Confermato l’obbligo della presentazione del DURC
Data: Mercoledì, 18 novembre @ 22:49:40 CET
Argomento: Novità


La disposizione dettata dall’art. 11-bis, comma 1, lett. a), della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, va applicata anche in assenza di espressa previsione normativa regionale.
Questo è quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Nota del 6 novembre 2009, Prot. 0100166, smentendo così quanto sostenuto in precedenza dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nella Nota del 12 ottobre 2009, Prot. 0014909.


Pertanto, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche - su posteggio o in forma itinerante - potrà, in ogni caso, essere rilasciata solo previa presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

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