La composizione del Collegio sindacale
Data: Mercoledì, 19 gennaio @ 11:33:32 CET
Argomento: Normativa


Secondo quanto stabilito dal 2° comma dell’art. 2397 C.C. ”Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche”.
Con il Decreto Ministero della giustizia n. 320 del 29 dicembre 2004, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2005, sono stati individuati gli Albi professionali nel cui ambito possono essere scelti i membri del Collegio sindacale.
Pertanto, a decorrere dal prossimo 2 febbraio 2005, i membri del Collegio sindacale, previsti dal secondo comma, secondo periodo, del citato articolo 2397 del Codice Civile, potranno essere scelti fra gli iscritti negli Albi professionali tenuti dai seguenti Ordini e Collegi vigilati dal Ministero della giustizia:
- Avvocati;
- Dottori commercialisti;
- Ragionieri e periti commerciali;
- Consulenti del lavoro
.

Si riporta il testo del Decreto del Ministero della giustizia :
. D.M. 29 dicembre 2004, n. 320: Individuazione delle professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.








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