Rilascio di documenti esclusivamente in formato elettronico
Data: Giovedì, 19 maggio @ 23:11:24 CEST
Argomento: Registro Imprese


Le Camere di commercio dovranno rilasciare le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del Registro delle imprese esclusivamente in formato elettronico.
Lo stabilisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2022, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 183/2021, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.


Le copie e gli estratti vengono rilasciati - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale - CAD) ed in conformità alle regole tecniche stabilite nelle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto - come:
a) copia informatica di documento analogico;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
c) copia informatica di documento informatico;
d) duplicato informatico.

Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie e sugli estratti è apposta la dichiarazione attestante la provenienza dal Registro delle imprese e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del nuovo decreto, clicca QUI.








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