
Differimento di termini
Data: Giovedì, 23 dicembre @ 11:20:23 CET Argomento: Novità
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 la legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimenti di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. "milleproroghe").
Tra i termini prorogati o differiti, segnaliamo:
l'art. 19 ter, nel quale si prevede che, per le società cooperative, il termine ultimo per l'adeguamento degli statuti in seguito alla riforma societaria è posticipato al 31 marzo 2005.
Lo stesso articolo, al comma 2, prevede, inoltre, che il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'albo di cui all'art. 2512 c.c., è ugualmente posticipato al 31 marzo 2005.
A tale proposito ricordiamo che con l’intervento fatto al primo comma dell’art. 223-duodecies delle d.a.t., dall’art. 36 del D. Lgs. n. 310/2004, ora tutte le società cooperative (sia quelle a mutualità prevalente che non) godranno della proroga al 31 marzo 2005 sia per gli adeguamenti degli statuti che per l’iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative.
l’art. 19 quater, nel quale si prevede che, le disposizioni di cui alla Parte seconda, Capo V del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico in materia edilizia, avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005.
Pertanto anche l’Albo dei soggetti in possesso dei titoli professionali di cui all’art. 109, comma 1, istituito presso le Camere di Commercio, avrà il suo avvio a decorrere dal 1° luglio 2005.
Per le banche popolari e le banche di credito cooperativo, gli articoli 36 e 37, comma 7, del decreto correttivo-bis (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) prevede che il termine per l'adeguamento degli statuti e per l'iscrizione nell'Albo delle cooperative è fissato al 30 giugno 2005.
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