Semplificazione: ''SCIA'' non applicabile alla procedura semplificata recupero rifiuti
Postato il Lunedì, 04 ottobre @ 00:26:48 CEST di claudio |
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La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), introdotta con l’art. 49, comma 4-bis, della legge n. 122/2010, non è applicabile alle norme sul trattamento dei rifiuti tramite procedure semplificate.
Lo ha precisato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il parere del 9 settembre 2010, Prot. 22281, emanato in risposta ad un quesito formulato dalla Provincia di Treviso.
Il Ministero ha ricordato che l'articolo 214 del D. Lgs. n. 152/2006 e la disciplina dettata con i decreti 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, sull'individuazione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate, sono norme che costituiscono recepimento delle direttive comunitarie 74/442/CEE (successivamente abrogata dalla direttiva 2006/12/CE) e 91/156/CEE.
Queste disposizioni si configurano come "lex specialis" rispetto alla generale nuova disciplina della SCIA, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge n. 241/1990, che potrà essere applicata, come previsto dal comma 9 dell'articolo 214, D. Lgs. n. 152/2006, solo se compatibile con le norme settoriali contenute nell’articolo medesimo.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della nota ministeriale (Punto 3.16), clicca QUI.
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