DA PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA AD ACCONCIATORE
Data: Sabato, 03 settembre @ 17:17:15 CEST
Argomento: Novità


Dall’attività di “Parrucchiere per uomo e donna”, disciplinata dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, si passa alla attività di “Acconciatore”.
E’ stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005 la legge 17 agosto 2005, n. 174, concernente “Disciplina dell’attività di acconciatore”.


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Viene così finalmente superata la vecchia e anacronistica impostazione che vede differenziate varie specializzazioni, ora riassunte nella figura dell’acconciatore che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l’intervento sui capelli o sulla barba.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge (17 settembre 2005):
  • sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore;
  • risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge n. 161/1963, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.



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