Legittima la modalità informatica anche senza notaio - Sentenza TAR Lazio
Data: Mercoledì, 04 ottobre @ 23:11:05 CEST
Argomento: Start Up


La previsione della redazione dell’atto costitutivo e dello statuto delle Start-up innovative “in modalità esclusivamente informatica”, senza l’intervento di un notaio, è pienamente legittima.
A confermarlo è il TAR Lazio, con la Sentenza n. 10004/2017, depositata il 2 ottobre 2017, emanata a seguito dell'impugnazione, da parte del Consiglio Nazionale del Notariato (Registro Generale 06262/2016), della disciplina attuativa del D.L. n. 179/2012 e del D.L. n. 3/2015 emanata dal Ministero dello Sviluppo economico.


In primo luogo, la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto delle start-up innovative “in modalità esclusivamente informatica”, di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 17 febbraio 2016, non risulta in contrasto con il comma 10-bis, dell’art. 4, aggiunto dalla legge n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015, che consente di utilizzare in alternativa la forma dell’atto pubblico. Va, infatti, escluso che il Decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 abbia voluto eliminare la possibilità di redazione “per atto pubblico” dell’atto costitutivo delle Start-up innovative.
In secondo luogo, la norma dettata dal comma 10-bis, nel consentire il ricorso alla scrittura privata non autenticata sottoscritta con firma digitale, non ha inteso sopprimere il “controllo preventivo” richiesto dal diritto UE, “tenuto conto della perdurante sussistenza delle verifiche demandate all’ufficio del registro delle imprese nel procedimento di iscrizione degli atti societari in questione”.

Per contro, è stata ritenuta parzialmente fondata l’ulteriore doglianza sollevata dal CNN circa l’illegittimità delle modalità di iscrizione delle Start-up innovative delineate dall’art. 4 del D.M. del 17 febbraio 2016. Secondo il TAR, la forma della scrittura privata ex art. 24 del CAD abiliterebbe unicamente all’iscrizione nella sezione speciale e non nella sezione ordinaria, ancorché acquisita per venir meno dei requisiti di “innovatività” previsti dalla legge.
Di qui, l’illegittimità dell’inciso – che va pertanto annullato – “senza alcuna necessità di modificare o ripetere l’atto”, contenuto nell’art. 4, comma 1, del D.M. 17 febbraio 2016.
Il Ministero dello Sviluppo Economico procederà a emendare il decreto di attuazione della nuova procedura in esecuzione di quanto indicato nella sentenza.

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