DIRTTTI CAMERALI E CARTE TACHIGRAFE - Imposta di bollo
Data: Venerdì, 26 gennaio @ 19:56:32 CET
Argomento: Novità


Con due distinte Risoluzioni, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato l’argomento del trattamento fiscale nelle domande per il rilascio delle Carte tachigrafe e nelle istanze di rimborso dei diritti camerali per somme erroneamente versate e non dovute.

Con la Risoluzione n. 12/E del 26 gennaio 2007, in risposta ad una istanza di interpello avanzata dall’UnionCamere, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le domande presentate alle Camere di Commercio per il rilascio delle Carte tachigrafe del conducente non sono soggette all’imposta di bollo di cui all’art. 3, della Tariffa – Parte Ia, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.

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Con la Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007, in risposta ad una istanza di interpello avanzata da una Camera di Commercio, l’Agenzia delle Entrate ha sancito che le istanze di rimborso di diritti camerali (diritto annuale e diritti di segreteria) per somme erroneamente versate e non dovute, avendo gli stessi natura tributaria, beneficiano dell’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella – Allegato B, al D.P.R. n. 642 del 1972.

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