Raccolta trasporto rifiuti propri - Rinnovo e aggiornamento iscrizioni
Data: Giovedì, 24 marzo @ 00:07:26 CET
Argomento: Rifiuti


L’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 205/2010, prevede:
a) che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonchè le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni;
b) che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs. 205/2010 (25 dicembre 2011).


Il Comitato Nazionale dell'albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare del 15 marzo 2011, Prot. n. 432/Albo/Pres, con la quale, al fine di disciplinare la procedura relativa all’aggiornamento delle predette iscrizioni, ha approvato lo schema di domanda di aggiornamento.
Considerato l'elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l'espletamento delle relative procedure, il Comitato ha inoltre stabilito che le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2011.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della circolare e del modulo di domanda, clicca QUI.








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