il subentrante? L'art. 26, comma 5, che il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 prevede l'obbligo di comunicare al Comune, territorialmente competente, i casi di trasferimento della gestione o proprietà dell'esercizio commerciale, per atto tra vivi o mortis causa, nonché la cessazione relativa agli esercizi di cui agli artt. 7 (esercizi di vicinato), 8 (m3edie strutture di vendita) e 9 (grandi strutture di vendita).
Circa le modalità di adempimento di tale obbligo, la norma fa riferimento all'art. 7, comma 1 e 2, del decreto stesso. Il primo comma dell'art. 7 riguarda l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di vicinato, e prevede un termine di 30 giorni, dal momento del ricevimento della comunicazione, prima che il richiedente possa procedere all'apertura, al trasferimento o ampliamento dell'esercizio. Mentre il secondo comma del medesimo articolo riguarda il contenuto della comunicazione.
La Circolare MICA n. 3467/c del 28 maggio 1999 ha chiarito che i subingressi sia tra vivi che mortis causa vanno considerati come modificazioni meramente soggettive, mentre nessuna modificazione interviene con riguardo all'azienda commerciale. Quindi in tali casi non vi è alcuna nuova apertura. Ciò comporta che il riferimento all'art. 7, commi 1 e 2, vada fatto per le disposizioni applicabili alla fattispecie in esame ed in particolare l'art. 7, comma 1, si ritiene applicabile unicamente alla comunicazione al Comune senza necessità dell'attesa dei 30 giorni in quanto, trattandosi di subingresso nella medesima attività commerciale, l'attesa del suddetto termine contrasterebbe con evidenti ragioni di continuità economica.
Per quanto concerne la data di inizio attività, pertanto, si può concludere che potrà coincidere con la data di avvenuta comunicazione al Comune o comunque successiva alla stessa.
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| · Si chiede se il titolare di una propria autonoma attività commerciale possa essere contemporaneamente designato “preposto” in una società, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 114/1998? Il disposto di cui al comma 6, dell’articolo 5, del D. Lgs. n. 114/1998, nel quale si dispone che “In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale”, si riferisce al possesso del requisito professionale necessario ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio relativa al settore alimentare, pertanto, nel caso in cui l’attività commerciale sia imputabile ad una società, tale requisito deve essere posseduto dal legale rappresentante o da un’altra persona “specificamente preposta all’attività commerciale”.
Il Ministero delle attività produttive, a tale riguardo, ha più volte ribadito (si vedano: Circ. n. 3467/C del 28 maggio 1999; Parere n. 506389 del 10 maggio 2001) che tale persona deve essere designata con un apposito atto e che, in considerazione della specificità richiesta dalla disposizione, non si può consentire che un medesimo preposto sia nominato per più società.
Nel caso specifico, poi, essendo chiaro come la finalità della norma non sia solo quella di far sì che all’interno di una società vi sia una persona che possegga i requisiti previsti per il settore alimentare ma sia piuttosto quella di richiedere la specificità dell’attribuzione della funzione, ne deriva – conclude il Ministero - che la stessa norma non può consentire al titolare di un’attività commerciale in proprio di essere contemporaneamente preposto all’attività commerciale di una società.
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| · Si chiede se sia possibile accedere all’esercizio del commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare con il solo possesso del titolo di studio di Dottore agronomo e forestale. Al quesito ha recentemente risposto il Ministero delle attività produttive con Parere n. 509913 del 25 luglio 2001, esprimendosi in senso negativo.
L’articolo 5, comma 5 del D. Lgs. n. 114/1998 stabilisce, infatti, che l’esercizio, per qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, è consentito esclusivamente a chi è in possesso di uno dei seguenti tre requisiti:
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare;
- aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita di prodotti alimentari;
- essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro degli esercenti il commercio per uno dei gruppi merceologici relativi al settore alimentare.
Mentre la precedente normativa consentiva in qualche modo di valutare la congruità di determinati titoli di studio ai fini della iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio, la nuova normativa prevede tassativamente queste tre sole tipologie di requisiti, e non consente di riconoscere altre modalità di accesso al settore.
Il fatto che la normativa attuale non riproponga la previgente possibilità di riconoscere eventuali titoli di studio posseduti dall’aspirante commerciante fa pensare ad una precisa scelta del legislatore che porta ad una conclusione obbligata che non può non essere questa: non è possibile accedere all’esercizio del commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare se non si possiede uno dei tre requisiti indicati al comma 5, dell’articolo 5 della riforma del commercio.
