Proroga dei termini di pagamento al 15 settembre 2021
Data: Domenica, 25 luglio @ 00:36:13 CEST Argomento: Diritti
L'articolo 9-ter, della Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall'apposito decreto ministeriale.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati sopra.
La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2021.
Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l’anno 2021, in scadenza al 30 giugno 2021, hanno tempo fino al 15 settembre 2021, senza incorrere in alcuna sanzione.
Da tener presente che il termine del 15 settembre è fisso, nel senso che non è possibile fruire di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,4%.
Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimangono confermati i termini di versamento del 30 giugno o del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (ad esclusione delle società non ISA che hanno approvato il bilancio entro il 29 giugno 2021, il cui termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte rimane il 20 agosto o il 20 settembre con la maggiorazione dello 0,4%).
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