Riceviamo e pubblichiamo il primo di una serie di articoli a cura di Linda Alongi, conciliatore camerale specializzata in commercio estero, che trattano il delicato tema dei pagamenti e delle transazioni finanziarie internazionali.
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In materia di pagamenti internazionali è bene incassare la prima scomoda verità, ossia che nessun mezzo risulta perfetto; certamente contro una garanzia bancaria si è tutti più ottimisti, tuttavia la banca è una promettente leva economica a patto però di saperla sfruttare al meglio e con accurata selezione.
Ebbene, quando si presenzia al tavolo delle negoziazioni spesso emergono obiettivi contrastanti che vedono da una parte l'interesse del venditore, predisposto a strumenti di regolamentazione estremamente rapidi e dall'altra il suo acquirente con condizioni e pretese di dilazione ovvero garanzie bancarie a prima richiesta che allontanano i toni concilianti di una buona trattativa.
Ovviamente l'apertura di un credito documentario durante un'esportazione, apporta speranzosi sospiri di sollievo al venditore-beneficiario, ma non sempre il quadro risulta illuminante, come precedentemente anticipato, specialmente se la fattispecie vuole che l'operatore interagisca con uno dei Paesi a rischio ovvero i cosiddetti "in pausa di riflessione", laddove a sorpresa potrebbe piovere un incomodo ordine della Banca centrale di bloccare il pagamento per tutelare le proprie riserve di valuta.
Un'operazione simile metterebbe in ginocchio proprio quelle aziende che inizialmente per non limitare il proprio spirito di competizione al mercato locale, ormai saturo, potrebbero avere arguito vendite più proficue oltre i confini.
Nel caotico mondo di queste regolamentazioni, si proporrà un approccio alla materia complessa degli strumenti di pagamento internazionali, con un percorso che dapprima toccherà i regolamenti semplici fino a definire quelli più complicati e vincolati.
Un primo suggerimento che generosamente si segnala all'operatore del commercio estero, per ovviare incomprensioni e liti successive, è di inserire sempre una precisa clausola finanziaria nel contratto o nella documentazione scambiata; spesso nella pratica si vedono imprecisioni ed abusi di fiducia che potrebbero costare parecchio all'imprenditore, come ad esempio il fatto di declassare la forma scritta a favore di una più celere telefonica specialmente per importi non elevati.
Paradossalmente, poi, quando si sceglie di adire a vie giudiziali o stragiudiziali, si è, già, di fronte ad un rapporto che sta fallendo e la sentenza non farà che sancire questa premessa.
alongilinda@tiscali.it
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