Obbligo di nomina dell’organo di controllo (art. 2477 C.C.)
Data: Lunedì, 09 dicembre @ 19:40:13 CET
Argomento: Revisori


Salvo proroga, entro il prossimo 16 dicembre 2019, le Srl che superano determinati parametri fissati dall’art. 2477 Codice civile, così come modificato, prima dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, relativo alle crisi di impresa e successivamente dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, avranno l’obbligo di adottare l’organo di controllo interno o del revisore e, se necessario, adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni.

Unioncamere, con nota del 7 dicembre 2019 inviata alle Camere di commercio, ha richiamato le nuove disposizioni contenute nell'articolo 2477 del Codice civile e ricordato che il Conservatore del Registro delle imprese viene indicato tra i soggetti che possono segnalare al Presidente del Tribunale la necessità di nominare gli organi di controllo, quando ricorrono le condizioni di legge.
Con la collaborazione della Task Force del Registro delle imprese, operante al suo interno e di InfoCamere, sono stati fissati i seguenti criteri di individuazione delle società che si trovano nelle condizioni di legge:
a) sono state escluse le società sottoposte alle procedure concorsuali, con l’eccezione delle società in concordato preventivo e di quelle per le quali sono in corso gli accordi di ristrutturazione del debito e sono stati utilizzate le informazioni relative all'attivo dello stato patrimoniale e quello delle vendite partendo dai dati di bilancio;
b) con riferimento al numero dei dipendenti si è fatto riferimento alle informazioni contenute nella nota integrativa e solo in loro assenza al dato di fonte INPS.
Le Camere di commercio non procederanno immediatamente con le segnalazioni da parte del Conservatore del Registro delle imprese agli uffici del Tribunale, ma procederanno, preventivamente, ad inviare alle società interessate una comunicazione per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina contenuta nell’articolo 2477 C.C..

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