Recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati
Data: Giovedì, 16 dicembre @ 23:48:13 CET
Argomento: Normativa


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, il D.P.R. 20 ottobre 2010, n. 215, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese".
Il regolamento disciplina il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria dovuti per atti o servizi connessi alla gestione del Registro delle imprese e degli altri Albi, Registri, Ruoli ed Elenchi e in genere per i servizi adottati o resi dalle Camere di Commercio e non versati.


Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, la Camere di Commercio procede alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero.
Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all'interessato di pagare le somme dovute, con le modalità in uso presso la Camera di Commercio di competenza, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla riscossione coattiva dell'importo mediante iscrizione a ruolo.

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