Esteso l’utilizzo dell’atto pubblico informatico ad alcuni atti
Data: Domenica, 31 dicembre @ 16:33:25 CET
Argomento: R.I.


"Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile”.
E’ questo il nuovo comma 1-ter dell’articolo 36, del D.L. n. 112 del 2008, introdotto dalla L. n. 172 del 2017, di conversione del D.L. n. 148 del 2017, come riformulato dal comma 25, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
Due le novità introdotte: da una parte la possibilità dell’utilizzo, per la stipula di alcune tipologie di atti, dell’atto pubblico informatico e dall’altra la salvaguardia, per gli stessi atti, dei requisiti formali previsti dal Codice civile per l’iscrizione nel Registro delle imprese.


1) Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 25, a decorrere dal 1° gennaio 2018, alcune tipologie di atti di natura fiscale e societaria potranno essere stipulati con atto pubblico informatico e sottoscritti dalle parti, con la propria firma digitale, e dal notaio stesso con la propria firma digitale, (che contiene firma e sigillo).
2) Gli atti di impresa e di società ricompresi nella nuova normativa sono ben delimitati. Si tratta in particolare:
- degli atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis del Codice civile);
- degli atti di trasformazione delle società (artt. 2498 - 2500-novies del codice civile);
- degli atti di fusione delle società (artt. 2501 - 2505-quater del Codice civile);
- degli atti di scissione delle società (artt. 2506 - 2506-quater del Codice civile);
- dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del Codice civile).
Di questi atti, per quanto riguarda il procedimento di deposito e di iscrizione nel Registro delle imprese, sono fatti salvi i requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, a seconda dei casi) prescritti dal Codice civile, e pertanto nulla cambia rispetto a prima.

. Per quanto riguarda gli adempimenti presso il Registro delle imprese (Punto 17), clicca QUI.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.








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