Dunque, per rispondere al quesito, l’iscrizione all’Albo dei Dottori agronomi e forestali non può farsi rientrare tra i requisiti professionali possibili ai fini dell’accesso all’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
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| · Si chiede se sia consentito vendere in un’unica confezione e ad un unico prezzo prodotti appartenenti a settori merceologici diversi. Nella precedente normativa esisteva una disposizione, contenuta nel comma 10, dell’articolo 56, del D.M. n. 375/1988, la quale consentiva tale possibilità, a condizione che l’esercente fosse autorizzato per la tabella merceologica a cui apparteneva il prodotti di maggior valore tra quelli contenuti nella confezione.
Nella nuova disciplina in materia di esercizio di attività commerciale non si trova più una analoga disposizione.
Il Ministero delle attività produttive ha trattato dell’argomento nel Parere del 18 giugno 2001, n. 508407, sostenendo che, considerato che tale pratica è ormai entrata nella prassi commerciale, si possa continuare la pratica della vendita in discorso, ma con una limitazione ben precisa: “nel caso di particolari ricorrenze e limitatamente al periodo temporale di durata della stessa”.
Resta comunque fermo, continua il Ministero, che nel caso in cui il prodotto di maggior valore contenuto nell’unica confezione, appartenga al settore merceologico alimentare, l’esercente:
- dovrà risultare legittimato a svolgere l’attività di vendita dei prodotti appartenenti a detto settore e che sia quindi in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998;
- non potrà prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, anche nel caso in cui il prodotto alimentare non rappresenti quello di maggior valore.
Nel caso in cui la vendita in questione sia effettuata da un operatore non legittimato alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, nella confezione potranno essere utilizzati solo prodotti alimentari esclusivamente preconfezionati.
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| · Essere in possesso dell’autorizzazione prevista dagli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 114 del 1998 abilita anche all’esercizio del commercio elettronico o deve essere presentata apposita comunicazione al Comune? Quali sono i requisiti richiesti per l’ese Il D. Lgs. n. 114 del 1998, portante la riforma del commercio, contiene un esplicito riferimento al “commercio elettronico” solo nell’articolo 21. In tale articolo non viene dettata alcuna disciplina specifica, ma viene affidato al Ministero delle attività produttive un ruolo di promozione e di diffusione del commercio elettronico nella sua più ampia accezione.
Anche alla luce delle recenti posizioni assunte dall’Unione Europea, il competente Ministero ha fornito i primi chiarimenti interpretativi di tale articolo con la Circolare n. 3487/C del 1^ giugno 2000.
Bisogna subito evidenziare che il commercio elettronico, ossia l’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito Web, viene configurato come una “forma speciale di vendita al dettaglio” (art. 4, comma 1, lett. h), n. 3) e viene disciplinato autonomamente rispetto alle altre forme di attività del settore.
L’essere in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 7 (esercizio di vicinato), 8 (medie strutture di vendita) o 9 (grandi strutture di vendita) del D. Lgs. n. 114 del 1998 non abilita di per sé allo svolgimento del commercio elettronico. Pertanto chiunque intenda esercitare il commercio elettronico deve in ogni caso fare una specifica comunicazione al Comune, ai sensi dell’articolo 18 del citato decreto n. 114.
A suffragio di tale tesi possiamo ricordare il fatto che per tale comunicazione è stato predisposto un apposito modello (COM.6bis), le cui istruzioni per la compilazione sono state emanate con la Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3543/C del 1^ marzo 2002.
Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività prescritti dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998, nonché il settore merceologico di attività.
Nel caso di attività relativa al settore merceologico alimentare, il soggetto dovrà, inoltre, essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5, dell’articolo 5 del medesimo decreto.
Nel caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale.
Tale forma di vendita potrà essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
E’ vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.
E’ consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo.
Le violazioni alle disposizioni di cui all’articolo 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista all’articolo 22, comma 1, del D. Lgs. n. 114 del 1998.
Nel caso si tratti di commercio all’ingrosso, il soggetto dovrà semplicemente dichiarare, al momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali (nonché di quelli professionali, nel caso si tratti di prodotti alimentari), facendo uso di un apposito modello reperibile presso gli Uffici del Registro delle imprese.
L’operatore che intenda esercitare sia il commercio all’ingrosso che il commercio al dettaglio per via elettronica ha facoltà – secondo quanto espresso dal competente Ministero – di utilizzare un solo sito, “ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per l’attività all’ingrosso e al dettaglio”, in modo da mettere il potenziale acquirente in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.
Ai fini della tutela del consumatore si applicano, anche in questo caso, le disposizioni contenute del D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (art. 15, comma 7).
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