Iscrizione all’Albo mediante Comunicazione Unica al Registro imprese
Data: Giovedì, 14 luglio @ 23:08:22 CEST
Argomento: Normativa


Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa.
Tale dichiarazione determina l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane e l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese, pur restando ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel Registro delle imprese.
Spetterà alle Regioni disciplinare le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonchè le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati.


Lo prevede l’art. 6, comma 2, lett. f-sexies) della legge 12 luglio n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che ha apportato modifiche al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, aggiungendo, dopo l'articolo 9, l'”Art. 9-bis. Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese”.

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