Necessaria l'autentica della firma digitale da parte del Notaio
Data: Sabato, 25 aprile @ 23:51:54 CEST
Argomento: Normativa


Il Tribunale di Vicenza, con Ordinanza del 17 aprile 2009, ha ordinato la cancellazione dal Registro delle imprese dell’iscrizione di un atto di cessione di quote in quanto mancante dell’autentica della firma digitale da parte del Notaio.

Secondo il Tribunale di Vicenza, gli atti di trasferimento di quote di Srl, siglati con la firma digitale delle parti e trasmessi al Registro imprese attraverso il commercialista, non possono essere iscritti in quanto è tuttora necessaria l’autentica della firma digitale da parte del Notaio.
Il Tribunale sostiene che la norma dettata dall'articolo 36, comma 1-bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 è una norma «derogatoria» rispetto alla disciplina generale del Codice civile, in particolare l'articolo 2470, comma 2.
In quanto tale, l'interpretazione non può avvenire per analogia; ci si deve rifare strettamente alle regole sul deposito e l'iscrizione degli atti al Registro imprese (D.P.R. n. 581/1995) e alla legge sulla firma digitale (D. Lgs. n. 82/2005).
Dunque, allo stato attuale della normativa e salvo un intervento successivo del legislatore, per il Tribunale di Vicenza «non può che non optarsi per la iscrivibilità del solo atto con forma digitale autenticata dal notaio».

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo dell’Ordinanza del Tribunale di Vicenza, clicca QUI.








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