Modalità informatica anche senza notaio – Due nuove sentenze TAR Lazio
Data: Mercoledì, 25 ottobre @ 15:00:23 CEST
Argomento: Start Up


Dopo la Sentenza n. 10004/2017, depositata il 2 ottobre 2017, pronunciata avverso il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) (Registro Generale 06262/2016), con la quale è stata ribadita la legittimità della redazione dell’atto costitutivo e dello statuto delle Start-up innovative “in modalità esclusivamente informatica”, senza l’intervento di un notaio, sono arrivate altre due nuove Sentenze del TAR Lazio, la n. 10006/2017 e la n. 10009/2017, entrambe depositate il 2 ottobre 2017.
Le due sentenze sono state pronunciate avverso il ricorso proposto, rispettivamente, dal Sindacato Sociale Notarile (Si.S.N.) (Registro Generale 06063/2016) e dai notai del Distretto notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano (Registro Generale 06064/2016), contro il Ministero dello Sviluppo Economico.
In entrambi i ricorsi si chiede, sostanzialmente, l’annullamento del D.M. 17 febbraio 2016, del decreto direttoriale 1° luglio 2016, della circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016 e del decreto del 28 ottobre 2016, prospettando:
a) profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con la direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009 dell’art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015;
b) l’illegittimità del D.M. 17 febbraio 2016;
c) vizi autonomi del decreto direttoriale e della circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016
.


Con entrambe le Sentenze n. 10006/2017 e n. 10009/2017 il TAR Lazio ha accolto i ricorsi solo con riferimento all’annullamento:
1) dell’articolo 4, comma 1, del D.M. 17 febbraio 2016,
2) dell’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale 1° luglio 2016,
3) di alcune parti della circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016
con rigetto, per il resto, del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti
.

Pertanto, in caso di cancellazione di una Start-up dalla sezione speciale del Registro delle imprese, per perdita dei requisiti – la cui iscrizione sia avvenuta "in modalità esclusivamente informatica”, senza l’intervento di un notaio e quindi senza ricorso all’atto pubblico - per mantenere l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese, la società dovrà obbligatoriamente ricorrere al notaio per la redazione di un atto pubblico.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo delle due nuove sentenze del TAR Lazio, clicca QUI.








Questo Articolo proviene da TuttoCamere.it
https://www.tuttocamere.it

L'URL per questa storia è:
https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1041