Obbligo di indicazione della Posta Elettronica Certificata
Data: Domenica, 28 dicembre @ 22:33:34 CET Argomento: Normativa
Le imprese costituite in forma societaria - a partire dal 29 novembre 2008 - sono tenute a indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.
Lo ha stabilito l’articolo 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, concernente “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.
Lo stesso decreto prevede, inoltre, che tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data, dovranno comunicare - entro tre anni - l'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese.
Si fa presente che, in applicazione di tale normativa, le pratiche inviate con modalità tradizionali (FedraPlus), prive dell’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, non potranno essere iscritte al Registro delle Imprese.
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alla Posta Elettronica Certificata (PEC) e scaricare il testo del decreto-legge, clicca QUI.
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