IMPRENDITORE AGRICOLO E REGISTRO IMPRESE
Data: Venerdì, 13 ottobre @ 08:45:03 CEST Argomento: Normativa
Per effetto della modifica del primo periodo, del comma 6, dell’art. 34, del D.P.R. 26 ottobre 1972, a cui faceva riferimento l’articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77, il volume d’affari di un’impresa agricola per la non obbligatorietà dell’iscrizione della stessa nel Registro delle imprese passa da 2.582,28 euro a 7.000,00 euro.
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