SISTRI: Dal 1° aprile 2015 scattano le prime sanzioni per alcune omissioni
Postato il Domenica, 29 marzo @ 21:17:54 CEST di claudio |
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Dal 1° aprile 2015 scatteranno le sanzioni previste dall’art. 260-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006, che riguardano:
a) la omessa iscrizione al SISTRI, da parte dei soggetti obbligati, e
b) l'omesso pagamento del contributo annuale.
Lo ha stabilito il comma 3, lett. c), dell’articolo 9, della L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ambientale“ (c.d. “Decreto Milleproroghe”), posticipando così di un mese la precedente data del 1° febbraio 2015 prevista dal D.L. n. 192/2014.
In entrambi i casi viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.
In caso di rifiuti pericolosi verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.
All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore.
Ricordiamo, inoltre, che dal 1° gennaio 2016:
a) si applicheranno le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del SISTRI, di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter, del D.Lgs. n. 152/2006;
b) cesserà il “regime transitorio a doppio binario”, durante il quale è stato possibile far convivere i nuovi obblighi “informatici” con i tradizionali adempimenti “cartacei” (tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, presentazione del MUD).
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
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