CONTRATTI DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETA’ - Indicazioni dal Mise
Data: Martedì, 13 ottobre @ 23:25:26 CEST
Argomento: Registro Imprese


Con l’art. 43-bis del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), introdotto, in sede di conversione, con la L. n. 77/2020, sono stati introdotti tre nuovi commi (4-sexies, 4-septies e 4-octies) all’art. 3 del D.L. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, al fine di regolare una nuova “tipologia” di contratto di rete, il contratto di rete con causale di solidarietà.
Il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare 2/V del 9 ottobre 2020, affronta le problematiche connesse alla transitorietà della disposizione, alle modalità redazionali del contratto di rete di solidarietà e alle modalità di iscrizione nel Registro delle imprese.


Queste le indicazioni fornite dal Ministero:
1. Per quanto riguarda gli adempimenti pubblicitari, in luogo delle forme previste dal comma 4-ter dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (atto pubblico; scrittura privata autenticata; atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 24 o 25 del CAD e trasmesso mediante il modello standard di cui al D.M. 122/2014), i contratti in questione dovranno essere predisposti mediante atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD (firma digitale non autenticata) e con l’assistenza (e sottoscrizione) delle organizzazioni datoriali indicate.

2. Non viene richiamato l’utilizzo del modello standard di cui al citato D.M. 122/2014, ma nulla vieta che possa essere utilizzato su base volontaria rendendolo idoneo a recepire le specifiche indicazioni che caratterizzano tali contratti.

3. Per quanto riguarda la transitorietà della norma, l’ultima sottoscrizione elettronica ai contratti in questione dovrà essere apposta entro il 31 dicembre 2020. I contratti in questione dovranno essere depositati per l’iscrizione presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dalle suddette date.

. Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale, clicca QUI.








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