
Registri di carico e scarico - Numerazione e vidimazione obbligatoria
Data: Venerdì, 01 febbraio @ 14:00:03 CET Argomento: Novità
Con la modifica dell'art. 190, comma 6, del D. Lgs. n. 152/2006, da parte dell'art. 2, comma 24-bis del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2008, i registri di carico e scarico dovranno essere "numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti".
Ne deriva, ovviamente, che a decorrere dalla stessa data le imprese non potranno più utilizzare i registri di carico e scarico già in uso.
Prevista un'eccezione per la gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, per la quale, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita.
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